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Le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione di quelle finanziarie esenti

3. Le esenzioni finanziarie

3.7. Le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione di quelle finanziarie esenti

In quest’ottica, la base imponibile delle operazioni de quibus (in ogni caso esente da Iva) è composta esclusivamente dall’eventuale compenso (commissione) preteso dall’istituto di credito in occasione della stipula dei predetti contratti.

3.7. Le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione di quelle finanziarie esenti

A norma del punto 9) dell’art. 10, anche le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1 a 7 del medesimo art. 10, sono esenti da Iva.

Avuto riguardo alle operazioni di «mandato» (che ai sensi dell’art. 1703 c.c. è il contratto mediante il quale, il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante), ai fini dell’individuazione del trattamento Iva concretamente applicabile occorre verificare, preliminarmente, se il mandato è concesso con o senza rappresentanza.

Tale distinzione assume rilievo ove si consideri, che il presente titolo di esenzione riguarda essenzialmente le fattispecie di mandato con rappresentanza (in relazione alle quali il mandatario agisce, non solo per conto, ma anche in nome del mandante) e che il mandatario senza rappresentanza, agli effetti dell’Iva, è considerato come operante in proprio111.

Ciò posto, per stabilire in quali evenienze risulti applicabile la disciplina sul mandato occorre, in primo luogo, verificare se l’attività da espletare sia

110

In senso conforme, v. anche ris. 16 luglio 1998, n. 77.

111

effettivamente riconducibile nella nozione di atto giuridico, ovvero se integri una mera prestazione priva di alcun effetto giuridico nei confronti di terzi.

In quest’ottica, per quanto gli incarichi volti alla stipula di un contratto appaiono certamente inquadrabili nella figura del mandato, maggiori difficoltà emergono ai fini dell’inquadramento dei compensi erogati a fronte dell’attività istruttoria resa da terzi in relazione alle pratiche di fido (che beneficerebbe dell’esenzione soltanto se il mandatario avesse anche il potere di stipulare il contratto di finanziamento) e, in generale, di tutte le prestazioni strettamente materiali, o anche intellettuali, che non implichino lo svolgimento di alcuna attività giuridica (quali, ad esempio, le consulenze rese da terzi per individuare le forme di finanziamento più convenienti ecc.).

L’esenzione relativa alle «prestazioni di mediazione» si riferisce, principalmente, all’attività di promozione finanziaria svolta, sulla base di specifici accordi, da enti convenzionati con gli istituti di credito.

Ne discende, che il corrispettivo pattuito per lo svolgimento della suddetta attività promozionale, sotto forma di provvigione, commissione o retrocessione di interessi, è esente da Iva in forza del titolo di esenzione in commento.

Risultano parimenti esentate da Iva, i servizi di «intermediazione» connessi alle operazioni di cui ai nn. da 1 a 7 del medesimo art. 10.

Deve subito porsi in luce, al riguardo, che la nozione di intermediazione accolta nella previsione in commento - raggruppando in un unico articolo e qualificando come esenti una serie di prestazioni che, in base alla previgente normativa, erano considerate escluse o esenti (cfr. art. 3, comma 3, del Testo Iva, come modificato dal D.P.R. n. 68/1974) - non appare del tutto corrispondente alla figura negoziale tipica come delineata in materia civile.

Specificamente, rientrano nel concetto di intermediazione, le prestazioni relative all’apertura di un conto corrente bancario, all’emissione di carte di credito, nonché l’attività di collocamento di fondi comuni d’investimento svolta dagli istituti bancari (eventualmente in aggiunta al servizio di deposito), come anche i servizi di intermediazione nella vendita di azioni e partecipazioni.

In tale ambito, è opportuno ribadire che, come precedentemente rilevato, la Corte di giustizia ha escluso che l’attività di mera vendita di titoli ed azioni, del pari della partecipazione in fondi d’investimento, possa beneficiare dell’esenzione112.

È utile osservare, peraltro, come le prestazioni di tal fatta, laddove implichino l’espletamento di un’effettiva attività di consulenza fiscale, finanziaria e/o contabile (come quella resa, ad esempio, ai fini della “valorizzazione” dei titoli), configurano delle autonome operazioni imponibili.

Con specifico riferimento all’attività di consulenza resa in materia di investimento, l’Amministrazione delle finanze ritiene applicabile l’esenzione, nella sola misura in cui l’attività svolta sia strettamente connessa con una operazione di negoziazione113.

Alla luce di quanto osservato, l’esenzione in esame risulta applicabile anche al contratto di settlement, in virtù del quale, i contraenti di una vendita di titoli conferiscono l’incarico all’istituto bancario di provvedere, per conto del committente e sulla base di specifiche istruzioni, ai pagamenti dovuti, al ritiro dei titoli e, in generale, alla predisposizione di qualsiasi altro adempimento volto all’esecuzione dell’operazione.

Quanto precede, del resto, ha trovato l’avallo della Amministrazione finanziaria che, con specifico riferimento a questa figura contrattuale, ha esplicitamente affermato trattarsi di un rapporto di mandato, a nulla rilevando che la stessa non attiene alla conclusione del contratto di compravendita, bensì alla sua esecuzione114.

Il beneficio dell’esenzione compete, altresì, alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative all’oro e alle valute estere.

A seguito delle modifiche apportate dalla richiamata l. n. 7/00, il presente titolo di esenzione riguarda, essenzialmente, le operazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione alle operazioni poste in essere dalla Banca

112

CGE 29 aprile 2004, Causa C-77/01 cit.

113

Cfr. Ris. n. 343/2008 cit..

114

d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi (che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 633/72, non si considerano eseguite nell’esercizio dell’attività commerciale).

Il tenore testuale della norma induce a ritenere, che tra le operazioni di

intermediazione possano includersi, non solo quelle propriamente riconducibili

nella relativa figura negoziale tipica, ma anche ogni altra ipotesi contrattuale che comporti un’interposizione nella circolazione dei beni e dei servizi.

In quest’ottica, oltre alle prestazioni rese, per conto del committente e sulla base di specifiche istruzioni, ai fini della corretta esecuzione dell’operazione esente115; appaiono altresì riconducibili in questa figura di esenzione, anche le c.d. prestazioni di issuing, ancorché consistenti nell’attività di distribuzione, attivazione, ricarica, rimborso e prelievo contanti, da espletarsi, nei confronti dei sottoscrittori dell’apposito contratto di adesione ed attivazione delle carte prepagate nominative, e a condizione che siano eseguite dall’esercente, in qualità di mandatario con rappresentanza di impresa autorizzata all’emissione di moneta elettronica116.