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IMU TASI e TARI per gli enti sportivi dilettantistici

CAPITOLO 2 “L’IRES e l’IRAP per gli enti sportivi dilettantistici”

3.8 IMU TASI e TARI per gli enti sportivi dilettantistici

Dal 2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L’imposta municipale unica (IMU) è stata istituita dall’art. 13 della L. n. 214/2011 ed è entrata in vigore il primo gennaio 2012.

L’IMU ha sostituito l’ICI, e in forza dell’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012 è stata confermata l’esenzione anche della nuova imposta per gli immobili appartenenti agli enti non commerciali, o utilizzati dagli stessi, e destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

L’art. 9 del D.L. n. 174/2012 ha previsto inoltre che, nel caso l’immobile venga utilizzato sia per lo svolgimento di attività istituzionale che commerciale, tale esenzione si applichi esclusivamente alla frazione di unità immobiliare nella quale viene svolta attività non economica.

Qualora la parte non sia autonomamente identificabile, perché non provvista di autonomia funzionale o reddituale, l’esenzione va applicata in misura proporzionale all’utilizzo non commerciale dell’immobile. Tale calcolo è quantificabile grazie ad una relazione fatta dal legale rappresentante dell’ente203.

Questo rapporto proporzionale, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 200/2012, va determinato facendo riferimento allo spazio, al tempo e al numero di soggetti destinatari dell’attività non economica.

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Le modalità di stesura della dichiarazione e gli elementi rilevanti al fine della qualificazione della parte di immobile esente all’IMU sono stati regolati dal D.M. n. 200/2012.

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Se possibile, in primo luogo, si deve rapportare lo spazio destinato esclusivamente ad attività commerciale con lo spazio totale, per ottenere la percentuale non soggetta all’esenzione.

Altrimenti, in secondo luogo, laddove lo spazio destinato ad attività di carattere economico sia il medesimo che viene utilizzato anche per lo svolgimento di attività istituzionale, si deve rapportare il numero di soggetti di ogni tipo verso i quali l’ente pone in essere attività commerciale col numero complessivo di soggetti con cui viene a contatto.

Se le attività esercitate nell’immobile differiscono in relazione a diversi periodi dell’anno, alternativamente, va calcolata la percentuale rapportando i giorni in cui viene svolta attività economica ai 365 giorni totali dell’esercizio204.

Per quanto riguarda l’esenzione IMU per gli immobili nei quali si svolge attività sportiva, la normativa205 specifica che, menzionando tale tipo di attività, si intende fare riferimento a quella riconosciuta dal CONI e svolta dalle associazioni affiliate alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva, riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della L. n. 289/2002.

La sentenza della C.T.R. di Milano n. 1887/64/2015 sul tema, ha precisato che l’agevolazione ICI, ora IMU, è applicabile anche alle società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al CONI e che quindi recepiscono nei propri statuti i requisiti richiesti dall’art. 90 della L. n. 289/2002.

Le agevolazioni in oggetto apparentemente erano applicabili solo dagli enti non commerciali mentre le società sportive sembravano escluse essendo qualificate alla stregua delle usuali società di capitali per cui l’IMU è invece dovuta.

Tuttavia, i giudici, con tale sentenza, hanno affermato la totale equiparazione, ai fini delle agevolazioni fiscali ICI/IMU, fra le associazioni e le società sportive, laddove

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Visconti in “L’esenzione dall’IMU per gli immobili degli enti non commerciali” in Scheda id/38 di Fisco e Tasse, sottolinea come tutte queste tipologie di calcolo siano difficili da applicare e dipendano dall’ arbitrio degli enti non commerciali. Allo stesso tempo queste metodologie sono difficilmente controllabili dai Comuni. Preferibile, secondo la sua visione, sarebbe l’applicazione di una percentuale fissa, “parametro numerico secco”, di esenzione dell’immobile dall’IMU, a seconda l’ente eserciti in misura prevalente attività istituzionale sull’attività economica.

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queste ultime recepiscano nei propri statuti i requisiti richiesti ai fini della qualifica sportiva dilettantistica.

Le attività poste in essere dagli enti sportivi sono considerate non commerciali, e quindi non tassabili, se svolte gratuitamente o dietro corrispettivo simbolico non correlato alla prestazione del servizio.

Ovvero non deve trattarsi di una remunerazione vera e propria del servizio ottenuto: gli importi richiesti devono infatti essere inferiori alla metà del prezzo medio attuato per servizi analoghi svolti con natura concorrenziale.

Per quanto riguarda le modalità di esercizio dell’attività sportiva, l’ente non commerciale deve esclusivamente svolgere attività agonistica organizzata e non limitarsi a mettere a disposizione l’immobile per l’esercizio individuale di attività sportiva206.

Le quote d’iscrizione richieste agli atleti inoltre, devono essere commisurate, e mai superiori, ai costi necessari all’organizzazione dell’attività didattica, alla manutenzione degli impianti e alla formazione degli istruttori.

Tutte le attività diverse da quelle elencate, invece, si presumono essere attività economiche ai fini dell’applicazione del tributo IMU.

Se un immobile, anche se di proprietà di un’associazione sportiva dilettantistica, è inserito nella categoria catastale D6, essendo questa destinata a rappresentare fabbricati, immobili e aree atte allo svolgimento di attività sportiva svolta con finalità di lucro, il Comune procede automaticamente con l’accertamento ai fini IMU, qualora non fosse versata l’imposta.

Come confermato dalla Commissione Tributaria di Roma nella sentenza n. 6546/35/2014, l’esenzione ICI207 richiede infatti la sussistenza sia del requisito soggettivo, utilizzo di un ente con finalità non lucrative, che di quello oggettivo, ovvero lo svolgimento esclusivo di attività istituzionale, e non è sufficiente il rispetto formale della normativa per ottenerla.

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Affitto di campi da tennis, calcetto, gestione piscine con pagamento ingresso individuale.

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Il vantaggio fiscale infatti, presuppone la qualifica formale, ma è subordinato “alla concreta sussistenza delle condizioni previste per la sua applicazione”.

La dottrina, ha condiviso tale orientamento della Commissione tributaria, precisando che lo svolgimento di attività sportiva certificata dal CONI costituisce un elemento imprescindibile perché l’ente possa essere considerato in condizione di agevolazione fiscale, ma non per questo è elemento definitivo per l’attribuzione dello status.

Nella prassi accade spesso che, secondo la visione della dottrina tributaria, il comportamento effettivamente posto in essere dall’ente non sia adesivo al dettato normativo, laddove ad esempio gli organi sociali non funzionino come stabilito dallo statuto o ancora l’ente, nonostante l’apparente natura non commerciale, eserciti attività lucrativa208.

Le stesse disposizioni viste per l’esenzione dell’IMU si applicano, per gli enti non commerciali, anche alla TARI e alla TASI, entrambe istituite con la Legge di stabilità del 2014.

La TARI è un tributo comunale sui rifiuti, dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.

La TASI è un tributo comunale sui servizi, diretto a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche. Anche per tali imposte, vige l’esenzione solo per la parte di immobile destinata esclusivamente all’attività sportiva209, diversamente, per gli spazi adibiti ad esempio a segreteria, spogliatoio, somministrazione di alimenti e bevande, esse sono sempre dovute alle amministrazioni locali.

Le metodologie di calcolo della percentuale di esenzione della TASI e della TARI, per gli enti sportivi dilettantistici, sono le medesime analizzate per il calcolo dell’esenzione IMU.

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Martinelli G. Saccaro M. in “Chiariamo l’esenzione ICI per gli immobili degli enti non commerciali” in Euroconference News del 23/02/2015.

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Questa era stata considerata area intassabile già dalla Circolare n.95/1994 del Ministero delle Finanze, riferendosi alla precedente imposta sui rifiuti, la Tarsu.

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