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STATO MAGGIORE DELL ESERCITO. Circolare 1020 IL SUPPORTO MATERIALE. PRATICHE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELL ESERCITO

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(1)

Circolare 1020

IL SUPPORTO MATERIALE.

PRATICHE ASSISTENZIALI E

PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELL’ESERCITO

2016

STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO

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AVVERTENZE

La presente circolare è stata approntata secondo quanto previsto dalla Circ. 1001

“Modalità per l’approntamento delle pubblicazioni dell’Esercito Italiano” ed. 2016.

Fatte salve le esigenze di servizio, ufficio o istituto, nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in qualsiasi forma a stampa, fotocopia, microfilm, scansione digitalizzata o altri sistemi, senza l’autorizzazione scritta dell’originatore.

La presente circolare è diramata con la lettera in Annesso I.

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PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

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ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente Circolare 1020 Il supporto materiale. Pratiche assistenziali e previdenziali per il personale dell’Esercito.

Il documento è uno strumento di lavoro aggiornato, di immediata consultazione, razionale e di fondamentale ausilio per i Comandanti di Corpo e per il dipendente personale addetto all’istruttoria ed alla trattazione delle pratiche assistenziali e previdenziali in favore dei militari, in caso di infortunio o malattia, e delle loro famiglie, in caso di decesso. Le disposizioni in essa contenute si applicano a tutto il personale della Forza Armata.

La presente circolare sostituisce ed abroga la Pub. n. 6584 Istruzione e trattazione delle pratiche assistenziali e previdenziali interessanti il personale dell’Esercito, Ed. 2005 di questo Stato Maggiore.

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PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

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SME, Circ. 1020 Il supporto materiale. Pratiche assistenziali e previdenziali per il personale dell’Esercito, Ed. 2016

INDICE

1. BENEFICI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ... 1

1.1 GENERALITA’ ... 1

1.2 TIPOLOGIA DEI BENEFICI ... 1

1.3 SCHEMA RIEPILOGATIVO ... 2

2. RICONOSCIMENTO DI CAUSA DI SERVIZIO A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE ... 3

3. TIPOLOGIA DEI BENEFICI ... 5

3.1 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E DI SOGGIORNO DEI FAMILIARI DEL PERSONALE MILITARE ... 5

3.2 RIMBORSO SPESE PER ONORANZE FUNEBRI ... 7

3.3 INTERVENTO ASSISTENZIALE E PARTICOLARE ASSISTENZA ... 9

3.4 SPECIALE ELARGIZIONE ...13

3.5 ASSEGNO VITALIZIO E SPECIALE ASSEGNO VITALIZIO ...17

3.6 EQUO INDENNIZZO ...19

3.7 PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA/DI REVERSIBILITA’ ...23

3.8 INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO ...29

3.9 COPERTURA ASSICURATIVA PER MORTE O INVALIDITA’ PERMANENTE IN FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IMPIEGATO IN OPERAZIONI “FUORI AREA” ...33

3.10 COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI DELLO STATO ...35

3.11 PENSIONE ORDINARIA DI INVALIDITA’, INABILITA’ E REVERSIBILITA’...37

3.12 TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER LE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE ...43

3.13 SUSSIDIO DELL’OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER GLI ORFANI ED I MILITARI DI CARRIERA DELL’ESERCITO (O.N.A.O.M.C.E.) ...47

3.14 CURE ED ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE CON ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE DIFESA ...49

4. IL MONITORAGGIO E L’ASSISTENZA ...53

4.1 GENERALITA’ ...53

4.2 COMPETENZE CONNESSE CON IL MONITORAGGIO ...53

4.3 COMPETENZE CONNESSE CON L’ASSISTENZA ...54

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SME, Circ. 1020 Il supporto materiale. Pratiche assistenziali e previdenziali per il personale dell’Esercito, Ed. 2016

ALLEGATI

Allegato A Regolamento recante la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio Allegato B Domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

(in caso di infortunio)

Apd.1 all’All.B Domanda d’ufficio per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (in caso di infortunio)

Allegato C Domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (per gli eredi del personale deceduto)

Apd.1 all’All.C Domanda d’ufficio per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (per gli eredi del personale deceduto)

