2. RICONOSCIMENTO DI CAUSA DI SERVIZIO A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE
3.8 INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO
D.P.R. 30 dic. 1981, n. 834;
D.Lgs 15 mar. 2010, n. 66, dall’art. 1898 all’art. 1903;
D.P.R. 15 mar. 2010, n. 90, art. 1043.
3.8.2 Finalità e natura
Assegnare un beneficio economico “una tantum” dovuto in caso di morte o inabilità permanente ascrivibile alla 1ª, 2ª e 3ª categoria della Tabella “A” annessa al D.P.R.
30 dic. 1981, n. 834 a seguito di incidente di volo, ai superstiti del militare o al militare stesso (se non deceduto) che è:
comandato a compiere voli con aeromobili per ragioni di servizio, anche soltanto come passeggero;
coinvolto, a terra, in incidente di volo;
deceduto o rimasto invalido in seguito a lanci con paracadute da aeromobile.
3.8.3 Destinatari
Fatti salvi i casi di invalidità, i destinatari del beneficio possono essere, in ordine di priorità:
coniuge solo o in concorso con gli orfani;
figli (legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti) in mancanza del coniuge;
genitori, in mancanza del coniuge e dei figli;
fratelli e sorelle, in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori.
3.8.4 Importo del beneficio
Si tratta di un importo tabellare, fissato per legge, variabile a seconda del carico di famiglia dell’avente diritto.
Inoltre, a ciascun figlio minore del dipendente militare, deceduto per incidente di volo, è concesso, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, un indennizzo integrativo di euro 2.685,58. L’indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultano permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data della morte del genitore.
Sull'indennizzo privilegiato aeronautico è concesso, senza ulteriore domanda da parte degli aventi diritto, un anticipo pari a 9/10 dell'intero ammontare.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa degli importi spettanti in caso di morte o infermità.
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MISURA DELL’INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO IN CASO DI MORTE IN CASO DI INFERMITA’
1 2 3 4 5
Le misure stabilite alle colonne 1, 3 e 4 dovranno essere maggiorate di € 619,75 per ciascun figlio a carico.
Le misure stabilite alla colonna 5 dovranno essere maggiorate di € 309,87 per ciascun figlio a c arico.
3.8.5 Organi competenti alla concessione e alla liquidazione PREVIMIL - II Reparto
Viale dell’Esercito, 186 – 00143 Roma
[email protected] - [email protected].
3.8.6 Compiti degli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi
Il Comando di appartenenza invia la domanda degli aventi causa (All.L – Apd.1 all’All.L):
entro 10 anni dall’evento in caso di inabilità permanente;
entro 5 anni dall’evento in caso di decesso.
Il Comandante o un suo delegato deve rendere edotti, con i mezzi che riterrà più idonei e con modalità certa e documentata, gli aventi causa dell’acquisita titolarità al beneficio dell'indennizzo privilegiato aeronautico e collaborare con gli stessi nella materiale stesura della relativa domanda.
3.8.7 Documentazione
Il Comando interessato, accertato che l’evento dannoso è avvenuto in servizio e per causa di servizio di volo, deve comunicare tempestivamente a PREVIMIL l’evento e,
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successivamente, inviare un rapporto informativo dettagliato del Comandante su quanto avvenuto unitamente al verbale dell’organo medico-legale.
Inoltre è necessario produrre le seguenti dichiarazioni sostitutive ovvero autocertificazioni attestanti i dati relativi alla composizione del nucleo familiare:
per i militari resi inabili dall’incidente di volo, data e luogo di nascita;
per il coniuge solo del militare deceduto nell’incidente di volo:
• data e luogo del decesso del militare congiunto;
• data e luogo di nascita del coniuge;
• di non aver riportato condanne penali definitive, che comportino la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
• composizione della famiglia al momento della morte, indicazioni della residenza e che non sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione con addebito tra i coniugi;
per il coniuge con figli del militare deceduto nell’incidente di volo:
• data e luogo del decesso del militare congiunto;
• data e luogo di nascita del coniuge e degli orfani;
• di non aver riportato condanne penali definitive, che comportino la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici (per gli orfani, solo se maggiorenni);
• composizione della famiglia al momento della morte, indicazioni della residenza e che non sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione con addebito tra i coniugi.
In un momento successivo, l’Amministrazione acquisirà l’autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, alla riscossione, con obbligo al reinvestimento o reimpiego, delle quote spettanti agli orfani minori o incapaci. In detta autorizzazione dovrà risultare chiaramente indicato il rappresentante legale dei minori o degli incapaci e dovrà inoltre essere designato il notaio o altra persona che, in solidale responsabilità con il suddetto rappresentante legale, è tenuto ad eseguire le operazioni relative alla riscossione e al conseguente reimpiego delle quote di indennizzo spettanti ai suindicati minori o incapaci;
per i genitori del militare deceduto nell’incidente di volo in mancanza di coniuge o orfani:
• data e luogo del decesso del militare congiunto;
• data e luogo di nascita dei genitori;
• di non aver riportato condanne penali definitive, che comportino la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
• la mancanza di altri soggetti aventi diritto;
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per i fratelli e le sorelle del militare deceduto nell’incidente di volo, in mancanza di coniuge, orfani e genitori:
• data e luogo del decesso del militare congiunto;
• data e luogo di nascita, con indicazione della paternità e maternità di ciascuno dei fratelli e sorelle aventi diritto;
• di non aver riportato condanne penali definitive, che comportino la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
• la mancanza di altri soggetti aventi diritto.
A fattor comune, successivamente verranno richieste le coordinate bancarie o postali, ai fini dell’accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).
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