CAPITOLO 4 “Peculiarità in materia fiscale degli enti sportivi dilettantistici”
4.3 Il modello EAS
Il modello EAS è un prospetto attraverso il quale le associazioni e società sportive dilettantistiche comunicano i dati e le notizie fiscalmente rilevanti all’Agenzia delle Entrate.
Secondo quanto previsto dal D.L. n. 185/2008, sono tenute ad utilizzarlo tutti gli enti sportivi che oltre all’attività sportiva riconosciuta dal CONI effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini IRES e IVA, o operazioni strutturalmente commerciali ma che non sono imponibili in base a quanto previsto dalle disposizioni dell’art. 148 TUIR e art. 4 del D.P.R. n. 633/72246.
Sono ricompresi fra gli enti tenuti all’utilizzazione del modello EAS anche quelli che si avvalgono del regime impositivo di cui alla L. n. 398/1991247.
Sono esclusi i soggetti sportivi affiliati al CONI che non svolgono alcun tipo di attività commerciale e le ONLUS sportive di cui all’art. 10 del D.lgs. 460/1997, per cui resta comunque possibile di essere sottoposti al controllo della sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria248.
Per usufruire dei regimi agevolativi in tema di imposta sui redditi e imposta sul valore aggiunto, gli enti sportivi sono obbligatoriamente tenuti a presentare tale modello che è stato approvato dall’Amministrazione Finanziaria con il provvedimento 2.9.2009. Come precisato dalle circolari n. 12/2009 e n. 13/2009 dell’Agenzia delle Entrate, tale procedura di carattere fiscale è stata istituita al fine di monitorare il sistema associativo ed acquisire informazioni e conoscenze in merito ad esso, al fine di tutelare i soggetti che hanno effettivamente diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali.
Attraverso il modello EAS inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito uno strumento capace di concentrare l’azione di controllo sulle pseudo-associazioni, isolandole e contrastandone l’operato.
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I corrispettivi, le quote e i contributi non sono imponibili a condizione che l’ente sportivo dilettantistico, oltre a possedere i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, presenti tale modello EAS.
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Si veda circolare n. 51/2009 dell’Agenzia delle Entrate.
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Il modello EAS è disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate e deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dagli enti interessati se abilitati ai servizi telematici o tramite professionisti o ogni altro intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3 co. 2 del DPR 322/1998.
Inizialmente, il termine di presentazione del modello EAS era stato fissato al 30.10.2009, in seguito l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga prima al 15.12.2009 e poi al 31.12.2009.
Per i soggetti di nuova costituzione invece, il modello andava presentato entro e non oltre 60 giorni dalla stessa.
L’art. 1 co. 1 del D.L. n. 225/2010, convertito nella L. n. 10/2011, ha riaperto al 31.3.2011 il termine per la presentazione del modello EAS precedentemente scaduto, stabilendo che i soggetti costituiti prima del 30.1.2011 dovessero adempiere entro tale data e confermando l’obbligo di presentazione del modello entro i 60 giorni da quello di costituzione per i soggetti costituitisi dopo la suddetta data. Relativamente ai soggetti neo costituiti la dottrina tributaria si è chiesta se il regime favorevole di esclusione da tassazione sia usufruibile dagli enti sportivi a partire dalla data di costituzione o esclusivamente a dati fiscalmente rilevanti (modello EAS) inviati.
E’ stata fatta un’analisi parallela facendo riferimento ad un analogo onere previsto per le Onlus dall’art. 11 del D.lgs. n. 460/1997, le quali per aver diritto ai benefici fiscali devono effettuare apposita comunicazione alle Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni.
In merito ad esse la circolare 12/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le agevolazioni sono valide fin dal giorno in cui l’ente è stato costituito, e solo eventualmente l’ente omettesse la comunicazione questo non potrà più avvalersi di esse.
La dottrina tributaria, ha affermato che il medesimo assunto può ritenersi valido anche facendo riferimento all’obbligo di presentazione del modello EAS249.
I soggetti che avevano presentato tardivamente il modello rispetto all’originaria scadenza del 2009, sono stati ritenuti adempienti dall’Agenzia delle Entrate, che ha
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stabilito che a meno che non fossero intervenute variazioni dei dati già comunicati, seppur tardivi, questi non dovevano essere reinviati attraverso il nuovo modello EAS da presentare entro i primi mesi del 2011250.
In seguito all’intervento del D.L. n. 225/2010, sono stati prorogati a marzo 2011 anche i termini per la ripresentazione del modello EAS in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati e perdita dei requisiti per avvalersi delle agevolazioni fiscali.
La proroga concessa dal decreto legislativo ha di fatto rappresentato una sanatoria per coloro che non avevano ottemperato all’invio entro i termini originari del 31 dicembre 2009, rischiando di perdere la qualifica di ente non commerciale e la possibilità di avvalersi dei regimi fiscali di favore.
In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, da quel momento, le associazioni e società sportive devono sempre presentare nuovamente il modello EAS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Non è necessaria la modifica però, qualora i dati che sono variati facciano riferimento ai proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità, ammontare medio delle entrate complessive degli ultimi tre esercizi, numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso, ammontare delle erogazioni liberali ricevute e dei contributi pubblici, numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi.
Anche in caso di variazione del rappresentante legale non è necessaria la ripresentazione del modello EAS in quanto l’Amministrazione Finanziaria è già a conoscenza di tale informazione grazie ai modelli AA5/6 e AA7/10 della dichiarazione dei redditi che l’ente presenta.
