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La presunzione di commercialità che assiste gli atti compiuti dal com­ merciante, nel senso cioè che essi siano sempre rivolti al fine di lucro, non

II. IMPOSTE INDIRETTE

375. - Esenzioni e privilegi - Ipoteche - Danni di guerra - Ricostruzione - Finan­ ziamenti - Garanzia.

Il beneficio tributario dell’imposta fissa ipotecaria, previsto dall’art. 4 del D. Lt. 7 giugno 1945, n. 322, per le iscrizioni concesse a garanzia di finanzia­ menti fatti ai fini della ricostruzione di edifici distrutti o danneggiati da eventi bellici, è applicabile anche nei casi in cui l’ipoteca è iscritta, oltre che sul- l ’immobile da ricostruire anche su Stabili non sinistrati.

Comm. Centr. 24 novembre 1947, n. 93377 - Le Mass. 1952, 131.

Vedi Boll. Uff. Dem. 1952, 65, Nor. 30-31 genn. 1952.

376. - Imposta successione - Anticipazione bancaria su deposito di titoli - dedu­ zione dall’ attivo ereditario; condizioni (artt. 45, 48 R. D. 30-12-1923, n. 3270; 20 e segg. R. D. 30-12-1923 n. 3280).

Il debito, nascente da contratto di anticipazione bancaria su deposito di titoli, non è deducibile dall’attivo ereditario qualora, alla data di apertura della successione, non sia stato registrato il titolo (nella specie : polizze di anticipa­ zione) costitutivo del debito ovvero, in mancanza, non sia stata fatta all’Ufficio del registro, ai fini dell’applicazione dell’imposta in surrogazione di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3280, la prescritta denunzia semestrale di siffatte opera­ zioni.

Comm. Centr. Sez. TI, 12 novembre 1949, n. 8133 - Riv. Trib. 1952, 297.

Confr. Cass. 22 maggio 1947 n. 788 in Mass. Fo. it. 1947, 180.

377. - Registro - Transazione - Imposta corrispondente (Artt. 60 T. U. 30-12- 1923 n. 3269 - 64 tariffa all. A - 1230 C.C.).

Le transazioni puramente dichiarative sono soggette alla imposta fissa di registro, mentre le transazioni che contengono novazione o trasferimento di diritti reali, obbligazioni ecc. sono soggette alla imposta in ragione del negozio giuridico in esse contenuto.

Comm. Centr., Sez. VI, 12 dicembre 1949 n. 8129 - Riv. Trib. 1952, 296. Vedi Cass. I, IO maggio 1946, n. 554 in Mass. F. it. 1946, 136 ; Cass. 28 aprile 1939, n. 1464 ivi 1939, 124.

378. - Registro - Agevolazione per la formazione della piccola proprietà con­ tadina - Documentazione tardiva delle condizioni volute dalla Legge - Inefficacia - Imposta normale.

La prova richiesta dal D. L. 5 aprile 1945, n. 141 per poter fruire della riduzione dell’aliquota di registro concessa per la formazione della piccola proprietà contadina, (proprietà o posseso di un reddito che — unito a quello dell’immobile acquistato — non raggiunga le 12.000 lire annue) deve essere offerta al momento della registrazione a pena di decadenza dell’agevolazione stessa.

Comm. Centr., Sez. VI, 28 febbraio 1950, n. 20174 - Rass. Tasse 1952, 262.

Conf. C.C. 26 nov. 1947, n. 93445 in Riv. Leg. Fise. 1951, 372; 2 marzo 1951

n. 21277 in questa Rivista 1951, II mass.. 412; 29 gennaio 1951 n. 19869 in

Rassegna delle tasse 1952, 155.

379. - I.G.E. - Abbonamento - Determinazione dell’ imponibile - Ammissibilità del metodo induttivo - Incompetenza della comm. Centrale relativamente alla pena pecuniaria - Inapplicabilità dell’indulto di cui al D. P. 23 di­ cembre 1949, n. 930.

L’attuale legislazione in materia di I.G.E. prevede il pagamento mediante canoni ragguagliati al volume degli affari, a differenza della legge istitutiva che colpiva soltanto i singoli atti economici.

L’Amministrazione ha quindi una potestà di valutazione discrezionale del movimento degli affari compiuti dal singolo contribuente, purché parta da ele­ menti e dati di fatto attendibili da indicare al contribuente e che sono sinda­ cabili in sede di merito.

La C.C. non ha competenza a pronunciarsi in relazione alla pena pecuniaria. L’indulto di cui al D.P. 23 dicembre 1949, n. 930 non si applica per espressa disposizione di legge (art. 4) alla materia finanziaria, ma solo a quella penale. Non è quindi ammissibile il condono della sopratassa.

Comm. Centr. sez. VI, 21 marzo 1950, n. 11454 - Mass. Trib. 1952, 418.

Confr. App. Firenze 23 settembre 1951 in questa Rivista 1952, II, mass. 273;

Trib. Firenze 3 aprile 1950 in Mass. Trib. 1952, 237, 185.

380. - Registro - Ammissibilità della domanda di accertamento negativo da parte del contribuente - Non soggezione al solve et repete.

Imposta di manomorta - Aziende municipalizzate - Applicabilità.

E’ ammissibile la domanda di accertamento negativo del contribuente e non soggetta al solve et vegete, quando da parte dell’Amministrazione si affacci una pretesa tributaria, nella forma di puro vanto, senza addivenire a concreta imposizione.

Il patrimonio delle aziende municipalizzate è soggetto all’imposta di ma­ nomorta.

App. Brescia, 16 giugno 1950, Finanze c. Comune di Brescia - Giur. It. 1952, 350.

Conf. Trib. Brescia 13 settembre 1949, Fo. it. 1950, I, 1415.

381. - Registro - Fallimento - Concordato - Imposta complementare contestata - Credito certo - Cessione beni fallimentari - Prezzo unico - Azienda. Deve essere considerato come certo e liquido il credito della Finanza per supplemento di imposta di registro, sebbene contestato.

esi-— 371 esi-—

stenti alla data della stipulazione del concordato, non alla data della omolo-^ omolo-^ s T iÌ t a l e omolo-^ e s s io n e omolo-^ gono pattuiti prezzi distinti per gli immobili e per i mobili, si fa luogo all’applicazione della aliquota immobiliare.

L’azienda costituisce un tutto organico e, quindi, va distinta dagli immo­ bili anche ai fini fiscali.

Comm. Centr., Sez. VI, 10 luglio 1950, n. 15492 in Riv. di Leg. Fise. 1952,

735, 20641. „ . . „

Vedi Cass. 10 febbr. 24 aprile 1934 ivi cit.

382 - Registro - Diritto di escavare e di prendere materie prime da terreni o da miniere - Trasferimento - E’ soggetto ad accertamento valore (arti. 1 tariffa all. A al T. U. 30-12-1923 n. 3269; l o e segg. R. D. L. 7-8-1936 n. 1639).

Al trasferimento a titolo oneroso del diritto dì escavare e prendere materie prime da terreni o da miniere — previsto dall’art. 1 della Tariffa alleg. A alla legge di registro — sono applicabili le stesse norme (artt. 15 e segg. R. • • 7-8-1936 n. 1639) previste per la determinazione del valore venale m comune commercio dei diritti a qualunque titolo trasferiti.

Comm Centr. Sez. VI, 7 novembre 1950, n. 17118 - Riv. Trib. 1952, 306.

Conf. C. C. 14 maggio 1947 n. 89874 ivi in tal senso.

383. - Registro - Acquisto usufrutto fra più persone - Morte di alcuna di queste - Accrescimento - Non ha luogo.

L’acquisto dell’usufrutto fatto congiuntamente da più persone per atto fra vivi in caso di morte di alcuna di queste, non attribuisce ai superstiti il diritto di accrescimento. In tal caso si verifica la consolidazione parziale.

Comm. Centr., Sez. V, 13 dicembre 1950, n. 18510 - Riv. Leg. Fise. 1952, 881,

Ooif/r O C VI, 13 maggio 1949, n. 3359, in questa Rivista 1951, II mass., 15 ; C. C. 3 febbraio 1941, 36522 in Boll. dee. C. C. 1947, 27.

