• Non ci sono risultati.

396. - R. M. - Reddito agrario - Differenza - Ordinarietà e normalità del reddito - Reddito medio catastale - Eccedenza.

Dopo l ’entrata in vigore della legge 29 giugno 1939, n. 976, i redditi deri­ vanti dalle ulteriori manipolazioni dei prodotti agricoli devono essere assogget­ tati alla R.M., ove essi redditi, per derivare da operazioni ritenute non ordinarie nella zona, furono esclusi dalle voci costituenti le tariffe catastali del reddito agrario, e ciò con giudizio insindacabile delle Commissioni Censuarie.

Tri}). Bologna,y 15 febbraio-13 aprile 1955, Finanze c. Manodori Galli-ani.

Cfr. App. Lecce, 10 novembre 1954, in questa Rivista, 1955, 264 con nota di richiamo.

397. - R. M. - Industrializzazione del mezzogiorno - Stabilimenti ampliati, trasformati, riattivati, che abbiano goduto dell’ esenzione per l’origi­ nario impianto - Esenzione maggior reddito - Compete - Riattivazione - Concetto.

Il beneficio dell'esenzione decennale da imposta di R.M. concesso ai fini della industrializzazione dell’ Italia meridionale ed insulare, al maggior red­ dito derivante dall’ ampliamento, dalla trasformazione o dalla riattivazione di stabilimenti già esistenti, compete anche se tali stabilimenti abbianol già goduto dell’esenzione decennale, in base a precedenti disposizioni legislative, ai fini del loro originario impianto.

Per « riattivazione » deve intendersi la rimessa in funzione, non già di uno stabilimento la cui attività sia stata, per un qualsiasi motivo, tempora­ neamente interrotta, bensì di uno stabilimento il cui esercizio possa conside­ rarsi abbandonato.

Comm. Centr., sez. IH , 12 gennaio 1955, n. 67166 - Riv. Leg. Fise., 1955, 1372.

398. - R. M. - Cessione maggioranza azioni di società anonime - Prezzo di avviamento - Non può essere accertato.

Soltanto nella ipotesi di alienazione di tutto il pacchetto azionario è con­ sentito riconoscere che si è attuata in realtà la alienazione dell’ azienda al nuovo unico portatore dell’azienda.

L’ alienazione della quasi totalità delle azioni non equivale ad alienazione della azienda sociale che consente di individuare nel prezzo pagato per la ces­ sione dell'avviamento un reddito tassabile.

Comm. Centr., 88.UU., 21 febbraio 1955, » . 68742 - Riv. Leg. Fise., 1955, 1224.

Cfr. C.C. SS.IJU.. 24 novembre 1945, n. 79346, Riv. Leg. Fise., 1946, 697. Sulla cessione della totalità del pacchetto azionario vedansi: C.C. SS.IJU., 16 luglio 1952, n. 38977, in questa Rivista, 1953, 162; C.C., 7 maggio 1948, n. 97773, ivi, 1950, 187 ; C.C., 28 gennaio 1947, n, 87154, ivi, 1950, 23.

399. - R. M. - Esenzione decennale - Opifici tecnicamente organizzati - Tra­ sformazione impianto preesistente - Esenzione limitata al maggior red­ dito.

La trasformazione di uno stabilimento industriale, la cui organizzazione tecnica sia perfezionata e portata al livello raggiunto dai più moderni ritro­ vati, dà un apporto limitato alla, maggiore potenzialità del nuovo stabilimento, rispetto a quello dello» stabilimento preesistente, e ciò anche quando questo sia scomparso, venendo sostituito dal nuovo.

In questa ipotesi non può aversi che una esenzione parziale, limitata, cioè, al maggiore reddito che il nuovo stabilimento è capace di produrre rispetto a quello del vecchio stabilimento.

Comm. Venir., see. I l i , 12 gennaio 1955, •». 07168 - Kiv. Leg. Fise., 1955, 1219.

Cfr. Cass., 28 marzo-18 maggio 1945, Riv. Leg. Fise., 1945, 379. E stata ritenuta invece, con decisione del 10 giugno 1953, n. 48427 della Oomm. Cent., applicabile l'esenzione decennale allorquando ad un’ attività svolta in una forma prevalen­ temente artigiana, in un opificio si sostituisca un impianto a sistema meccanico organizzato.

