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D., anche se tale giurisprudenza debba considerarsi ormai assodata (2). Poiché le medesime obiezioni che potevano opporsi a ll’affermazione

II. IMPOSTE INDIRETTE

282. - Registro - Comm. Centrale - Audizione - Non è ammessa - Mutuo per opere pubbliche - Esenzione - Condizioni per l’ applicabilità.

I giudizi nanti la Commissione Centrale si svolgono senza intervento nè della parte nè del rappresentante della Finanza.

La mancata dimostrazione e documentazione, al momento della registra­ zione, della esistenza delle condizioni alle quali sono subordinate le agevola­ zioni concesse dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 3 agosto 1940, n. 589 non costi­ tuisce ostacolo all’applicazione di tali bendici in via di rimborso.

Fino a che, però, non siano date la dimostrazione e documentazione in parola, non può farsi luogo ad alcun rimborso.

Comm. Centr., sez. V, 10 dicembre 1954, n. 66417 - Riv. Leg. Fise., 1955, 573. Cfr. in ordine alla seconda massima : C.C., 16 luglio 1954, n. 63834, in questa Rivista, 1955, 41; C.C., 21 luglio 1952, n. 39157, ivi, 1953, 43 con nota di richiami giurisprudenziali e dottrinali.

283. - Registro - Consorzio del Porto di Genova - Licenza riparazioni navi e lavori nel porto - Semplice autorizzazione non concessione pubblico servizio.

Gli atti di licenza, rilasciati dal Consorzio del Porto di Genova, per ese­ guire riparazioni e trasformazioni di navi e per compiere lavori nell’ambito del porto, costituiscono semplici autorizzazioni amministrative e non sono, quindi, assoggettabili al regime fiscale degli atti di concessione di pubblico servizio.

Cass., sez. I, n, 581, 22 novembre 1954 - 26 febbraio 1955, Finanza c. Soc. Can­ tieri del Tirreno e altre Società e Ditte - Riv. Leg. Fise., 1955, 599.

Cfr. Cass., 9 aprile 1954, n. 1136, in questa Rivista, 1954, 300; Cass., 29 aprile 1954, n. 1323, ivi, 1954, 301; Cass., 15 aprile 1953, n. 991, ivi, 1953, 281.

284. - Registro - Appello - Motivazione - Zona industriale apuana - Appalto costruzione acquedotto - Agevolazione tributaria - Non compete. Non può dirsi mancante di motivazione l ’appello che si limiti a denun­ ciare la violazione di determinati articoli di legge.

Esula dalla economia della legge di favore (D.L. 3 marzo 1948, n. 242, e legge 21 luglio 1950, n. 818) l ’appalto per la costruzione e il funzionamento di un pubblico acquedotto in un Comune compreso nella zona industriale apuana, sul riflesso che l’ acquedotto non può assimilarsi agli stabilimenti industriali, che hanno scopi specifici di produzione e trasformazione della materia. Commi. Centr., sez. V, 15 gennaio 1954, n. 56040 - Riv. Leg. Fise., 1955, 522. In ordine alla prima massima, cfr. : C.C., 9 maggio 1945, n. 75890, Riv. Leg. Fise., 1946, 70; contra: C.C., 20 giugno 1951, n. 25742, in questa Rivista, 1952, 91 ; C.C., 14 dicembre 1949, n. 82029, ivi, 1952, 141.

Sul concetto di opificio, vedasi : C-C., 24 ottobre 1951, n. 28558, in questa Rivista, 1954, 19 con nota di richiami, e specialmente: C.C., 23 novembre 1945, n. 79335, Riv. Leg. Fise., 1946, 548.

285. - Registro - Cinematografia nazionale - Atti vendita film, cessione pro­ venti e contributi - Imposta fissa - Registrazione tardiva - Decadenza be­ neficio.

