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Irreperibilità del destinatario

GLI IMPEDIMENTI

2.9. Irreperibilità del destinatario

E’ prevista anche la situazione in cui il destinatario possa essere irreperibile, cioè non sia rinvenibile all’indirizzo indicato dal mittente al vettore all’atto della stipulazione del contratto di trasporto.

A tale proposito, però, si osserva che neppure si può ipotizzare un’efficace offerta di riconsegna –mediante avviso o esibizione della lettera di vettura- ai sensi dell’art. 1687 cc, in difetto di reperibilità del destinatario. Quindi, la previsione dell’irreperibilità sembra piuttosto affiancarsi a quella del ritardo.

Quanto appena esposto consente di ritenere che, se il vettore già in corso di trasporto abbia percezione dell’irreperibilità del destinatario al momento in cui potrebbe offrirgli la riconsegna, debba sin da quel momento – anche in virtù della regola che impone di eseguire il contratto secondo buona fede (cfr. art. 1375 cc) – chiedere istruzioni al mittente senza attendere di completare la tratta, pur non

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Cfr. M. IANNUZZI, op. cit., p. 189. 189

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potendosi qualificare l’irreperibilità come un «impedimento» all’esecuzione del trasporto stesso nel senso fatto proprio dall’art. 1687 cc.

L’irreperibilità, impedendo al vettore di eseguire l’avviso dell’arrivo delle cose, non consente di mettere il destinatario stesso nelle condizioni di collaborare ai fini della riconsegna. Pertanto, la soluzione prospettata dal legislatore, che prevede la richiesta da parte del vettore di istruzioni al mittente, appare del tutto logica.

In dottrina si è posto il problema se, ai fini dell’applicazione dell’art. 1690 cod. civ, si debba considerare un’irreperibilità accertata prima del compimento da parte del vettore degli atti preparatori alla riconsegna previsti dall’art. 1687 cod. civ., oppure si debba trattare di irreperibilità accertata dopo il compimento di tali atti.

Parte di essa è così stata indotta a propendere verso questa seconda ipotesi, in base alla considerazione che, fino a quando il vettore non abbia posto in essere gli adempimenti necessari a che si manifesti la collaborazione del destinatario, non si possa attribuire rilevanza al fatto che il destinatario stesso, dal canto suo, non si trovi a sua volta in condizione di poter fornire la propria collaborazione190.

Questa considerazione è apparsa sicuramente valida qualora l’irreperibilità venga accertata prima del momento previsto dal contratto, o sia prevedibile in base alla natura dello stesso, per l’arrivo delle cose a destinazione e per l’esecuzione da parte del vettore degli adempimenti preliminari alla riconsegna.

In tale ipotesi, anzi, la considerazione predetta andrebbe integrata con l’avvertenza che l’irreperibilità del destinatario sarebbe irrilevante quand’anche gli impedimenti suaccennati fossero stati eseguiti prima del momento suindicato, giacché, prima di tale momento, il destinatario non poteva e non doveva attendersi l’offerta di riconsegna, e perciò la sua attuale irreperibilità potrebbe coordinarsi con l’intento di rendersi reperibile allorquando maturi il momento predetto.

Quando invece l’irreperibilità sia accertata e si protragga dopo la richiesta di riconsegna, il significato dell’irreperibilità e la probabilità che essa venga meno non mutano a seconda che il vettore abbia o non abbia eseguito gli adempimenti

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preliminari alla riconsegna. Il rilievo ha particolare importanza nel caso in cui risulti dalle condizioni contrattuali che la riconsegna debba eseguirsi presso il destinatario ad un determinato indirizzo. Una volta che la merce sia arrivata, poniamo, nel comune in cui si trova il destinatario, e al vettore risulti l’irreperibilità del destinatario all’indirizzo indicato, subordinare la rilevanza di tale irreperibilità, ai fini dell’articolo in esame, all’effettiva messa a disposizione della merce nel luogo corrispondente a tale indirizzo, significherebbe imporre un irrazionale spreco di energie, giacché se il destinatario è irreperibile e non può collaborare ai fini della riconsegna, tale stato di incapacità di collaborazione non viene certo meno per il solo fatto che le merci vengano portate nell’indirizzo indicato.

Nell’ambito del trasporto marittimo e di quello aereo, afferma autorevole dottrina che, nei casi menzionati dagli artt. 450 e 454, comma 1, cod. nav, di irreperibilità del destinatario e di suo rifiuto a ricevere le cose trasportate, si debba ravvisare un’ipotesi di mora accipiendi191.

La sussistenza della mora, infatti, è di immediata evidenza nel caso in cui il destinatario abbia acquistato il diritto alla riconsegna in virtù della circolazione della polizza di carico; ma lo è allo stesso modo, nell’ipotesi in cui il contratto di trasporto vada considerato come contratto a favore di terzo e il beneficiario designato, non avendo richiesto la riconsegna, non abbia ancora acquistato la posizione di creditore.

Il mittente ha infatti l’onere di indicare, in sede di stipulazione originaria del contratto o, successivamente, al momento dell’esercizio del diritto di contrordine, un beneficiario reperibile e disposto a fornire la sua collaborazione per la liberazione del vettore dall’obbligo di riconsegna. Se il destinatario che questo designa non è reperibile o non fornisce la propria collaborazione, questa carenza si configura come un fatto obiettivamente riconducibile alla sfera del mittente, titolare della posizione creditoria.

Valutando le difficoltà obiettive in cui può trovarsi il mittente, al quale può facilmente sfuggire il controllo sul comportamento di un destinatario lontano, il

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legislatore del codice della navigazione gli è venuto incontro addossando al vettore, nel trasporto di carico totale o parziale, l’onere di chiedere istruzioni al caricatore e di stimolarlo ad esercitare il diritto di contrordine192, al fine di risolvere la situazione che si è determinata con l’irreperibilità o il rifiuto del destinatario in precedenza designato.

Se tuttavia le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni, o se queste non sono attuabili193, si ripresenta una situazione in cui l’impossibilità per il vettore di ottenere la collaborazione necessaria per l’adempimento dell’obbligazione di riconsegna si riconduce ad un fatto, seppur incolpevole, riconducibile alla sfera del creditore194.

Autorevole dottrina ha invece sottolineato che la disciplina prevista per il caso di irreperibilità del destinatario dall’art. 454, comma 1, cod. nav., non trovi pratica applicazione, in quanto nel trasporto di cose determinate la scaricazione avviene, per prassi, indipendentemente dalla presenza dei destinatari, attraverso un’impresa di sbarco195.

2.10. Impedimenti derivanti da controversie circa la titolarità del