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2. RICONOSCIMENTO DI CAUSA DI SERVIZIO A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE

3.7 PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA/DI REVERSIBILITA’

3.7.1 Riferimenti normativi:

Trattasi di trattamento economico a carattere continuativo, previsto solo per il personale militare, avente lo scopo di risarcire il militare stesso per le menomazioni dell’integrità personale subite a causa di infermità o lesioni di natura inabilitante riportate per fatti di servizio e riconosciute ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella “A” annessa al D.P.R. n. 834/81 e dipendenti da fatti di servizio, a nulla rilevando la durata del rapporto di lavoro, né l’entità della contribuzione versata. Nel caso la menomazione sia ascritta alla tabella “B” del richiamato Decreto, spetta una indennità privilegiata “una tantum”.

3.7.3 Destinatari

Il beneficio economico spetta alle categorie di seguito indicate.

Trattamento privilegiato ordinario.

Spetta al militare che:

 è dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato per effetto di infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio;

 dopo la cessazione dal servizio, chiede la concessione del trattamento privilegiato per infermità/lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio e ascritte a categoria;

Trattamento privilegiato di reversibilità.

Compete agli aventi diritto del militare che, in servizio, muore per causa di servizio o a seguito di infermità dipendenti da causa di servizio. Il trattamento privilegiato di reversibilità compete anche agli aventi diritto del soggetto, già titolare di pensione privilegiata ordinaria, che decede per effetto diretto di una delle infermità o lesioni per le quali era stato riconosciuto il diritto al trattamento privilegiato.

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Al coniuge e agli orfani minorenni è attribuito un trattamento speciale di importo pari a quello di prima categoria (100% della base pensionabile), ai sensi del D.P.R. 29 dic. 1973, n. 1092, art. 93, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa.

Detto beneficio compete inoltre agli orfani maggiorenni purché inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del militare o del pensionato ed in condizioni economiche disagiate.

Il trattamento speciale viene altresì corrisposto ai sopra menzionati congiunti in caso di decesso di pensionato, titolare di trattamento privilegiato di prima categoria.

Scaduto il termine di tre anni comincia a decorrere la pensione privilegiata di reversibilità.

Gli aventi diritto al trattamento di reversibilità sono, in ordine di priorità:

 coniuge in concorso con i figli minorenni, studenti di scuola media superiore, studenti universitari per gli anni del corso legale di laurea e, comunque, non oltre il 26° anno di età, maggiorenni purché inabili, a carico, conviventi e nullatenenti.

Sono presi in considerazione i figli legittimi, legittimati, naturali e adottivi.

In assenza dei figli legittimi e legittimati o nei casi in cui questi non ne abbiano diritto, il trattamento compete anche agli affiliati12.

Per il coniuge superstite devono sussistere le seguenti condizioni:

• che non sia intervenuta separazione legale passata in giudicato per sua colpa, ovvero, pur ricorrendo tale circostanza, abbia diritto agli alimenti;

• che mantenga lo stato vedovile;

 figli, in assenza del coniuge o nei casi in cui questi non abbia titolo alla reversibilità, ferme restando le condizioni previste per i maggiorenni di cui al precedente alinea;

 padre, purché si trovi nelle sotto indicate condizioni:

• inabile a proficuo lavoro o di età non inferiore a 57 anni, sei mesi e un giorno, qualora, in casi particolari, sia applicata dagli organi competenti la normativa della pensionistica di guerra;

• sia provvisto di limitato reddito (la cui entità è stabilita periodicamente per legge o con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze) e a carico del dipendente.

Si prescinde da tali condizioni quando il militare defunto era figlio unico (D.P.R.

23 dic. 1978, n. 915, art. 64, comma 2);

 madre, in mancanza del padre, purché sussistano le stesse condizioni previste per il padre;

12 La persona cui sia stato da tre anni affidato un minore da un istituto di pubblica assistenza o che, per tre anni, abbia provveduto all'allevamento del minore senza che questo le sia stato affidato, può chiedere di affiliarselo, di attribuire cioè al minore una posizione quasi di figlio, assumendo nel contempo, nei riguardi del minore, i poteri e i doveri inerenti alla patria potestà.

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 entrambi i genitori, se separati legalmente, purché sussistano le altre condizioni in precedenza specificate e la madre non fruisca degli alimenti a carico del padre.

Nel caso di genitori di vittime di atti del terrorismo si prescinde dalla condizione economica (D.Lgs. 24 feb. 2012, n. 20, art. 10, comma 3).

3.7.4 Importo del beneficio

Intero ammontare della base pensionabile, se l'infermità è ascritta alla 1ª categoria della tabella “A” annessa al D.P.R. 30 dic. 1981, n. 834 e successive modificazioni.

Quota pari a 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40% o 30% della base pensionabile, in caso di ascrivibilità rispettivamente alla 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª categoria della tabella “A” annessa al citato D.P.R..

Se l’invalidità è ascrivibile alla tabella “B”, viene concessa un’indennità “una tantum”

privilegiata pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, fino ad un massimo di cinque.

Le pensioni di 7ª e 8ª categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, in favore del personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l’anzianità minima richiesta per conseguire la pensione normale. La pensione così aumentata non può comunque eccedere la misura del 44%.

La pensione privilegiata sarà liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata di un decimo, a condizione che l’interessato, all’atto della cessazione, abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo.

Per i militari di truppa non in servizio permanente effettivo (volontari VFP1 e VFP4) l’importo del beneficio è fissato esclusivamente in base alla categoria di ascrivibilità e commisurato ad un importo tabellare che viene aggiornato annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L’assegno rinnovabile spetta al militare qualora le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella “A”, siano ritenute dalla C.M.O. suscettibili di miglioramento, di misura uguale alla pensione privilegiata e di durata da 2 a 4 anni.

Se in sede di visita per il rinnovo viene riconosciuto un ulteriore assegno rinnovabile che, insieme al precedente, supera la durata di 6 anni, viene concessa la pensione privilegiata vitalizia. I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla pensione privilegiata di reversibilità nel caso in cui il militare muoia in costanza di assegno (ossia prima della scadenza delle annualità per le quali è stato conferito l’assegno).

Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia stato già attribuito il trattamento privilegiato, il militare può produrre domanda di revisione per aggravamento senza limiti di tempo. Se la prima domanda di aggravamento è

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respinta, essa può essere ripresentata solo fino a un massimo di due volte per la medesima infermità.

3.7.5 Organi competenti alla concessione e alla liquidazione

 PREVIMIL - I Reparto - 1ª Divisione (Ufficiali e Sottufficiali) fax 06.517052709;

 PREVIMIL - I Reparto - 4ª Divisione (Volontari) fax 06.517052707.

Per informazioni:

PREVIMIL - Ufficio Relazioni con il Pubblico Viale dell’Esercito, n. 186 – 00143 Roma Tel. 06.517051008, fax. 06.517052800 previmil@postacert.difesa.it.

In applicazione della Legge 8 ago. 1995, n. 335, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’INPS è subentrato nella gestione delle pensioni ordinarie e privilegiate del personale militare transitato direttamente nella riserva, o degli aventi diritto del personale deceduto. Pertanto, le domande andranno indirizzate direttamente all’INPS territorialmente competente per luogo di residenza, nonché, per conoscenza, all’ultimo Ente di servizio. Permarranno invece nella competenza dell’Amministrazione della Difesa tutti le pratiche del personale cessato dal servizio che transita nell’ausiliaria.

3.7.6 Compiti degli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi

Occorre presentare una domanda in carta semplice a PREVIMIL o all’INPS ed inviarla:

 d’ufficio in caso di:

• decesso del militare per causa violenta nell’adempimento del servizio;

• cessazione dal servizio;

• riforma a causa di infermità;

• lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio;

 a cura degli interessati negli altri casi.

Nel caso in cui l’infermità letale/l’invalidità non sia già stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, la domanda va presentata entro cinque anni dalla data della cessazione dal servizio, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da

“parkinsonismo” e da malattie a eziopatogenesi non definita o idiopatica.

La corresponsione è dovuta dal giorno successivo a quello del decesso/cessazione se la domanda è presentata entro due anni dalla medesima data. In caso contrario, essa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per tale motivo, il Comandante dell’EDR-C o un suo delegato deve rendere edotti al più presto, con i mezzi che riterrà più idonei e con modalità certa e documentata, i destinatari del beneficio dell’acquisita titolarità al trattamento pensionistico, a condizione che ne sussistano le condizioni previste dalla legge, e

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fornire loro la più ampia collaborazione per la materiale stesura della relativa domanda.

3.7.7 Documentazione

 Domanda dell’avente causa (All.J e All.K);

 copia del foglio matricolare o stato di servizio del militare aggiornato e completo della trascrizione del riconoscimento da causa di servizio dell’infermità, della malattia o dell’evento che ha provocato il decesso;

 rapporto informativo del Comandante o Direttore dell’EDR-C solo nel caso ove l’istanza sia finalizzata anche al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (assenza di modello “C” o di verbale della C.M.O.);

 copia del verbale della C.M.O. dal quale risulti la categoria di pensione attribuibile corredata da tutti i documenti annessi.

In caso di decesso, oltre alla documentazione sopra riportata, occorre presentare:

 certificato di morte e dichiarazione da cui risulti la composizione della famiglia al momento del decesso, luogo e data di nascita dei familiari, residenza, data in cui è stato contratto il matrimonio, purché non vi sia stata una separazione tra i coniugi;

 dichiarazione, anche se negativa, dei debiti verso lo Stato lasciati insoluti dal militare all’atto del decesso;

 dichiarazione circa gli assegni percepiti alla data del decesso.

Avverso i decreti di pensione privilegiata è ammesso ricorso alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti senza limiti di tempo dall’emissione del provvedimento.

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PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

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3.8 INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO