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Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze. 1952, Anno 11, n.4, dicembre

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(1)

DICEMBRE 1952 Pubblicazione trimestrale Anno XI - N. 4 S p e d izio n e in abb on a m en to postale - G ru p p o IV

RIVISTA DI DIRITTO FINANZIARIO

E S C I E N Z A D E L L E F I N A N Z E

(e

RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO FINANZIARIO)

D I R E Z I O N E :

L U I G I E I N A U D I

Membro onorario

ACHILLE D. GIANNINI BENVENUTO GRIZIOTTI

(2)

della C a m e r a d i C o m m e r c i o d i P a v i a

La Direzione è a Pavia, Istituto di Finanza presso rUniversità e la Camera di Commercio, Strada Nuova n. 65, presso il Prof. Benvenuto Griziotti, al quale devono essere inviati manoscritti, bozze corrette, cambi, libri per recen­ sione in duplice copia, ecc., Assistente, Dr. Francesco Forte.

Redazione corrispondente in Roma presso Prof. Cesare Cosciani, Via Cesare

Battisti 121, p. I l i, e presso Prof. Gian Antonio Micheli, Via Sommacam- pagna, 15.

L’ Amministrazione è in Milano, Via Solferino 19, presso l’ editore A. Giuffrè. Ad essa vanno indirizzate le richieste di abbonamento ' (c.c. postale 3/17986), le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per man­ cato ricevimento di fascicoli.

C on dizion i di a bbonam en to

Abbonamento annuo . L. 3000

Estero . . . . » 4000

Fascicoli separati . » 1000

Estero . . . . » 1500

L ’abbonamento decorre dal 1» gennaio di ogni anno e d à , diritto a tutti i numeri dell’annata, compresi quelli già pubblicati.

Il pagamento può effettuarsi direttamente all’editore, anche con versamento sul conto corrente postale 3/17986, indicando a tergo del modulo, in modo leggi­ bile, nome, cognome e indirizzo dell’abbonato ; oppure presso i suoi agenti a ciò autorizzati. Il rinnovo dell’abbonamento deve essere effettuato entro il 15 marzo di ogni anno. Trascorso tale termine l’amministrazione provvede direttamente all’incasso nella maniera più conveniente, addebitando le spese relative.

Le richieste di cambiamento di indirizzo devono essere accompagnate dall’im­ porto di L. 70 in francobolli.

I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine, non si spediscono che contro rimessa dell’importo.

Gli abbonamenti che non saranno disdetti entro il 10 dicembre di ciascun anno si intenderanno tacitamente rinnovati per l’anno successivo. L’abbonamento però non può essere disdetto se l’abbonato non è al corrente con i pagamenti.

Per ogni effetto l ’ abbonato elegge domicilio presso l’ amministrazione della rivista.

ABBONAMENTI CUMULATIVI : Gli abbonati alla Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, in regola con il pagamento, hanno diritto ad una ridu­ zione del 10 % sugli abbonamenti alla Rivista dei Dottori Commercialisti ed a II Diritto fallimentare e delle società commerciali, edite dalla Casa Dott. A. Giuffrè.

(3)

INDICE - SOMMARIO

P A R T E P R I M A

DOTTRINA - APPUNTI E RASSEGNE

Francesco Forte - Il problema della progressività con particolare ri­

guardo al sistema tributario italiano . ...

Camille Scailteur - In dubio contro fiscum...

Gaetano Stamhati - A proposito dell’unità europea . . . . . . Lu ig i Rastello - La derogabilità della competenza territoriale degli

uffici finanziari dello Stato (continua)

Osvaldo Poli - Imposta di Ricchezza Mobile: Privilegio dello Stato e

responsabilità solidale...

Giovanni Provini- Associazione in partecipazione e apporti nell’imposta

generale sull’e n t r a t a...

RECENSIONI - RASSEGNA DI PUBBLICAZIONI RECENTI (segue a

P A R T E S E C O N D A

GIURISPRUDENZA

Benvenuto Griziotti - Giustizia sostanziale nel diritto finanziario . Jj-0-igi napolitano - Alcuni rilievi sull’avocazione dei profitti di regi­

me per il titolo indicato nell’art. 10, commadel D. L. 26 marzo

1946, n. 1 3 4 ... Giu se ppe Greco - Tasse o imposte ipotecarie? . . . .

Lu ig i Raggi - Sul potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria Gaetano Zingali - Sui rapporti fra i due ricorsi previsti dagli artt. 277

e 289 T. U. Fin. loc. e sulla possibilità di riesame giurisdizionale

di una controversia sulla quale l’organo decidente abbia espresso

parere in sede consultiva...

Giu se ppe Greco - Ingiunzione fiscale e rilievi in ordine alla vidima­

zione del Pretore con riferimento alla interruzione della prescrizione

Pietro Nuvolone - Ancora sul concetto di atti fraudolenti . . . .

pag. 301 334 346 352 370 382 ». I l ) 301 309 322 329 335 348 361

(4)

RECENSIONI

pag.

Benvenuto Griziotti - Sul rinnovamento dello studio della scienza delle

finanze e del diritto finanziario (1908-1952) (Francesco Forte) . . 391

Mauro Fasiani - Principi dì scienza delle finanze (Benvenuto Griziotti) 392

Haig e C. S. - Sh o u p - The Financial Problem of thè City of New York

(Francesco Forte) ...393 Arnaldo de Valles - Elementi di diritto amministrativo (Luigi Raggi) 395

M. S. Giannini - Lezioni di diritto amministrativo (Francesco Forte) 396

A. D ’Angelillo- Le frodi fiscali, voi. II, I contratti nell’imposta di regi­

stro (Federico M affezzoni)... 397 Felice Vinci - Istituzioni di economia (Francesco Forte) . . . . 400

P. Luzzatto Fegiz - Statistica (Francesco F o r t e ) ... 400

Assider - La pressione fiscale sull’industria siderurgica in Francia

,

Germania, Belgio, Lussemburgo, Inghilterra e Stati Uniti (F. Forte) 400

Achille Ballardini - Le Casse di Risparmio (F. F . ) ...401 Salvatore Barba - La pubblicazione del nuovo catasto edilizio (F. F.) 401 Francesco Martinenghi - L’imposta sui fabbricati e le esenzioni secon­

do le nuove disposizioni (F. F . ) ... 401

Alberto Perroni - La riforma tributaria - Commento alla legge 11 gen­

naio 1951 (F. F . ) ... 401 Traina Portanova e Cino Traina - Dichiarazione obbligatoria unica an­

nuale e rilevamento fiscale (F. F.) . ...401

Guido Menegazzi - Il piano solidarista per il totale impiego del lavoro

e la sicurezza sociale (Francesco F o r t e ) ...402

G. Stefani - Annotazioni sull’equilibrio del bilancio in relazione alla

concezione unitaria del fenomeno finanziario (F. Forte) . . . 402

RASSEGNA DI PUBBLICAZIONI RECENTI

SENTENZE E DECISIONI ANNOTATE

Profitti di regime - Ricorso per Cassazione avverso decisione Commis­ sione Centrale - Solve et repete - Inapplicabilità - Valutazione ele­ menti accertamento - Giudizi di fatto - Insindacabilità - Consegui­ mento profitti - Prova per presunzioni (Cass. sez. I, 1 die. 1950- 18 gennaio 1951).

Profitti di regime - Ricorso per Cassazione avverso decisione della Com­ missione Centrale - Solve et repete - Inapplicabilità - Aumento va­ lore di alcuni cespiti - Limiti dell’accertamento - Nuovo accerta­ mento - Non ha luogo. (Cass. SS. UU., 25 genn.-27 febbr. 1951) (con nota di B. G r iz io tti)... 301 Profitti di regime - Avocazione per l’art. 10, 3° cp. del D. L. 26 marzo

1946, n. 134 - Costituisce titolo autonomo con carattere obiettivo - Concetto della eccezionalità dei profitti - Il relativo giudizio non si sottrae al sindacato della Corte Suprema - Criteri per la valuta­ zione degli utili normali sui quali va calcolata l’eccedenza - L’avo­ cazione dei profitti di regime ha natura di sanzione (Cass. SS. UU., 6 aprile 1951, n. 799) (con nota di L. N a p o lita n o )...309 Imposte ipotecarie - Permute - Criteri per l ’applicazione del tributo (C.

C. Sez. un., 14 marzo 1951, n. 21755) (con nota di G. Greco) . . 322 I.G.B. - Abbonamento - Determinazione dell’imponibile - Ammissibilità

del metodo induttivo - Incompetenza della Comm. Centrale relati­ vamente alla pena pecuniaria - Inapplicabilità dell’indulto di cui al d. p. 23 die. 1949, n. 930. (C. O. sez. IV, 21 marzo 1950, n. 11454)

(5)

— I l i

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Provvedimento su parere del Consiglio di Giustizia amministrativa - Ammissibilità. Tributi - Finanze locali - Doppia imposizione - Art. 2T4 T.U. - Inap­ plicabilità. (Cons. Giust. Amm, 18 marzo 1952) (con nota di G. Zingali) ... Registro - Prescrizione triennale e ventennale - Criterio distintivo - In­

giunzione sfornita di vidimazione - Efficacia interattiva della pre­ scrizione - Sussiste - Disposizioni connesse requisiti. (Cass. 13 feb­ braio 1951) (con nota di G. G r e c o ) ... Imposta di consumo - Frode - Atti fraudolenti - Concetto (Cass. Sez. I,

12 genn. 1951) (con nota di P. N u v o l o n e ) ... ’

MASSIMARIO ...

335

(6)

IN D ICE PE R M A TERIA

AVVERTENZA. — I singoli tributi sono collocati in ordine alfabetico secondo la loro denominazione specifica (per es. Imposta di Ricchezza mobile si cerchi sotto Ricchezza mobile (Imposta di), Tasse sulle insegne sotto Insegne (tassa sulle) ecc.). I numeri sono quelli delle massime nel massimario ad ecce­ zione di quelli in corsivo, che rinviano alla prima pagina delle sentenze e decisioni annotate.

Autorità giudiziaria

Appello. Irregolarità fiscali, 73. Arbitrati. Ordinanze revocabilità, 88. Atto di appelli incidentale, 215. Compentenza tribunale, 110, 120, 244. Deposito per multa, 452.

Difformità copie accertamento noti­ ficate, 90.

Fallimento beni della moglie, 91. Giudizio di appello, 454.

Imposta sui tessili, Prescrizione, 223. Intendente contrabbando, Competen­

za, 229, 230.

Liquidazione tassa titolo su senten­ za, 24.

Mancanza di prova scritta tassa sull’entrata, 212.

Omesso pagamento addizionale tes­ sili, reato, 110.

Plateatico, Competenza, 48, 459, 460. Pluralità di condanna, 228.

Promessa di vendita, 452.

Reati, art. 55, 59, 61, T.TJ.F. loc., differenze, 111.

Responsabile d’imposta, 213. Revocazione dolo processuale, 217. Ricorso contro decisioni commissio­

ni arbitrali, 216.

Ricorso giurisdizionale, 453. Ricorso pendente appello Commis­

sione Provinciale, 85. Ricorso per cassazione, 374.

Sospensione termini decadenza e

prescrizione, 89.

Termine per adire l’autorità giudi­ ziaria, 10.

Termine prescrizionale nei reati, 122, 223.

Violazioni fiscali, 211. Bollo

Atti, non registrati,- 95.

Bollo cambiali, regolarizzazione, 163.

Carte da giuoco, 40.

Giudizi agrari, esenzioni, 47. Produzione in giudizio di scritture senza bollo, 310, 314, 322.

Commissioni amministrative Appello dell’ufficio, 307.

Audizione personale, inammissibili­ tà, 87, 234, 446.

Audizione personale dei soci, 200. C.C. Sindacato della Corte di Cas­

sazione, 14.

Competenza per concessione agevo­ lazioni famiglie numerose, 299. Condizioni meritorie nelle promo­

zioni, 214.

Decisioni pubblicazioni correzioni, 141, 303.

Errore in procedendo ultra petita, 71.

Illegittima costituzione del giudice, 93.

Motivazione, 437.

Notifica decisione, 141, 236. Omessa notificazione ricorso gerar­ chico, 84.

Profitti di contingenza, 456. Rapporto dell’ufficio, 248.

Rappresentanza del contribuente,

298.

Ricorso per cassazione, 430. Ricorso a mezzo posta, 297, 444. Ricorso contro il ruolo per art. 117

reg. R.M., 70.

Ricorso in revocazione, 69, 301. Ufficio incompetenze accertamento,

199.

Complementare sul maggior valore, 401.

Complementare sul reddito (Im po­ sta).

(7)

- V —

Consumo (Imposta di) Accertamenti, 436.

Agenti e impiegati, 99, 312. Albo appaltatori, 109.

Appalti eccessiva onerosità, 100. Bolletta d’ accompagnamento, 290,

321, 350.

Contratto tra un comune ed un pri­ vato, 102.

Deliberazione Giunta Provinciale, 98. Deliberazioni istitutive del tributo,

438. Frode, 339.

Gestione diretta 450, 451. Giudizio di appello, 454. Ingiunzione titolo, 107. Licitazioni non approvate, 105. Mancata denunzia deposito olio se­

mi, 356, 357.

Materiali da costruzione, 268, 294, 475.

Mezzadro, 293. Prescrizione, 479.

Retribuzione dipendenti degli appal­ tatori, 296.

Ricorsi, 436, 437.

Soggetto passivo, 362, 365.

Sostituzione dell’appalto in econo­ mia, 101.

Tassa del consumo, 450, 451. Tassa sulle insegne, 439. Università degli studi, 292. Valutazione del prefetto, insindaca­

bilità, 101.

Verbale accertamento trasgressioni, 338, 355.

Vino destinato al consumo familia­ re, 290, 291.

Contenzioso tributario Atti non registrati, 82, 95. Azione popolare, 76, 6!{. Bollo, marche annullate, 207. Competenza autorità giudiziaria o

amministrativa, 196, 245, 315, 441, 442.

Competenza giudiziaria collegiale, 96. Competenza territoriale deH’ufficio,

366, 441.

Competenza per valore immobiliare, 78.

Decisioni interlocutorie, notifiche, 197.

Enti tassabili a bilancio, 444. Esecuzione terzo possesso, 94. Impugnazioni, 449, 450.

Informative polizia trabutaria, 244. Ingiunzione, opposizione, 203, 445,

460.

Invio ricorsi per posta, 195. Irregolarità fiscali, nullità, 206. Mancato deposito carta bollata, 79. Motivazione in decisioni di estrima-

zione, 77, 443, 453.

Obbligatorietà di documenti ai fini fiscali, 204.

Poteri del Prefetto, 81, 210. Prescrizione, 366.

Presentazione documenti, omessa

trasmissione, 198.

Procedimento, 443, 446, 447, 449. Reclamo, 447.

Proroga termini, 305. Reclamo, 447.

Ricorso per cassazione, 208, 209. Spese giudiziali, 205.

Contrabbando

Accenditori automatici, 331.

Amnistia finanziaria, reati esclusi, 112, 469.

Art. 73 legge monop., art. 148 legge dogan., incompatibilità, 113. Attenuante di cui all’art. 62, n. 6

C.P., 346, 347.

Automobili estere importate tempo­ raneamente, 320, 470, 473. Benzina, 489.

Collusione militari, 480.

Concorso col contrabbando merce importata, 340, 341.

Confisca mezzo di trasporto, 224. Decreti, conversione in legge, 114,

118, 119.

Detenzione abusiva tabacco estero, 226, 327, 332, 464, 468.

Detenzione tabacco greggio, 333. Dolo, 487.

Flagranza, 484.

Generi provenienti dalle forze ar­ mate, 352.

Guardie di finanza, 486.

Importazioni temporanee, 471, 472. Incauto acquisto, 349.

Manifesto di carico, 465.

Prova illecita o lecita introduzione merce, 349, 364.

Reato continuato, 364. Reclusione applicazione, 482

Sali. 482, 483.

Sigarette acquistate nel T. L. T„ 344.

Sigarette non superiori a 15 Kg., 345.

Succedanei, 467.

Tabacchi, inasprimento di pene, 114, 115, 116, 117.

(8)

Tabacchi trasbordati da nave stra­ niera, 348. Tentativo, 340, 351, 465. Vendita automobili, 473. Vino, 488. Violazioni al monopolio, 466. Zona di vigilanza doganale, 326, 349,

351, 481, 485, 489. Dogana

Imposta sull’entrata, evasione do­ gana, 261.

Mutata destinazione pacchi dono,

121.

Entrata (Imposta generale sulla) Abbonamento, 379, 419.

Accertamento evasioni, 275, 353, 402, 410.

Automobili estere temporaneamente importate, 320.

Commerciante al minuto di vino 278, 476.

Decisione' Commissione Provinciale, 266.

Imposta in abbonamento, concorda­ to, 154.

Incompetenza della Centrale, 379. Indulto, 259.

Mandato consorziati, 431.

Merce importata, contrabbando, 269, Pena pecuniaria, 259.

Prescrizione contravvenzione, 280. Reclami, 410.

Ricorso per cassazione, 430. Termine invio ricorso per posta, 67. Termine per l’ammissibilità del ri­

corso, 195, 402, 419. Vendita di nave, 281, 420. Fabbricati

Canonica, 233.

Privilegi ricostruzione edilizia, 167. Ricostruzione edilizia, mutuo, 39.

Fabbricazione (Imposta di) Alcool etilico, 276.

Concentrazione a caldo dei vini, 295. Fiammiferi, 300.

Olii di seme, 425. Soggetto passivo, 300. Tessili, 367.

Zucchero, 358, 359, 360.

Famiglia (Imposta di) Accertamento, 434.

Anno di riferimento per la deter­ minazione, 193.

Commissione comunale, 440.

Commissioni membri dimissionari, 190.

Competenza delle Commissioni, 59. Competenza territoriale, 435. Concordato, omessa valutazione ce­

spiti, 65.

Enti ecclesiastici, esenzione, 186, 187.

Gravami, 435.

Notificazione atti processo tributa­ rio, 53.

Proroga termine pubblicazione deli­ bere, 52.

Reddito imponibile ai fini dell’im­ posta, 56.

Ricors odel Comune in sede giuri­ sdizionale, 72.

Termini, 434.

Imposta straordinaria immobiliare Immobili temporaneamente esenti da

imposte dirette reali, valutazione, 235.

Ipotecarie (Im poste) Scorte vive e morte, 286. Leggi penali finanziarie

Amnistia, 343, 364.

D.L. 7 maggio 1948, n. 726, effica­ cia, limiti, 329, 323, 330.

Composizione amministrativa, 477, 478.

Decreto penale intendentizìo, 363. Evasione addizionale imposta tessi­

li, 354, 365, 366, 367.

Fabbricazione clandestina spiriti,

336, 337.

Giudicato penale assolutorio, effica­ cia, 342.

Natura della sopratassa, 343. Oblazione, 328.

Opposizione decreto penale inten- dentizio, 308, 334, 335.

Ragguaglio tra pena detentiva e pe­ cuniaria, 365 .

Sorvegliante coltivazioni tabacco,

325.

(9)

— V II

Trasgressioni definibili in via ammi­ nistrativa, 361.

Violazione sigilli apposti dalla P.T. I., 319.

V. anche contrabbando. Manomorta (Imposta di)

Aziende municipalizzate, 380. Fondo pensioni, 247, 427.

Profitti di guerra e di contingenza Accertamento, 132, 456.

Accertamento una tantum, 127.

Accertamento del reddito di R.M. in

via consuntiva. 15.

Anno in corso, 371.

Contribnente non tassato in base a

bilancio, 15.

Estensione dei privilegi, 371.

Im provvisato affarismo, 243.

Incremento patrimoniale non giusti­ ficato, 132.

Iscrizione dei ruoli di R.M., 244.

Istruzioni ministeriali, efficacia, 123, 124.

Liquidatori ed amministratori di so­ cietà, responsabilità in proprio, 123.

Procedimento avanti alle sezioni spe­ ciali, 317.

Responsabile di imposta, concetto, 213.

Negoziazione (Imposta di) Grediti in c.c. dei soci, 260. Profitti di regime

Accertamento induttivo, 4.

Appello del contribuente, conclusio­ ne, 201.

Avanzi di gestione di un consorzio, 6, 7, 8. Avocazione, 369. Contributi consortili, 8. Controversie sull’esigibilità, 29, 68. Decisione, accettazione, 14. Elemento subiettivo, 130.

Enti tassabili in base a bilancio, condizioni, 4.

Forniture ad ordine della R. S. I., 128.

Forniture alla TODT, 231. Manufatti di canapa, 5.

Presidente tribunale, emissione prov­ vedimenti, 86.

Presunzione indebito arricchimento, 14, 242.

Rapporti coll’ENIC durante la Rep. di Salò, 5.

Rivenditori di generi di monopolio, 1. Società azionaria in liquidazione, 9. Solve et repete, 374.

Utili derivanti da una attività indu­ striale, commerciale o di interme­ diazione, 1.

Valutazione cause determinanti una promozione, 214.

Regione siciliana

Concessione di agevolazioni tributa­ rie, 304.

Registro

Accertamento valore, 255. 380. Accessione, 301, 400.

Agevolazioni, 277, 279, 287, 378, 393. Appalto a corrispettivo presunto, 184. Appalti con facoltà di proroga, 178. Appalti lavori portuali, 182. Appalti lavori di ricostruzione, age­

volazioni. 161, 283, 412.

Atti dei consorzi prov. antituberco­ lari, esenzione, 142.

Atti dichiarati nulli, persone inca­ paci, 137, 389.

Atti non registrati, 250, 251, 252, 253, 254, 282, 426, 458.

Audizione personale, 138. Automezzi relitti, 407.

Benefici fiscali, decadenza, 174, 412. Bestiame, 385.

Camera di commercio, stabili per propria sede. 156.

Case danneggiate da eventi bellici, appalti, 179.

Case nuova costruzione, 287. ' Cave, 382.

Cessione azienda commerciale, 143. Cessione alloggi, 409.

Cessione diritto escavazione minie­ re, 150.

Compartecipazioni in società, 408.

Compravendita immobili, presunzio­ ni, liberalità, 147.

Concordato, 381.

Consorzio di bonifica, 398, 428. Contratto di agenzia e mandato ge­

nerale, 37.

Contratto per persona da nominare, 289.

Convenzione verbale, 25.

(10)

Danni di guerra, 375. Delibere enti, 413.

Deposito cauzionale appalto costru­ zioni, 155.

Deposito in pegno di titoli, 263. Devoluzione fondo enfiteutico, 34,

35.

Dichiarazioni di mandato, 27. Divisione eredità esente dal tributo

successorio, 288, 424.

Divisioni maggiori assegni, 145. Donazioni in contemplazione matri­

monio, 146, 411.

Donazioni a diversi, 394, 406. Enfiteusi, 403.

Enti ecclesiastici, atti di liberalità, esenzione, 136.

Enunciazione, 246. Eredità, 405.

Esenzione e privilegi, 375. Esercizio mercato pubblico, 19. Fabbricati nuovi, 421, 422, 423. Fallimento, 381.

Fideiussione- doganale, 258.

Finanziamento ai comuni per campi sportivi, esenzione, 135, 284. Finanziamento cessione di crediti

prò solvendo, 168. Forniture allo Stato, 388.

Fornitura acqua, gas, luce, 261, 265. Garanzia cambiali, 429.

Illuminazione, 391.

Impianti destinati alla coltivazione, 31. Imposta fissa, 392, 428. Imposta globale, 394, 406. Imposta graduale, 387, 429. Indivisibilità immobili, 26 . Industrializzazione mezzogiorno, 279. Ingiunzione estinzione dell’opposizio­

ne, 144.

Integrazione legittima, 399.

Istituti per l’edilizia economica po­ polare, imposta, 164,

Istruzione, 412.

