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Un’indagine empirica ferma al solo dato letterale confermerebbe che la pre- pre-visione della nullità sia chiara e di senso univoco come ha sostenuto la Corte di

sistematica e ricadute applicative

4. In questa cornice, la registrazione (al pari del bollo) ha svolto una funzione prevalentemente fiscale: dall’applicazione del prelievo fiscale in occasione del

4.3 Un’indagine empirica ferma al solo dato letterale confermerebbe che la pre- pre-visione della nullità sia chiara e di senso univoco come ha sostenuto la Corte di

cassazione, ma potrebbe portare a conclusioni opposte se non colta in una dimen-sione sistematica. Né può ignorarsi che la chiarezza del testo legislativo non ha senso se circoscritta al «primo impatto della precomprensione»53, ossia all’intendimento scaturente da una prima lettura o, meglio ancora, da una «sommaria interpretazione»54. L’attività dell’interprete deve andare oltre, dal momento che oggetto della conoscen-za non può che essere il frutto del rapporto dialettico fra norma e fatto concreto. In quest’ordine di idee potrebbero cogliersi le ragioni che spinsero parte della letteratura55

53 Con il termine “precomprensione” si suole fare riferimento all’ipotesi in cui l’interprete, accostandosi al testo legislativo, formula alcune supposizioni sulla soluzione della problematica sottoposta alla sua attenzio-ne. Attenta dottrina, sul postulato che fra il testo legislativo e l’ipotesi interpretativa si instaura un’interazio-ne, evidenzia che la precomprensione corrisponde al postulato della riflessioun’interazio-ne, in tal senso Alexy, Interpre-tazione giuridica, in Enc. Scienze sociali, V, Roma, 1996, p. 65.

54 La citazione riportata fra le virgolette è di paternità di Perlingieri P., Il diritto civile nella legalità costituzio-nale cit., p. 584.

55 De Nova, Il contratto contrario a norme imperative, in Riv. critica dir. priv., 1985, p. 435; Villa, Contratto e violazione di norme imperative, Milano, 1993, p. 43 ss.

e della giurisprudenza56 a qualificare la mancata registrazione non quale ipotesi di nul-lità ma di irregolarità, successivamente sanabile senza pregiudizio per il contratto, con il versamento del tributo e delle sanzioni.

È necessario partire dalle disposizioni dell’art. 1, commi 342 e 346, al fine di comprendere se il linguaggio utilizzato dal legislatore sia o meno consono con le categorie dogmatiche richiamate57.

In effetti, leggendo congiuntamente le citate disposizioni sembra possibile soste-nere che il testo della disposizione dell’art. 1, comma 346 della legge finanziaria58 necessiti di essere integrato dal precedente art. 1, comma 342. Quest’ultima previ-sione rimette – e questo la dice lunga sulla natura della sanzione oggetto di indagine - all’Erario la possibilità di pretendere, sulla base di una presunzione iuris tantum, il credito sia in ordine ai periodi di imposta coinvolti nell’accertamento, sia in ordine al reddito assoggettato a tassazione. In questa luce, sembra alquanto contraddittorio decretare la nullità di un contratto, quale rimedio «antagonista»59 all’autonomia privata, senza pregiudizio per lo Stato che ha la facoltà di riscuotere il proprio credi-to. In altri termini, la tesi della nullità non riesce a spiegare, volgendo l’analisi sul momento effettuale, come possa l’Erario, in base al principio quod nullum est nul-lum producit effectum, far riferimento al credito da locazione e pretendere le prero-gative di cui all’art. 41 ter del D.p.r. n. 602 del 1973. Considerare nullo il contratto di locazione significa, infatti, negargli validità ed efficacia con effetto retroattivo60 e anche per la nullità predicata dall’art. 1, comma 346 della l. 30-12-2004, n. 311 dovrebbe valere analoga conclusione61. A tacere dal fatto che, ragionando in termini

56 Ex multis Cass., 27.10.2003, n. 16089, in Corr. Giur. 2004, p. 1342 ss., con nota di Giove, La registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo non è prescritta a pena di nullità; Cass., 22.07.2004, n. 13621, in Mass. Giust. Civ., 2004, p. 7, laddove i giudici ebbero l’occasione di puntualizzare che «la violazione della normativa fiscale non incide sulla validità o efficacia di un contratto, ma ha rilievo esclusivamente tributa-rio». Più di recente, Corte App. Brescia, 28.05.2012, n. 682, cit.; Trib. Roma, 20.10.2010, cit.; Corte App.

Roma, 24.06.2015, n. 3753, cit.

57 Rileva ad esempio il Filanti, Nullità (diritto civile), in Enc. giur., XXI, Roma, 1990, p. 3 che l’uniformità di significato del negozio nullo risponde ad una malintesa esigenza di razionalizzazione del linguaggio del legislatore e ciò a maggior ragione ove si osservi che quando egli utilizza la formula per indicare un elemen-to di fattispecie, non sempre «è consapevole del fatelemen-to che essa viene così ad assumere un significaelemen-to positivo.

Tale significato sarà allora quello richiesto dalle diverse e contingenti ragioni d’impiego della formula stes-sa»; in senso conforme di veda Senigaglia, op. cit., p. 241.

58 Cfr. art. 41 ter del D.p.R. n. 602 del 1973.

59 Per Roppo, Contratto, in Digesto (disc. priv.), Torino, p. 134 il rimedio della nullità è posto a presidio dell’in-teresse generale: «giustifica i profili salienti del regime dei contratti nulli: così in punto di legittimazione attiva, imprescrittibilità dell’azione, rilevabilità d’ufficio, insanabilità, retroattività e opponibilità ai terzi».

60 Il negozio nullo è assolutamente inefficace; non potrà produrre gli effetti collegati al corrispondente atto di autonomia privata ritenuto valido, alla luce dell’adagio quod nullum est nullum producit effectum. Conside-razioni sul punto in Scalisi, Invalidità e inefficacia. Modalità assiologiche della negozialità, in Riv. Dir. Civ., 2003, p. 212.

61 Dello stesso avviso Nivarra, Ricciuto, Scognamiglio, Istituzioni di diritto privato, Torino 2016, p. 436 per i quali le ipotesi «patologiche dell’atto sono connesse a vizi originari dello stesso».

di nullità assoluta, essa risulterebbe, per un verso, sanabile (persino con la registra-zione tardiva) senza che alcuna disposiregistra-zione di legge lo preveda e, per altro verso, sopravvenuta (di dubbia ammissibilità)62 al processo decisionale validamente forma-tosi.

Se si analizzano le disposizioni alla luce del criterio sistematico e teleologico63, sembra possibile convenire che la soluzione della nullità appaia abnorme. Anzitutto, perché sacrifica gli interessi del contraente debole64, relegandolo ad una condizione di subordinazione assoluta (è stato definito una sorta di sentinella del fisco) senza che ciò scaturisca dalla violazione di interessi generali, allo scopo di perseguire una funzione costituzionalmente apprezzabile65. Trattandosi di una scelta di politica le-gislativa funzionale a tutelare le casse erariali essa appare costruita come una scelta

“di parte” che non supererebbe il vaglio della ragionevolezza66. Da qui la convinzio-ne che la norma fiscale non rivesta carattere imperativo, pur essendo inderogabile67.

62 Non dovrebbe trattarsi, tecnicamente, di una nullità sopravvenuta, sulla cui configurabilità, peraltro, si mietono consolidati orientamenti sfavorevoli: v. Tommasini, Nullità (dir. priv.), in Enc. giur., Milano, 1978, p. 900 s. e per la manualistica Chinè, Zoppini, Manuale di diritto civile, 2009, Andria, p. 1706 s. Si suole far riferimento al concetto di nullità sopravvenuta quando si è dinanzi ad un mutamento normativo che decreta una serie di problemi sulla tenuta del contratto e/o delle sue prestazioni, durante il periodo necessa-rio ai fini della concreta esecuzione dell’assetto di interessi avuto di mira dai contraenti e ciò, in particolare, su una fattispecie contrattuale come la locazione che è a prestazione continuate nel tempo. Questo problema è stato uno dei più delicati che ha dovuto affrontare l’elaborazione giuridica all’indomani dell’entrata in vigore della disciplina che aveva introdotto l’invalidità assoluta del contratto di locazione non registrato, perché coinvolgeva tutte quelle fattispecie in corso alla sua entrata in vigore, non anche i contratti che ave-vano esaurito i propri effetti (lo evidenzia Tommasini, Nullità, cit., p. 900 il quale, in relazione alla costru-zione concettuale di una nullità successiva, pone in evidenza che sarebbe lecito rifarsi per i negozi «non ancora esauriti, vale a dire di durata o ad effetti differiti»).

Per la giurisprudenza, a proposito della mancata registrazione del contratto di locazione, si veda Trib. Reggio Emilia, 05.03.2009, in De Iure ondine, laddove il giudice adito escluse la possibilità che la fattispecie trattata desse luogo ad una ipotesi di una nullità sopravvenuta. Il giudice emiliano sosteneva che un’interpretazione difforme «non appare, però, convincente se si considera che i requisiti di validità di un negozio giuridico sono necessari nella fase formativa dell’atto: se, infatti, l’invalidità costituisce una sanzione contro l’atto difforme dal diritto, non può che operare dall’inizio e l’affermazione talvolta ritenuta in dottrina – per giustificare il feno-meno dell’invalidità successiva – non è idonea a spiegare come sia possibile che un negozio giuridico che si è formato validamente possa diventare invalido per una circostanza sopravvenuta all’acquisita validità giuridi-ca». Sul tema, cfr. anche Riccio, Nullità sopravvenuta del contratto, in Contratto e impresa, 2000, 2, p. 629 s.

63 Gagliardi, La nuova ipotesi di nullità dei contratti di locazione, in Il civilista, Milano, 10, 95; Nuzzo, La registrazione tardiva del contratto di locazione ha efficacia sanante, in www.dirittoegiustizia.it.

64 Tale circostanza sembrerebbe contrastare con l’ottica del legislatore, sempre più protesa alla salvaguardia della posizione del consumatore, grazie agli interventi normativi succedutisi, nel corso del tempo, dapprima con i “contratti del consumatore” e, successivamente, con il “codice del consumo”, oltre che con l’attuazio-ne di una serie di direttive. Tali previsioni legislative hanno condotto alla formalizzaziol’attuazio-ne dello status del consumatore, il quale deve essere rispettato e tutelato nella fase della formazione della volontà negoziale (tutela dell’affidamento).

65 Perlingieri P., Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, Napoli, 1984, p. 61.

66 Perlingieri P., cit., p. 61.

67 La giurisprudenza prevalente ha negato che la norma fiscale rivesta carattere imperativo. Fra le tante si ve-dano Cass. 5.11.1999, 12327, in Riv. Not., 2000, p. 475; Cass. 8.11.1995, n. 11598, in Mass. Giur. It.,

A ben vedere, se si assecondasse l’idea che la violazione della regola tributaria determini, sul piano privatistico, la nullità del contratto – e ciò nel tentativo di in-centivare i conduttori a denunciare l’illecito tributario - la legge risulterebbe persino poco giustificabile, dal momento che non prenderebbe adeguatamente in conside-razione il fatto che le parti possono accordarsi sulle modalità di adempimento del dovere fiscale. Ponendosi in quest’ordine di idee, non sembrerebbe d’ostacolo nem-meno la decisione della Suprema Corte68, allorquando ha decretato la nullità del contratto alla luce dell’inadempimento imputabile al solo locatore. In altri termini, se la normativa dovesse essere intesa nel senso che l’obbligo di curare la registrazione del contratto spetti solo al locatore (art. 13 l. 431 del 1998), come vorrebbero i so-stenitori della nullità quando immaginano che l’eventuale omissione non sia sana-bile, quanto agli effetti civili, con una registrazione tardiva, la disciplina risulterebbe poco coerente e poco giustificabile.

Sarebbe sufficiente che le parti si obbligassero all’adempimento del dovere fiscale per scongiurare l’eventualità che il conduttore possa poi avvalersi delle prerogative di legge non potendo, in questo caso, denunciare la locazione in nero per essere anche a lui imputabile69.

La soluzione appena esposta trascura, dunque, il momento concreto, non consi-derando che il conduttore si trova, nella generalità dei casi, in una posizione ancilla-re rispetto al locatoancilla-re. La disciplina risulteancilla-rebbe, cioè, facilmente aggirabile dal loca-tore che potrebbe imporre al condutloca-tore di curare, congiuntamente, tale formalità, al fine di scongiurare le conseguenze della nullità del contratto.

4.4 Va anche notato che l’impostazione tradizionale fondata sulla concezione

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