La imposta fissa di registro concessa dall’art. 31 della legge 20 dicem­ bre 1949, n. 958, per gli atti di vendita di film nazionali e per gli atti di cessione e costituzione in pegno dei relativi proventi e contributi, deve considerarsi una agevolazione tributaria, e, come tale, soggetta a decadenza nel caso di regi­ strazione tardiva.

Comm. Centr., Sez. V, 3 maggio 1954, n. 60963 - Riv. Leg. Fise., 1955, 387. Vedasi sull’argomento, in diversa fattispecie: C.C., 11 aprile 1951, n. 22456, in

questa Rivista, 1954, 16; C.C., 21 dicemljre 1951, il. 31067,- ivi 1952, 179; vedasi anche la motivazione della decisione della C.C., 3 ottobre 1947, n. 92131, Riv. Leg. Fise., 1949, 160.

286. - Registro - Piccola proprietà contadina - Privilegi - Area edificatoria - Non competono.

Il carattere di area edificatoria, anche se in contraddizione con la perdu­ rante iscrizione nel catasto rustico, alla data del contratto, esclude che possano tornare applicabili i privilegi concessi per la formazione della piccola proprietà dal D.L. 5 aprile 1945, n. 141.

Comm. Centr., sez. VII, 17 gennaio 1955, n. 67353 - Riv. Leg. Fise., 1955, 578. È evidente.

287. - Registro - Acquisto casa con non dichiarato fine di demolizione e ri-costruzione - Beneficio dell’ imposta fissa di registro - Non compete. L’ art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, accorda il beneficio dell’imposta fissa agli acquisti di aree edificabili ed ai contratti di appalto che abbiano per oggetto la costruzione di case di abitazioni non di lusso, da effettuarsi entro determinati limiti di tempo; l ’ art. 19, estende il suddetto beneficio all’ amplia­ mento delle case di abitazione ed alla ricostruzione di quelle comunque di­ strutte; ma nè l’uno né l’altro articolo contemplano i contratti di acquisto di case di abitazione, anche se l ’acquisto è fatto allo scopo di demolire la casa comperata e di costruire al suo posto un nuovo edificio per abitazione.

Comm. Centr., sez. V, 21 marzo 1955, n. 69902 - Riv. Leg. Fise., 1955, 866. Dalla Commissione Provinciale fu negata l ’applicazione del beneficio perchè non era stata fornita nè in sede di registrazione, nè successivamente alcuna prova del diritto dei ricorrenti a fruirne; sulla mancanza di prova vedasi mas­ sima seguente.

288. Registro Acquisto terreno per costruzione abitazione non di lusso Mancata dichiarazione e giustificazione Beneficio della imposta fissa -Non compete.

Pur dovendosi ammettere che le agevolazioni tributarie previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, possono essere accordate anche quando non siasi data, al momento della registrazione, la prova dell’esistenza delle condizioni prescritte, e che, tale prova possa essere data anche dopo, entro il termine di prescrizione, se, come nella fattispecie, i contribuenti non hanno dichiarato, nell’atto di acquisto, che il terreno comperato doveva servire per la costruzione di una casa di abitazione non di lusso, nei termini stabiliti dall’ art. 13 detta legge, nè hanno fatto tale dichiarazione al momento della registrazione, nè dimostrato in sede di ricorso o di appello di avere effettuata la costruzione, non può in tal caso, essere concesso il beneficio della imposta fissa di registro, per la man­ canza assoluta di qualsiasi prova documentale.

Comm. Centr., sez. V, 7 marzo 1955, n. 69328 - Riv. Leg. Fise., 1955, 864. Cfr. C.C., 30 ottobre 1953, n. 52749, Riv. Leg. Fise., 1954, 108. Fu richiesta la dimostrazione dello scopo dell’ acquisto al momento della registrazione dalla de­ cisione della C.C., 17 ottobre 1952, n. 39806, in questa Rivista, 1953, 165. Vedasi anche : Ris. Dir. Gen. Tasse, 20 novembre 1953, n. 167821, in questa Ri­ vista, 1955, 22 con nota di richiami.