Locazione con patto di futura ven­ dita, 264.

Mandato per una branca dell’ammi­ nistrazione, 271.

Miniere, 382.

Mutilati di guerra, privilegi, 29. Mutuo in dollari, registrazione gra­

tuita. 181.

Patti di registrazione, 45.

Persone obbligate alla registrazione, mandato, 158.

Prescrizione triennale e ventennale, 33.

Prigioniero, 405.

Promesse di vendita, 262, 384.

Produzione in giudizio atti scritti non richiesti ad substantiam, 310. Promesse unilaterali, atti non regi­

strati, 169.

Provvidenze a favore della piccola proprietà, 32.

Pubblico servizio, 18, 19. Razziali leggi reintegrative, 183. Restituzione tassa, 302, 392. Rettifica catastale trasferimento suo­

lo, 138, 165.

Ricostruzione edilizia, permuta di enti, 153, 257, 375, 412.

Riscatto, 397, 403. Risoluzione, 395.

Riunione di proprietà, 386.

Scritture non registrate, enfiteusi, 157, 170, 171, 173, 175, 176, 179, 180.

Scrittura privata non autenticata, 28, 418.

Servitù di elettrodotto, 273. Soccida, 385.

Società azionarie,. 432.

Sopratassa tardiva di registrazione atti, 38.

Spese giudiziali, esclusione delle tas­ se, 162, 316.

Subappalto, 396.

Tacitazione di legittima con danaro anticipato, 274.

Termini registrazione, 413. Transazione, 377.

Trasferimento fondi rustici a non possidenti, 159, 160.

Trasferimento immobili danneggiati dalla guerra, 36.

Trasferimento usufrutto e nuda pro­ prietà, 249.

Uso in giudizio di atti non regi­ strati, 272, 313.

Usufrutto del coniuge, 138, 393. Usufrutto di più persone, 386. Valore concordato, 30. Valuta estera, 404. Vendita all’incanto, 255.

Vendita con dilazione cambiaria, 177.

Vendite nulle, mancata registrazio­ ne, 46.

Vendita a non possidenti, 417. Vendite senza mandato, 416. Vendita di suolo pubblico, 20. Vendita suolo. Presunzioni, 390. Vendita terreni, 433.

Violazioni della legge fiscale, 172. Ricchezza mobile

(11)

IX

Accertamento induttivo, 238, 370, 454.

Agevolazioni tributarie a favore del­ l’industrializzazione del Mezzogior­

no, 23.

Apertura di credito bancario, 373. Automobile club, avanzo di gestione, 134.

Cessazione del reddito, 315. Cicloproduzione agraria, 17, 3. Classificazione del reddito, 367. Compravendita immobili, 368. Conferma col silenzio, 237. Dichiarazione annuale, 234. Domicilio fiscale, 365. Ente di diritto pubblico, 3. Estimazione complessa, 457. Famiglie numerose, esenzione ridot­

ta, 125.

Fusione per incorporazione, 366. Inscrizione a ruolo, 241. Lavorazione prodotti, 17, 3. Manipolazione prodotti, 16. Medici delle mutue, impiegati, 11. Monta taurina. 133.

Mutuo, 373.

Occupazione di urgenza di un fon­ do, interessi, 2.

Opificio impianto ferroviario, esen­ zione, 129.

Privilegi applicabili, 372.

Proventi case da gioco, percentuale spettante al Comune, 240. Realizzazione del reddito nel qua­

dro finalità di un Ente, 3. Reclamo presentato al Comune, 306. Reddito agrario, 17. Redditi continuativi, 245. Reddito di foresteria, 12. Redditi professionali, 454. Rettifica di reddito, 126. Società anonima, 232, 238, 239. Sovrimposta sul reddito immobilia­

re, 13.

Vari cespiti, coacervo, 370. Riscossione delle imposte

Agenti e impiegati, 99.

Aumenti delle retribuzioni, 100. Collettore esattoria imposte dirette,

202.

Competenza amministrativa e giu- dlziarai vie vicinali, 185. Controversie tra esattore e contri­

buente, 218, 462.

Dipendenti dell’esattore, 106, 311. Entrate patrimoniali dello stato,

300. Esecuzione immobiliare, 222. Esecuzione mobiliare, 219. Indennità di anzianità. 99. Indennità di mora, 318. Ingiunzione, 302, 461.

Intervento dell’amministrazione del­ le finanze, 68.

Privilegio, 318.

Profitti di contingenza a carico di società, 108, 463.

Qualità di impiegato, 104, 196. Reclamo della proprietà della con­

cubina, 219.

Sospensione procedimento coattivo. 302.

Taglio ordinario di bosco comunale, aggio, 103.

Separazione dei servizi di esattoria e tesoreria, 221.

Solve et repete

Casi di inapplicabilità, 83, 455. Condizione di procedibilità, 220. 302.

448, 455.

Controversia sulla natura tributa­ ria del credito dello stato, 300. Inosservanza, rinvio alla sezione spe­

ciale, 138.

Opposizione ingiunzione, 302, 448. Precetto pregiudiziale imposta di consumo, 58, 75.

Prima facie, 302. Successione

Anticipazione bancaria su deposito di titoli, deduzione dall’attivo ere­ ditario, 376, 140.

Avviso di accertamento dopo ces­ sato il fallimento, 148.

Concordato sottoscritto dal genitore, 151.

Denunzia immobile non posseduto dal de cuius, 269.

Dichiarazione di nullità del testa­ mento, 92.

Diritti d’autore, 285.

Disposizioni a favore dell’anima, 270.

Divisione danaro ereditario, 23. Gioielli, danari, moboli, 22.

Immobili acquistati dal de cuius,

21.

Imposta accertamento valore globa­ le, 44.

Imposta ordinaria proporzionale,

415.

(12)

Mancata registrazione atto divisio­ nale, 42.

Prigioniero di guerra deceduto, ere­ dità, esenzione, 166, 405.

Quote di compartecipazione in so­ cietà, 74.

Kapporti di adozione, aliquote di dote, 41, 54, 149.

Scorte vive e morte trasferite per causa di morte, 40.

Termini per la giustificazione del passivo ereditario, 152, 256. Terzo possessore rilevatario di im­

mobili caduti nella successione. 148.

Tributi loeali Acque minerali, 63.

Agenti dell’uiiicio di consumo, 192.

Appalti, riscossione, 191. Bevande vinose, denuncia, 57. Condutture acqua e gas, 194. Distributori automatici di carbu­

ranti, 61.

Edifici colonici, esenzione, 55. Enti ecclesiastici fini di beneficen­

za, 49.

Enti ecclesiastici imposta famiglia, 186, 187.

Insegne attività industriali, 64. Locazione beni demaniali, 62 Materiali edili case INCIS esen­

zione, 54.

Pubblico ufficiale, 188, 189. Tassa di occupazione suolo pubbli­

co, 194, 459.

Vini denuncia di produzione, 50, 51.

(13)

IL PBOBLEMA DELLA PEO GEES SI VITA’ CON PABTICOLABE EIGUAEDO AL SISTEMA TEIBUTAEIO ITALIANO

1. — Premesse di metodo. Mentre nell’economia privata i problemi di massima convenienza, sotto certi aspetti prevalenti almeno, si pos­ sono risolvere con riferimento alla nozione edonistica del massimo di utilità, nella finanza pubblica l’utilità è concetto del tutto logico-astrat­

to, da cui non è possibile operare alcuna deduzione, se non ci si rife­ risce a ciò che per una certa collettività politica appare come utile, os­ sia costituisce il «benessere collettivo». L’apprezzamento dei sacrifici sopportati dai privati mediante i carichi pubblici è giudizio eminente­ mente politico, che avviene continuamente attraverso i governi, i par­ titi, le tradizioni, gli ideali e gli interessi di un popolo e delle classi che vi prevalgono. Se non si vuole rinunziare ad una teoria dei sistemi finanziari, per limitarsi alla ricerca dei loro effetti per sè presi (e quindi manchevoli di orientamenti per la formulazione delle ipotesi semplificatrici e dell’apprezzamento dei risultati), occorre teorizzare queste premesse politiche, raggruppandole in relazione agli stati che ci appaiono storicamente come figure fondamentali ed in certa guisa ti­ piche. Ogni questione inerente al riparto dei carichi pubblici finanziari acquisterà allora valore scientifico, consentendo di elaborare una serie di nozioni — valide entro le premesse politiche date — sulla preferi- bilità delle varie specie di provvedimenti finanziari (tipi di tributi, ali­ quote, esenzioni etc.) per sè presi o in combinazioni.