— 371 —

400. - R. M. - Società - Accertamento extra bilancio - Mancata notificazione motivi - Inammissibilità.

Gli uffici delle imposte intanto possono discostarsi dalle risultanze dei bi­ lanci delle società per adottare il procedimento induttivo, in quanto, con rife­ rimento alle scritture contabili oppure alla mancata produzione delle pezze giustificative delle varie voci del bilancio, sia dimostrata la impossibilità di ricostruire il reddito effettivo.

Non basta, quindi, a legittimare l ’accertamento extra bilancio la semplice dichiarazione di una discordanza fra l ’utile di bilancio e quello emergente da una valutazione in base ad elementi estranei al bilancio stesso.

Comm. Centr., sez. II, 7 gennaio 1954, n, 55663 - Riv. Leg. Fise., 1955, 1210.

Cfr. C.C. Sez. Un., 25 maggio 1953, n. 48522, in questa Rivista, 1954, 91; C. C., 27 giugno 1951, n. 26163, ivi, 1954, 1; C.C., 27 giugno 1951, n. 26164, Giur. imp. dir., 1952, 189; C.C., 28 ottobre 1950, n. 16859, in questa Rivista, 1952, 238 con nota di richiamo.

Vedasi in dottrina : L. Napolitano, In tema di motivazione degli atti di accer­

tamento notificati a norma dell’ art. 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, in

questa Rivista, 1955, II, 8. Vedasi massima seguente.

401. - R. M. - Società per azioni - Mancata esibizione del bilancio - Ero-cedimento induttivo.

Qualora una società per azioni non possa presentare il bilancio, al fine di evitare, agli effetti del tributo mobiliare, l’accertamento induttivo, è ne­ cessario che, per lo meno, produca in luogo e vece di esso un documento sus­ sidiario e surrogatorio che, per precisione di sintesi e per compiutezza di riferimento alla documentazione esistente ed alle scritture contabili, offra la possibilità di ricostruire la situazione economica della_ azienda. In mancanza è legittimo l’accertamento induttivo da parte dell ufficio fiscale.

Comm. Centr., Sez- 1, 9 ottobre 1953, n. 51773 - Riv. Leg. Fise., 1955, 1051.

Vedasi massima precedente.

402. - R. M. - Versamenti del socio - Prestiti - Tassabilità degli interessi - Prestiti rilevanti - Presunzione di interessi a favore del socio. I versamenti che un socio fa alla società costituiscono dei prestiti

an-corchè il socio abbia la quasi totalità delle azioni costituenti il capitale so­ ciale e conseguentemente gli interessi pagati dalla società al socio sono tassa­ bili come redditi di cat. A.

Qualora i prestiti fatti dal socio alla società siano rilevanti e per la loro obbiettiva entità e in proporzione all’ammontare del capitale sociale è legitti­ ma la presunzione di interessi a favore del socio.

Comm. Centr., sez. II, 8 giugno 1954, n. 62222 - Giur. Imp., 1955, 132.

Si consulti: O.C. SS.UU., 30 marzo 1946, il. 81766, Giur. imp. dir., 1947, 315; C.C., 25 luglio 1940, n. 30239, Giur. imp. reg. e neg., 1941, 383 (quest’ultima riguarda, però, l ’imposta di negoziazione).

403. - R. M. - P. G. - Reddito industria armentizia - Fondi gravati di ujo civico - Assoggettabilità.

Il reddito ritratto dall’esercizio dell’industria armentizia su terreni sog­ getti ad uso civico è soggetto all'imposta di ricchezza mobile categ. B e, di conseguenza, ove ne ricorrano le condizioni stabilite dalla legge, all’imposta sui profitti di guerra.

Comm. Centr., sez. IX, 21 giugno 1955, n. 73345 - Riv. Leg. Fise., 1955, 1387.

Cfr. C.C., 3 aprile 1952, n. 34960, in questa Rivista, 1954, 256; C.C., 9 feb­ braio 1945, n. 63542, Riv. Leg. Fise., 1946, 61; C.G. 10 dicembre 1934, n. 69776,

ivi, 1935, 874.

404. - Profitti di guerra - Art. 14 D.L.L. n. 436 del 1946 - Carattere inter­ pretativo - Efficacia retroattiva.

L ’art. 14 del D.L.L. 27 maggio 1946 n. 436 ha carattere interpretativo ri­ spetto all’art. 1 del T.TJ. 3 giugno 1943, n. 508, ed ha, pertanto, efficacia re­ troattiva.

Cass., Sez. I, n. 1211, 30 aprile 1955. Ditta Frenami c. Finanze - Giust. Fin.,

1955, 174,

Vedasi: C. Arena-E . Scardale, Le leggi fiscali, 1953, pag. 529, nota 1.

Vedasi massima seguente.

403. - Profitti di guerra - Intermediazione in affari civili - Assoggettabilità - Concetto - Attività di semplice collegamento fra vari uffici - Non as­ soggettabilità.

L ’art. 14 del D.L. 27 maggio 1946, n. 436, secondo il quale l ’imposta straordinaria sui profitti di guerra colpisce, oltre che l ’attività intermediaria in affari commerciali, anche quella in affari civili, ha carattere interpretativo ed è, quindi, applicabile con effetto retroattivo.

L’attività di intermediazione soggetta alla straordinaria imposizione, seb­ bene non debba intendersi nel senso di attività di mediazione a termini del- l ’art. 1754 cod. civ., deve, tuttavia, riferirsi alle attività professionali acces­ sorie di altrui attività, cioè ad attività ausiliaria professionale per interposi­ zione tra soggetti, diretta alla conclusione di affari.

Non sono, quindi, soggetti all’ imposta sui profitti di guerra gli utili con­ seguiti da una agenzia marittima per l ’attività di collegamento svolta, a fa­ vore degli alleati, tra i vari uffici dell’Amministrazione militare del porto e di tutte le altre autorità marittime dei piroscafi mercantili delle varie nazio­ nalità.

Cass., sez. I, » . 1210, 21 gennaio-30 aprile 1955, Ditta Fremerà c. Finanze -

Riv. Leg. Fise., 1955, 1060. Vedasi massima precedente.

— 373 —

406. - Profitti di guerra - Avocazione quota indisponibile - Detrazione R. M. e tributi locali.

La determinazione della quota avocablle agli effetti dell’imposta straor­ dinaria sui profitti di guerra deve effettuarsi calcolando la detrazione per im­ posta di R.M. e tributi locali sul maggior utile di guerra, costituito dalla differenza tra il reddito complessivo e quello ordinario, e non già sul reddito complessivo.

Comm Centr., sez. VII, 8 novembre 1904, n. 65211 - Eiv. Leg. Fise., 1955, 1869.

Si vedano le circolari della Dir. Gen. Fin. Straor., 30 dicembre 1950, n. 53540 (in Riv. Leg. Fise., 1951, 665) e della Dir. Gen. Imp. Dir., 24 novembre 1942, n. 4310 (ivi, 1943, 235).

407. - Profitti di guerra - Avocazione - Determinazione danni di guerra, a suo tempo denunciati, in sede di liquidazione - Ammissibilità.

Allorché il contribuente abbia denunciato a suo tempo i danni di guerra subiti e le Commissioni in sede estimativa abbiano annullato l ’accertamento relativo all’ anno in cui detti danni si sono verificati senza per altro pronun­ ciarsi sul loro ammontare, e tale decisione sia divenuta definitiva, può il contribuente, in sede di avocazione, chiedere che detti danni vengano determi­ nati nel loro ammontare, agli effetti della detrazione dalla quota avocabile del­ l ’intero settennio, senza che dall’ufficio possa avanzarsi la eccezione di cosa

giudicata. ,

Comm. Centr., sez. VII, 16 maggio 1950, n. 71883 - Riv. Leg Fise., 1955, 1385.

Cfr. C.C., 2 luglio 1952, n. 38264, Riv. Leg. Fiso., 1955, 1382.

408. - Profitti di guerra - Annullamento accertamento di R. M. * Effetti. Annullato l ’accertamento relativo alla imposta di R.M., va annullato an­ che l ’accertamento per profitti di guerra basato sullo stesso reddito assunto a base del primo accertamento.