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289. - Registro - Acquisto appartamento non di lusso, di nuova costruzione - Certificazione posteriore alla registrazione - Ammissibilità.

Quando risulti che l’acquisto riguarda un appartamento, non di lusso, di nuova costruzione, la relativa certificazione può essere utilmente prodotta an­ che dopo la registrazione dell’atto (purché entro il termine di prescrizione) af­ finchè i contribuenti possano conseguire, in via di rimborso, quanto non era stato possibile loro riconoscere al momento della registrazione stessa.

Comm,. Centr., sez. VII, 17 gennaio 1955, n. 67350 - Riv. Leg. Fise., 1955, 576. Conformemente è stato deciso anche per le agevolazioni a favore della piccola proprietà contadina; cfr. C.C., 28 aprile 1953, n. 47425, in questa Rivista, 1955, 51 con ampia nota di richiami.

Vedasi massima precedente.

290. - Regione siciliana - Esonero edilizia di lusso - Incostituzionalità - Eso­ nero edilizia popolare ed alberghiera - Costituzionalità - Alta Corte per la Regione Siciliana - Competenza - Limiti.

In ordine a ciascun tributo che l’ordinamento statale attribuisce alla Re­ gione, la potestà normativa di quest’ultima incontra un limite invalicabile sol­ tanto nei principii fondamentali fissati dalla legislazione statale per il tributo stesso.

È quindi fondata la denuncia del Commissario dello Stato avverso la man­ cata esclusione, dal benefici fiscali alla edilizia, delle case di lusso, mentre non è fondata la denunzia per la estenione dei detti benefici alle costruzioni popo­ lari ed alberghiere.

Sfuggono all’esame dell’Alta Corte di Giustizia Siciliana le accuse di in­ costituzionalità mosse avverso la durata e la misura delle agevolazioni concèsse. Alta Corte per la Regione Siciliana, 11 dicembre 1954, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana c. Regione Siciliana - Riv. Leg. Fise., 1955, 417. Per i limiti posti alla potestà tributaria della Regione Siciliana, vedasi Alta Cor. Reg. Sic., 2 gennaio 1954, in questa Rivista, 1955, 62 con nota di richiami, e 64 con nota di Zin g a li.

291. - Registro e ipoteche - Primo trasferimento di immobili per iniziative industriali - Imposta fissa.

L’applicazione del privilegio della imposta fissa di registro ed ipotecaria al primo trasferimento di immobili occorrenti per l ’attuazione delle iniziative industriali, di cui all’ art. 2 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, va fatta in via provvisoria sulla base della conforme dichiarazione dei contribuenti, salvi gli ulteriori accertamenti, da parte delle Finanze e dell’ Industria e Com­ mercio, circa la sussistenza delle condizioni prescritte.

Per l’applicazione di detto privilegio non è necessario che sia dichiarato il consenso o l’ autorizzazione del Ministero delle Finanze e del Ministero del­ l'Industria e Commercio, richiesti dalla legge solo al fine di ottenere l'esonero dei dazi doganali, dal diritto di licenza e metà i.g.e., per i materali di costru­ zione e le macchine.

Comm. Centr., sez. V, 22 novembre 1954, n. 65745 - Riv. Leg. Fise., 1955, 407. In ordine alla seconda massima, cfr. : C.C., 9 gennaio 1952, n. 31283, in questa Rivista, 1952, 277. Conforme anche : Ciré. Dir. Gen. Tasse e II.II., Div. I li, 7 novembre 1951, n. 122029, in Riv. Leg. Fise., 1952, 46.

292. - Registro - Ipotecaria - Camere di Commercio industria ed agricoltura - Imponibilità - Esenzione.

L’art. 71 del R.D.L. 20 settembre 1934, n. 2011 non è stato abrogato.per ef­ fetto del R.D.L. 21 settembre 1944 n. 315, e pertanto le Camere di Commercio industria e agricoltura, succedute ai soppressi Consigli provinciali delle corpo- razioni, sono esenti dalle imposte di registro e ipotecarie relativamente all’acqui­ sto di immobili da adibirsi a sedi dei propri uffici.

App. Bologna, 3 febbraio 1955, Finanze c. Camera di Commercio Industria e agricoltura di Bologna.

Cfr. C.C., 2 marzo 1951, n. 21278, in questa Rivista, 1952, 156.

293. - Imposta ipotecaria - Provvedimento di prenotazione del diritto di ipo­ teca - Sottoposizione a imposta proporzionale.

I provvedimenti di prenotazione del diritto di ipoteca (art. 1, tariffa all. A ai R.D. 20 giugno 1929, n. 1032 e art. 1 lett. b tariffa all. A al R.D. 20 giu­ gno 1943, n. 40), sono soggetti al pagamento deU’imposta proporzionale e non dell’imposta fissa non potendo trovare applicazione l ’art. l ì della tariffa all.A al R.D. 20 giugno 1929, n. 1032, attenendo le ipotesi contemplate in detto arti­ colo ai casi in cui venga presentato il documento giustificativo della già accor­ data prenotazione o altrimenti quello che, in difetto di giustificazione, si esi­ bisce per ottenere la cancellazione della stessa.

Trib. Trento, 24 settembre 1953, Gallmetzer c. Ufficio del Registro di Bolzano - Giur. It., 1955, 204.

Circa la qualificazione di «im poste» da dare ai tributi ipotecari, cfr .: C.C., 14 marzo 1951, n. 21755, in questa Rivista, 1952, 322 con nota di G. Greco.

294. - Registro - Aumento di capitale sociale per conferimento di stabili­ mento industriale - Ipoteca gravante sullo stabilimento - Accollo espresso del relativo debito - Tassazione unitaria con aliquota 4 % .

Nel caso di conferimento in società di uno stabilimento industriale gra­ vato da ipoteca, con aumento di capitale limitatamente alla differenza fra valore effettivo dello stabilimento ed importo dell’ipoteca e, in più con accollo espresso del relativo debito da parte della società, è dovuta l’imposta di regi­ stro del 4 % (oggi 2,5 %) sul valore « lordo » dello stabilimento, ai sensi del- l ’art. 81 della tariffa A legge del registro, senza possibilità di separare la parte relativa all’accollo del debito per assoggettarla a tassazione ai sensi dell’art. 1 della tariffa citata.

Trib. Firenze, 13 dicembre 1954, Soc. Editrice Italiana c. Finanze. Cfr. Cass. 3 aprile 1922, Giur. It. 1922, I, 1, 398.

In dottrina vedasi: Battista - Jammarino, Commento alla legge delle Tasse di Registro, voi. I l i, pag. 214.

295. - Registro - Cessione quote di società in nome collettivo non assogget­ tate, al tempo della registrazione, alla imposta di negoziazione - Impo­ sta proporzionale ed accertamento valore.

La cessione delle quote di partecipazione di una società in nome collettivo, non sottoposta, al momento della registrazione dell’atto di cessione, all’im­ posta annuale di negoziazione ed il cui prezzo convenuto non sia stato pagato contestualmente alla stipula dell’ atto stesso, sconta le imposte proporzionali di

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trasferimento mobiliare od immobiliare, secondo la natura dei beni costituenti il patrimonio sociale, ed è soggetta al procedimento di estimazione per l ’accerta­ mento del valore venale delle quote cedute anche quando la denunzia, poste­ riormente presentata dalla società, agli effetti deH’imposta di negoziazione, ab­ bia effetto retroattivo.

Comm. Centr., sez. VI, 28 aprile 1054, ra. 60540 - Riv. Leg. Fise., 1955, 546. Circa l ’esenzione della cessione di quote di società in nome collettivo, le quali ultime siano soggette all’imposta di negoziazione, dalla imposta proporzionale di registro, vedasi: C.C., 15 febbraio 1952, n. 32999, in questa Rivista, 1954, 314; Cass., 28 luglio 1932, Riv. Leg. Fise., 1933, 16.