In adempimento a questo compito teorico, nella prima parte della presente indagine ho cercato di analizzare gli ideali politici dello stato italiano, come tipo di stato democratico-sociale contemporaneo, riguardo al problema della progressività tributaria, riferendomi alla costituzio­ ne, ma tenendo presenti per interpretarla, le nozioni che si sono elabo­ rate nella scienza delle finanze per un tipo di stato come il nostro (1). Ovviamente se non avessi avuto davanti agli occhi questo corpo di dot­ trine, l’interpretazione della costituzione mi avrebbe potuto portare a risultati differenti, probabilmente incerti. Ma il mio procedimento ap­ pare legittimo, considerando lo scopo dell’indagine, che è di proporre uno schema teorico adatto ad interpretare la realtà storica, ed anche

(1) Cfr. Gbiziotti, Primi elementi di Scienza delle Finanze, Milano, Prin­ cipato, 1946, p. 46 ss. e passim.

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tenendo conto della natura e funzione delle norme costituzionali sulla progressività che, date le loro statuizioni generalissime, contengono sol­ tanto meri principi direttivi per il legislatore ed elementi per la forma­ zione dei principi generali del diritto, anziché istituti giuridici imme­ diatamente vigenti da applicare senz’altro ai casi concreti.

Nella seconda parte dell’indagine poi ho compiuto una ulteriore ap­ prossimazione, applicando le nozioni sulla progressività prima stabi­ lite per il tipo politico di stato come l’italiano, alla attuale situazione

strutturale del nostro paese, negli aspetti economici, sociali, politici, ossia alle forze operanti nel paese delle quali deve tener conto l’ente pubblico nel tradurre le sue direttive in realtà. Ovviamente a questo punto la ricerca ha acquistato maggior applicabilità, consentendo pro­ poste concrete e critiche a sistemi vigenti apparsi come irrazionali (be­ ninteso una volta accettate le nostre premesse politiche di convenienza finanziaria). Ma in pari tempo la ricerca è risultata di applicazione più limitata, contingente all’attuale momento storico italiano. Sotto il pro­ filo teorico però anche questa ultima fase è interessante in linea gene­

rale, per l’approfondimento dello studio della relazione fra le premesse politiche e la struttura del paese dato ed anche per il confronto fra società capitalistiche animate da principi distributivi finanziari simili ma attraversanti diverse fasi di svilupo. Mi si potrà forse osservare che la bipartizione fra ideee politiche e strutture suppone una concezione della storia di indirizzo filosofico particolare, cui ad esempio non si perviene muovendo dalla filosofia marxista. Ma va precisato che questa mia bipartizione è solo una distinzione di comodo, che lascia inalterato il fondo fìlosofico-storico del problema. Non mi domando cioè quali sia­ no le possibilità di alterazione degli ideali politici da parte delle strut­ ture e quanto dei primi sia un mero epifenomeno dei secondi. Bimane del pari impregiudicata la questione del passaggio ad altri ideali po­ litici sulla base delle stesse strutture per opera di forze politiche

ideali (2).

2. — Progressività della costituzione. Il problema del significato della progressività si prospetta per la nostra legislazione in relazione all’art. 53 della Costituzione che, al primo comma, afferma l’obbligo di tutti a contribuire ai carichi pubblici in ragione della capacità con­ tributiva ed al secondo aggiunge che il sistema tributario sarà infor­ mato a criteri di progressività.

La progressività appare dunque richiesta quale canone di riparto dei carichi pubblici, il che le apporta due limiti, uno positivo ed uno negativo :

a) ossia la progressività va attuata in sede di riparto dell’onere

(2) Sul metodo di studio della Scienza delle Finanze teorizzato sopra cfr. tra l’altro : B. Gbiziotti, Considerazioni sui metodi limiti e problemi della Scien­

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— 303 —

dei tributi e non combinando tale onere con gli effetti della spesa pub­ blica, come vorrebbero alcuni, per inferire da un sistema tributario re­ gressivo o proporzionale una eventuale progressività finanziaria (3).

b) Ed inoltre la progressività va usata come strumento fiscale di distribuzione degli oneri delle spese pubbliche e non come strumento extrafiscale di livellamento delle ricchezze e di lotta politica delle clas­ si fra di loro e contro l’ordine costituito.

Che la progressività vada attuata già in sede di riparto dell’onere dei tributi e non possa essere salvata da una eventuale progressività della spesa pubblica, ossia da un aumento del tasso della spesa col de­ crescere del tasso della ricchezza dei soggetti beneficiati, lo si desume dal complesso delle norme costituzionali che orientano la spesa pubblica in senso progressivo, affermando che tutti hanno diritto all’istruzione (art. 34), al lavoro (art. 4), alla partecipazione alla vita politica, economi­ ca, sociale del paese (art. 3) e garantendo protezione, anche con mezzi eco­ nomici pubblici alle famiglie numerose ed alla famiglia in genere (art. 31), alla maternità, all’infanzia ed alla gioventù (art. 31), ai malati indi­ genti (art. 32), ai disoccupati involontari (art. 38), agli inabili e mino­ rati (art. 38, 3° comma), giungendo sino ad affermare che « ogni citta­ dino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha di­ ritto al mantenimento ed alla assistenza sociale » (art. 38). Un così vasto programma di misure specifiche a favore dei meno abbienti e degli indigenti orienta già di per sè progressivamente la spesa pubbli­ ca, cosicché perfettamente superfluo risulterebbe il successivo capoverso dell’art. 52, se si limitasse a chiedere una mera progressività finanziaria ottenuta con la sola manovra sociale della spesa; inoltre sarebbe con­ trario allo spirito di tutte le sopra indicate norme ispirate a regole di solidarietà e di protezione dei più deboli, usare un criterio diret­ tivo diverso proprio nel delicato campo dei tributi, infirmando così l’ef­ fetto delle altre disposizioni.

In complesso la Costituzione appare informata ad idee di democra­ zia sociale, anche per sua esplicita solenne enunciazione (art. 1 e 2) e risulta quindi contraria al principio della proporzionalità deH’impo.s-i-

zione, che è canone liberale ottocentesco codificato nello statuto alber- tino, ed invece favorevole alla ideologia della progressività tributaria, di ispirazione e contenuto sociale.

Significativa del resto la contrapposizione del termine « progressi­ vità » dell’art. 53 con quello di « proporzionale » usato dallo statuto.

Che poi la progressività vada contenuta in limiti moderati e non debba essere usata come mero strumento extrafiscale di livellamento della ricchezza si desume pure dalle norme costituzionali che affermano il rispetto della proprietà (art. 42) e dell’iniziativa privata (art. 41), col solo limite di indirizzarle in armonia alla funzione sociale e di

mode-(3) Si veda ad es. D ’Albergo, Proporzionalità e progressività dei tributi

nelle carte costituzionali italiane, Studi in memoria di De Francisci Gerbino,

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rare le proprietà più elevate per non impedire l’altrui libero consegui­ mento e godimento delle ricchezze (art. 42, Io co. e 41, 2° e 3° co.).

La proprietà non può essere espropriata se non per fini di utilità generale determinati e salvo indennizzo (art. 42, 43). Il che è evidente­ mente in contrasto con una imposta spogliatrice e con una lotta di classe condotta per mezzo dell’imposta.

Invece è preoccupazione costante della Costituzione di assicurare la armonia fra le classi e le categorie economiche, ricorrendo a soluzioni temperate ed intermedie (cfr. artt. 40-47 e l’enunciazione dell’art. 2 che « richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale » ed in pari tempo « garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ») (3 bis).