In caso un’associazione sportiva riconosciuta dal CONI inizi a svolgere anche attività di natura commerciale, non le è più consentito l’esonero dalla presentazione del modello EAS, tuttavia, non sono chiari gli adempimenti che l’ente deve porre in essere non essendo espressamente previsto l’obbligo di conformarsi alla presentazione del modello fiscale. Il sodalizio sportivo infatti, operando anche in ambito commerciale,
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Capogrossi Guarna F. “Modello EAS: proroga al 31 marzo 2011” in Il Fisco 11/2011 pag. 1762 e Saccaro M. “Riaperti i termini del modello EAS” Il sole 24 ore 25.2.2011 p.34.
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mantiene comunque la possibilità di avvalersi dei benefici fiscali del settore, ma non anche quello relativo all’esonero dalla presentazione del modello EAS. Nonostante l’Agenzia non abbia disposto nulla di ufficiale in merito, sembra in via prudenziale corretto ritenere che l’ente sportivo debba, entro 60 giorni dalla perdita del requisito, presentarlo251.
Il modello EAS è caratterizzato da una parte generale contenente i dati relativi all’ente sportivo e da una relativa ai dati del rappresentate legale. Infine, la terza ed ultima parte che lo costituisce, è quella che contiene le dichiarazioni del rappresentante legale stesso, il quale, sotto la sua responsabilità, è tenuto a rendere informazioni sul settore di operatività dell’ente, sulle caratteristiche delle operazioni da esso poste in essere, sui profili di carattere contabile e fiscale e sui contenuti statutari e organizzativi che lo caratterizzano.
Il modello deve generalmente essere compilato dai soggetti obbligati in ogni sua parte. Per le associazioni e società sportive riconosciute dal CONI invece, sono state previste modalità di compilazione semplificate252. Alla compilazione dei dati identificativi dell’ente il metodo semplificato aggiunge esclusivamente i dati e le notizie afferenti alla presenza o meno di articolazioni territoriali e/o funzionali, l’indicazione se l’ente è un’articolazione territoriale o funzionale di un altro ente, l’eventuale affiliazione a federazioni o gruppi, il settore prevalente di operatività e le specifiche attività poste in essere.
Va inoltre comunicato l’importo dei proventi ottenuti da attività di sponsorizzazione e pubblicità, mentre non è richiesta l’indicazione sull’adesione o meno al regime opzionale della L. n. 398/1991.
La ripresentazione del modello semplificato è necessaria solo qualora varino i parametri che vanno in esso compilati, mentre gli altri dati relativi ai sodalizi sportivi di cui l’Agenzia delle Entrare vuole entrare in possesso sono ottenuti attraverso i
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“Il modello Eas” di Negro M. e Alberti P. in Manuale delle associazioni sportive, Eutekne, Torino 2011, pag. 395.
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Procedura prevista dall’Agenzia delle Entrate con le circ. 45 e 51 del 2009 per associazioni sportive, società sportive e Federazioni sportive controllate dal CONI, al fine di evitare duplicazioni di dati e semplificare gli adempimenti dei soggetti obbligati.
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registri federali o delle Onlus, sulla base di accordi con gli organi depositari degli stessi.
Nel caso in cui l’ente perda i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, deve essere compilato l’apposito riquadro del modello EAS, al fine del calcolo del termine di 60 giorni entro il quale deve essere ripresentato il modello.
Per l’omessa, infedele o incompleta comunicazione del modello EAS non sono previste specifiche sanzioni.
Tuttavia, poiché la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali costituisce un onere normativo per gli enti interessati, l’omessa presentazione entro i termini comporta l’inapplicabilità dei regimi fiscali agevolati ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, ai sensi degli artt. 148 TUIR e 4 del D.P.R. n. 633/72.
Nonostante la circolare 12/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate abbia stabilito che gli enti obbligati che non assolvono alla compilazione del modello decadono dai benefici fiscali, sul tema, la dottrina tributaria lamenta comunque la mancanza di altri chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione Finanziaria e non risulta chiaro soprattutto, il momento da cui decadono i regimi fiscali di favore conseguentemente alla mancata presentazione del modello EAS253.
Restano comunque fermi i poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate relativi anche ai soggetti che hanno regolarmente presentato il modello EAS e in relazione alle attività pregresse e ai benefici già usufruiti. Inoltre l’Agenzia delle Entrate può controllare la reale sussistenza dei requisiti che consentono l’esonero dall’adempimento in esame.
L’infedele comunicazione inoltre, espone il rappresentante legale dell’ente sportivo a sanzioni civili e penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
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Capogrossi Guarna F. “Modello enti associativi (Eas): nuovi chiarimenti e rinvio dei termini di trasmissione” Il Fisco 42/2009 pag. 7020, sottolinea come l’inadempimento della trasmissione del modello “sembra comportare la perdita dei benefici fiscali a decorrere dalla scadenza di invio e non anche per il passato. In ogni caso, permangono forti rischi di essere sottoposti ad attività di verifica e controllo sostanziale da parte degli organi accertatori per le attività pregresse e i benefici già goduti, anche se tale attività accertativa risulterà più difficoltosa in concreto per carenza dei dati analitici di riscontro in possesso dell’Amministrazione Finanziaria.
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Per quanto riguarda errori di compilazione puramente formali invece, l’Agenzia delle Entrate si è impegnata a non applicare sanzioni.
Il modello EAS è il mezzo attraverso il quale l’Amministrazione Finanziaria accede alle informazioni fiscalmente rilevanti, sinonimo, per gli enti che lo compilano, di un atteggiamento trasparente e collaborativo. Considerate le agevolazioni fiscali di cui possono avvalersi gli enti sportivi dilettantistici, gli Uffici ritengono meritevoli di tali facilitazioni esclusivamente coloro i quali consentano loro il monitoraggio e la prevenzione di fattispecie elusive ed evasive, tipiche dei settori, quali quello degli enti non commerciali, in cui i benefici vengono arbitrariamente applicati.
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4.4 I compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica