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L’importanza di una figura a presidio del sistema di controllo

4.1. Aspetti introduttivi

La continua espansione dei mercati e la globalizzazione sono state le cause, da un lato, di una forte spinta all’innovazione, anche con riferimento ai sistemi informativi aziendali, dall’altro, di un sensibile incremento dei rischi aziendali. In questo quadro anche la figura del revisore contabile ha assunto un ruolo sempre più determinante.

Proprio il revisore è stato infatti chiamato in causa, a seguito dei recenti scandali finanziari, sia nazionali che internazionali, spesso con l’imputazione di aver instaurato accordi collusivi con il controllato ossia con la società revisionata. Ecco che allora cresce l’importanza del ruolo svolto dal sistema di controllo interno, come insieme di attività, che il revisore deve valutare prima di esprimere il proprio giudizio professionale, in grado di rendere più trasparente l’intera gestione aziendale. Contestualmente emerge la necessità di un continuo potenziamento del sistema di controllo interno stesso, che non faccia solamente perno su leggi, regolamenti, direttive emanate dall’esterno, ma che si basi anche e soprattutto su solidi principi e valori etici necessari per consentire all’azienda di reggersi sul proprio “autocontrollo”.

Per incentivare e potenziare l’attività di “autocontrollo” è necessario tenere unita e rafforzare l’etica condivisa dell’impresa, nonché procedere alla designazione di un numero sufficiente di soggetti competenti in tema di controllo interno capaci di potenziare e divulgare la cultura al controllo interno.

Ciò tuttavia deve essere studiato e disegnato in modo da sottolineare e valorizzare il legame tra l’attività del revisore esterno e l’attività del revisione interno.

Un simile approccio, oltre a rendere più efficiente l’azione del controllo, consente infatti anche di creare e diffondere una cultura del controllo più marcata, creando degli stimoli continui, orientati verso il miglioramento dell’efficienza operativa e degli strumenti di verifica del controllo interno.

È chiaro tuttavia che la propaganda del controllo interno deve essere tesa ad aumentare la professionalità, l’indipendenza ed il rigore di chi lo esegue; ciò anche in considerazione dei recenti provvedimenti legislativi emanati dai legislatori, nazionali ed internazionali.

Infatti, l’istituzione di efficaci controlli a presidio dell’attendibilità delle informazioni economico – finanziarie è oggi richiesta alle società con titoli quotati nei mercati regolamentati anche da alcuni provvedimenti normativi, come il

Sarbanes Oxley Act negli Stati Uniti o la legge sul risparmio in Italia.

Tali interventi legislativi hanno reso più evidente anche la distinzione di responsabilità, nell’attività di controllo, tra il management aziendale e il revisore contabile: il primo ha la responsabilità di implementare e mantenere i controlli interni277; il secondo ha invece responsabilità inerenti alla comprensione e alla verifica del controllo interno sul bilancio, nonché all’attendibilità dei suoi risultati.

4.2. Le stime e le valutazioni del revisore esterno

Attraverso la revisione contabile, il revisore pone in essere una serie di attività necessarie per consentirgli di disporre di tutti gli elementi informativi e probatori utili per la formulazione del giudizio professionale sul bilancio di esercizio della società oggetto di revisione.

Dal punto di vista operativo, tale processo ha inizio con l’attività di pianificazione, nel corso della quale il revisore sviluppa una strategia e un approccio dettagliato di revisione, tenendo in considerazione l’azienda revisionanda, il fattore tempo e gli strumenti tecnici e procedurali a sua disposizione.278

277

In merito alla sezione 404 della Sarbanes Oxley Act impone agli amministratori ed al

management aziendale di redigere una relazione sull’efficacia operativa dei controlli firmata dal

presidente del consiglio di amministrazione e dal Chief Financial Officer (CFO ovvero il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo) i quali si assumono la responsabilità per ciò che è stato attestato. In merito a quanto introdotto dalla L. 262 del 2005, si evidenzia che quest’ultima ha introdotto l’articolo 154 – bis nel T.U.F. che conferisce rilevanza giuridica alla figura del “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili”. Tale soggetto deve dichiarare per iscritto, con firma congiunta a quella del direttore generale, la veridicità dei documenti sociali obbligatori per legge o diffusi al mercato contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società. Tale soggetto deve altresì predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Per un approfondimento si veda: ARENS A., ELDER R.J., BEASLEY R., Auditing e servizi di

assurance. Un approccio integrato, Milano, Pearson Education Italia, 2006. ALLEGRINI M.,

SILVESTRI A., Controlli amministrativo – contabili e dirigente preposto alla redazione dei

documenti contabili e societari, opera citata.