Allegato D Domanda per la richiesta di interdipendenza da causa di servizio Apd.1 all’All.D Domanda per la richiesta di accertamento della dipendenza da causa

di servizio con procedura di interdipendenza - aggravamento Allegato E Richiesta di intervento assistenziale

Apd.1 all’All.E Richiesta di intervento assistenziale (in caso di infortunio) Apd.2 all’All.E Richiesta di intervento assistenziale (in caso di decesso) Apd.3 all’All.E Richiesta di particolare assistenza

Allegato F Sussidio per il personale civile Apd.1 all’All.F Motivo della richiesta

Apd.2 all’All.F Documentazione allegata per il personale civile Apd.3 all’All.F Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Apd.4 all’All.F Richiesta di accredito bancario

Allegato G Domanda per la concessione dei benefici previsti per le vittime del dovere (in caso di infortunio/malattia)

Apd.1 all’All.G Domanda per la concessione dei benefici previsti per le vittime del dovere (in caso di infortunio decesso)

Allegato H Domanda per la concessione dell’equo indennizzo (contestuale all’istanza di riconoscimento della causa di servizio)

Apd.1 all’All.H Domanda per la concessione dell’equo indennizzo (successiva al riconoscimento della causa di servizio)

Allegato I Dichiarazione da allegare alla domanda di equo indennizzo

Allegato J Domanda per la concessione di pensione privilegiata di reversibilità Allegato K Domanda per la concessione di pensione privilegiata ordinaria

Allegato L Domanda per la concessione dell’indennizzo privilegiato aeronautico (in caso di decesso)

Apd.1 all’All.L Domanda per la concessione dell’indennizzo privilegiato aeronautico (in caso di inabilità permanente)

Allegato M Richiesta di assistenza O.N.A.O.M.C.E. (per gli Orfani minorenni) Apd.1 all’All.M Richiesta di assistenza O.N.A.O.M.C.E. (per gli Orfani maggiorenni) Apd.2 all’All.M Richiesta di assistenza O.N.A.O.M.C.E. (per gli studenti universitari)

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SME, Circ. 1020 Il supporto materiale. Pratiche assistenziali e previdenziali per il personale dell’Esercito, Ed. 2016

Allegato N Domanda di autorizzazione preventiva al rimborso spese sanitarie Allegato O Modulo di comunicazione dati

Allegato P Schede concernenti gli interventi assistenziali

Apd.1 all’All.P Personale militare ferito per sospetto atto di autolesionismo Apd.2 all’All.P Personale militare deceduto per sospetto atto di autolesionismo Apd.3 all’All.P Personale militare con lesioni da incidente/infortunio

Apd.4 all’All.P Personale militare deceduto per incidente/infortunio Apd.5 all’All.P Personale militare con infermità conseguente a malore Apd.6 all’All.P Personale militare deceduto per malore

Apd.7 all’All.P Personale militare affetto da grave patologia Apd.8 all’All.P Personale militare deceduto per grave patologia

Apd.9 all’All.P Personale militare ferito quale vittima di terrorismo/dovere Apd.10 all’All.P Personale militare deceduto quale vittima di terrorismo/dovere Apd.11 all’All.P Personale civile ferito per sospetto atto di autolesionismo Apd.12 all’All.P Personale civile deceduto per sospetto atto di autolesionismo Apd.13 all’All.P Personale civile con lesioni da incidente/infortunio

Apd.14 all’All.P Personale civile deceduto per incidente/infortunio Apd.15 all’All.P Personale civile affetto da grave patologia/malore Apd.16 all’All.P Personale civile deceduto per grave patologia/malore Apd.17 all’All.P Personale civile ferito quale vittima di terrorismo/dovere Apd.18 all’All.P Personale civile deceduto quale vittima di terrorismo/dovere

ANNESSI:

I. LETTERA DI DIRAMAZIONE.

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SME, Circ. 1020 Il supporto materiale. Pratiche assistenziali e previdenziali per il personale dell’Esercito, Ed. 2016

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1. BENEFICI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

1.1 GENERALITA’

La presente Circolare è stata concepita con lo scopo di fornire uno strumento di lavoro aggiornato, di immediata consultazione, utile ai Comandanti di Corpo e al personale addetto all’istruttoria e alla trattazione delle pratiche assistenziali e previdenziali a favore dei militari, in caso di infortunio o malattia, e delle loro famiglie, in caso di decesso. Nell’ambito dello stesso documento, si è provveduto a inserire analoghe indicazioni, laddove previste dalle vigenti norme, a favore del personale civile della Forza Armata.