3. — Progressività del sistema tributario e non progressività delle

singole imposte. Il capoverso dell’art. 53 parla di sistema tributario e non di tributi, come il primo comma parla genericamente di concorso ai

carichi pubblichi e non già a singole imposte e singole spese.

Pertanto la progressività è da intendersi come risultante del siste­ ma tributario e non come regola per le singole imposte; non è neppure necessario che una singola imposta sia progressiva, basta che lo sia il sistema nel complesso (4). Però se il sistema annovera imposte netta­ mente regressive sui minimi di esistenza, ciò è già in contrasto con la progressività del sistema, poiché nessuna imposta progressiva singola per quanto elevata potrà eliminare tale contraddizione; inoltre se il si­ stema rimane generalmente proporzionale-regressivo, più diffìcile sarà da raggiungersi la progressività, dovendo risultare dalla manovra di una sola imposta a tassi rapidamente crescenti.

4. — La ampiezza della nozione di sistema tributario. Che esten­ sione ha l’espressione di «sistema tributario» ai nostri fini? Quali pre­ lievi pubblici cioè bisogna considerare per fare il calcolo della risul­ tante progressiva?

Con una accezione stretta di tributo-imposta nel senso giuridico-tec- nico tradizionale, si lascia fuori dal computo una serie di carichi pub­ blici di peso notevole e facilmente regressivi che possono molto alterare il risultato finale. In primo luogo i deprezzamenti monetari che decur­ tano le sostanze dei piccoli risparmiatori, detentori di depositi a rispar­ mio e di titoli pubblici, dei titolari di salari e stipendi, degli assicu­ rati e pensionati, in genere dei piccoli redditi. Poi le svalutazioni della

valuta nazionale in confronto a quelle straniere, che funzionano da da­ zio protettivo e da premio di esportazione. Poi le addizionali sui prezzi

(3 bis) Cfr., in generale, le considerazioni di Calamandrei in : L’avvenire dei diritti di libertà, prefazione a « I diritti di libertà » di Ruifini, La Nuova Italia, Firenze, 1946 spec. X XX ssg., sulle odierne concezioni di democrazia sociale.

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e simili contribuzioni a casse di conguaglio o casse autonome, che gra­ vano indiscriminatamente sul prodotto lordo; poi i diritti casuali dei funzionari dello stato sui crediti verso la Tesoreria e per lo svolgi­ mento di mansioni amministrative pubbliche obbligatorie, che colpisco­ no il privato in guisa proporzionale o regressiva, sul volume degli af­ fari e simili.

Anche questi prelievi che sono sotto l’aspetto economico-politico so­ stanzialmente dei carichi pubblici, vanno computati per la progressività, per intendere l’art. 53 nella sua intima ratio e non secondo mere inter­ pretazioni formali. Invero le espressioni della Costituzione assai fre­ quentemente assumono un significato generale e più aderente alla so­ stanza economico-sociale di quanto accada nel linguaggio tecnico-giuri­ dico comune: ad es. le nozioni costituzionali di diritto al lavoro e di

diritto di assistenza sociale, il concetto di proprietà dell’art. 42, inclu­ dente ad evidenza i diritti reali e di godimento equipollenti, hanno un profilo etico-politico più immediato che le corrispondenti nozioni del di­ ritto ordinario. Ciò si spiega considerando la funzione precipua delle norme costituzionali di fornire principi generali dell’ordinamento; di­ rettive al legislatore, ammaestramenti al cittadino ed ai governi.

Per queste stesse considerazioni, ai nostri fini, rientrano nel siste­ ma tributario i contributi assicurativi obbligatori pagati da datori e prestatori di lavoro per servizi assicurativi-sociali a favore dei lavora­ tori. Invero se il servizio è svolto prescindendo dai criteri di equiva­ lenza delle assicurazioni private, siamo nel campo sostanziale dell’im­ posta, sia pure levata su una particolare collettività extraterritoriale ed amministrata e spesa per lo più con bilanci autonomi, così da pre­ sentare aspetti giuridico-politici peculiari, differenti da quelli delle im­ poste tradizionali (5). Se invece si adottano i criteri delle assicurazioni private circa premi ed indennizzi siamo nell’ambito sostanziale del tri­ buto speciale, ossia del prelievo coattivo di un « beneficio » prodotto dall’ente pubblico senza intervento del libero gioco della domanda priva­ ta, e quindi ancora nel sistema tributario in senso lato.

Infatti pure i tributi speciali vanno considerati parte integrante del sistema tributario: teoricamente e storicamente furono spesso assi­ milati alle imposte con cui facilmente si confondono, per essere prelievi coattivi pubblici; la differenza nella direttiva e nella funzione del pre­ lievo porta sì ad una separazione dei tributi speciali dalle imposte, ma non può certo condurre i primi fuori dalla categoria dei tributi, ossia farli passare nelFambito delle entrate pubbliche contrattuali. Ciò vale, per il nostro ordinamento, per i contributi di miglioria, i diritti di licenza sulle rendite monopolistiche create dalla limitata concessione pubblica, le avocazioni di rendite monetarie derivanti da svalutazione dei debiti, i contributi di cura e turismo, le imposte sui carburanti e

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(5) Forte, Sull’attribuzione della qualità di « tassa » e di « imposta » a

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diritti di circolazione sui veicoli per l’uso differenziale gratuito delle strade.

Sono pure da annoverare nel sistema tributario le tasse, intese co­ me corrispettivi per i servizi istituzionali resi dallo stato od enti pub­ blici minori ; invero qui la domanda non è libera come nell’ economia privata, data la natura essenzialmente giuridica del servizio reso che è necessario, non dosabile e non soggetto a concorrenza alla stregua di un qualsiasi bene economico; d’altra parte manca un criterio per for­ mare un vero prezzo poiché è pressoché impossibile valutare il costo unitario del servizio e del pari è insicuro il riferimento al beneficio provocato ai privati, poiché esso è solo eventuale ed anche quando si verifichi, va a volte a persone diverse dal destinatario del servizio ed a volte può pure rivolgersi contro di lui (come nel caso della lite persa o della verifica di polizia o d’igiene che riscontra irregolarità e simili). Inoltre le tasse, appunto per queste ragioni, tradizionalmente sono pre­ levate e tutelate con istituti di diritto formale e processuale propri delle imposte in senso tecnico, cosicché il diritto tributario vigente ne acuisce gli elementi di coazione. Vi sono dunque bastanti requisiti per annoverarle fra i tributi anche dal nostro punto di vista.

Sono infine sicuramente parte integrante del sistema tributario i

monopoli fiscali i quali incorporano una imposta di consumo e (o) di fabbricazione e intermediazione, fatte pagare con l’eliminazione e la di­ sciplina delle imprese private di quel settore, attuata mediante l’eser­ cizio della pubblica coazione.

Non fanno parte invece del sistema tributario i corrispettivi con­ trattuali per attività pubbliche patrimoniali (prezzi e canoni di ferro­ vie, poste, scuole, aziende industriali e commerciali nazionalizzate o mi­ ste, beni demaniali e patrimoniali dati in usufrutto o locazione, ed inoltre prestiti di somme all’Erario verso interessi etc.): qui lo stato si presenta sul piano contrattuale e consegue l’entrata attraverso un gioco domanda-offerta press’a poco come un soggetto privato cosicché non si può parlare di « carico pubblico » di « tributo », nè in senso sto­ rico e giuridico nè sostanziale, anche se il potere finanziario è pur sempre presente in guisa indiretta od occulta ed eventuale per assicu­ rare allo stato una certa supremazia nello scambio e condurlo a ter­ mine secondo l’interesse pubblico. Siamo fuori dalla attività tributaria ed entro quella patrimoniale, di scambio libero e diretto (6).

5. — La base di riferimento della progressività. Quale deve essere la base di riferimento della progressività?: progressività in relazione al- l’ammontare del reddito, ovvero della spesa oppure in relazione alla

(6) Su questi problemi cfr. Pugliese, Le tasse nella scienza e nel diritto

positivo italiano, Cedam, Padova, 1930: Griziotti, Classificazione delle pubbli­

che entrate, in questa Riv., 1949, I, p. 223 ss. ; Id. Id., Il principio del bene­

ficio e l’imposizione delle rendite fiscali, in questa Riv., 1950, I, 332 ss. ; Id. Id.,

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307 —

loro utilità marginale? Nessuna di queste soluzioni per sè stessa è quella buona per noi. A prima vista si avverte la parzialità delle prime tre e la imprecisione della quarta (7). Ma la Costituzione stessa ci for­ nisce la guida per la soluzione corretta; poiché è alla capacità contri­ butiva die bisogna riferirsi per stabilire la attitudine a concorrere ai carichi pubblici, per conseguenza è al crescere della capacità contribu­ tiva che dovrà crescere il tasso della risultante tributaria. Il problema si sposta a determinare la nozione di capacità contributiva che secondo alcuni è uno schema adattabile alle più diverse soluzioni e pericolosa­ mente indeterminato (8). Certo in astratto, fuori dell’ambiente storico di un dato stato, dei suoi ideali e delle sue istituzioni economiche, poli­ tiche, sociali, capacità contributiva è espressione tautologica, ponendo meramente l’esigenza del riparto che rispetti la attitudine fiscale di ciascuno, senza però indicare in cosa consista questa attitudine. In­ vece considerando un sistema determinato, il concetto di capacità con­ tributiva acquista precisione ed utilità (9). Esso può essere costruito in armonia con la dottrina finanziaria italiana che lo ha elaborato con riferimento al tipo di stato sociale contemporaneo (10): ciò è in ade­ renza con la Costituzione. Invero secondo la nostra dottrina non ha ca­ pacità contributiva il reddito necessario all’esistenza e la Costituzione medesima esige che ciascuno sia tutelato eventualmente dallo stato, nel suo minimo di esistenza (art. 38) cosicché lo stato non può distruggere con la mano fiscale ciò che con l’altra mano garantisce e fornisce. Se­ condo lo dottrina ha minore capacità contributiva il reddito di lavoro che quello di impresa, e quello di impresa che quello di puro capitale, essendo il primo più guadagnato («earned») del secondo ed il secondo del terzo; e tutta la Costituzione è volta a proteggere il salario ade- guto ed a favorire il lavoro (art. 1, 38, 40, 46) ed a stimolare alla pro­ duttività degli impieghi della proprietà (art. 4, 42, 43, 44, 45, 47). Se­ condo la dottrina ha minore attitudine fiscale il reddito temporaneo che quello permanente, cui il primo si equipara aggiungendo una quota di risparmio (10bis) e « la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue form e» (art. 47); infine secondo la dottrina ha minore

ca-(7) Martello, L’ imposta progressiva in teoria ed in pratica, Torino, UTET, 1895 ; Cohen, Stuart, Contributo alla teoria dell’imposta progressiva

sul reddito, Torino, UTET, 1920; Majorana, L’imposta progressiva, Roma, Ma­

glione e Strini, 1920 ; Kendrik, The Abiliti/ - To Pag Theory of Taxation, Ame­ rican Economie Review, XXIX, I, 1, 92 ss. ; Einaudi, Miti e paradossi della

giustizia tributaria, Torino, Einaudi, 1938, 179 ss.

(8) Myrdal, L’elemento politico nella formazione delle dottrine dell’eco­

nomia pura, Sansoni, Firenze, 1943, 268 ss.

(9) Griziotti, Il principio della capacità contributiva e le sue applica­

zioni, in questa Riv. 1949, I, 15 ss.

(10) Griziotti, op. cit. a nota 9.

(10bis),Cfr. Fasiani, Principi di Scienza delle Finanze, Ciappichelli, Tori­ no, 1952, II, 81 ss. ; Tivaroni, La discriminazione delle imposte ed il suo prin­

cipio regolatore, Rivista di Politica Economica, 1943, 8 ss. ; si nota però una

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pa cità con tribu tiva il reddito delle im prese m arginali rispetto al red­ dito delle im prese sviluppatesi in guisa da essere sovram arginali e da godere di ren dite; e la C ostituzione si indirizza nello stesso senso, affer­ mando protezione alla im presa artigian ale e m utualistico-cooperativa, alla p iccola e media p rop rietà contadina, alle zone montane (art. 44 e 45).

Dopo queste precisazioni, abbastanza cliiaro risulta il metro di mi­ sura della capacità contributiva; essa inizia laddove la ricchezza non

è più destinata ai bisogni minimi della vita ed aumenta con il crescere della ricchezza, ma meno se maggiori sono i bisogni familiari ed i ri­ sparmi destinati ad assicurare la stabilità economica del nucleo fami­ liare; di più se minore è la componente di lavoro e di sforzo impiegata nel conseguirla e più elevata la probabilità di conservarla.

6. — Il criterio teorico di progressività. Il che non dà luogo per nulla ad un criterio eterogeneo, bensì unitario su cui misurare la pro­ gressività.

Invero, supposta crescente con tasso decrescente l’utilità soggettiva della ricchezza, così come appare ragionevole, ed affermata la compa­ rabilità di utilità privata intesa in un aspetto edonistico-oggettivo su­ scettibile di apprezzamento sociale dal punto di vista del « benessere » di cui si ha nozione corrente, il nostro criterio di progressività coincide col criterio, matematicamente dimostrato, del sacrificio proporzionale di

godimento (11), laddove godimento significa soddisfazione di bisogni esor­ bitanti a quelli strettamente necessari per resistenza (ivi compresi il bisogno di formare dei nuclei familiari e di costituire un risparmio in­ dividuale e sociale a titolo di assicurazione contro il rischio e di reinte­ grazione per la perdita di energie): per una società economica-politica contemporaneo è in sostanza in campo fiscale la legge del minimo mezzo, ossia di prelevare le ricchezze necessarie per l’attività finanziaria lad­ dove esse sono meno necessarie per l’individuo e per la società, alte­ rando al minimo la proporzione fra gli stimoli alla gara economico- sociale e conservandone la rispondenza allo sforzo, così da ridurre al mi­ nimo ogni turbamento dell’equilibrio esistente (12) ed attuando assieme un criterio di giustizia come eguaglianza nel sacrificio. Il che non im­ plica di necessità una acquiescenza del reggimento politico del paese alla situazione economico-sociale esistente, ma solo una rinuncia ad operare esplicitamente il mutamento col tributo ed in pari tempo una ispirazione del mezzo fiscale al rispette delle regole vigenti della giu­ stizia e della convenienza collettiva.

(11) L. Rossi, Sull'imposta progressiva, pubblicazioni dell’Istituto di Scien­ ze Economiche e Commerciali di Firenze, voi. III. Si noti però che uso nel testo il termine di «benessere» nel senso del «w e lfa re »- invece in questo saggio del Rossi il termine «benessere» è usato in senso più ristretto, come esplicitamente chiarisce l’a., per il «godim ento» eccedente il minimo di

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7. Progressività nello spazio. Il fenomeno della progressività, oltreché un aspetto individuale ne ha uno collettivo e spaziale. Invero la spesa e 1 investimento del reddito si dilatano sul mercato con una certa concentrazione territoriale, provocando e ricreando reddito. Inversa­ mente 1 effetto del prelievo. Cosi sarebbe razionale attuare una progres­ sività regionale, consistente — a parità di condizione contributiva di gruppi di soggetti dell’una regione e dell’altra — nell’accrescimento del tasso tributario complessivo sulle regioni più ricche nei confronti delle meno ricche e più bisognose di iniezioni di reddito. L’accresci­ mento delle finanze locali autosufficienti allontana da questo risultato ed inversamente l’espansione delle finanze unitarie statali. Di conse­ guenza, la progressività richiesta dall’art. 53 della Costituzione e dalla convenienza collettiva dello stato democratico-sociale, è in contrasto con un eccessivo decentramento fiscale dei comuni, delle regioni e delle pro- vincie che impedisce la solidarietà fra zone. L’art. 5 che riconosce le autonomie locali trova cosi un limite nell’art. 53, per il campo fiscale; limite in nome della solidarietà e dell’unità nazionale, ribadito quindi dallo stesso art. 5 che inizia: « la Eepubblica una ed indivisibile» e dall’art. 2 che richiede : « l’adempimento dei doveri inderogabili di soli­ darietà politica, economica e sociale ». Principio razionale, che si ricol­ lega alla funzione dell’attività finanziaria di integrazione e mutuo com­ plemento dell’attività economica, di guisa che la solidarietà redistribu­

trice della prima si applichi per tutta l’estensione dell’operare del siste­ ma della seconda, cosicché ad una economia ed ad una società nazionale deve corrispondere una finanza nazionale (e sarebbe pure razionale che ad una economia ed ad una società mondiale, come ora si va sviluppan­ do, corrispondesse una finanza mondiale).

8. — Progressività nel tempo. Oltre che nello spazio si può parlare di una progressività nel tempo. Il prelievo di ricchezza può trasferirsi dall’una all’altra generazione, fra le quali si realizza una solidarietà fiscale con l’espansione e contrazione del gettito, l’esecuzione o dilazione di spese che giovano al futuro e l’accrescimento o diminuzione del pa­ trimonio dello stato e del suo debito pubblico.

La progressività nel tempo, date tali condizioni favorevoli, può es­ sere attuata in particolare con una imposta sui sovraredditi ed incre­ menti di valore nei patrimoni fondata su basi esenti indicate dai red­ diti ed incrementi patrimoniali delle imprese normali in periodi normali. E’ progressivo nel tempo un sistema tributario capace di far se­ guire ad aumenti del reddito di godimento individuale e collettivo in­ crementi più che proporzionali del carico fiscale ed inversamente dimi­ nuzioni più che proporzionali nel caso di decrementi del reddito. Il che presuppone tributi aventi una sensibilità ed una rapidità di variazione notevole, al variare della congiuntura, ossia in primo luogo buoni ac­ certamenti ed una amministrazione efficiente.

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dello stesso risultato per il sistema tributario nel complesso, è da porre in relazione all’adattamento della finanza al ciclo economico: si indivi­ duano cioè una funzione extrafiscale della progressività nel tempo, consi­ stente nella correzione della congiuntura, da accogliere però con le de­ bite riserve, ed una semplice funzione fiscale di colpire la ricchezza quando si espande anziché quando si restringe (13), indipendentemente dall’eventuale effetto anticiclico ed in attuazione invece del principio del minimo mezzo in campo tributario, come si è detto al n. 6.

9. — I soggetti della progressività. Quali soggetti sono da conside­ rare per misurare la progressività? Le persone soltanto oppure anche gli enti collettivi (vuoi di diritto, vuoi di fatto) e in particolare le so­ cietà commerciali? B in che senso questi secondi vanno eventualmente considerati in relazione ai primi?

Il problema si ricollega a quello se gli enti collettivi possono avere capacità contributiva propria. Ma non vi si identifica, come si vedrà. Invero la nozione di progressività come canone di riparto dei carichi pubblici ha valore riguardo alle persone membri della collettività: è ad essi che bisogna alla fin fine ricondurre ogni risultato relativo alla ca­ pacità contributiva autonoma degli enti collettivi di cui essi medesimi siano beneficiari, quando si discute della progressività. Ma importa la strada con cui si perviene a ciò.

Si nega che gli enti collettivi abbiano capacità contributiva affer­ mando che essi sono una finzione del diritto, mentre l’unica realtà sa­ rebbe data dalle singole persone che li compongono e che la capacità contributiva si accerterebbe solo con riferimento alla nozione di « sa­ crificio » e che questa nozione si esaurisce dal punto di vista esclusiva- mente individuale.

Ma queste tesi non reggono alla critica: invero prima che una real­ tà giuridica gli enti collettivi sono una realtà economica, tanto è vero che le società di fatto operano senza essere riconosciute dal diritto, te­ nute assieme da un vincolo meramente economico.

Nè è assurdo esaminare la nozione di sacrificio con riferimento al­ l’ente collettivo: il sacrificio contributivo sarà diverso per una società che consegue percentuali di profitti superiori al tasso di mercato, e per quella che li consegue in misura pari od inferiore così da poter contare su di un autofinanziamento minore o nullo. B parimenti le società cospi­ cue le cui azioni sono quotate in borsa e ben conosciute, sicché risulta per esse facile il ricorso al credito, possono sacrificare per imposte una quota dei loro profitti più facilmente che imprenditori individuali o so­ cietà piccole cui è precluso il mercato azionario e obbligazionario. Infine

(13) Griziotti, Nuovi orientamenti nei sistemi tributari, Festgabe für

Schantz, Tübingen, Mohr, 1928, 217 ss. Per la funzione extrafiscale della pro­ gressività nel tempo, e in genere della progressività come strumento di « Full Employment », cfr. sopratutto, Sch um acher, Public Finance - Its relation to

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le imprese di grosse dimensioni, che praticano la compensazione dei rischi delle varie attività svolte (causa fra le precipue del sorgere e dell’affermarsi delle società per azioni neH’economia capitalistica), pre­ sentano all’imposta un flusso di reddito più stabile nel tempo e già de­ purato dalla quota per i rischi (per così dire un « reddito al netto del­ l’assicurazione ») che può essere più facilmente sacrificato del reddito di lavoro e professione e impresa individuale o piccola società incerto ed oscillante e meno duraturo (1-1).

Questo sotto il profilo del sacrificio. M a ta li considerazioni acqu i­ stano ancor m aggior significato e svilu ppo se, oltre che al momento del

possesso e della spesa della ricchezza, p er precisare la capacità co n tri­

butiva si considera pure il mom ento dell'acquisto della ricchezza, come

secondo la concezione da n oi svolta è necessario fare. In vero quanto

m aggiore è lo sforzo per conseguire la ricchezza, ta n to m inore è la ca ­ p a cità con tribu tiva poiché d a l punto d i vista dell’in dividuo m inore è

l ’u tilità netta del reddito conseguito e poiché il prelievo fiscale — a p a ­ rità di condizioni — deve d irig ersi la dove la rimozione è più facile, per consentire p iù agevolm ente il rito rn o a ll’eq u ilib rio precedente del si­ stema.

Ora anche sotto questi profili, fondamentalmente è la differenza fra il singolo e l’ente collettivo e fra i vari tipi di enti collettivi: « la so­ cietà come strumento di raccolta di organizzazione di mezzi economici a fini produttivi potenzia la forza dei soci e la trascende: mediante il superamento della proprietà dei singoli e la fusione dei loro apporti in un organismo unitario di produzione si dà vita nel mondo economico ad una entità diversa ed autonoma rispetto a quella di coloro che hanno concorso col capitale e col lavoro alla sua formazione. La coordina­ zione, che è essenza della società fa sì che la potenza dell’organismo creato superi la somma algebrica delle forze apportate dai soci» (15).

E in primo luogo si nota che l’impresa collettiva, superata la fase infantile, ha durata probabile maggiore dell’impresa individuale, perchè essendo meno legata alla vita di un uomo ha probabilità di decadenza minori; « l ’un complesso è formato da organismi che il tempo inevitabil­ mente logora; l’altro invece è formato da organismi che il tempo in linea generale irrobustisce» e particolarmente se trattasi di società con ca­ pitale grosso. Ciò è confermato da ricerche induttive (15bis). Ora, se,

(14) Cfr. Steve, Tendenze delle Finanze pubbliche in Europa, in questa Riv., 1952, I, 129 ss.

(15) Vagoni, L’imposta personale sul reddito e gli utili di società non

distribuiti, Studi in memoria di Masci, Milano, Giuffrè, 1943, II, 315 ss., § 6.

(15 bis) Lenti, Tavole di sopravvivenza delle società per azioni (1931-34)

Rivista di Politica Economica, 1936, 527 ss. ;Id., Tavole di sopravvivenza delle

società italiane per azioni e loro capitale, « Suppl. statistico ai Nuovi Problemi

di Politica, .Storia, Economia», Anno V, Serie II, n. 2-3-4, 176 ss.; Id., La vita

delle società italiane per azioni, Bancaria, 1942, 141 ss. ; Ma zzilli, La durata

delle imprese individuali, Bari, Cressati, 1949 ; il brano fra virgolette nel testo è

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