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Incremento delle borse di studio degli specializzandi

Nel documento dal 15 maggio 2020, (pagine 59-70)

- chi effettua la sanificazione/sterilizzazione deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire la corretta funzionalità del dispositivo

11. Incremento delle borse di studio degli specializzandi

Mail Quadri 20.04.2020 ore 19.19 (nuova versione)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Relazione Illustrativa

Autorizzazione di spesa di 125 mil. di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 mil. di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica.

107 Parere RGS: mail ULE

29.04.2020 ore 21.16 (rdp 7169)

Mail Quadri 2.05.2020 ore

18.21 Nuovo testo

La norma è proposta allo scopo di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, sia al fine di superare la attuale carenza di medici specialisti nel servizio sanitario nazionale sia al fine di contrastare l’attuale imbuto formativo derivante dal disequilibrio tra il numero annuo di neolaureati in medicina e chirurgia ed il numero di contratti di formazione specialistica finanziati dallo Stato. La disposizione reca un incremento progressivo delle vigenti autorizzazioni di spesa pari a 125 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Tale incremento finanziario consentirà di aumentare per l’anno 2020 di 5000 unità il numero dei contratti di formazione medica specialistica dai medici, e le risorse previste per gli anni successivi consentiranno il perfezionamento del relativo corso di perfezionamento.

Relazione Tecnica

La disposizione comporta oneri che saranno coperti secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze. Le maggiori spese sono quantificate in 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 tenuto conto del costo annuo lordo di una borsa di studio (pari a 25.000 euro) per 5000 specializzandi e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 tenuto conto del maggior costo unitario della borsa di studio, pari a 26.000,00 euro, a partire dal terzo anno sino alla conclusione del ciclo di studi.

RGS: Parere contrario

La disposizione prevede l’aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, recando un incremento progressivo delle vigenti autorizzazioni di spesa pari a 125 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. La norma è corredata di relazione tecnica, che non indica la copertura finanziaria.

Si esprime parere contrario in quanto la disposizione comporta oneri di carattere pluriennale, che prescindono dalla situazione strettamente emergenziale per i quali non viene indicata alcuna copertura finanziaria.

Si fa, comunque, rinvio anche alle valutazioni del Ministero dell’università e della ricerca in relazione ella possibilità di incrementare le borse per la specializzazione.

12. Indagine di

sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall’ISTAT

Mail Quadri 20.04.2020 ore 19.19 (nuova versione) Parere RGS: mail ULE 29.04.2020 ore 21.16 (rdp 7169)

Mail Quadri 2.05.2020 ore

18.21 Nuovo testo

1. In considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria in atto, mediante adeguate misure di profilassi e di contenimento, nonché di programmazione sanitaria, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j), e dell’articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettere t), u), v), cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fermo restando quanto disposto dall’articolo 17-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzato il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, connessi allo svolgimento di un’indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dal Ministero della salute, per i profili sanitari, e dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per gli aspetti statistici, secondo le modalità individuate dal presente articolo.

E’ autorizzato il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, condotta congiuntamente dal Ministero della salute, per i profili sanitari, e dall’ISTAT, per gli aspetti statistici, basata sull’esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 su individui a campione. A tal fine è istituita presso il Ministero della salute un’apposita piattaforma tecnologica. Si prevede che i campioni raccolti siano consegnati, a cura della Croce Rossa Italiana, a una banca biologica nazionale, all’uopo individuata dal Commissario straordinario per il contrasto dell’emergenza COVID-19.

108 2. Per lo svolgimento dell’indagine di cui al comma 1, basata sull’esecuzione di

analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, è istituita presso il Ministero della salute, nell’ambito del sistema informativo sanitario nazionale, un’apposita piattaforma tecnologica.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l’ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, individua, anche tramite fonti amministrative, uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, stratificati su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, che saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche di cui al comma 2. 4. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, l’ISTAT trasmette al Ministero della salute i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o dell’affidatario dei minori d’età rientranti nei medesimi campioni. Il Ministero della salute, ai fini di cui al presente articolo, richiede ai fornitori dei servizi telefonici, che sono tenuti a dargli riscontro, i recapiti dei rispettivi utenti che dovessero rientrare nei campioni ovvero esercitare la responsabilità genitoriale o essere tutori o affidatari di minori rientranti nei campioni.

5. Acquisiti i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni tramite la piattaforma di cui al comma 2, al fine di favorire l’adesione all’indagine, le regioni e le province autonome, avvalendosi delle anagrafi degli assistiti, comunicano ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinché li informino dell’indagine in corso. Avvalendosi delle informazioni di cui al comma 4, la Croce Rossa Italiana verifica telefonicamente la disponibilità dei singoli all’effettuazione delle analisi sierologiche, fissando l’appuntamento per il prelievo, rivolgendo loro uno specifico questionario predisposto dall’ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 3, e fornendo, in forma semplificata, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, in ordine al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente articolo. Copia delle informazioni fornite agli interessati è pubblicata e consultabile sui siti istituzionali del Ministero della salute e dell’ISTAT.

