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GLI IMPEDIMENTI

2.8. Rifiuto e ritardo

a) L’impossibilità del vettore di effettuare la consegna può derivare dal fatto che il destinatario manifesta espressamente una volontà negativa riguardo all'esecuzione del contratto .

Non si può discutere la legittimità di una tale scelta del destinatario, che è espressamente contemplata anche dal diritto uniforme del trasporto ferroviario, stradale ed aereo179

Egli infatti è terzo rispetto al contratto di trasporto e non è tenuto ad aderirvi. Tale scelta, se compiuta, fuga ogni dubbio in capo al vettore circa l’effettivo creditore della prestazione di trasporto e, per converso, circa il soggetto tenuto a pagargli il nolo.

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Cfr. FIORENTINO, op. cit., pag. 130-131. 179

Cfr. artt. 31, comma 3, CIM 1980; art. 15, comma 2, CMR; art. 12, par. 2, Conv. di Montreal del 1999, oggi applicabile ex art. 951 cod. nav. anche al diritto interno a seguito dell’abrogazione dell’art. 955 cod. nav.

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Il problema pratico che si può porre in questa situazione, non è tanto se il destinatario possa rifiutare anche ante tempus180 la riconsegna, quanto piuttosto se questo, una volta rifiutata l’adesione alla stipulazione, possa successivamente – e mutando la propria decisione – aderirvi.

A questo proposito la giurisprudenza181 ritiene che «il rifiuto del destinatario di ricevere la consegna della cosa trasportata, al momento dell’arrivo a destinazione, non preclude allo stesso destinatario la facoltà di pretendere dal vettore la riconsegna in un momento successivo, qualora il mittente, cui spettava il potere di disporre del contratto, si sia disinteressato del ritiro rinunciando ad ogni diritto sulla cosa trasportata. Inoltre il vettore non può sottrarsi alla richiesta di riconsegna tardiva, qualora non abbia provveduto, a seguito del rifiuto del destinatario, a liberarsi da ogni responsabilità nei modi previsti dall’art. 1690, 1 comma, cod. civ., in relazione al precedente art. 1686, comma 2».

In pratica, secondo la Corte, pur avendo il destinatario – in un primo tempo – rifiutato la stipulazione a proprio favore, essa resterebbe aperta alla sua adesione, quando il mittente abbia – a sua volta – rinunziato al diritto di disporre della merce stessa ed il vettore non si sia liberato nelle forme previste dall’art. 1686 cod. civ.

Afferma la dottrina182 che la summenzionata sentenza contiene in realtà due affermazioni. La prima, di carattere generale, ribadisce l’irrevocabilità del rifiuto del destinatario, in applicazione, anche al contratto di trasporto, dell’art. 1411, comma 3, cod. civ. sul contratto a favore di terzo («in caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto»).

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Cfr. M. IANNUZZI, op. cit., p. 185; M. RIGUZZI, op. cit., p. 140. 181

Cass. civ., 4 luglio 1955, n. 2045, in Riv. dir. comm., 1957, II, p. 425. 182

Cfr. A. ASQUINI, op. ult. cit., p. 419; M. STOLFI, op. ult. cit., p. 134, nota 44; M. IANNUZZI

op. ult. cit., p. 165 il quale anzi aggiunge che, essendo il rifiuto una dichiarante recettizia diretta unicamente al vettore e non anche al mittente, esso è già perfetto ed efficace quando il destinatario lo comunica al vettore, cosicché la possibilità di revocarlo è limitata al breve termine che va dalla dichiarazione alla sua ricezione da parte del vettore.

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In tale ipotesi, i diritti si consolidano nel mittente e pertanto sarebbe palesemente infondata la pretesa del destinatario di esercitare un potere di disposizione mai acquisito, richiedendo la riconsegna precedentemente rifiutata.

La seconda affermazione, invece, ha destato desta alcune perplessità.

Nell’enunciazione della Cassazione esisterebbe un’eccezione al principio ora annunciato: sarebbe cioè ammissibile la revoca del rifiuto del destinatario, qualora il mittente si disinteressasse del contratto. In questo caso, anche in omaggio alla «funzionalità pratica del trasporto di cose», non vi sarebbe ragione perché il destinatario non possa far propri i diritti nascenti dal contratto verso il vettore, richiedendogli la riconsegna della cosa, anteriormente respinta.

Una soluzione di questo genere non è tuttavia parsa corretta. Se, una volta rifiutati dal destinatario, i diritti del contratto si sono consolidati nel mittente, il disinteresse di quest’ultimo non potrà mai avere come effetto la reintegrazione della situazione precedente, ma può tutt’al più configurarsi come una mora accipiendi dello stesso. Il riacquisto da parte del destinatario dei diritti rifiutati potrebbe essere ipotizzabile ove questi si sia reso cessionario dei diritti stessi; in questo caso, però, non si tratterebbe di revoca del rifiuto, ma di un successivo accordo fra destinatario e mittente, che non ha nulla a che vedere con un patto di deroga all’art. 1411 cod. civ183.

Il dibattito si è così risolto prendendo in considerazione alcuni aspetti.

Anzitutto si è considerato che il disposto dell’art. 1690 non subordina una modifica del contratto – in termini di luogo di consegna o di destinatario – alla adesione del vettore: egli infatti, deve sottostare alle decisioni del mittente.

Inoltre, il richiamo contenuto nel comma 2 dell’art. 1686 cod. civ., all’art. 1514 cod. civ., dimostra che la merce è depositata per essere messa ancora a disposizione del destinatario184.