384. - Registro - Promessa di vendita - Carattere traslativo - Tassabilità. La promessa di vendita immobiliare è equiparabile alla vendita, ai fini dell’applicazione dell’imposta di trasferimento, quando abbia carattere trasla­ tivo e non semplicemente obbligatorio.

Comm Centr Sez V, 13 dicembre 1950, n. 18511 - Riv. Leg. Fise. 1952 88.

Confr. Cass. 15 giugno-13 agosto 1948 in questa Rivista 1949, II, mass. o5.

Cass. 26 aprile-21 maggio 1937 in Riv. Leg. fise. 1937, 5_9. 385. - Registro - Soccida - Bestiame conferito - Valore tassabile.

Nella soccida l’imposta proporzionale di locazione, a norma dell’art. 54 della legge organica del registro, va applicata sul valore del bestiame c°nferlt •

Comm. Centr. Sez. V, 15 dicembre 1950, n 18595 - Riv Leg. F is ^ W & *85.

Conf. Cass. II, 15 settembre 1948 in questa Rivista 1949, II, mass. s>6.

386. - Registro - Consolidazione di usufrutto - Valutazione della piena pro­ prietà, al momento della riunione.

Nelle consolidazioni dell’usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso l’imposta di registro deve essere applicata sul valore della piena prò nrietft valutata nei modi di legge al moE ento della consolidazione, detratto Pammontare* del prezzo dichiarato per la nuda proprietà nell’atto di acquisto, a nulla influendo il diverso valore della moneta.

Comm, Centr. Sez. V, 15 dicembre 1950, n. 18956 - Mass. Trib. 1952, 427.

Conir. C. C. I, 6 marzo 1950 n. 10878 in questa Rivista 1952, II, 249 ; C. C.

28 novembre 1947 n. 93549 ivi 1949, 337. 335.

387. - Registro - Imposta graduale sulle sentenze - E’ dovuta anche se la sentenza non

è

definitiva ed

è

impugnata - Valutazione dei beni che ne sono l’oggetto - Ammissibilità.

L ’imposta graduale dovuta sulle sentenze è regolarmente percetta anche se la sentenza sia impugnata per cassazione.

Per la determinazione dell’imponibile agli effetti di detta imposta gra­ duale è ammesso il giudizio di estimazione innanzi alle Commissioni Ammini­ strative; quando esso dipenda dal valore di un bene immobile, diritto reale o di altro contemplato dall’art. 30 della legge del Registro 30 dicembre 1932, n. 3269 e 15 del D. L. 7 agosto 1936, n. 1639.

Comm. Centr. Sez. X, 18 dicembre 1950, n. 18725 - Mass. Trib. 1952, 429.

Coni. Cass. di Roma, 24 maggio 1916, n. 41, del boli, tasse 1917.

388. - Contratto di fornitura ad una amministrazione dello Stato - Riduzione di un quinto - Restituzione imposta in più pagata. - Compete.

Quando l’amministrazione dello stato, in base ad espressa riserva fatta nel contratto di fornitura, riduce di un quinto la quantità prevista, compete la restituzione dell’imposta in più pagata.

Comm. Centr. Sez. V, 20 dicembre 1950, n. 18808 - Bass. Tasse, 1952, 165.

Vedi C. C. Sez. Un. 26 giugno 1940 n. 28693 ivi citata Biv. leg. fise. 1941, 26; Cass. 27 dicembre 1944 ivi 1944, 202 ; C. C. 22 febbr. 1945, 73933, ivi, 1945, 365. 389. - Registro - Atto nullo per effetto del D. L. 27 settembre 1941, n. 1015 -

Registrazione illegittima - Rimborso imposta - Compete.

Sottoposto a registro un atto privato nullo ai sensi del D. L. 27 settembre 1941, n. 1015, nonostante il disposto dell’art. 5, che impone all’Ufficio del Regi­ stro di rifiutare la registrazione, l ’imposta illegittimamente percètta va resti­ tuita.

Comm. Centr. Sez. V, 22 dicembre 1950, n. 18903 - Bass. Tasse, 1952, 212.

Coni. C. G. 14 marzo 1949, 1449 in questa Rivista 1951, II, mass. 10.

390. - Registro - Vendita di suolo con costruzioni sovrastanti - Presunzione del trasferimento di queste - Prova richiesta per escluderla - Art. 47 Legge registro.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro si presumono trasferite col suolo anche le costruzioni su di esso esistenti al momento della vendita qualora non venga provato con atti registrati che dette costruzioni appartenevano già all’acquirente o ad altri.

Comm. centi-, Sez. V, 8 gennaio 1951, n. 18990 - Bass. Tasse 1952, 264.

Coni. C. C. 3 marzo 1939 n. 13750 Giur. II.DD. e reg. 1946, 29, 62;

Contra Cass. 28 aprile 1944 ivi 1945, 12, 68 e C. C. 17 ottobre 1949, 6088 in questa Rivista 1952, II mass. 20.

391. - Registro - Illuminazione pubblica affidata ad un privato - Criteri distin­ tivi tra concessione di servizio pubblico ed appalto.

L’atto col quale il Comune affida ad un privato il servizio di illuminazione pubblica è da considerarsi atto di concessione di pubblico servizio quante volte il Comune trasferisce al privàto .ogni suo potere relativo al servizio, esclusi soltanto i poteri di vigilanza e di controllo. Si ha appalto quando l’ente

con-— 373

cedente riserva a sè il potere diretto di gestione del servizio e ne affida al privato solo la materiale esecuzione.

Comm. Centr. Sez. VI, 10 gennaio 1951, n. 19093 - Bass. Tasse, 1952, 265.

Conf. Cass. 21 febbr. 1931, Riv. Leg. Fise., 1931, 311 ; 28 nov. 1932 ivi 1933,

32 ; 12 luglio 1938 ivi 1938, 796, 15 gennaio 1947 ivi 1947, 104.

392. - Registro - Sentenza che dichiara nulla una vendita di beni dotali auto­ rizzata da giudice incompetente - Imposta fissa - Restituzione imposta percetta sull’atto dichiarato nullo.

La sentenza che dichiara la nullità di una vendita di beni dotali perchè autorizzata da Tribunale incompetente, è soggetta all’imposta fissa di registro, a norma dell’art. 69 della legge organica del registro.

Non può farsi luogo alla restituzione dell’imposta di registro corrisposta su un atto di compravendita, di cui sia stata dichiarata la nullità con sen­ tenza, qualora non venga data la prova che tale pronunzia giudiziaria sia pas­ sata in giudicato. E ciò a prescindere se ricorrano le altre condizioni stabilite dall’art. 14 della legge di registro.

Comm. Centr., Sez. V, 17 gennaio 1951, n. 19386 - Riv. Leg. Fise. 1952, 889.

Confr., C. C., 19 febbraio 1940 n. 22619 ivi 1941, 15 ; Cass. 5 aprile-2 giugno

1939 ivi 1939, 717.

393. - Registro - Agevolazioni tributarie - Prova del diritto ad usufruire da fornirsi al momento della registrazione - Rilevanza.

Per usufruire del beneficio della riduzione dell’imposta di registro, di cui all’art. 2 del D.L.L. 5 aprile 1945 n. 141, occorre fornire la prova del diritto al richiesto beneficio nel modo stabilito dalla legge entro il termine prescritto per la registrazione dell’atto.

Comm. Centr. Sez. V, 29 gennaio 1951, n. 19869 - Rass. Tasse, 1952, 155.

Confr. C. C. 12 gennaio 1951, 19177 in questa Rivista 1951, II, mass. 293.

C. C. 23 febbr. 1948 n. 95812 boli. dee. Rass. tasse 1949, 19 ; 26 novembre 1947, 93445 ivi 1948, 267.

394. - Imposta globale - Donazioni a persone diverse - Cumulo.

Come nei trasferimenti per causa di morte l’imposta globale va applicata sull’intero asse ereditario e non già sulle singole quote, così, in caso di dona­ zioni a diverse persone, la detta imposta va applicata sul valore globale dei beni donati e non sul valore dei beni donati a ciascuno.

Comm. Centr., Sez. VI, 31 gennaio 1951, n. 19968, Riv. Leg. Fise., 1952, 738,

20642.

Confr. C. C. 16 novembre 1949, in questa Rivista 1951, II, mass. 171.

395. - Registro - Risoluzione giudiziale per inadempienza - Restituzione im­ posta - Non compete.

La risoluzione giudiziale di un contratto, per inadempienza, non dà diritto alla restituzione della imposta di registro pagata sul contratto risoluto.

Non è consentito, nanti le Commissioni amministrative, eccepire cause di nullità che non siano state espressamente riconosciute nella sentenza di annul­ lamento.

Comm. Centr., Sez. VI, 31 gennaio 1951, n. 19969 in Riv. Legisl. Fise. 1952,

739, 20643. Massima costante.

396. - Registro - Subappalto enunciato in comparsa - Prova sufficiente. La dichiarazione di comparsa defensionale della esistenza di un atto sog­ getto obbligatoriamente a registro e non registrato, costituisce prova sufficiente per la tassazione dell’atto enunciato.

Comm. Centr., Sez. VII, 5 ferraio 1951, n. 20167. Biv. Leg. Fise. 1952, 893.

-397. - Registro - Esercizio di diritto di riscatto da parte di un cessionario - Procedimento di valutazione - Inammissibilità.

La cessione del diritto di riscatto è soggetta al giudizio di congruità del corrispettivo pagato, ma il riscatto, esercitato dal cessionario, non da diritto al procedimento di valutazione, dovendo l ’imposta applicarsi sulla somma pa­ gata per il riscatto.

Comm. Centr., Sez. V, 7 febbraio 1951, n. 20219 - Basa. ■ Ta*se’ ^ 2’ 36Q.

o w t r r VT 1 luglio 1949, n. 4987 m questa Rivista, 1949, II, mass, dbu

C O. 2 0 o t t l b V l w f 92338’ itn, 176, 141; C. C. 21 ottobre 1941, 46411, ivi 1942, 688.

398. - Registro - Consorzio di bonifica - Acquisto autovettura - Tassa fissa - Non compete.

L’acauisto di una automobile da parte di un Consorzio di bonifica non nnò e^ere considerato nell’«interesse diretto» del Consorzio, non facendo «arte della attività funzionale di questo. Deve, quindi, soggiacere, a norma dell’art 88 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, alla imposta di registro Pre^ a dalla tabella All. A al D.L.L. 18 giugno 1945 n 399, e non alla imposta fissa di cui all’art. 37 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215.

Comm. Centr., 26 febbraio 1951, ». 21051 in Biv Leg^ Fise. 1952, 741, 20644.

Conf. Supr. Corte Romana, 22 nov. 1919 ivi 1920, 82.

399. - Registro - Integrazione legittima mediante attribuzione di immobile ricevuto in separata donazione - Imposta di trasferimento.

‘ L’atto col quale un coerede, per integrare i diritti di legittima di un aitro coerede cede a questi un immobile che era a lui stato donato, m vita, da de cuius, pone in essere un trasferimento a titolo oneroso, che da luogo alla corrispondente imposta di registro.

Comm. Centr. Sez. V, 26 febbraio 1951, n. 21055 in Biv. di Leg. Fise. 1952,

VX, 23 marzo 1949, 1810 in questa Rivista 1950, II, mass. 444. 400. - Registro - Accessione - Costruzione su suolo altrui - Consenso anteriore

- Deliberazioni comunali (Art. 47 T. U. - Art. 394 c. c .).

T a „recinzione di accessione rimane dall’inizio esclusa, e non da quindi luogo alla necessità della prova contraria e ad alcuna incertezza sull ogge o

luogo alia necessita ue a „„c essio n e ,n suolo edificabilc fatta da un

Com^Mr ffit0è se ^ 5 o n eS1d ir delffiMazionieSregolarmente viste ed approvate che subordinano la successiva stipulazione del contratto all adempimento dell bligo delle costruzioni da parte del concessionario

Comm. Centr., 20 marzo 1951, Finanza o. ^ I B - L e Mass., 1952, 130, 30229.

Confr. C. C. dee. 3 marzo 1939 n. 13750 ivi 1940, 26374.

401. - Registro - Imposta complementare sul maggior valore - Terzo posses­ sore - Responsabilità - Prescrizione e atti interruttm.

