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L’Imposta di Bollo 1. Presupposti applicativi

CAPITOLO QUARTO

3. L’Imposta di Bollo 1. Presupposti applicativi

3. L’Imposta di Bollo 3.1. Presupposti applicativi

L'imposta di bollo, regolata nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è un tributo la cui applicazione è, di norma, collegata all'esistenza o all'utilizzazione di un documento scritto.

La tariffa sull'imposta di bollo distingue gli atti, documenti e registri soggetti al tributo fin dall'origine da quelli che scontano l'imposta solo in caso d'uso.

L'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui sorge l’obbligazione, è applicabile in misura fissa o proporzionale e può essere corrisposta in modo ordinario (carta bollata – art. 9), straordinario (marche, bollo a punzone, visto – artt. 10, 11 e 12) o virtuale (dichiarazione, versamento dell’acconto – artt. 15 e 15 bis).

Come noto, ove l'imposta venga applicata in misura fissa, avuto riguardo alla natura degli atti, dei documenti e degli altri scritti di una determinata specie, il valore in essi indicato non assume alcun rilievo ai fini impositivi; viceversa l'imposta proporzionale viene commisurata, con percentuale costante, al valore indicato nel documento.

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Così, Circ. 24 giugno 1998, n. 165. In argomento, v. STEVANATO, Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio, Padova, 2000.

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I titoli dello Stato, le altre obbligazioni e titoli similari, le azioni sono esenti dal tributo, anche con riguardo agli atti necessari all'immissione in circolazione dei titoli stessi.

A decorrere dal 1 gennaio 1994 sono stati attratti nell’esenzione anche i libretti di risparmio, come anche le quietanze di deposito e di prelevamento rilasciate separatamente.

Si osserva, in proposito, che nonostante l’Associazione bancaria italiana abbia auspicato l’estensione del beneficio dell’esenzione anche nei confronti dei certificati di deposito al portatore o nominativi,262 la stessa risulta esclusivamente riferita a quelli a breve termine, con conseguente (irragionevole) esclusione di quelli di deposito con scadenza superiore a 18 mesi; i quali, ad avviso dello scrivente dovrebbero essere parimenti inclusi nell’esenzione.

3.2. Riduzioni esclusioni ed esenzioni

Con specifico riferimento alla misura dell’imposta, si osserva, in primo luogo, che le accettazioni bancarie scontano un'imposta dello 0,01 per cento del loro valore (in luogo di quella del 12 per mille).

Per beneficiare dell'imposta ridotta è prescritto che le accettazioni bancarie siano:

- emesse da imprenditori di cui all'art. 2195 c.c.; - accettate da aziende e istituti di credito;

- girate esclusivamente con la clausola "senza garanzia";

- non avere scadenza superiore a 12 mesi dalla data di emissione; - contenere l'indicazione del provento in qualsiasi forma pattuito.

Il beneficio in esame viene meno qualora l'accettazione bancaria sia acquisita dall'impresa emittente; da un’altra impresa avente lo stesso titolare o contitolare di quella emittente; della banca accettante; di società controllanti, controllate o collegate sia dell'impresa emittente che della banca accettante.

La cambiale tratta e i pagherò cambiari scontano, invece, l'imposta in misura pari all'1,2 per cento, mentre le cambiali all'ordine delle banche quella dell'1,1 per cento.

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Sul punto, l’Amministrazione finanziaria, con Circolare 21 dicembre 2001 n. 106/E, chiarendo che al fine di far mantenere alle cambiali la qualifica di titolo esecutivo, l'imposta corrisposta non può essere inferiore a quella dovuta deve essere applicata, l'aliquota commisurata all'importo delle cambiali espresso in euro deve essere applicata con arrotondamento al centesimo di euro superiore.

Sono invece esenti, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 37, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come rettificato con Comunicato 11 gennaio 2008, all’art. 7, della Tabella, sub allegato b), della Legge sull’Imposta di Bollo, le «polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o

società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente».

Le ricevute bancarie riferite sui conti correnti e le operazioni effettuate tramite carte di credito o altri documenti equipollenti, compreso il bancomat Pos, come già rilevato, non sono soggette all'imposta di bollo.

Sono parimenti esclusi dal tributo gli estratti dei conti correnti postali che presentano un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio (analoga previsione non esiste per i conti correnti bancari) e quelli intestati ad Amministrazioni dello Stato.

Sono invece esenti dall’Imposta gli estratti di conto corrente inviati dalle banche alle Onlus, nonché alle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni263.

Nelle fattispecie relative a rapporti fiduciari, la maggiorazione di imposta prevista per i clienti diversi dalle persone fisiche non si applica agli estratti conto inviati dalle società fiduciarie, nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica. Per tali ipotesi, infatti, l'imposta viene determinata in funzione della soggettività dei soggetti fiducianti.

Negli altri casi gli estratti conto bancari, ivi incluse le comunicazioni relative al deposito titoli, l'imposta di bollo - che si applica anche agli estratti conto emessi a fronte di operazioni relative al movimento di valute - è dovuta per ogni

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Per le problematiche esistenti prima delle modifiche apportate in subiecta materia per effetto dell'art. 90, comma 6, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, cfr. Circ. 16 novembre 2000, n. 207; nonché, Circ. Abi - Serie Tributaria - 10 gennaio 2001, n. 2.

esemplare e sostituisce quella in precedenza dovuta per le lettere e gli altri documenti relativi alle operazioni di accredito e di addebito regolate in conto corrente, come quella previamente applicata sugli assegni bancari e sulle ricevute bancarie riferite ai conti correnti medesimi.

Si osserva, al riguardo, che l'art. 33, comma 4, lett. a), della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha ampliato l'esenzione dall'imposta di bollo, non solo nei confronti delle le ricevute e i documenti relativi ai conti correnti, ma più in generale, di tutte le ricevute, le quietanze e gli altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici delle Poste Italiane non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva in questione.

L'estratto conto e la comunicazione di deposito titoli si considera, in ogni caso (e, quindi, indipendentemente dalla emissione del documento), spedito almeno una volta nel corso dell'anno.

Inoltre, si considerano depositati presso le banche anche i titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti dalle stesse (cosiddetti titoli virtuali).

Sotto quest’ultimo profilo, come è stato correttamente osservato dall’Abi264, la norma sembra quasi introdurre un nuovo ed autonomo presupposto impositivo, che prescindere dal concreto instaurarsi di una fattispecie contrattuale di deposito titoli a custodia e amministrazione.

Ai contratti relativi ad operazioni e servizi bancari e ai contratti di credito al consumo nonché - a partire dal 1997 - a quelli relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle Sim o altri intermediari finanziari, l'imposta di bollo si applica nella misura unica di 14,62 euro per ogni contratto, «in qualsiasi forma redatto», indipendentemente dal numero di pagine e degli esemplari265.

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Circ. ABI - Serie Tributaria - 22 giugno 1998, n. 25

265

Sul punto, cfr. l’art. 2, nota 2-bis, Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972; l’art. 2, comma 150, della L. 23 dicembre 1996, n. 662; la Circ. 10 agosto 1994, n. 149; nonché, in argomento, POLO, Applicazione dell’imposta di bollo ai contratti bancari di garanzia: l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, ne Il fisco, 2005, 3547.