278

Al riguardo si veda il principio di revisione numero 300, La pianificazione, il quale sancisce «Pianificare significa sviluppare una strategia generale e un approccio dettagliato tenendo conto della natura, della tempistica e dell’ampiezza delle procedure di revisione. Il revisore deve pianificare lo svolgimento della revisione in maniera efficiente e nei tempi opportuni.».

Nella fase iniziale dunque, il revisore deve comprendere, anzitutto279, la struttura del sistema di controllo interno.

In questa fase il revisore pone enfasi nella struttura amministrativo – contabile – informativa dell’azienda oggetto di revisione. Lo scopo precipuo che si pone è dunque quello di verificare ed accertare la bontà dell’architettura di controllo interno presente in azienda e soprattutto di verificare non tanto che gli operatori aziendali conoscano le norme in tema di bilancio ma soprattutto che il sistema di controllo sopra illustrato consenta di conoscere ed individuare le cause che possano condurre ad alterazioni di bilancio.280

In quest’ottica, l’impostazione di un “procedimento interpretativo”, già nella fase di analisi e valutazione del sistema di controllo interno, orientato a comprendere e cogliere il significato delle cifre di bilancio, può certamente agevolare e progressivamente potenziale l’attività revisionale.281

L’analisi del sistema di controllo interno, finalizzata all’attività revisionale, manifesta sempre più importanza, in un’ottica sia interna che esterna, se si analizza, come affermato da Ceccherelli, il collegamento tra “interpretazione prospettica e la revisione aziendale”. L’interpretazione prospettiva viene dunque

279

In questa fase si attua dunque una valutazione preliminare del sistema di controllo interno. Rileva Valle: «Si dice valutazione preliminare perché per effettuare la valutazione del controllo interno occorrerebbero alcuni anni, quindi un tempo ben maggiore rispetto a quello di cui dispone il revisore. Si fa quindi una valutazione preliminare intervistando il personale amministrativo per verificare il grado di controllo interno che ha sviluppato la società, in quanto in base al sistema di controllo interno, più o meno avanzato, la revisione viene programmata in modo diverso.» VALLE P., Le procedure di pianificazione in MARCHI L., Revisione aziendale e sistemi di controllo

interno, opera citata, pag. 126. Con riferimento all’attività di pianificazione e alla valutazione

preliminare del sistema di controllo interno si veda CAPODAGLIO G., Temi e casi di ragioneria e

revisione aziendale, Bologna, Pitagora editrice, 1997.

280

A tal proposito si enuncia quanto affermato da Ceccherelli «Non basta quindi conoscere a fondo le norme; ma si devono conoscere altresì le cause illecite che possono determinare una deviazione dalle norme stesse, e soprattutto gli espedienti a cui si può ricorrere per nascondere una preordinata alterazione dei resultati». CECCHERELLI A., opera citata, pag. 314.

281

Rileva Ceccherelli «C’è dunque anzitutto un procedimento interpretativo indispensabile che consiste nel correttamente comprendere il linguaggio che le cifre parlano, un primo grado di interpretazione si potrebbe dire, che può ritenersi connesso col procedimento stesso del bilancio, la cui formazione e la cui lettura devono presupporsi di esclusiva competenza di chi è in grado di comprendere il tono delle voci e il senso dei simboli. Ma c’è un più largo procedimento interpretativo che tocca più decisamente la sostanza della questione e che opera in due sensi: in un senso per cogliere il significato delle espressioni quantitative in rapporto all’attendibilità dei resultati; in un altro senso per coordinare le resultanze con i fatti di gestione e dedurre gli indici segnaletici sui caratteri di funzionamento dell’impresa, per trarne orientamenti ed elementi di prospettiva. Si può dire riassumendo che si ha un procedimento d’interpretazione di secondo grado a carattere essenzialmente revisionale, e un procedimento di terzo grado a carattere essenzialmente deduttivo e prospettivo». CECCHERELLI A., opera citata, pag. 312.

