CAPITOLO 2 “L’IRES e l’IRAP per gli enti sportivi dilettantistici”
2.8 L’IRAP per gli enti sportivi dilettantistici
2.8.2 L’ IRAP per le associazioni sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche seguono in merito alla determinazione del valore della produzione valida ai fini IRAP, la disciplina riservata agli enti non commerciali.
In base a quanto disposto dall’ art. 10 del D.lgs. n. 446/97 per determinare il valore della produzione esistono due metodologie differenti, una cosiddetta “retributiva” prevista per gli enti associativi che svolgono esclusivamente attività istituzionale,
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l’altra metodologia cosiddetta “mista”, per quelle associazioni che mettono in atto anche attività commerciali in via non prevalente.
La determinazione “mista” del valore della produzione si differenzia poi a seconda ci si riferisca ad associazioni che determinano il reddito in via forfettaria o ad altre che invece seguono la via ordinaria per la determinazione della base imponibile IRES, sulla falsa riga di ciò che il legislatore ha previsto anche per le società sportive di capitali. Le associazioni che adottano il sistema retributivo, ossia quelle esercitanti solo attività non economiche, giungono a determinare il valore della produzione dalla sommatoria delle seguenti voci:
• retribuzioni spettanti al personale dipendente162;
• compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative163;
• altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente164;
• compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale165;
• compensi per l’assunzione di obblighi di fare non fare o permettere.
L’imponibile è determinato quindi con il criterio della sommatoria dei costi relativi alle retribuzioni ed ai compensi per il fattore lavoro.
A detta sommatoria vanno comunque sottratte, come visto anche nella disciplina IRAP delle società sportive di capitali, le spese deducibili in base all’ art. 11 co. 1 lett. a) n. 5 del D.lgs. n. 446/97, sostenute per apprendisti e disabili, e le deduzioni eventualmente concesse al contribuente in considerazione delle sue dimensioni ridotte.
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Ris. Agenzia delle Entrate ha esplicitato che la retribuzione spettante ai dipendenti ma non soggetta ad imposta contributiva quale ad esempio il TFR non andrà a costituire l’imponibile IRAP, così come le somme non erogate ad esempio per giorni di sciopero seppure assoggettate ad imposizione contributiva. L’indennità di mancato preavviso prevista dal 2118 c.c. in caso di recesso di rapporto a tempo indeterminato viceversa concorre alla determinazione della base imponibile IRAP in quanto inclusa nell’imponibile previdenziale. L’orientamento è quindi di ritenere retribuzione spettante al personale dipendente tutto ciò che è rilevante ai fini previdenziali ex art 12 del DPR 153/69. Non concorrono alla formazione della base imponibile inoltre i compensi spettanti a soggetti operanti all’esterno per più di tre mesi e sotto contratto con enti che svolgono solo attività non economica. Si segue sempre il principio di competenza come confermato C.M. 4.6.98 n. 141/E.
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Si segue il principio di cassa, C.M. 4.6.98 n. 141/E.
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Sono quelli elencati dall’art. 50 TUIR, seguono anch’essi il principio di competenza.
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Originariamente, contribuivano alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive delle associazioni, tutte le forme di compenso comunque corrisposto, nonché le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari di spesa erogati ai soggetti che prestano attività sportiva dilettantistica.
L’art. 5 della L. n. 289/2002 ha tuttavia modificato tale previsione dell’art. 11 co. 1 lett. a) n. 5 del D.lgs. n. 446/97, tanto che attualmente tali compensi non sono imponibili anche per le associazioni oltre che per le società sportive.
Così come esplicitato riferendosi alle stesse società sportive dilettantistiche poi, anche nel metodo retributivo valido per le associazioni sportive, vengono esclusi per effetto dell’art. 90 co. 3 della L. n. 289/2002 i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativa e gestionale non professionali resi in favore dell’ente e, con l’art. 35 co. 6 del D.L. n. 207 del 30.12.2008 convertito dalla legge n. 14 del 27.2.2009, tra essi sono ricompresi anche quelli apportati in favore delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Il sistema “misto” di calcolo della base imponibile IRAP è valido invece per le associazioni che svolgono anche attività commerciale oltre a quella istituzionale, e varia, come per le società sportive di capitali, in relazione venga adottato o meno il regime fiscale della L. n. 398/1991.
Il sistema di determinazione della base imponibile IRAP degli enti che determinano il reddito in maniera ordinaria è disciplinato dall’art. 10 co. 2 del D.lgs. n. 446/97.
E’ fondamentale, in tal caso, siano identificabili e annotate separatamente le attività istituzionali e quelle commerciali, in quanto vanno a formare due basi imponibili distinte.
Per le attività non commerciali si segue il sistema retributivo precedentemente descritto, mentre per le attività economiche valgono i criteri ordinari previsti per le società di capitali e gli enti commerciali del paragrafo precedente.
In merito alla deducibilità dei costi al fine di giungere correttamente alla base imponibile IRAP, essi saranno imputati all’attività istituzionale o a quella commerciale se esplicitamente riconducibili all’una o all’altra, altrimenti i costi non specificatamente
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riferibili all’attività commerciale vengono ugualmente dedotti dalla base imponibile dell’attività economica ma in proporzione al rapporto esistente fra i ricavi commerciali e i ricavi complessivi.
L’ammontare degli emolumenti relativi all’attività istituzionale è ridotto delle retribuzioni e dei compensi relativi all’attività commerciale e nel caso non fossero specificatamente riconducibili a dette finalità ideali il loro ammontare è comunque ridotto ma in proporzione al rapporto tra i ricavi e gli altri proventi imponibili ai sensi della disciplina ordinaria prevista per le società di capitali e gli enti commerciali (art. 5 D.lgs. n. 446/97) e i ricavi e proventi complessivi.
Per quanto riguarda il metodo “misto”, relativo alle associazioni sportive determinanti il reddito in base al regime della L. 398/1991, il valore della produzione ai fini IRAP è invece calcolato con le stesse modalità già esplicitate nel paragrafo precedente afferenti alle società sportive di capitali che aderiscono allo stesso regime forfettario. Vige quindi un coordinamento normativo coerente fra la disciplina IRAP delle associazioni sportive e quella relativa alle società sportive di capitali.
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