Comm. Centr., sez. VII, 3 giugno 1955, » . 72659 - Riv. Leg. Fise., 1955, 1227.

409. - Profitti di regime - Attività fascista - Avocazione - Decorrenza - Prova - Incombe all’ ufficio - Presunzioni - Quando ammesse - Giudizio di ingenza - Presupposto - Avocabilità profitti sebbene non più posseduti. Non incorre nel vizio di ultrapetizione la Commissione Centrale che esa­ mina in grado di appello la tesi che l ’Ufficio ha sostenuto in primo grado, se­ condo la quale, in base all’ art. 6 del D.L. 26 marzo 1946, n. 134 l ’avocazione avrebbe dovuto’ estendersi al 2 gennaio 1925 e non dalla data in cui il contri­ buente ha assunto la carica pubblica (nella fattispecie, di consigliere

na-zionale)^ ]egge la Commissione Centrale se non discrimina, ai fini della

avocazione, le norme degli arti. 6, 10 e U del detto D.L. ma le applica tutte. La prova dei profitti avocabili, a norma dell’ art. 11, perchè derivati dal­ l ’attività fascista o dalla posizione avuta nel regime o dal favore del partito o dei gerarchi incombe all’Ufficio finanziario, secondo i principi dell’ordina­

mento giuridico. . ,

Tale prova può essere data mediante presunzioni a patto che esse rispon­ dano al requisito della gravità, precisione e concordanza.

Il giudizio di ingenza presuppone necessariamente una comparazione con l ’utile normale, sottratto all’ avocazione.

I profitti di regime conseguiti dopo il 3 gennaio 192o sono avocabili anche se abbiano cessato di appartenere a colui che li ha conseguiti.

Cass., sez. I, n. 2474, 6 maggio-Zi) luglio 1955 Va renna c. Finanze - Riv. Leg.

In ordine alla prima massima, vedasi il n. 411.

in ordine alla terza massima, cfr. : Cass. Sez. Un., 29 dicembre 1953, in que­ sta Rivista, 1954, 204; C.O., 17 aprile 1953, n. 46955, ivi, 1955, 127 con nota di richiamo.

in ordine alla quarta, cfr. : Cass., 22 maggio 1954, n. 1642, ivi, 1954, 456; Cass. Sez. Un., 29 dicembre 1953, ivi, 1954, 204; Cass., 18 gennaio 1951, n. 152 ivi, 1951, 139.

Vedasi massima seguente.

410. - Profitti di regime - Presunzione in base a fatti presunti - Inammis­ sibilità - Prova per presunzioni - Limiti.

Insoluto - Accertamento - Insindacabilità in Cassazione.

Ai lini dell’avocazione dei profitti di regime, perchè si abbia una valida prova per presunzioni occorre che i fatti sui quali le presunzioni si basano siano noti, ossia certi nella loro esistenza, e non già, a loro volta, desunti in via presuntiva da altri fatti.

La pronunzia delia Commissione Centrale che abbia ritenuto non pro­ vata l ’esistenza di un insoluto da parte della Todt non è censurabile in Cas­ sazione seinprechè non sussista un tale difetto di motivazione da far ritenere a norma deli’art. 300, n. 5, c.p.c. inesistente la motivazione.

Cass., SS.XJU., n. 1989, 14 giugno 1954, Rimandi c. Finanze - Giur. Imp. 1955,

168.

Sulla possibilità della prova per presunzioni ai tini dell’ avocazione dei profitti di regime, vedasi massima precedente.

411. - Profitti di regime - Forniture al tedesco invasore da parte di citta­ dino tedesco residente in Italia - Avocabilità - Blocco depositi bancari intestati allo stesso al cessare dello stato di guerra - Irrilevanza. Ai fini deìl’avocazione dei profitti di regime per forniture al tedesco in­ vasore (avocazione di natura tributaria) non occorre che i relativi utili siano, al momento dell’accertamento, nel patrimonio del soggetto e siano, quindi, re­ peribili presso di lui.

Ai lini dell’avocazione, pertanto, non spiega alcuna influenza la circo­ stanza che al soggetto passivo dell’ avocazione, per la sua qualità di cittadino tedesco, sia stata, al cessare dello stato di guerra, confiscata una somma mag­ giore di quella accertata come profitto avocabile.