intesa come attività di analisi amministrativa interna orientata o fornire, in base agli accadimenti passati, giudizi sia attuali che prospettici in ordine alla gestione aziendale. Tale attività assume carattere revisionale quando viene richiesta dall’esterno per ottenere giudizi sulla situazione aziendale sia in ordine alla propria capacità di funzionamento futuro sia in ordine alle prospettive reddituali.282

L’analisi del sistema di controllo interno, nelle sue singole determinanti, diventa dunque sempre più importante se l’analisi aziendale è volta dunque a formulare giudizi di prospettiva futura. In quest’ottica, afferma Ceccherelli, all’interpretazione prospettiva e alla revisione aziendale occorre un più rigoroso accertamento del processo di originaria formazione delle voci di bilancio.283 Ciò condurrà ad una conoscenza maggiore dei fenomeni, organizzativi, tecnici e gestionali dell’impresa.

Chiaramente, nella verifica e nella conoscenza degli aspetti sopra citati, nel caso in cui il revisore abbia già ricoperto altri incarichi revisionali presso la realtà revisionanda, conoscendone già il sistema di controllo interno, gli basterà valutare la presenza o meno di accadimenti che possano averne comportato modifiche sostanziali alla gestione aziendale.284

In questa fase di conoscenza, analisi e valutazione del sistema di controllo interno occorre che il revisore, oltre ad utilizzare le conoscenze in suo possesso derivanti da precedenti incarichi, effettui anche una stima puntuale della materialità, del

rischio inerente, nonché della complessità dei sistemi informativi utilizzati dall’azienda.285

282

Rileva Ceccherelli «L’interpretazione prospettiva può rientrare fra i provvedimenti di carattere amministrativo interno quando dalla conoscenza dei fatti e dei resultati del passato e del presente si vogliono trarre, per deduzione, giudizi di andamento dell’azienda e norme di comportamento futuro; assume invece carattere revisionale quando è richiesta dall’esterno per ottenere giudizi complessivi sulla situazione dell’azienda e sulle sue future possibilità di funzionamento e di reddito». CECCHERELLI A., opera citata, pag. 318.

283

CECCHERELLI A., opera citata, pag. 320.

284

Rileva Hinna: «Nel caso in cui si tratti di un incarico ricorrente, probabilmente il revisore possiede già una conoscenza sostanziale del sistema di controllo interno del cliente. In quel caso, egli può scegliere una strategia di lavoro che includa solo un aggiornamento dell’analisi del sistema di controllo interno dell’impresa cliente. Nel caso di nuovo incarico, il revisore potrebbe rimandare la predisposizione di una strategia di lavoro finché non abbia ottenuto sufficienti informazioni sul sistema di controllo interno». HINNA L., MESSIER W.F., opera citata, pag. 155.

285

In merito a questo aspetto rileva Hinna: «Nel determinare la natura e il grado di comprensione del controllo interno necessaria per l’incarico, il revisore dovrebbe altresì considerare i seguenti

Una volta ottenuta un’adeguata comprensione del sistema di controllo interno, il revisore può delineare una strategia di revisione da utilizzare per l’assolvimento dell’incarico conferitogli.

Risulta evidente dunque come la valutazione “preliminare” del sistema di controllo interno, effettuata all’inizio dell’incarico di revisione, possa fortemente influenzare il prosieguo dell’incarico.

Si è detto poi che il revisore deve effettuare una stima della materialità.

La materialità è un concetto che il revisore e tutti gli altri attori del controllo devono tenere sempre presente quando si accingono ad impostare la loro attività ed è particolarmente collegata con l’analisi comparativa di bilancio, che viene svolta anche in sede di pianificazione dell’attività revisionale.