296. - Registro - Appalto - Interruzione per forza maggiore - Rimborso impo­ sta sulla parte non eseguita.

Accertata, con giudizio, incensurabile, del Magistrato di merito, resi­ stenza di una impossibilità di esecuzione di un appalto, concesso dallo Stato, e di cui sia stata disposta la interruzione in forza dell’art. 2 dalla legge 28 no­ vembre 1940, n. 1772, devesi far luogo alla restituzione della imposta di registro pagata sulla parte di appalto che non ha avuto esecuzione. E ciò in applicazione dell’art. 32 della legge organica.

Cass., sez. I, ra. 582, 15 novembre 1954 - 26 febbraio 1955, Finanze c. Soc. Gen. Imm.re di utilità pubblica ed agricola ira Albania - Riv. Leg. Fise., 1955, 595. In maniera difforme decise la Comm. Centr., nello stesso caso, il 13 ottobre 1949, n. 5984, in questa Rivista 1952. 18. Vedasi pure: C.C., 16 dicembre 1953, n. 55319, Riv. Leg. Fise., 1954, 983; C.C., 21 maggio 1951, n. 24140, in questa Rivista, 1952, 187. E bene ricordare che fu ritenuto forza maggiore, il richiamo alle armi dell’appaltatore (C.C., 12 aprile 1945, n. 75155, Riv. Leg. Fise., 1946, 38). 297. - Registro - Ricostruzione macchinario in impianto industriale - Appalto,

non vendita - Benefizi fiscali - Competono.

Allo scopo di stabilire la qualificazione giuridica da attribuire ad un dato rapporto, per l’ applicazione delle imposte di registro, si debbono seguire le norme della legge 19 luglio 1941, n. 771 (per stabilire se un contratto sia da comprendere fra le vendite o fra gli appalti) anche di fronte a disposizioni di privilegio fiscale.

Se, però, un contratto di ricostruzione del macchinario, esistente in un im­ pianto industriale, colpito da azioni belliche, contempli questo come unità eco­ nomica ed organica, ed abbia per oggetto un'opera completa (opus perfectum), non si può negare, al contratto medesimo, la qualifica di appalto occorrente per la ricostruzione di un impianto industriale (nella fattispecie : gazometro), al quale appalto competono i benefizi fiscali di cui ai DD.LL.LL. 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221.

Comm. Centr., sez. V II, 5 novembre 1954, ra. 65092 - Riv. Leg. Fise., 1955, 570. Ofr. C.C., 1 aprile 1953, n. 46648, in questa Rivista, 1953, 426 con nota di ri­ chiami. Vedasi massima seguente.

Per la ricostruzione di un’opera ferroviaria, cfr. : C.C., 8 luglio 1954, n. 63456, in questa Rivista, 1955, 150 con nota di richiami.

298. - Registro - Appalto ricostruzione macchinario danneggiato da eventi bellici - Agevolazione fiscale - Compete.

Agli effetti dell’ applicazione dell’imposta di registro, per qualificare un contratto come vendita, anziché come appalto, si debbono seguire le norme (Iella legge 19 luglio 1941, n. 771,

i ; concetto di impianto industriale attiene essenzialmente al macchinario. Devesi, quindi, ritenere appalto, e non vendita, il contratto che ha per oggetto la ricostruzione del solo macchinario dell’impianto indutriale (danneggiato o distrutto da eventi bellici), separatamente da quello che riguarda la ricostru­ zione della parte muraria. L ’uno e l ’altro possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui nei DD.LL.LL. 7 giugno 1945, n. 322 e 20 marzo 1940, n.

221-Comm. Centr., sez. VII, 29 ottobre 1954, n. 04969 - Riv. Leg. Fise., 1955, 500. Vedasi massima precedente.

299. - Registro - Vendita di un fondo fra parenti entro il terzo grado con espressa esclusione delle scorte vive e morte - Presunzione di donazione del fondo e delle scorte.