Nel mentre è da escludere l ’applicabilità dell’art. 5 del D.L.L. 26 marzo 1946, n. 134, quando si tratti di persone legate da rapporto di impiego o co­ munque di diretta dipendenza dalle autorità tedesche per le quali le persone stesse operavano non può dubitarsi che sia soggetto alla avocazione il com­ merciante privato di nazionalità tedesca, ma residente in Italia, il quale lavo­ rava in proprio, acquistando prodotti su mercati italiani e rivendendoli alla Germania.

Cass., sez. I, n. 1243, 10 gennaio-i maggio 1955, Hausmann o. Finanze - Riv.

Leg. Fise., 1955, 1071.

Cfr. C.C., 21 ottobre 1952, n. 38880, in questa Rivista, 1953, 256; C.C., 1 dicem­ bre 1948, n. 102157, ivi, 1950, 16.

Si consulti: Cass. Sez. Un., 19 ottobre 1954, n. 3864, ivi, 1955, 272. Si veda in ordine alla prima massima, il n. 409.

412. - Imposta straordinaria proprietà immobiliare - Sottoscrizione prestito immobiliare - Imposta ordinaria patrimonio - Opere di bonifica - Beni del demanio accidentale - Consorzio costruttore - Non assoggettabilità. Le opere di bonifica, di prima categoria costruite da un Consorzio, devono

— 375 —

ritenersi di proprietà del Demanio accidentale fin dal momento della loro co­

struzione. „ , , . . .

11 Consorzio che esegue le opere per conto dello Stato non e, quindi, as­ soggettabile, per tali beni, nè all’imposta straordinaria immobiliare te, con­ seguentemente, non è tenuto alia sottoscrizione obbligatoria del relativo pre­ stito immobiliare 5 %), nè all’imposta ordinaria sul patrimonio, non avendo, il Consorzio, alcun diritto reale, né potendo, lo stesso considerarsi possessore delle opere cui attende.

Le leggi relative ai due suddetti tributi, parlando di cc possessori », si riferiscono al possesso uti dominus e cioè come manifestazione di una attività corrispondente all’esercizio delia proprietà o di altro diritto reale, e non alla semplice detenzione per conto di altri.

Cass., sez. I, ». 2551, 4 aprile-25 agosto 1955, Finanze o. Consorzio di Bonìfica di Burana - Riv. Leg. Fise., 1955, 1398. '

Cfr. Cass., 4 maggio 1955, n. 1246, in questa Rivista, 195o, »¿1 con nota di i chiamo ; Àpp. Bologna, 6 marzo 1954, ivi, 1954, 411.

Vedasi massima seguente.

413. - Imposta straordinaria immobiliare - Art. 4 R.D.L. n. 1743 del 1936 -

Possesso di immobili - Possesso uti d om in u s,

L’art. 4 del B.D.L. n. 1743 del 1936, assoggettando all’imposta straordi­ naria immobiliare e agli altri oneri ivi previsti i reali possessori degli immo­ bili si riferisce al possesso uti dominus, inteso cioè come manifestazione di una attività corrispondente all’esercizio delia proprietà o di altro diritto reaie.

Cass., sez. I, ». 1488, 21 maggio 1955, Finanze c. Cons. Bon. Val d’ Avola - Dir.

Prat. trib., 1955, 271. Vedasi massima precedente. II. - IMPOSTE INDIRETTE

414. - Registro - Circolare Ministeriale che obbliga i notai a certificare al- rU ff. dei Registri Imm. Tavvenuta registrazione di atti trascritti prima di essa - Illegittimità.

La circolare 21 maggio 1951, n. 15732, con la quale il Ministero delle Fi­ nanze ha fra l’altro, disposto che le conservatorie dei registri immobiliari com­ pilino a mezzo dei notai, anziché degli uffici del registro, il modulo con cui trasmettono ai detti uffici gli elenchi degli atti e delle sentenze trascritte, quantunque non registrati è illegittima, in quanto emanata da autorità che non poteva delegare la competenza avocata, sostituendo, nei confronti _ dei notai, ai fini dell’art. 135 legge registro, ai funzionari dell’Amministrazione del registro, i conservatori dei registri immobiliari.

App. Bologna, 12 maggio 1955, Finanze c. Notavo F. - Dir. Prat. Trib., 1955,

231.

Si legga la comparsa conclusionale del prof. Silvio Lessona, riportata a pa­

gina 231, II, Dir. Prat. Trib. , ,

Si veda, inoltre, la sentenza del Tribunale Ji Bologna in data 2o maggio 19o4, in Giust. Fin., 1955, 171.

415. - Registro - Atti non registrati - Legge n. 1015 del 1941 - Nullità ri­

levabile d’ ufficio - Atti di trasferimento simulati. . „ ,

Imposte e tasse - Registro - Atti non registrati - Nullità di cu. alla legge

n. 1015 del 1941 - Sopravvenuta sanatoria - Legge n. del •

lu s su p erven ien s - Art. 3 - Estremi.

La nullità conseguente alla mancata registrazione, a norma del R.D. 27

settembre 1941, n. 1015 (art. 4) doveva essere rilevata dal giudice anche d’uf- licio, perchè sottratta al potere dispositivo delle parti, o la stessa si applicava pur quando si trattasse di atti aventi ad oggetto trasferimenti o promesse di ti asferiinenti immobiliari simulati sotto titoli diversi per eludere le disposi­ zioni del decreto predetto.

i/a rt. 3, 2“ co. della legge 26 gennaio 1952, n. 29 va interpretato nel senso che, anche se hanno avuto luogo l ’immissione nei possesso dell'immobile e l'esecuzione della controprestazione dovuta, la nullità già avveratasi, a mente del ii.l). 27 settembre 1941, n. 1015, in conseguenza dell’omessa o tardiva re­ gistrazione, resta ferma, qualora sia stata già dichiarata con sentenza pas­ sata in giudicato, o sia intervenuta transazione con la quale le parti abbiano comunque regolato consensualmente gii effetti di detta nullità, senza tuttavia eliminarla.

Cass., sez. 1, n. 2180, 24 giugno 1954, Landoni c. Merigo - Giur Cass., 1954, IV bini., 502.

In ordine alla prima massima, cfr. : Cass., 13 dicembre 1951, n. 2815, in que­ sta Rivista, 1952, 171; Cass., 27 novembre 1951, n. 2691, ivi, 1952, 170 con nota di richiami.

In ordine alla seconda massima, cfr. : Cass., 20 luglio 1954, n. 2597, ivi, 1955, 15; Cass., 24 giugno 1954, n. 2172, ivi, 1950, 13 con nota hi richiami.

416. - Imposte e tasse - Registro - Atti non registrati - Nullità - Legge n. 29 del 1952 e n. 1015 del 1941 - Estremi - Applicabilità in Cassazione. La legge 26 gennaio 1952, n„ 29 — applicabile anche ai giudizi in corso davanti alia Corte di Cassazione — regolando ex novo la materia dei trasfe­ rimenti operati senza la osservanza delle norme del R.D.L. n. 1015 del 1941, esime da nullità quei contratti in relazione ai quali abbia già avuto luogo la immissione in possesso e la esecuzione delia controprestazione.

Cass., sez. I, n. 1250, 24 aprile 1954, Cabiddu - Giur. Cass., 1954, 1342.

Giurisprudenza costante; cfr. Cass., 20 settembre 1954, in questa Rivista 1955, 14 con nota di richiamo.

417. - Registro - Scrittura privata - Vendita immobiliare di cosa sperata - Obbligo di trasferire - Rinunzia.

La compravendita di una cosa sperata ha efficacia meramente obbliga­ toria (obbligo di trasferire), perchè il trasferimento delia proprietà non può verificarsi che quando la cosa viene ad esistere.

Anche la scrittura privata contenente vendita immobiliare di cosa spe­ rata era soggetta all’obbligo della registrazione nel termine di cui al ii.JD.L. 27 settembre 1941, n. 1015, mentre non lo era la scrittura contenente rinuncia ai diritti derivati dalla prima scrittura.

Cass., sez. I, n. 516, 22 febbraio 1955, Gatti c. Sanguinetti - Riv Leg Fise ,

1955, 1197.

In ordine alla seconda massima si consulti: Cass., 5 giugno 1952, n. 1605, in questa Rivista, 1953, 51.

418. - Registro - Incremento costruzioni edili - Agevolazioni tributarie - Re­ quisiti per usufruirne.

Per potere conseguire, al momento della registrazione, l'agevolazione tri­ butaria stabilita dall’art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, concernente di­ sposizioni per l ’incremento delle costruzioni edilizie, non è sufficiente il ri­ chiamo generico nell’atto alla suddetta legge essendo necessario anche che

l ’ a c q u ir en te d ic h ia r i elle s u l l ’ a r e a in ten d e co str u ire un fa b b r ic a to , ch e non ab b ia le c a r a tte r is tic h e d i lu s s o .

b L a o m e ssa r ic h ie s ta p r e v e n tiv a d e l p riv ile g io o l a m a n c a n z a d e lla d o ­ c u m e n ta z io n e r e la t iv a a i r e q u is iti v o lu ti d a lla leg ge di fa v o r e re n d o n o ap p i - c a d ili a ll a tto le n o r m a li im p o s te d i t r a s fe r im e n to m a q u e ste p o tr a n n o e s s e ie r im b o r s a te su d o m a n d a — d e b ita m e n te d o c u m en ta ta — p ro d o tta d a l co n ti 1 b u en te n e l te rm in e d i p r e sc r iz io n e d i cu i a l l ’ a r t. 186 d e lla v ig e n te leg g e d i re g is tr o 80 d ice m b re 1023, n . 3260.

Comm. Centr., sez. V, 10 novembre 1954, » . 65305 - K iv L e g . F is e , l ^ o 1024. V eu esi : O .O ., 7 m a r z o 1955, n . 59828, in q u e sta Rivista, 19o5, - 8 8 con n o ta di r ic h ia m i.

419. - Registro - Benefici previsti dal D.L.L. 26 marzo 1946, n. 221 - Ri­

guardano solo gli atti espressamente enumerati.

Kegislro - Contratto di tornitura di materiale e loro posa in opera - È vendita.

S o lo g li a t ti s p e c ific a ta m e n te e le n c a ti n e l D .L .L . 26 m a rz o 1946 n . 221 p o sso n o f r u ir e d ei b enefici f is c a li in e sso p r e v is t i; v e r sa n d o si in m a te r ia di e se n z io n i, l ’ in te r p r e ta z io n e d e lle n o r m e d ev e e ssere n e c e ssa r ia m e n te l e s t r it

-tlV a ' 11 c o n tr a tto co n il q u a le u n a so c ie tà p r o d u ttr ic e s i im p eg n a a fo r n ir e i m a te r ia li per la ric o str u z io n e d i u n a c e n tr a le te le fo n ic a ed a c u r a r e la loro p<^a in o p e ra , d ev e r ig u a r d a r s i, q u a n d o i l v a lo r e d e lle m a te r ie f o r n ite c o sti­ t u is c a ia p a r te p re v a le n te d e l p re z zo , co m e v e n d ita e n o n com e a p p a lto , se con do la n o r m a d e ll’ a r t. 1 L . 19 lu g lio 1941, n . 771.

AvP. Bologna, 1 5 dicembre 1954, Boa. T.I.M.O. c. Finanze. .

G ir in ord in e a lla se c o n d a m a s s i m a : T r ib . F ir e n z e , 9 lu g lio 19o4, in q u e sta

Rirista, 1955, 3 1 ; O.C., 17 m a r z o 1954, n . 58905, ivi, 1955, 2 0 . S u lla n o r m a a p p li­ c a b ile p er d istin g u e r e l ’ a p p a lto d a lla v e n d ita , v . m a s s im a n . 421.

420 - Registro - Appalto ricostruzione im pianto industriale - Costruzione e riparazione di alcune m acchine - Im posta norm ale.

11 beneficio d e lla e sen z io n e d a im p o sta p ro p o rz io n a le d i re g is tr o p o rta to d a l l ’a r t . 3 d e l D . L . L . 26 m a r z o 1946, n . 2 21, p er i c o n tr a tt i d i a p p a lto p e i la ric o str u z io n e d i u n « i m p i a n t o i n d u s t r i a l e » , p u r a p p lic a n d o si a n c h e q u a n do

Documenti correlati