Con il termine “materialità” si fa infatti riferimento alla capacità informativa ed alla significatività delle informazioni presenti in bilancio per chi, sul bilancio, basa le proprie valutazioni e decisioni e, quindi, in primo luogo, gli

stakeholder.286

In altre parole, una omissione o un’esposizione non corretta di un dato di bilancio può essere considerata materiale se, tenuto anche conto delle circostanze, è probabile che il giudizio di lettore razionale potrebbe essere modificato o influenzato dall’inclusione o dalla correzione del dato.287

elementi: conoscenze derivanti da precedenti incarichi; comprensione del settore in cui opera l’impresa; valutazione del rischio inerente; giudizi sulla materialità; complessità delle attività e dei sistemi aziendali. Ciascuno di questi elementi deve necessariamente essere considerato, in maniera

alle specifiche circostanze aziendali ed alla strategia di assunzione del rischio da

agnitude of ion of the item”.

esplicita, quando il revisore esamina il controllo interno di un cliente». HINNA L., MESSIER W.F., opera citata, pag. 159 – 160.

286

Rileva Marchi «Il concetto è legato, in modo particolare, all’apprezzamento della rilevanza di valori o classi di valori nel contesto di un dato bilancio, anche in rapporto a bilanci precedenti e successivi. Esso ha carattere relativo in quanto la rilevanza di un valore o di una classe di valori va vista in rapporto

parte del revisore». MARCHI L., Principi di revisione aziendale. Terza edizione, Bologna, Clueb, 1996, pag. 18.

287

FASB, Statement of Financial Accounting Concepts No. 2, Qualitative Characteristics of Accounting Information (Concepts Statement No. 2), (1980): “the omission or misstatement of an item in a financial report is material if, in the light of surrounding circumstances, the m

the item is such that it is probable that the judgment of a reasonable person relyng upon the report would have been changed or influenced by the inclusion or correct

Un errore può quindi essere considerato significativo se ha un impatto giudicato

to l’impatto dell’errore sul risultato netto, in quanto, nella

ta come percentuale

erimento anche i parametri e le soglie

rilevante nell’ambito dell’insieme del sistema dei valori di bilancio.288 Il concetto di rilevanza emerge, a sua volta, nei principi di revisione289 e nel codice civile290. Non esiste un’unica regola per il calcolo della materialità.

Spesso viene valuta

maggior parte dei casi, quest’ultimo è il dato che più interessa i lettori del bilancio. Secondo tale metodo la materialità è dunque calcola

del risultato netto.

Possono poi essere prese in considerazione altre grandezze, quali, ad esempio, i ricavi complessivi, il patrimonio netto, il totale dell’attivo.291

In particolare, possono costituire un utile rif

individuati dalla normativa sul falso in bilancio292. Ancora, un metodo molto diffuso è il calcolo della materialità ottenuto come percentuale applicata ad una grandezza di bilancio ritenuta significativa.

Sul valore così ricavato è necessario poi effettuare ulteriori considerazioni, basandosi anche su dati di natura extracontabile, che possono suggerire di affinare il calcolo, abbassando il livello di materialità.

canza oppure la sua imprecisa rappresentazione può influenzare le decisioni one stessa viene comunicata ondimenti si veda MARCHI L., Principi di revisione contabile, Milano, Giuffrè,

ncio e

falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la

falsità o le omissioni determinano una variazione del

veda inoltre

288

Si veda per un approfondimento BAUER R., Il nuovo principio di revisione: un’analisi dei

rischi aziendali, in Amministrazione & Finanza, n. 18, 2007.

289

In base all’ISA (International Standard of Auditing) 320, un’informazione è considerata rilevante se la sua man

economiche nonché di investimento di coloro ai quali l’informazi attraverso il bilancio.

290

Art. 2621 che disciplina il reato di false comunicazioni sociali.

291

Per approf

2005, pag. 73-74; MARCHI L., Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, opera citata, pag. 14-16.

292

ALLEGRINI M., Le frodi nel bilancio di esercizio, in ALLEGRINI M., D’ONZA G., GARZELLA S., MANCINI D., Le frodi aziendali. Frodi amministrative, alterazioni di bila computer crime, Milano, Franco Angeli, 2003. Negli art. 2621 e 2622 del Codice Civile sono stabilite delle soglie di punibilità in tema di falso in bilancio; in particolare, è previsto che:

- “la punibilità è esclusa se le

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.”;

- “la punibilità è comunque esclusa se le

risultato economico di esercizio al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%.”;

- “in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta”. Si

PETRONI L., PROVARONI L., L’attività del revisore nella considerazione delle frondi contabili in Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, novembre – dicembre, 2006.