La Circolare, che abroga e sostituisce la Pubblicazione n. 6584, amplia e completa le indicazioni fornite dal “Compendio delle procedure per gli interventi assistenziali a favore del personale deceduto, colpito da grave infortunio o grave patologia” e dalla

“Guida al supporto alle famiglie in caso di gravi eventi”, diramati dallo SM dell’Esercito rispettivamente nel 2004 e 2012, illustrando nello specifico il settore dei benefici assistenziali, con particolare riferimento all’iter procedurale per la concessione degli stessi.

1.2 TIPOLOGIA DEI BENEFICI

I Benefici assistenziali sono delle prestazioni di natura assistenziale fornite sotto forma di sussidi dall’Amministrazione della Difesa, a favore di dipendenti in servizio e in quiescenza ed eventualmente dei loro familiari superstiti.

I Benefici previdenziali sono interventi di natura previdenziale aventi come fine la tutela del lavoratore (e dei familiari a suo carico) dai rischi della menomazione o della perdita della sua capacità lavorativa in conseguenza di eventi naturali o connessi al lavoro prestato.

I benefici vengono elargiti in relazione alla modalità dell'evento dannoso che ha reso necessaria la concessione degli stessi tenendo conto, in particolare, del nesso causale tra il servizio prestato e l’evento stesso che si sostanzia nel riconoscimento o meno della “dipendenza da causa di servizio”.

A premessa dell’illustrazione delle varie tipologie dei benefici, è stato redatto lo schema riepilogativo riportato nella pagina seguente che permette di individuare prontamente l’eventuale spettanza di un beneficio.

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1.3 SCHEMA RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA BENEFICIO

MALATTIA/INFERMITA’/INFORTUNIO/DECESSO

“NO DIPENDENTE CAUSA

DI SERVIZIO” “SI DIPENDENTE CAUSA DI SERVIZIO”

“SI DIPENDENTE CAUSA DI SERVIZIO” IN CASO DI:

- vittime del servizio o di eventi natura violenta;

- vittime attività di volo o aviolancistica;

- militari in missioni all’estero;

- vittime del dovere;

- vittime del terrorismo.

RIMBORSO SPESE DI

TRASPORTO E SOGGIORNO SI SI SI

RIMBORSO SPESE FUNEBRI SI SI SI

SUSSIDIO ORDINARIO SI SI SI

PARTICOLARE ASSISTENZA NO SI SI

SPECIALE ELARGIZIONE NO SI

(per il solo personale in

ferma prefissata) SI

EQUO INDENNIZZO1 NO SI

(NO in caso di assicurazione) SI

(NO in caso di assicurazione) INDENNIZZO PRIVILEGIATO

AERONAUTICO NO NO SI

(solo per incidenti di volo) TRATTAMENTO

PENSIONISTICO

PRIVILEGIATO NO SI

(in presenza dei requisiti) SI

(in presenza dei requisiti) TRATTAMENTO

PENSIONISTICO ORDINARIO (con almeno 5 anni di servizio in caso di decesso; con almeno

15 anni di servizio in caso di infortunio)

SI SI

(fino alla concessione della pensione privilegiata)

(fino alla concessione della SI pensione privilegiata)

TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI

INVALIDITÁ-INABILITÁ SI NO

(in quanto la pensione privilegiata è più congrua)

NO (in quanto la pensione privilegiata è più congrua) ASSICURAZIONE PER IL

PERSONALE IMPIEGATO FUORI AREA2

SI

(non concessa nei casi di malattia non prevista dal contratto e per suicidio)

SI

(non concessa nei casi di malattia non prevista dal contratto e per suicidio)

SI

ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI ALLA GUIDA

VEICOLI DELLO STATO3 NO SI SI

(NO per atti di terrorismo)

ASSEGNI VITALIZI4 NO NO

SI

(solo per le “vittime del terrorismo, del dovere e dei

soggetti equiparati”) SUSSIDIO

O.N.A.O.M.C.E5 SI SI SI

1 Per i casi di decesso, PREVIMIL, valuterà di volta in volta l’eventuale “cumulo” tra equo indennizzo e premio assicurativo a favore degli eredi.

2 Concessa esclusivamente al personale contingentato impiegato “fuori dal territorio nazionale”.

3 Per gli infortuni subiti alla guida di veicoli e natanti di proprietà dello Stato sia in Patria sia all’estero.

4 Sono previsti €500,00 per le vittime del terrorismo ed € 258,23 per le vittime del dovere ed equiparati (rivalutati annualmente).

5 Concesso secondo le modalità stabilite dallo statuto dell’O.N.A.O.M.C.E. (Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell’Esercito).

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SME, Circ. 1020 Il supporto materiale. Pratiche assistenziali e previdenziali per il personale dell’Esercito, Ed. 2016

2. RICONOSCIMENTO DI CAUSA DI SERVIZIO A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE

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Le seguenti procedure trovano applicazione solo a favore del personale militare in quanto, per il personale civile della Difesa, le competenze in materia di risarcimenti per infortunio e malattia professionale sono devoluti all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), al quale l’Ente di appartenenza del suddetto personale deve segnalare obbligatoriamente l’evento dannoso.

L’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (D.P.R. 29 ott.

2001, n. 461) può essere avviata (All.B – Apd.1 all’All.B - All.C - Apd.1 all’All.C – All.D e Apd.1 all’All.D):

 d’Ufficio, quando l’infermità o il decesso è certamente o presumibilmente ritenuta/o dipendente da causa di servizio;

 a domanda dell’interessato o eventualmente, degli aventi diritto, tramite il Comando di appartenenza (o Centro Documentale in caso di personale in congedo), corredata della documentazione sanitaria probatoria prevista, per il successivo inoltro con immediatezza alla Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) competente territorialmente. L’istanza deve essere presentata entro sei mesi dall’evento dannoso o dalla data di conoscibilità della infermità.

Successivamente, la C.M.O. si pronuncia in merito alla categoria di ascrivibilità e restituisce la pratica medico legale al Comando che l’ha generata, per il successivo inoltro alla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL)7, che a sua volta attiverà il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, deputato a pronunciarsi sulla dipendenza o meno da causa di servizio.

Nel caso in cui le lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell’infortunio da causa violenta, il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio è pronunciato dal Direttore delle strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale (Policlinico Militare di Roma, Centri Ospedalieri Militari e Dipartimenti Militari di Medicina Legale), o da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale. Il Comitato di Verifica restituirà la pratica a PREVIMIL/INPS, che provvederanno a emettere sia il decreto (o determinazione, se concessa dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS) relativo alla dipendenza da causa di servizio sia i decreti concessivi dei benefici spettanti a favore degli aventi diritto.

PREVIMIL invierà i decreti concessivi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa il quale, una volta verificata la correttezza degli importi, provvederà ad emettere - a favore

6 Una completa trattazione delle procedure adottate in ambito Forze Armate a cura di PREVIMIL è riportata in All.A.

7 Oppure all’INPS (competente per territorio) in caso di decesso o riforma.

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degli aventi diritto - il mandato di pagamento o un versamento sul conto corrente, per i quali acquisirà dagli interessati il relativo IBAN.

DIAGRAMMA DI FLUSSO ITER CAUSA DI SERVIZIO

REPARTO C.M.O.

COMITATO DI VERIFICA

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

INPS REPARTO

PREVIMIL PREVIMIL

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SME, Circ. 1020 Il supporto materiale. Pratiche assistenziali e previdenziali per il personale dell’Esercito, Ed. 2016

3. TIPOLOGIA DEI BENEFICI

3.1 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E DI SOGGIORNO DEI FAMILIARI DEL PERSONALE MILITARE

3.1.1 Riferimenti normativi

 Circ. M_D GMIL2 VDGV III SP2 2013 in data 20 nov. 2013 della Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL);

 circ. M_D GPREV REG2016 0023657 in data 15 feb. 2016 di PREVIMIL.

3.1.2 Finalità e natura

Rimborsare ai familiari dei soli militari (non sono previsti analoghi rimborsi per il personale civile), deceduti o in imminente pericolo di vita8 a seguito di evento occorso in servizio, le spese di:

 trasporto (andata e ritorno) dalla località di residenza al luogo ove il militare è ubicato9;

 soggiorno nella località ove l’interessato è degente o è deceduto.

3.1.3 Destinatari

Coniuge, convivente, parenti e affini di 1° e 2° grado (massimo tre).

3.1.4 lmporto del beneficio Non vincolato.

3.1.5 Organi competenti alla concessione e alla liquidazione

 Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi di servizio del militare;

 altro EDR-C individuato dallo Stato Maggiore dell’Esercito in relazione alla particolare situazione.

3.1.6 Compiti degli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi

 Risarcire ai suddetti familiari le spese di viaggio (previa autorizzazione di PREVIMIL) di andata e ritorno dalla località di residenza al luogo del decesso/dell’incidente/di ricovero del militare, chiedendone successivamente il rimborso sul Capitolo 1227/8;

 sostenere le spese relative al soggiorno dei familiari nel luogo in cui è avvenuto il decesso/l’incidente o dove il militare è ricoverato imputando sul Capitolo 1264 le spese di vitto e alloggio presso una foresteria, albergo o pensione.

8 Nei casi di riconosciuta particolare gravità non rientranti tra quelli espressamente specificati, ma con caratteristiche tali da poterli ad essi assimilare, PERSOMIL potrà autorizzare il rimborso delle spese di vitto e alloggio in deroga, previa motivata richiesta degli EDR-C interessati.

9 Deve essere sempre chiesta l’autorizzazione a PREVIMIL.

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SME, Circ. 1020 Il supporto materiale. Pratiche assistenziali e previdenziali per il personale dell’Esercito, Ed. 2016

3.1.7 Documentazione

 Copia dell’atto autorizzativo a firma del Comandante;

 copia dell’atto dispositivo a firma del Capo Servizio Amministrativo;

 fattura o ricevuta fiscale rilasciata dalla foresteria, dall’albergo, pensione e ristorante;

 biglietti comprovanti le spese di trasporto sostenute;

 documenti comprovanti il tipo e il grado di parentela degli intestatari dell’ordine di pagamento;

 eventuale autorizzazione della Direzione Generale competente.

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3.2 RIMBORSO SPESE PER ONORANZE FUNEBRI 3.2.1 Riferimenti normativi

Circolare M_D GCOM 0006839 in data 22 aprile 2015 della Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali (COMMISERVIZI).

3.2.2 Finalità e natura

Rimborsare le spese sostenute dalla famiglia del personale militare e civile deceduto durante il servizio (o dall’Ente di appartenenza che le ha anticipate) per:

 le onoranze funebri;

 la traslazione della salma;

 la pubblicazione di necrologi;

 ulteriori particolari attività (eventuali) dovute a:

• trattamento eccezionale della salma, recupero, ricomposizione e sistemazione in conseguenza di eventi violenti;

• processi conservativi, fitto frigoriferi, altri motivi di carattere sanitario e di culto.

3.2.3 Destinatari

Qualsiasi familiare o Ente di appartenenza che abbia effettivamente sostenuto le spese.

3.2.4 Importo del beneficio

Per le onoranze funebri, l’importo è di € 2.730,00, elevabile a € 5.000,00 in caso di traslazione della salma ai luoghi di origine.

Per l'acquisto di cuscini o corone di fiori e per la pubblicazione di necrologi, la somma massima è di € 840,00.

In caso di decesso all’estero o in altri casi eccezionali, le spese (ulteriori) opportunamente documentate e corredate da una sintetica relazione sulle modalità del decesso, devono essere preventivamente autorizzate da COMMISERVIZI.

3.2.5 Organi competenti alla concessione e alla liquidazione

 Policlinico Militare di ROMA;

 comandi Militari per il territorio;

 ospedali Militari competenti per territorio.

3.2.6 Compiti degli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi

 Contattare prioritariamente ditte convenzionate (se esistenti) operanti nel settore;

 acquisire/produrre la documentazione necessaria;

 predisporre gli atti amministrativi di competenza;

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SME, Circ. 1020 Il supporto materiale. Pratiche assistenziali e previdenziali per il personale dell’Esercito, Ed. 2016

 effettuare la liquidazione ed il pagamento con imputazione della spesa su fondo scorta quando previsto;

 richiedere il rimborso della spesa agli Organi elencati nel precedente comma.

3.2.7 Documentazione

 Copia dell’atto autorizzativo a firma del Comandante;

 copia dell’atto dispositivo a firma del Capo Servizio Amministrativo;

 certificato di morte;

 sintetica relazione sulle circostanze e modalità del decesso;

 fattura dettagliata rilasciata dalla ditta incaricata del servizio funebre;

 fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'organo di stampa interessato per la pubblicazione del necrologio;

 originale dell’atto di COMMISERVIZI che autorizza il superamento dei limiti di spesa (quando si verifica il caso);

 documenti comprovanti il tipo e il grado di parentela degli intestatari dell’ordine di pagamento, qualora le spese siano state sostenute dalla famiglia del defunto.

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SME, Circ. 1020 Il supporto materiale. Pratiche assistenziali e previdenziali per il personale dell’Esercito, Ed. 2016

3.3 INTERVENTO ASSISTENZIALE E PARTICOLARE ASSISTENZA 3.3.1 Riferimenti normativi

 D.P.R. 28 dic. 2000, n. 445;

 Circolare n. DGPM/308 in data 19 gen. 2001 di PERSOMIL;

 Circolare n. M_D GCIV 0040099 in data 11 giu. 2014 di PERSOCIV;

 Circolare n. M_D GMIL 0873151 in data 11 dic. 2015 di PERSOMIL.

3.3.2 Finalità e natura

 Intervento assistenziale: garantire un sussidio nel caso in cui il danno subito e/o le spese sostenute provochino alla famiglia dell’interessato un grave stato di bisogno conseguente ad un insieme di oneri indispensabili e straordinari10;

 particolare assistenza (solo per il personale militare): fornire un sostegno economico nei casi di lesioni gravi e permanenti o di decesso occorsi nel corso di attività addestrativa, operativa o logistico-funzionale. Ha carattere di urgenza.

3.3.3 Destinatari Personale militare:

 personale militare in servizio ed in quiescenza che abbia sostenuto spese per sé stesso nonché per i suoi familiari risultanti dalla attestazione ISEE;

 familiari superstiti del personale militare deceduto, purché titolari di trattamenti pensionistici di reversibilità.

Personale civile (esclusa la particolare assistenza):

 personale civile in servizio ed in quiescenza;

 coniuge convivente di personale civile, quale risultante dai registri anagrafici del comune di residenza, purché non siano erogate provvidenze da parte del proprio datore di lavoro;

 figli conviventi di personale civile sprovvisti di mezzi propri di sostentamento;

 familiari superstiti di ex dipendenti civili titolari di pensione di reversibilità.

3.3.4 Importo del beneficio Personale militare:

 intervento assistenziale (circ. n. M_D GMIL 0873151 in data 11 dic. 2015) variabile in base alla spesa sostenuta e al reddito complessivo del nucleo familiare come risultante da modello ISEE, consistente in un rimborso massimo di:

• € 1.500,00 per cure dentarie;

• € 500,00 per ausili visivi;

10 Con la circolare n. DGPM/308 datata 19 gennaio 2001 di PERSOMIL, il Ministero della Difesa ha introdotto un ulteriore sussidio per l’elargizione di contributi, quale urgente e primo intervento economico, a ristoro delle spese sostenute e da sostenere a favore del personale militare impiegato fuori area e colpito da gravi patologie e dei loro familiari nell’ipotesi di decesso (modulo di domanda in Apd.1 e 2 all’All.E).

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SME, Circ. 1020 Il supporto materiale. Pratiche assistenziali e previdenziali per il personale dell’Esercito, Ed. 2016

• € 1.000,00 per ausili auditivi ed ortopedici;

• € 1.000,00 per spese funerarie;

• € 1.000,00 per furto con scasso (beni di prima necessità);

• € 500,00 per furto con scasso (ripristino degli infissi);

• € 3.000,00 per calamità naturali (beni impignorabili);

• € 1.500,00 per calamità naturali (ripristino o acquisto autovettura in assenza di assicurazione per furto);

• 80% della spesa sostenuta in caso di spese sanitarie;

• 25% della spesa sostenuta per ogni figlio adottato;

 intervento assistenziale (circ. n. DGPM/308 in data 19 gen. 2001) variabile a seguito di valutazione della Direzione Generale competente;

 particolare assistenza variabile fino ad un massimo di € 6.000,00.

Personale civile:

importo variabile in base alla spesa sostenuta e al reddito complessivo del nucleo familiare come risultante da modello ISEE.

3.3.5 Organi competenti alla concessione e alla liquidazione PERSOMIL/PERSOCIV.

Modalità di pagamento:

 intervento assistenziale: la corresponsione della somma all'interessato o al familiare superstite beneficiario, nel caso di esito positivo della richiesta, avverrà mediante accredito direttamente sul c/c indicato dall’interessato;

 particolare assistenza: l’Ente amministrativo designato per il pagamento, ricevuta l'autorizzazione da PERSOMIL, provvederà ad erogare la somma, generalmente in contanti, imputando la spesa sul fondo scorta. All’ordine di pagamento dovranno essere allegati:

• l’originale dell’autorizzazione concessa da PERSOMIL;

• l’atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dic. 2000, n. 445, comprovante il diritto del familiare a riscuotere, quale erede diretto del defunto.

3.3.6 Compiti degli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi

Gli organi centrali competenti operano una valutazione attraverso alcuni elementi:

 reddito complessivo del nucleo familiare;

 esistenza o meno di eventuali interventi assistenziali effettuati da organismi mutualistici ed assicurativi di natura pubblica e privata;

 situazioni e fatti che, in conseguenza dell’evento dannoso, possono incidere negativamente sullo stato economico dei familiari;

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 carico di famiglia del superstite in caso di decesso.

L’EDR-C che ha/aveva in forza il militare/civile deve istruire l’istanza e inviarla, previa compilazione del previsto modulo di richiesta:

 direttamente a PERSOMIL per il personale militare, esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it;

 a PERSOCIV per il personale civile.

3.3.7 Documentazione

 Intervento assistenziale: moduli riportati in All.E, Apd.1 all’All.E, Apd.2 all’All.E per il personale militare e All.F, Apd.1 all’All.F, Apd.2 all’All.F, Apd.3 all’All.F, Apd.4 all’All.F per il personale civile;

 particolare assistenza: richiesta urgente via mail, seguita, entro 30 giorni, dalla richiesta redatta sul modulo riportato nell’Apd.3 all’All.E.

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3.4 SPECIALE ELARGIZIONE 3.4.1 Riferimenti normativi

 Legge 27 ott. 1973, n. 629;

 Legge 13 ago. 1980, n. 466;

 D.M. 30 ott. 1980;

 Circolare n. 49000/A/4/DG in data 19 dic. 1981 di DIFEPENSIONI;

 Legge 20 ott. 1990, n. 302;

 D.P.R. 28 lug. 1999, n. 510;

 Legge 24 dic. 2003, n. 369;

 Legge 3 ago. 2004, n. 206;

 Legge 23 dic. 2005, n. 266;

 D.P.R. 7 lug. 2006, n. 243;

 Legge 29 nov. 2007, n. 222;

 D.Lgs. 15 mar. 2010, n. 66.

3.4.2 Finalità e natura

Assegnare un beneficio economico speciale, una tantum, alle seguenti categorie:

 “vittime del terrorismo”: soggetti (militari o civili) deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente a seguito di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice (Legge 3 ago. 2004, n. 206), compiute sul territorio nazionale o extranazionale. Il beneficio spetta anche ai familiari superstiti;

 “vittime del dovere”: soggetti (militari o civili) deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni d’istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

• nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

• nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

• nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

• in operazioni di soccorso;

• in attività di tutela della pubblica incolumità;

• a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità (Legge 23 dic. 2005, n.266, comma 563).