Il trasferimento a titolo oneroso di un fondo tra parenti entro il terzo grado è considerato, agli effetti tributari, liberalità.

La produzione di un fissato bollato e della lettera di accreditamento rila­ sciata dalla Banca comprovante la vendita di buoni del tesoro effettuata dal­ l’acquirente del fondo il giorno precedente alla stipulazione dell’ atto de quo, non è idonea a vincere la presunzione stabilita dall’art. 5 del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 90.

Le scorte vive e morte esistenti nel suddetto fondo si presumono pure donate insieme all’immobile anche quando il venditore dichiari espressamente nell’atto che le stesse sono escluse dal trasferimento.

Comm. Centr., sez. IV, 7 aprile 1954, n. 59993 - Riv. Leg. Fise., 1955, 539. In ordine alla prima massima, cfr. : Trib. Milano, 18 giugno 1954, in questa Rivista, 1955, 159; Cons. Prov. Caltanisetta, 12 marzo 1954, ivi, 1955, 160; Trib. Milano, 20 luglio 1953, Giur. It., 1954, I, 2, 426; C.C., 14 novembre 1951, n. 29313, in questa Rivista, 1952, 135.

In ordine alla secondo massima, sul valore probatorio del fissato bollato, ve dasi : Riv. Min. Fin., 29 agosto 1953, n. 166955, Riv. Leg. Fise., 1953, 1331. In ordine alla terza, cfr. : Trib. Milano, 21 maggio 1953, in questa Rivista, 1955, 144; C.C., 25 febbraio 1952, n. 33429, ivi, 1953, 27, 113 con nota.

300. - Registro - Vendita suolo e sovrastante costruzione - Accessione - Tassa­ bilità - Pagamento credito del costruttore - Imposta di quietanza. L’ atto col quale il proprietario dell’area vende l ’area e la costruzione eseguita sulla stessa da un terzo dà luogo alla imposta di trasferimento sia sul valore dell’ area che sul valore della costruzione, per la quale si è verificata l’ accessione.

Il pagamento che l ’acquirente faccia direttamente al costruttore, a inci­ tazione del credito che costui vanta a norma dell’art. 936 Cod. Civ. contro il proprietario dell’area, è passibile della sola imposta di quietanza.

Comm. Centr., sez. V, 12 novembre 1954, n. 65390 - Riv. Leg. Fise., 1955, 404. Cfr. contra : C.C., 26 novembre 1945, n. 79384, Giur. imp. dir., 1947, 45; C.C., 23 giugno 1942, n. 57589, ivi, 1947, 46; Cass., 16 dicembre 1938, Mass. Foro It., 1938, 674; Min. Finanze, nota 27 luglio 1931, n. 84104, Massime, 1932, 70. Vedasi anche: App. Milano, 18 aprile 1930, Temi Lomb., 1930, 691.

301. - Registro - Vendita dell’ utile dominio « a non domino » - Sentenza che dichiara la nullità - Retrocessione - Non sussiste - Imposta fìssa.

La sentenza che dichiara la nullità della vendita dell’utile dominio fatta « a non domino » non opera una retrocessione del dominio utile e, quindi, è

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da assoggettarsi all’imposta fissa, a sensi degli art. 68 (comma secondo) della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e 114, lett. a), della tariffa allegata. Comm. Centr., sez. V, 3 marzo 1954, re. 58152 • Riv. Leg. Fise., 1955 , 532. Sulla c.d. tassa di retrocessione, vedansi: Maffezzoni, in nota alle decisione della C.C., 12 maggio 1949, n. 3309, in questa Rivista, 1951, pag. 45; Gbtziotti, in nota a sentenza dell’ App. Brescia, 5 giugno 1955, ivi, 1931, pag. 232.

302. - Registro - Ricostruzione edifici danneggiati dalla guerra - Contratto di fornitura - Vendita - Imposta normale.

I>a legge 25 giugno 1949, n. 409, non va al di là del gruppo delle leggi sui senza tetto. La più larga applicazione dei benefici tributari previsti dalla detta legge non può concepirsi che nel più largo esonero venticinquennale dell'imposta fabbricati, ma non può estendersi alla legislazione precedente, in materia di imposte indirette sugli affari, specie per quanto particolarmente riguarda il D.L. 7 giugno 1945, n. 322, che contempla gli appalti per la ricostruzione non le for­ niture-vendite.

Comm. Centr., sez. V, 2 dicembre 1954, n. 60214 - Riv. Leg. Fise., 1955, 410. Vedasi: Ciré. Dir. Gen. Tasse, 1 settembre 1949, n. 111720, Riv. Leg. Fise., 1949, 857.

303. - Registro - Contratto di somministrazione di energia elettrica - Contri­ buto per le opere di allacciamento e presa - Corrispettivo della sommi­ nistrazione.

Il contributo che l ’utente corrisponde, a fondo perduto, ad una Agenzia fornitrice di energia elettrica a scopo di riscaldamento per le opere di allac­ ciamento e presa, non può considerarsi come il prezzo di un appalto ma è da ritenersi normale corrispettivo della somministrazione unitariamente conside­ rata come comprensiva dell’energia venduta, e, quindi, da assoggettarsi alla aliquota stabilita dalla nota marginale dell’ art. 46 della tabella all. D, annessa alla vigente Legge di Registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Comm. Centr., sez. V, 25 gennaio 1954, n. 56480 - Riv. Leg. Fise., 1955, 529. 304. - Registro - Interpretazione contratti - Cessione esercizio azienda elettrica

- Locazione.

La circostanza che i contraenti abbiano dato alla convenzione un nome non ha valore se a tale nome non corrisponde la sostanza del negozio giuridico posto in essere.

L’atto col quale una ditta affida ad altra ditta la gestione di una azienda elettrica posseduta dalla ditta concedente, previo un canone annuo sul minimo di introiti e con la divisione a metà degli introiti superiori a detto minimo, pone in essere una locazione e non un appalto, sebbene le parti vi abbiano dato questo nome, e va sottoposto alla imposta di registro propria delle locazioni. Comm. Centr., sez. V, 8 giugno 1953, n. 49073 - Riv. Leg. Fise., 1955, 519. Si veda: App. Napoli, 13 maggio 1935, Foro It., 1935. I, 1250.

305. - Registro - Cessione di azienda che comprenda la cessione della loca­ zione stipulata per l’ esercizio dell’ azienda stessa - Registrazione del solo contratto di cessione di azienda.

La registrazione del contratto di cessione di azienda, con il pagamento della relativa tassa, estende i suoi effetti a tutti i trapassi contrattuali che siano necessaria conseguenza della cessione ed in questa compresi.

Pertanto, non occorre una separata registrazione della cessione del con­ tratto di locazione, compresa nella cessione deH’ azienda, ancorché in questa non espressamente menzionata.

Cass., sez. I li , n. 3566, 11 ottobre 1954, Marinài c. Grisoglio - Glust. Fin., 1955, 30.

306. - Registro - Rinunzia all’ usufrutto - Estinzione dll’ usufrutto, non tra­ sferimento.

Il fatto che il nudo proprietario prenda atto della rinunzia all’usufrutto, da parte dell’usufruttuario, non esclude che la detta rinunzia importi semplice estinzione e non trasmissione dell’usufrutto stesso.

La rinunzia all’usufrutto non fa che segnare il verificarsi dell’evento cui era subordinata la percezione dell’imposta rimasta in sospeso, in attesa che il nudo proprietario entrasse nel pieno godimento del suo diritto.

Comm. Centr., sez. VII, 9 giugno 1954, n. 62286 - Riv. Leg. Fise., 1955, 551. Cfr. C.C., 22 febbraio 1952, n. 33324, in questa Rivista, 1953, 137. Vedasi pure: C.C., 25 giugno 1952, n. 37924, ivi, 1953, 42 con nota di richiami.