Fra le segnalazioni delle operazioni sospette in materia di riciclaggio merita men- zione la sottocategoria introdotta con il Comunicato UIF del 2 Settembre 2015. Con il codice di classicazione 004, si identicano le SOS che hanno una correlazione con le dichiarazioni volontarie per il tramite delle quali i contribuenti aderiscono al programma di emersione volontaria dei capitali illecitamente detenuti all'estero: la Voluntary Disclosure. In tali procedure sono coinvolti ancor più da vicino i professio- nisti che intercedeno nel processo di rimpatrio della ricchezza, il cui ruolo a presidio della funzione di prevenzione del riciclaggio e nanziamento del terrorismo ai sensi del D.Lgs 231/07 risulta raorzato, dalle disposizioni previste per la Voluntary Di- sclosure. Ad essi è demandato il compito di presentare telematicamente l'istanza, raccogliere le dichiarazioni del contribuente sull'origine della ricchezza detenuta al- l'estero, escludendo la possibilità che le somme abbiano una provenienza illecita. Le segnalazioni relative ad operazioni sospette correlate alla Voluntary Disclosure saranno inoltrate dall'operatore tenendo in considerazione ancora una volta le carat- teristiche, l'entità, la natura dell'operazione e più in generale tutte le circostanze che sollevano il sospetto di anomalie tenuto conto delle capacità economiche, funzioni ed attività esercitate dal soggetto che la pone in essere. E' interessante guardare ai dati delle segnalazioni per apprezzare che l'attenzione prestata in merito dai destinatari degli obblighi: nel primo semestre del 2016, l'UIF ha ricevuto 52.049 SOS, registran- do un incremento complessivo rispetto al primo semestre dell'anno precedente pari al 33,6%, ciò trova spiegazione anche nel signicativo numero di segnalazioni che riferiscono ad operazioni di voluntary disclosure (oltre 13.000). Il dato emerge dai Quaderni dell'antiriciclaggio dell'UIF di Banca d'Italia. Tale incremento è da attri- buirsi alla crescente attenzione in materia prestata dai professionisti, distinguendo infatti per tipologia del segnalante: le banche, nonostante abbiano trasmesso circa
4.4 La Voluntary Disclosure 71 8.300 segnalazioni in più rispetto al primo semestre del 2015, presentano una ridu- zione dell'incidenza sul totale (dall'81,6 al 77,1%) mentre i professionisti salgono dal 4,8 al 10,5%.
Il ricorso in due tempi alla procedura di collaborazione volontaria da parte delle istituzioni italiane è dovuta all'evoluzione del contesto scale sul panorama interna- zionale e conseguentemente interno, la crescente attenzione al fenomeno del riciclag- gio e la denizione di una normativa sempre più stringente per la sua repressione, coinvolgendo in tale processo anche paesi no ad ora coinvolti solo marginalmente nella lotta ai reati scali promossa dalle istituzioni europee. Al proposito è signica- tivo ricordare Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein sono stati fra gli stati che hanno stipulato gli accordi sugli scambi di informazioni secondo la convenzione predisposta dall'Ocse prevedendo lo scambio automatico e reciproco di informazioni. Tale scenario ha determinato una mutazione della propensione da parte dei contri- buenti a mantenere illecitamente attività patrimoniali e nanziarie all'estero data la situazione di insicurezza e il rischio di essere individuati nel compimento di reati tributari grazie all'intensicarsi degli scambi di informazioni, a richiesta di autorità di un numero crescente di paesi.
Dal 24 Ottobre 2016 è entrata in vigore la c.d. Voluntary-bis che si rivolge alle violazioni scali relative al possesso illecito di patrimoni all'estero, compiute nel periodo di imposta dal 2009 al 2015 qualora si tratti di persone siche, enti non commerciali e società semplici che non si siano già avvalsi della precedente voluntary. Oggetto del rimpatrio giuridico saranno le attività nanziarie e patrimoniali e la soluzione adottata con il D.L. 193 del 24/10/2016 prevede una duplice soluzione: qualora la ricchezza detenuta all'estero sia rimpatriata si introduce un meccanismo di autotassazione, saldando in un'unica soluzione o con pagamenti dilazionati le imposte dovute, oltre alle sanzioni e agli interessi; qualora si scelga di mantenere le attività fuori dal conne italiano, il contribuente dovrà fornire all'intermediario estero il c.d. waifer ossia l'autorizzazione a fornire tutte le informazioni sulle attività detenute, a questo si aggiungono ulteriori obblighi consistenti in un monitoraggio scale da parte delle autorità italiane e alla tassazione dei rendimenti prodotti dal patrimonio stesso con indicazione nel quadro RW.
L'emersione dei capitali detenuti illecitamente all'estero può avere luogo in vari modi: • trasferendo la ricchezza in Italia;
• trasferendo la ricchezza in altro paese europeo; • mantenendo i capitali all'estero;
• trasferendo la ricchezza in Italia o altro paese europeo solo giuridicamente grazie all'interposizione di una duciaria operante in qualità di sostituto d'im- posta.
. Qualora sia applicata quest'ultima soluzione avrà luogo un'autodenuncia con in- carico alla duciaria, la quale agirà in forza di un mandato, facendo emergere giu- ridicamente i beni all'estero, trattandosi indierentemente di patrimoni nanziari o immobiliari. Tale soluzione consentirà al contribuente di raggiungere molteplici nalità: aderire alla Voluntary Disclosure pur mantenendo la ricchezza all'estero conservando i rapporti con il gestore di riferimento; semplicare gli adempimenti in carico al contribuente il quale sarà certo che la duciaria provvederà al versamento delle imposte e sanzioni applicate, egli non dovrà dichiarare nel quadro RW le som- me detenute all'estero, tal adempimento verrà meno grazie al ruolo attribuito alla duciaria di sostituto d'imposta ai sensi della C.M. 38/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate, per adempiere a tale ruolo il contribuente dovrà fornire al sostituto ogni utile informazione sui ussi, le basi imponibili e più in generale sugli aspetti rilevanti del patrimonio; si garantirà contemporaneamente l'anonimato del contribuente, pur facendo salve le disposizioni previste dalla disciplina antiriciclaggio.
L'Agenzia delle Entrate con l'adozione della C.M. 38/E/2013 ha denito termini, modalità e obblighi per la sostituzione d'imposta posti a carico di banche e duciarie coinvolte nel processo di collaborazione volontaria nel rimpatrio della ricchezza ille- citamente detenuta all'estero. Essa denisce inoltre i redditi su andrà applicata una ritenuta a titolo di acconto oltre che le percentuali a cui ammontano imposte e com- missioni sanzionatorie. Con la Voluntary-bis si è inoltre introdotto l'obbligo in capo al contribuente di rilasciare una dichiarazione con la quale si accerta la provenienza della ricchezza, la ratio che ha mosso il legislatore nell'introdurre tale precetto è di impedire che il contribuente si avvalga della procedura di collaborazione volontaria con l'intento di fare emergere capitali illecitamente detenuti all'estero e derivanti da attività criminali, favorendo quindi attività di riciclaggio e mettendo in circolazione capitali provenienti da reati diversi da quelli tributari. Con la previsione del nuovo adempimento si è aggiunto anche un nuovo illecito penale, oltre ai reati tributari già previsti, che punisce chi si avvale della Voluntary-bis con intenti fraudolenti. In tale senso esce ancora più coinvolta sarà la gura del professionista che assiste il contri- buente, il quale dovrà redigere la dichiarazione fornendo informazioni autentiche ed esatte.