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Cfr. A. ASQUINI op. ult. cit., p. 426. 184

Si è altresì osservato che la norma richiamata, in materia di vendita da piazza a piazza, indica in modo chiaro che la merce è messa e depositata a disposizione del compratore e non del venditore. Cfr. S. BUSTI, op. cit., p. 784.

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Alla luce delle precedenti affermazioni, si è pertanto affermata la tesi per cui il contratto di trasporto, per sua «natura», resta aperto all’adesione del destinatario anche dopo il suo rifiuto, subordinatamente al fatto che il mittente non abbia dato disposizione contraria, avvalendosi di quanto disposto dall’art. 1686 cod. civ185.

Infine è dibattuta in dottrina la questione se la disciplina dettata dall’art. 1690 cod. civ. sia applicabile anche in caso di emissione di un titolo di credito rappresentativo delle merci trasportate.

Secondo alcuni l’art. 1690 sarebbe in ogni caso applicabile, per cui, qualora il possessore del titolo si rendesse irreperibile, rifiutasse o ritardasse a prendere in consegna la merce, il mittente, interpellato dal vettore, riprenderebbe il potere di disporre della merce. Per altri invece, nel caso di emissione di un titolo di un credito, lo schema del contratto a favore di terzo verrebbe a cadere, poiché non si distinguerebbe più fra la figura del mittente e quella del destinatario, venendo queste assorbite nell’unica figura del prenditore del titolo, cui solamente spetterebbe il diritto alla riconsegna, secondo la legge di circolazione del titolo. Da tutto quanto finora esposto appare evidente come l’art. 1690 cod. civ. prescinda dal caso che sia stato emesso un titolo rappresentativo, e che in tale ipotesi il riferimento dell’art. 1690 cod. civ. al mittente debba intendersi sostituito con il riferimento al possessore del titolo.

b) Può anche accadere che il destinatario richieda la riconsegna in ritardo. Anche quando il vettore abbia chiesto istruzioni al mittente e abbia, addirittura, costituito in mora il mittente, nulla esclude che il destinatario possa comunque chiedere ed ottenere la riconsegna della merce: i diritti nascenti dal contratto di trasporto infatti non si estinguono, salvo che il vettore non ne abbia già provocato la risoluzione186.

In questa ipotesi di ritardo nella richiesta di riconsegna, diversamente da quella del rifiuto a ricevere le cose trasportate, presupposto logico per poterla ritenere

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Tale soluzione è peraltro la stessa espressamente prevista dall’art. 15, comma 2, CMR. 186

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realizzata è che il vettore abbia posto in essere gli atti preliminari alla riconsegna di cui all’art. 1687 cod. civ., mettendo le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo e con le modalità prescritte dal contratto e dagli usi.

Pertanto, se la riconsegna deve avvenire presso il destinatario, il momento di messa a disposizione delle cose presso di lui costituisce il punto di riferimento per la valutazione del ritardo. Se invece la messa a disposizione non deve eseguirsi presso il destinatario, al vettore incomberà un ulteriore distinto adempimento, preordinato a rendere possibile la cooperazione del destinatario: l’avviso dell’arrivo delle cose trasportate. Solo sul presupposto dell’eseguito avviso si potrà procedere alla valutazione dell’esistenza di un eventuale ritardo del mittente nel chiedere la riconsegna. Qualora poi il mittente abbia rilasciato una lettera di vettura, il punto di riferimento temporale per la valutazione dell’esistenza di un ritardo non potrà considerarsi realizzato se non se e quando concorra con gli adempimenti suaccennati anche l’esibizione al destinatario della lettera di vettura, dal momento che tale esibizione è stata concepita dalla legge, al pari dell’avviso dell’arrivo delle cose trasportate, come un atto di collaborazione che il vettore ha l’onere di compiere per rendere possibile la cooperazione del destinatario.

Afferma peraltro la giurisprudenza che, finché non vi sia richiesta di riconsegna, anche dopo l’arrivo della merce a destinazione, creditore della prestazione resta il mittente ed il vettore ad esso deve avanzare le sue pretese, anche di carattere risarcitorio, per la mancata tempestiva presa in consegna della merce trasportata.

Qualora si configuri un ritardo nella richiesta di riconsegna, invece, di questo dovrà farsi carico il destinatario, dal momento in cui gli è stata offerta la riconsegna al proprio domicilio o ha ricevuto l’avviso di cui all’art. 1687, comma 2, cod. civ., oppure ancora gli è stata esibita la lettera di vettura. Egli acquisterà la posizione contrattuale «nella posizione in cui è» e quindi diverrà titolare delle obbligazioni verso il vettore nello stato di esecuzione in cui si trovano, comprensivo anche dei «ritardi» rispetto a quanto originariamente concordato tra vettore e mittente187. Perciò

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il vettore avrà diritto al risarcimento dei danni, comprensivi delle eventuali spese per le attività compiute secondo quanto previsto dall’art. 1686, comma 3, cod. civ188.

L’ipotesi del ritardo nel ritiro delle merci è contemplata anche nel trasporto marittimo di cose; in quest’ambito, poiché i diritti nascenti dal contratto sono stati acquistati e il caricatore non può più esercitare il diritto di contrordine, la tutela del vettore si attua in modo differente. Si prevede infatti che egli possa (e non debba come nel primo comma, in caso di ritardo del destinatario nel ritiro del carico o di controversia in merito all’esecuzione della riconsegna) depositare le merci o, in caso di beni deperibili, procedere alla vendita ai sensi degli artt. 1514 e 1515 cod. civ., i quali prevedono appunto la possibilità che, in caso di compravendita, il venditore depositi la cosa venduta per conto ed a spese del compratore oppure la venda all’incanto se il compratore non si presenti a ritirarla 189.