La definizione della soglia di materialità consentirà infatti di identificare le eventuali carenze dei controlli in base agli impatti che le stesse possono avere sul bilancio; per cui, ad esempio, se un errore comporta impatti sul bilancio inferiori al livello di materialità, è possibile trarne la non rilevanza.293

Nella definizione della soglia di materialità è consigliabile il coinvolgimento anche di altri attori del controllo interno (in particolare dell’Audit Committee), i quali, se convergono in un’unica modalità di agire, possono offrire un prezioso contributo all’efficienza informativa. Il ruolo dell’Audit Committee, grazie alla propria indipendenza può essere determinante nello svolgimento di attività di controllo finalizzate alla ricerca di un approccio integrato e sinergico delle diverse attività di controllo interno. L’implementazione di tale comitato è raccomandata dal codice di autodisciplina di Borsa Italiana294, il quale gli assegna funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di controlli interni definendo al contempo compiti specifici da affidare al comitato stesso. In particolare, di fondamentale importanza, è la funzione che gli viene assegnata, ossia di monitorare i meccanismi di controllo interno ed esterno dell’impresa. Più nello specifico i compiti che gli vengono generalmente assegnati sono i seguenti: l’adeguatezza dei meccanismi di controllo economico e finanziario, l’approvazione del piano di lavoro predisposto dalla funzione di

internal auditing e la verifica del suo operato, la valutazione del corretto utilizzo

dei principi contabili nonché i rapporti che dovrebbe con la società di revisione del bilancio e l’efficacia del lavoro svolto da quest’ultima. Al comitato sopra citato può inoltre essere assegnata la responsabilità ambientale dell’impresa e la revisione del codice etico aziendale.295 Il comitato dunque, interagendo con i vari

rsi organi, sia la valutazione in ordine all’adeguatezza dei controlli rispetto ai diversi rischi aziendali.

attori del controllo e in particolare con la società di revisione esterna, è in grado di valutare in maniera indipendente, sia le diverse stime in tema di controllo effettuate dai dive

293

Per approfondimenti si veda PARLANI A., Sarbanes – Oxley Act: i passi verso il

raggiungimento della «compliance», in Amministrazione & Finanza, n. 10, 2005, pag. 25.

294

BORSA ITALIANA, Codice di autodisciplina, Borsa italiana, 2006, pag. 23 – 24.

295

Per approfondimenti si veda ALLEGRINI M., BIANCHI MARTINI S. (a cura di), opera

citata, pag. 81 – 88; FORTUNA F., Corporate governance. Soggetti, modelli e sistemi, Milano,

Franco Angeli, 2001. ZATTONI A., Assetti proprietari e corporate governance, Milano, Egea, 2007, pag. 274.

Tuttavia è importante precisare che è il Consiglio di Amministrazione che spinge un continuo coinvolgimento ed un continuo coordinamento nell’attività di controllo interno.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre importanti compiti specifici nelle attività di controllo interno in modo da tenere sotto controllo lo svolgimento dell’attività aziendale.

La ricerca di un sempre maggiore coordinamento del tipo appena descritto, si rende opportuno anche in relazione alla cadenza temporale dello svolgimento dell’attività in esame. Come già evidenziato infatti, la stima della “soglia di materialità” è strettamente legata all’attività di analisi del bilancio, svolta ai fini

della pianificazione e del programma di revisione, e può essere altresì applicata all’individuazione dei controlli chiave ai fini della valutazione dell’affidabilità del sistema di controllo interno.296

In verità, la suggerita attività di coordinamento può essere resa difficoltosa sia dalle diverse tecniche revisionali utilizzate per i controlli esterni e per i controlli interni297, sia dalla diversità di metodologie che i revisori interni e quelli esterni adottano di fronte alle rispettive attività revisionali298. Tuttavia, in questa sede non si fa riferimento solamente al revisore interno e a quello esterno, ma a tutto quel

296

Rileva Marchi «Il concetto di significatività può essere applicato anche alla individuazione dei cosiddetti controlli chiave, ai fini della valutazione del grado di affidabilità del sistema di controllo interno». MARCHI L., opera citata, 1996, pag. 20. Afferma Viganò «discernere i “controlli chiave” tra i diversi controlli che si trovano innestati nelle varie procedure amministrativo – contabili comporta giudizi circa la significatività di ciascun controllo e delle relazioni che lo