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Incidenza dell’impossibilità sopravvenuta sul contratto di trasporto

GLI IMPEDIMENTI

2.2 Incidenza dell’impossibilità sopravvenuta sul contratto di trasporto

Diverso è il caso in cui l’impedimento nasca come temporaneo, ma il suo eccessivo protrarsi nel tempo lo trasformi in definitivo.

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La questione del nolo in realtà è dibattuta per il caso in cui le merci siano state scaricate all’inizio dell’impedimento, ma non vengano ricaricate successivamente, poiché l’art. 428, comma 2, cod. nav, si limita a stabilire che in tal caso il caricatore sia tenuto al risarcimento del danno e, per quanto non espressamente previsto, in applicazione dell’art. 1686 cod. civ., al vettore sarà dovuto anche il rimborso delle spese che egli abbia eventualmente anticipato per conto del caricatore. Si ritiene che in tale evenienza il vettore perda il diritto al pagamento del nolo, come confermerebbe anche il comma 3 dell’art. 1686 cod. civ., che condiziona il pagamento del nolo proporzionale al presupposto che il viaggio abbia almeno avuto inizio.

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La disciplina prevista dall’art. 430 cod nav., tuttavia, si presenta molto lacunosa e per certi versi di difficile applicazione (per questo stesso motivo parte della dottrina inserisce le ipotesi da questo disciplinate nella categoria «altri impedimenti»: cfr. supra, nota 54). Anzitutto, infatti, non si precisa quale sia il soggetto che deve impartire le istruzioni, anche se sembra potersi ritenere che si tratti del caricatore e non del vettore, considerato che l’art. 1686 cod. civ., si riferisce al mittente; per quanto concerne poi la natura dell’impedimento, deve trattarsi di un ostacolo che non possa essere superato in alcun modo perché, in tal caso, il comandante deve fare il possibile per evitarlo senza mettere in pericolo la nave; ancora, relativamente alla sorte del contratto, poiché l’impedimento non preclude l’utilizzazione della nave, si deve ritenere che lo stesso resti in vigore fino alla scaricazione delle merci nel porto sostitutivo. Infine altra grave lacuna riguarda la sorte del nolo. In base ai principi generali si ritiene che questo sia dovuto, nonostante all’atto pratico possano sorgere dei problemi. Nessun dubbio si pone nel caso in cui le merci siano state condotte in un porto vicino e quindi vi sia un’utilità per il caricatore, mentre non sembra giustificato il pagamento del nolo nel caso in cui il comandante faccia rientro al porto di partenza, poiché in tal caso non solo non vi è alcun risultato utile, ma sussiste un pregiudizio a causa del tempo perso, e si violerebbe il principio per cui, in caso di impedimenti, ciascuna parte sopporta i propri danni, salva unicamente l’ipotesi in cui l’impedimento all’arrivo sia derivato da un fatto riferibile alle merci. In tale evenienza sembra pertanto preferibile ritenere che il pagamento del nolo debba fare riferimento all’utilità del caricatore, e quindi applicare il principio del nolo proporzionale, ex art. 429 cod. nav., Cfr. G. BOI, op. cit., p. 85; A. LEFEBVRE D’OVIDIO-G. PESCATORE, L. TULLIO, op. cit., p. 473.

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In tale ipotesi è rimessa alle parti la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto, nel qual caso si riproducono gli stessi effetti della risoluzione di diritto.

Il ritardo è dunque idoneo a liberare il vettore ed il caricatore solo se si può ritenere che la prestazione, se fosse eseguita dopo la fine della causa che ha cagionato il ritardo, non avrebbe alcuna utilità per il creditore, e comunque se il ritardo ecceda il tempo per il quale si può ragionevolmente pretendere di tenere impegnata l’organizzazione delle parti.

Ci si interroga in dottrina se, ai fini della risoluzione, sia necessaria una pronuncia giudiziale, e la tesi che prevale afferma che, poiché la risoluzione implica la valutazione della durata del ritardo e la conseguente inutilità della prestazione per il creditore, è da ritenersi opportuno l’intervento del giudice109.

L’inesecuzione, totale o parziale, transitoria o definitiva del trasporto dipendente da caso fortuito o forza maggiore, sopravvenuta dopo la conclusione del contratto (eventi naturali quali nubifragi o terremoti, interruzioni stradali, eventi bellici, ordini delle autorità politiche o doganali) è disciplinata dall’art. 1686 del cod. civ.

Rimangono pertanto fuori del suo ambito i casi di trasporto totalmente o parzialmente ineseguito per fatti del mittente, disciplinati all’art. 1683 cod. civ. (mancata consegna del carico nel luogo di spedizione, erronee indicazioni nella lettera di vettura) o del destinatario, di cui all’art. 1690 cod. civ. (irreperibilità, inerzia, rifiuto del destinatario stesso), o per fatto imputabile al vettore (deficienza di mezzi di trasporto, sua incuria o negligenza): responsabilità che rientra nella regola generale dell’art. 1218 cod. civ.

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione è regolata da norme di carattere generale ed in particolare dagli artt. 1256 e 1463 cod. civ. che prevedono l’estinzione dell’obbligazione e la risoluzione del contratto e che, nel caso di locatio operis110, pongono a carico del debitore il rischio dell’impossibilità dell’opus.

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Cfr G. BOI, op. cit., p. 31 110

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In dottrina111 si rileva come l’art. 1686 del cod. civ., ripetendo sostanzialmente la disciplina dell’art. 395 cod. comm. abrogato, attenua il rigore dei principi generali ed introduce due deroghe: una riguardante la regola dell’immediata risoluzione del contratto, l’altra relativa alla ripartizione del rischio.

Invece di farsi luogo alla risoluzione del contratto, infatti, la legge impone l’obbligo al vettore di informare il mittente appena l’impedimento si verifichi e rimette alla volontà del mittente il disporre la manutenzione del contratto, dando alla cosa diversa destinazione o facendola tornare al luogo di partenza, per mezzo del diritto di contrordine. In più, qualora lo ritenga opportuno, questi ha il diritto di risolvere il rapporto, fermo restando il suo obbligo al pagamento del nolo. Poiché infatti il mittente, di regola, non è in grado di acquisire, senza l’intervento del vettore, la tempestiva conoscenza dell’impedimento o della causa del ritardo, la legge ha provveduto a rendere obbligatoria a carico del vettore l’immediata richiesta di istruzioni, dando così al mittente la possibilità di esercitare il suo diritto di decidere in ordine alla sorte del contratto112.

Accanto all’obbligo di richiedere istruzioni, l’art. 1686 del cod. civ. espressamente ribadisce a carico del vettore l’obbligo di provvedere nel frattempo alla custodia delle cose113.

Qualora le circostanze rendano impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o qualora le istruzioni non siano attuabili, il vettore può liberarsi della responsabilità per custodia e quindi degli oneri di un rapporto divenuto inattuabile: «nel trasporto di cose il vettore deve chiedere istruzioni al mittente sul comportamento da tenere e l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta si verifica solo se il mittente non fornisca istruzioni che consentano egualmente l’esecuzione della prestazione114».

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A. ASQUINI, op. cit., p.587. 112

M. RIGUZZI, I contratti speciali. Il contratto di trasporto, Torino, 2006, p. 153. 113

Tale previsione è parsa a qualcuno una ripetizione quasi superflua del generale dovere di custodia incombente al vettore dal momento della consegna a quello della riconsegna (sul punto, cfr. A. ASQUINI, op. cit., 284 ss.).

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Nel caso di impossibilità di richiedere o di attuare le istruzioni, il contratto si risolve e il vettore è autorizzato a liberarsi, provvedendo al deposito delle cose trasportate (art. 1514 cod. civ.)115 o, in caso di rapida deperibilità delle merci, alla vendita delle stesse (art. 1515 cod. civ.)116. Sia se deposita la merce, sia se la vende, il vettore è tenuto ad informare prontamente il mittente.

La seconda deroga introdotta dall’art. 1686 cod. civ. rispetto ai principi generali sull’impossibilità sopravvenuta, riguarda la regola dell’incidenza sul debitore del rischio di impossibilità della prestazione. Infatti, mentre per l’art. 1463 cod. civ. la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della sua prestazione non può chiedere la controprestazione, secondo l’art. 1686, comma 3°, cod. civ., l’obbligo del mittente di pagamento del nolo non si estingue, ma si riduce al rimborso delle spese incontrate dal vettore quali, a titolo di esempio, le spese di carico, di custodia ecc. nel caso di trasporto non ancora iniziato, e del nolo proporzionale al percorso compiuto, in caso di trasporto interrotto durante il viaggio. Inoltre, la normativa specifica dettata dall’art. 1686 cod. civ. si differenzia dalla normativa generale del codice civile in tema di impossibilità sopravvenuta, anche per il fatto che non prevede l’estinzione automatica dell’obbligazione, come stabilito dall’art. 1256, comma 1, cod. civ., essendo consentito al mittente di fornire istruzioni al vettore, mantenendo così in vita il contratto117.

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L’art. 1514 cod. civ. istituisce, in materia di vendita, uno speciale mezzo di liberazione del vettore dall’obbligazione di consegna della cosa venduta per il caso in cui il compratore non si presenti per riceverla: mezzo consistente nel deposito della cosa per conto e spese del compratore in un locale di pubblico deposito o in un altro locale idoneo, determinato dal Tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.

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Il richiamo a tale articolo comporta che le cose trasportate vengano vendute all’incanto, salvo che si tratti di cose aventi un prezzo corrente stabilito per atto della pubblica autorità ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, nei quali esse potranno essere vendute senza incanto, al prezzo corrente, non direttamente dal vettore, bensì a mezzo di persone autorizzate alla vendita all’incanto o, in mancanza, a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo di un commissario nominato dal Tribunale: sul punto, cfr. M. IANNUZZI, op. cit., p. 128.

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All’impostazione che vede l’inquadramento dell’art. 1686 cod. civ. come deroga alle disposizioni generali in materia di impossibilità sopravvenuta, aderisce gran parte della dottrina118.