6. I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo vengono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome, che comunicano i risultati delle analisi svolte all’interessato e, per il tramite della piattaforma di cui al comma 2, al Ministero della salute. I campioni raccolti sono

Ai fini dell’acquisizione di beni e servizi, anche informatici, strettamente connessi alle attività di cui al presente articolo, i soggetti deputati possono provvedere mediante le procedure di cui agli articoli agli articoli 36 (affidamenti contratti sotto soglia) e 63 (affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici.

L’ISTAT è autorizzato a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di co.co.co, della durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 385.000 euro.

Per la realizzazione della piattaforma tecnologica è autorizzata la spesa di 220.000 euro, per l’attività svolta dalla Croce Rossa Italiana è autorizzata la spesa di euro 1.700.000; per la conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica è autorizzata la spesa di euro 700.000; per l’acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche è autorizzata la spesa di euro 1.500.000.

Al comma 13 sembra opportuno indicare il comma dell’art. 6 del DL 78/2010 a cui si fa riferimento. Peraltro, tale articolo del DL 78/2010 non sembra prevedere limitazioni in ordine al conferimento di incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa. Sembrerebbe più appropriato far riferimento all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010.

109 consegnati, a cura della Croce Rossa Italiana, a una banca biologica nazionale,

all’uopo individuata dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 per l’emergenza sanitaria in corso, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche definite dal Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 3. I campioni sono conservati presso la banca biologica nazionale per cinque anni.

7. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministero della salute e l’ISTAT svolgono attività di analisi, studio e ricerca in campo medico e statistico, anche in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, le regioni e le province autonome, le università, i centri di ricerca pubblici e privati e gli enti e le associazioni scientifiche che operino, senza fini di lucro, nell’ambito dell’analisi, della valutazione e dell’interpretazione dei dati, nel rispetto di codici etici e di condotta. A tale scopo, l’ISTAT, previa stipula di appositi protocolli di ricerca, comunica ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma i dati raccolti, privi di identificativi diretti.

8. Il Ministero della salute e l’ISTAT, per i profili di relativa competenza, sono titolari del trattamento dei dati raccolti nella piattaforma di cui al comma 2. I trattamenti dei dati personali raccolti sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Per le finalità di cui al presente articolo, nei limiti in cui sia necessario per lo svolgimento delle rispettive funzioni, nonché nel rispetto di modalità tecniche e misure di sicurezza pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute, è autorizzata la comunicazione di dati personali, ivi inclusi quelli di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, tramite la piattaforma di cui al comma 2, tra il Ministero della salute, l’ISTAT, la Croce Rossa Italiana, le regioni, le province autonome e i laboratori di cui al comma 6, nonché l’Istituto Superiore di Sanità, anche per le specifiche funzioni che gli competono nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e gli altri soggetti di cui al comma 7. Le regioni e le province autonome, ove risulti necessario per finalità di analisi e programmazione nell’ambito dell’emergenza epidemiologica in corso, hanno accesso ai dati personali dei propri assistiti, ivi inclusi quelli di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, su base individuale, e ai dati relativi agli assistiti delle altre regioni in maniera anonima e aggregata, a soli fini comparativi. La diffusione dei dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 è autorizzata solo in forma anonima e aggregata.

RGS: criticità + parere contrario commi 13 e 14

La proposta prevede l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un’apposita piattaforma tecnologica destinata a raccogliere i risultati di un’indagine di siero prevalenza della popolazione, su un campione di 150.000 soggetti, inerente l’infezione da virus SARS-COV-2, condotta congiuntamente dal Ministero della salute e dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza. Si prevede inoltre il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana (CRI) per verificare telefonicamente la disponibilità dei singoli all’effettuazione delle analisi e somministrare loro un apposito questionario, predisposto con il supporto del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza n. 630 del 2020. Si prevede che l’iniziativa sia accompagnata anche da attività di comunicazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei soggetti coinvolti, anche per il tramite dei relativi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

I campioni saranno raccolti presso appositi punti di prelievo allestiti a livello locale, presso dipartimenti/aziende/case della salute, individuati dalle regioni o dalle province autonome o presso le unità della CRI. Si prevede, inoltre, che i campioni siano analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome. I campioni raccolti saranno conservati per cinque anni, presso una banca biologica nazionale, all’uopo individuata dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. La norma proposta affida al Commissario straordinario per

110 9. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministero della salute e l’ISTAT sono

autorizzati a interconnettere i dati raccolti nell’ambito dell’indagine, con altri dati personali, ivi inclusi quelli di cui all’articolo 9 del regolamento UE 2016/679, anche provenienti da fonti amministrative, che siano in loro possesso.

10. I dati personali sono conservati da ciascun soggetto coinvolto per il tempo necessario allo svolgimento delle funzioni spettanti ai sensi del presente articolo; il Ministero della salute e l’ISTAT cancellano i dati in loro possesso trascorsi quarant’anni dalla raccolta.

11. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, per le finalità di cui al presente articolo, acquista i dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche nonché ogni bene necessario alla conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica nazionale, ai sensi dell’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 3.

12. In ragione dell’urgenza e fermo restando quanto previsto dall’articolo 122, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi, anche informatici, strettamente connessi alle attività di cui al presente articolo, i soggetti deputati possono provvedere mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte dall’articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

13. Per le finalità di cui al presente articolo, l’ISTAT, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzato a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione delle esigenze dell’indagine di sieroprevalenza. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa complessiva di 385.000 euro, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’ISTAT.

14. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2, è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 220.000 euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. Per l’attività svolta dalla Croce Rossa Italiana

l’emergenza sanitaria in corso il compito di acquistare i dispositivi idonei all’esecuzione delle analisi sierologiche.

Per l’espletamento dei suddetti compiti l’ISTAT è autorizzato a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa della durata di sei mesi, eventualmente prorogabili in funzione dell’indagine in atto, in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo, si segnala prioritariamente che l'affidamento alla Croce Rossa Italiana delle attività aggiuntive previste dalla disposizione dovrebbe essere formalizzato con apposita convenzione in cui siano esplicitate le attività da effettuare ed i relativi corrispettivi.

Si nutrono forti perplessità sulla necessità di prevedere attività operative analitiche in legge, mentre sarebbe opportuno rinviare una parte dei contenuti della norma ad un documento tecnico, prevedendo semmai nella norma l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte degli enti coinvolti e alle relative attività. Ciò anche al fine di rendere più flessibile la gestione di eventuali modifiche che potrebbero rendersi necessarie e che sarebbero subordinate a modifiche legislative e ai relativi tempi.

Nel merito, si fa presente che, nella proposta normativa non c’è alcun riferimento alle infrastrutture esistenti del Sistema Tessera Sanitaria (TS) che rafforzerebbero l’obiettivo delle medesime norme. Infatti, attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura TS e dell’Anagrafe assistiti TS sarebbe possibile l’individuazione (prevista al comma 5) delle regioni di competenza dei soggetti individuati. Inoltre sarebbe possibile la somministrazione ai cittadini on-line dei

111 ai sensi del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1.700.000; per la

conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di euro 700.000; per l’acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche è autorizzata la spesa di euro 1.500.000. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante il fondo risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Relazione illustrativa

La proposta normativa in esame prevede l’istituzione, presso il Ministero della salute, nell’ambito del sistema informativo sanitario nazionale, di un’apposita piattaforma tecnologica destinata a raccogliere i risultati di un’indagine di siero prevalenza della popolazione, inerente l’infezione da virus SARS-COV-2, che sarà condotta congiuntamente dal Ministero della salute e dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.

Nel dettaglio, l’esigenza di condurre una siffatta indagine nasce dalla necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, nonché in ragione della consapevolezza della difficoltà di valutare la frazione di infezioni paucisintomatiche o asintomatiche che non richiedono assistenza medica. Si ritiene fondamentale acquisire informazioni sulle caratteristiche epidemiologiche e sierologiche fondamentali, tuttora poco conosciute, del virus SARS-COV-2.

Tali dati sono essenziali per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria in atto, suggerendo, di fatto, le misure di profilassi e di contenimento, nonché di programmazione sanitaria idonee.

Di qui l’esigenza di determinare l’estensione dell’infezione nella popolazione attraverso l’individuazione di uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali (per l’eventuale riuso di parte del campione o dell’intero campione), stratificati su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, da sottoporre a indagine di siero prevalenza.

Per realizzare tale obiettivo, l’articolo in questione si pone come norma autorizzatoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j), e dell’articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettere t), u), v), cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

questionari, nonché dei referti. La piattaforma inoltre consentirebbe l’interconnessione con ISTAT e Min. salute, garantendo agli stessi la disponibilità dei dati previsti.

Al comma 11 si dispone, poi, che il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, acquista i dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche nonché ogni bene necessario alla conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica nazionale, ai sensi dell’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 3. Al riguardo va specificato che tali acquisti sono effettuati nel limite delle risorse previste dal comma 9 del medesimo articolo 122 del d.l. 18 del 2020.

Con riferimento al comma 13, che autorizza la spesa complessiva di 385.000 euro a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’ISTAT, per il conferimento fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di sei mesi, si esprime parere contrario in quanto tale copertura non è idonea ad assicurare la compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto degli oneri previsti. Si segnala, inoltre, che la disposizione non indica l’annualità per la quale si prevede l’autorizzazione di spesa.

Per quanto riguarda il comma 14, che autorizza la spesa di 220.000 euro per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

112 È consentito all’ISTAT, anche tramite fonti amministrative, di individuare i

campioni casuali di individui da sottoporre a indagine, i cui dati anagrafici e il cui codice fiscale saranno trasmessi al Ministero della salute. Quest’ultimo è, a sua

Nel documento dal 15 maggio 2020, (pagine 59-70)