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Si tratta di svariate fattispecie che si caratterizzano però per la presenza di un unico comune denominatore, rinvenibile nel rischio di incorrere in discrasie legislative derivanti da ordinamenti che non assumono tutte le cautele per fare fronte ai rischi di insediamento del riciclaggio, permettendo alle organizzazioni criminali di acquisire quote di mercato.

5.2 Uso improprio del Trust

Fra le casistiche in cui si rilevano anomalie nell'utilizzo del trust è ricorrente il caso in cui le nalità dichiarate nello statuto per le quali il negozio giuridico viene costituito, e l'operatività concretamente posta in essere non coincidono. Con il trust si prevede un conferimento dal disponente al fondo nalizzato al perseguimento di predeterminati obiettivi e deniti dal primo soggetto. In tale senso sarà necessario che avvenga con ecacia reale il distaccamente dei beni oggetto di conferimento dal patrimonio del disponente, altrimenti avremo una mera interposizione ttizia di un negozio giuridico con nalità però del tutto estranee da quelle proprie del trust. E' il caso proposto nel secondo quaderno antiriciclaggio edito il 2 Aprile 2015 e dedicato alle Casistiche di riciclaggio. Nella sezione II, a proposito dei casi emergenti, tratta esattamente la fattispecie dell'uso improprio del trust ed in particolare riferisce al caso in cui il disponente costituisca il negozio giuridico per salvaguardare i propri familiari.5. Si solleva il sospetto dell'uso improprio del trust qualora non vi sia

eettiva separatezza fra patrimonio del disponente e trustee rilevando un usso di accrediti proveniente dallo stesso e da aziende facenti capo al disponente che riversano in cattive condizioni tali da indurre il disponente a tentare di sottrarre risorse che altrimenti sarebbero destinate a soddisfare gli interessi creditori.

trading program. The contracts provided to the investors indicated an expected return on their investment of as much as 25 percent every two weeks. An additional co-conspirator in the scheme was responsible for establishing a complex web of bank and brokerage accounts, and shell compa- nies. This individual established corporations in Delaware, Nevada, California, and Massachusetts in the United States along with companies in several foreign jurisdictions. Another co-conspirator opened cash management accounts at brokerages utilizing the shell corporations. Investors were told to send their USD 35 000 fee to the accounts established utilizing the shell corporation names. Once in this account, the funds were transferred to secondary accounts. From these accounts, the funds were then disbursed to various foreign and domestic accounts and liquidated through the use of checks, debit cards, and ATM cards. In the end, six individuals pled or were found guilty in the United States of violating money laundering, wire fraud, and international transportation of stolen funds statutes. The defendant's use of domestic and foreign shell companies to layer the funds prevented full recovery of the fraudulently obtained funds.

5Quaderno antiriciclaggio, Casistiche di riciclaggio 2 Aprile 2015. Abstract: Il conto corrente

di un trust, costituito con nalità protettive a benecio del gruppo familiare del disponente, è alimentato con numerosi bonici disposti da conti dello stesso disponente e di imprese a quest'ultimo riconducibili. Lo stato di dicoltà nanziaria in cui tali imprese versano induce a ritenere che la predetta operatività sia funzionale a sottrarre fondi ai creditori.

Figura 5.1: Utilizzo improprio del trust - Perseguimento di nalità diverse da quelle previste nello statuto

Il Sig. Tizio proposto nell'immagine che precede è, oltre che trustee, fa anche capo all'impresa individuale Gamma e titolare al 95% della società Beta. Queste ultime riversano entrambe in una situazione nanziaria piuttosto precaria. Il caso in oggetto è quello del trust auto-dichiarato perciò disponente e beneciario coinci- dono, al proposito è utile ricordare che non è il negozio giuridico in sé a sollevare le attenzioni della giuris-prudenza ma l'utilizzo che ne viene fatto. A proposito del trust auto-dichiarato, a riprova dell'attenzione verso l'utilizzo e non per l'istituto in quanto tale, il Tribunale di Milano nella sen-tenza n. 7670 del 10 giugno 2014 ha precisato: la mera coincidenza soggettiva (parziale) tra di-sponente e trustee, non determinerebbe l'inecacia del trust dovendosi piuttosto valutare, ai ni della compatibilità di tale istituto con i principi inderogabili del diritto italiano, solo se il dispo-nente agisca con lo scopo di dare luogo a situazioni contrastanti con l'ordi- namento nel cui ambito il negozio è destinato ad operare. E ancora La Suprema Corte in detta pronuncia ha aermato: E allora può osservarsi che ove il trust in concreto si presenti come trust liberale, con il quale si di-spone di assetti familiari in benecio di terzi (i gli), è illogico aermare applicabile l'imposta sul trasferimento (ipotecaria e catastale) già al momento della istituzione del trust. E' illogico perché non a tale momento è correlabile il trasferimento denitivo di ricchezza che in eetti rileva quale indice di capacità contributiva.

Ciò che desta attenzione nel caso sollevato dal Quaderno Antiriciclaggio è che nella fattispecie proposta viene simulato il caso in cui un trust auto-dichiarato è co- stituito dichiarando come nali-tà la salvaguardia dei propri familiari mentre si rileva l'interesse sottostante a distrarre dei patri-moni dai legittimi interessi dei creditori.

5.2 Uso improprio del Trust 85 Quest'ultimo aspetto si rileva dal momento che l'operatività non è quella che tipica- mente si ha nel caso in cui si voglia segregare della ricchezza a benecio della propria parentela bensì vi sono dei ussi di denaro che evidenziano l'intento di sot-trarre patrimonio dalle società in evidente dicoltà economico-nanziario.

Figura 5.2: Utilizzo improprio del trust - Sottrazione di risorse agli interessi di terzi creditori

L'UIF con la Comunicazione del 2 Dicembre 2013 recante Schema rappresen- tativo di comporta-menti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust ha approfondito le circostanze che rilevano un utilizzo improprio del negozio giuridico denendo una molteplicità di caratteristiche e comportamenti anomali che la-sciano intendere che sia in atto un utilizzo distorto del trust. Si è voluto così realizzare un elaborato che non ha l'ambizione di elencare in maniera esaustiva le circostanze nelle quali si rile- vano anomalie nell'adozione del trust, bensì è una comunicazione mediante la quale il legislatore ha inteso integrare la legislazione e sensibilizzare i destinatari della nor- mativa in materia, proponendo una serie di circostanze che tipicamente presentano

criticità e richiedono un'oculata analisi per capirne le cause. Sotto il prolo sogget- tivo si deniscono le fattispecie di anomalia rilevate avendo riguardo della qualità della controparte in ragione di atteggiamenti sospetti, non coerenti con le nalità esplicitate6 o qualora la costituzione del trust sia nalizzato a risolvere una specica

situazione precaria in cui riversa il disponente. 7

A tali aspetti si aggiungono una serie di anomalia che rilevano in relazione al pro- lo oggettivo del trust, in particolare si identicano i casi in cui vi sia un vizio nella costituzione del negozio giuri-dico stesso a seguito di ravvicinate modiche dell'og- getto sociale oppure prevedendo un'eccessiva immistione nell'esercizio dell'attività aziendale da parte del trust.