— 375 —

L’azione reale per la riscossione delle imposte di registro ha la stessa durata dell’azione personale; gli atti interruttivi, quindi, della prescrizione di questa hanno efficacia interruttivà anche nei riguardi del terzo possessore, anche se si tratti di imposta complementare sul maggior valore accertato a mezzo di stima.

Comm. Centr., Sez. VI, 9 maggio 1951, n. 23962 in Riv. Legisl. Fiso. 1952, 744,

20646.

402. - Imposta entrata - Accertamento pretesa evasione - Tempestivo paga­ mento dell’ imposta - Azione in ripetizione di indebito dinanzi all’autorità giudiziaria - Ammissibilità.

Termini processuali civili, di decadenza e prescrizione - Scadenza in gior­ no festivo - Proroga al giorno non festivo immediatamente successivo. Imposta entrata - Condono fiscale - Pagamento del tributo per fruire del condono - Resta salvo il diritto alla ripetizione dell’indebito.

Imposta entrata - Decreti prefettizi emessi anteriormente al I o gennaio 1946 - Validità.

Leggi, decreti e regolamenti - Valore interpretativo D.L.Lt. 26 marzo 1946 N. 221 - Efficacia retroattiva.

Il contribuente che abbia, a seguito di accertamento di una pretesa eva­ sione dell’imposta generale sull’entrata, tempestivamente pagato detta imposta allo scopo di usufruire del condono della pena pecuniaria, può senz’altro agire in ripetizione dell’indebito dinanzi all’autorità giudiziaria, non trovando appli­ cazione lo speciale procedimento amministrativo previsto dagli artt. 55, L. 7 gen­ naio 1929, n. 4 e 52 L. 9 gennaio 1940 n. 2.

Se il termine entro cui deve essere compiuto un atto o intrapreso l’eserci­ zio di un’azione, il cui compimento o il cui esercizio siano necessari ad impe­ dire una decadenza, cade in un giorno festivo, il termine stesso deve intendersi prorogato fino al giorno non festivo immediatamente successivo.

Il contribuente che paghi un determinato tributo, che si pretenda da lui dovuto, per fruire di un condono fiscale, non si preclude con detto pagamento la possibilità di ripetere dall’erario la somma corrisposta dimostrando che il tributo non era dovuto.

Le disposizioni emanate dai prefetti anteriormente al I o gennaio 1946, come rappresentanti del Comitato interministeriale dei prezzi o in esecuzione di provvedimenti dettati dal Comitato medesimo in materia di imposta generale sull’entrata, in particolare, sul modo di misura di corresponsione della stessa, sono legittime e la loro legittimità è confermata dal D.L.Lt. 26 marzo 1946, n. 221 per il quale restava stabilito che, per gli atti economici relativi al com­ mercio del burro, l’I.G.E. fosse dovuta « una tantum » nella misura del 4 %. Il D.L.Lt. 26 marzo 1946, n. 221, ha carattere interpretativo e perciò ha effetto retroattivo dal momento in cui deve avere vigore la norma interpretata ; e di ciò ben può valersi, al fine di ripetere l’indebito, chi ebbe a corrispondere un tributo in applicazione errata della norma interpretata.

App. Milano, 25 maggio 1951, Soc. p. az. Gallone c. Amm.ne Finanziaria - Giur.

It. 1952, 495.

Confr. Ó. C. 3 febbraio 1938 n. 3401 in questa Rivista 1939 p. 28 con nota ;

App. Firenze 7 febbraio 1948 e A. Perugia, 25 maggio 1948, ivi 1949 con nota di Griziotti, 59, 114-115.

403. - Registro - Alienazione di fondo enfiteutico irrequisito domino - Sen­ tenza di riscatto a favore del concedente - Nuovo trasferimento - Valuta­ zione al tempo della pubblicazione della sentenza.

La sentenza che dichiara il riscatto di un fondo enfiteutico alienato irre­

quisito domino attua un nuovo trasferimento immobiliare a favore del conce­

dente e, come tale, è soggetta alla relativa imposta di registro. Tale imposta, per l’art. 17 della legge di registro, non può essere compensata con quella

pre-sivamente condizionato. Ciò tanto più è a dirsi se il riscatto è dichiarato a far tempo da un momento successivo a quello del trasferimento condizionato.

La tassazione del nuovo trasferimento, per l’art. 15 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, va fatta con riguardo al valore dell’immobile al momento della pubblicazione della sentenza di riscatto.

Trib Catania, Sez. Ili, 23 luglio 1951, Corsetti c. Finanze - Avv. Stato 1952, 50.

Conir. App. Roma, 23 luglio 1946 Fo. it. 1946, I, 771; C. C. 24 ottobre 1947

n. 32454, Mass. Trib. agosto 1949 ; Cass. 17 giugno 1941 Rep. Fo. it. 1941, 463, 43. 404. - Imposta registro - Corrispettivo in valuta estera - Ragguaglio in base

al cambio ufficiale.

Per l’applicazione dell’imposta di registro, il corrispettivo pattuito in valuta estera deve essere ragguagliato in moneta nazionale sulla base del e. cambio ufficiale»; la quota addizionale, prevista dal D. L. 4 gennaio 1946, n. 2, non importa una maggiorazione del detto « cambio ».

Trib. Genova, 1 settembre 1951, Soc. Costa c. Finanze - Giur. It. 1952, 302.

Non sono noti precedenti editi. Vedi Riv. Dir. Prat. Tirb., 1951, II, 301. 405. - Successione - Eredità relitta da prigioniero di guerra deceduto per ma­

lattia in campo di prigionia - Esenzione - Compete (R.D.L. 19 agosto 1943 n. 734, art. 16 D. L. 8 marzo 1945 n. 9 0 ).

Lo stato di prigionia è un fatto strettamente connesso con lo stato di guer­ ra. Pertanto, è esente dall’imposta di successione e dall’imposta sul valore netto globale l’eredità relitta da un prigioniero di guerra, deceduto a seguito di un atto operatorio al quale ebbe a sottoporsi durante la sua permanenza nel campo di prigionia.

Comm. Centr., Sez. VI, 17 ottobre 1951, n. 28274. - Riv. Trib. 1952, 310.

Comf. C. C., 31 maggio 1950 in questa Rivista 1951, II, mass. 34.

406. - Registro - Imposta sul valore globale - Donazione a favore del figlio adottivo in contemplazione di matrimonio - Non compete riduzione. Il beneficio tributario previsto per la imposta di registro dovuta sugli atti di donazione dall’adottante all’adottato in contemplazione di certo e determi­ nato matrimonio ai sensi degli arti. 1 e 3 del D. L. L. 8 marzo 194o, n. 90, e 61, terzo comma della legge di Registro 30 dicembre 1923, n 3269 non può essere esteso all’imposta sul valore globale stante l’autonomia e la indipendenza dei due tributi.

Il riferimento fatto all’art. 13, capoverso, del citato D. L. L. n. 90 alle di­ sposizioni della Legge di Registro non può che riguardare le norme procedu- rali e formali, non quelle sostanziali.

Comm. Centr. Sez. VI, 19 ottobre 1951, n. 28384 - Riv. Leg. Fise. 1952, 1039.

Confr. C. C. 6 novembre 1950 in questa Rivista 1951, II, mass. 149.

407. - Tasse sugli atti da produrre al P. R. A. - Controversie estranee al trat­ tamento speciale - Competenza - Acquisto relitti automezz. - Tassazione come mobili (Art. 28, 29, D. L. 7-8-1936, n. 1639; 11 D.L.L. 19-6-1945, n. 3 9 9 ).

La risoluzione delle controversie relative all’applicazione delle tasse sugli atti da produrre al Pubblico Registro Automobilistico per conseguire le forma­ lità di iscrizione e di annoiamento degli autoveicoli e, in genere, per ì negozi aventi per oggetto esclusivamente e direttamente automezzi efficienti, rientra nella competenza dell’Intendenza di Finanza e del Ministero delle Finanze.

un altro negozio non soggetto allo speciale trattamento tributario stabilito per gli autoveicoli ma alle ordinarie imposte di registro, le relative controversie rientrano, per questa parte, nella competenza delle Commissioni Amministra­

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