Sono “equiparati” ai soggetti di cui sopra coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini

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nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative (Legge 23 dic. 2005, n.266, comma 564);

 “vittime di eventi di natura violenta”: militari che decedono per effetto diretto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta riportate nell’adempimento del servizio;

 “vittime durante il periodo di servizio”: volontari VFP1 e VFP4, richiamati, allievi delle scuole, che decedono durante il periodo di servizio, con esclusione di quelli che al momento dell’evento luttuoso si trovano in licenza, in permesso o fuori presidio senza autorizzazione.

3.4.3 Destinatari

 Personale che ha subito un’invalidità permanente (vittime del terrorismo/vittime del dovere e soggetti equiparati);

 eredi del personale deceduto, in ordine di priorità:

• coniuge superstite e figli (questi ultimi se conviventi e a carico);

• figli (legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti);

• genitori;

• fratelli e sorelle se conviventi e a carico;

• quando non vi siano il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle conviventi a carico, per le vittime del dovere le amministrazioni competenti procedono all’accertamento d’ufficio sull’esistenza di persone conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti all’evento e dei conviventi more uxorio. Per gli altri soggetti beneficiari si procede a seguito di domanda da parte degli interessati (D.P.R. 28 lug. 1999, n. 510, art. 13, comma 2).

3.4.4 Importo del beneficio

Variabile a seconda delle categorie indicate al sottoparagrafo 3.4.2. In particolare:

 vittime del terrorismo, del dovere e soggetti equiparati: nella misura massima di € 200.000,00 o in proporzione alla percentuali di invalidità riportata, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale (gli importi sono soggetti a rivalutazione annuale);

 vittime di “eventi di natura violenta”: € 100.000,00, aumentati di € 60.000,00 se con carico di famiglia (gli importi sono soggetti a rivalutazione annuale);

 vittime durante il periodo di servizio: € 25.822,84.

3.4.5 Organi competenti alla concessione e alla liquidazione

 PREVIMIL - II Reparto

Viale dell’Esercito, n. 186 – 00143 Roma

previmil@previmil.difesa.it - previmil@postacert.difesa.it;

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 PERSOCIV – 9a Divisione

Viale dell’Università, n. 4 – 00185 Roma Tel. 06.49862498 - fax 06.49862615 urp@persociv.difesa.it.

3.4.6 Compiti degli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi

Per le vittime del terrorismo, le vittime del dovere, le vittime di eventi di natura violenta e le vittime durante il periodo di servizio, la pratica viene istruita d’ufficio.

Per i soggetti equiparati alle vittime del dovere, la pratica viene generata su istanza di parte secondo lo schema di cui all’All.G.

3.4.7 Documentazione

 Dettagliato rapporto del Comandante relativo alle circostanze che hanno dato luogo all’evento, corredato di testimonianze e perizie, in armonia con “le linee guida” edite dallo Stato Maggiore della Difesa e diramate dallo Stato Maggiore dell’Esercito - I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale con lettera n.

M_D E 0012000 0041045 in data 19 marzo 2015;

 verbale dell’organo sanitario competente (C.M.O.). Inoltre, esclusivamente per i soggetti equiparati alle vittime del dovere e in caso di dubbi relativi alla circostanza che ha generato l’evento, è necessario il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio dal quale risulti il nesso di causalità fra l’evento ed il servizio inteso quale occasione o circostanza in cui il decesso si è verificato;

 copia del foglio matricolare o stato di servizio aggiornato alla data del decesso;

 coordinate bancarie o postali per l’accreditamento delle somme dovute e, in caso di decesso, autocertificazione contenente:

• stato di famiglia alla data di morte del militare con l’indicazione del grado di parentela e della residenza;

• stato civile del militare e data di morte;

 indicazione se il militare alla data del decesso abbia o meno lasciato figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati;

 per le sole vittime del servizio, dichiarazione del Comandante o del responsabile dell’Ente/Ufficio da cui risulti se il militare percepiva o meno le quote di aggiunta di famiglia per il superstite avente causa (non richiesta per i Graduati e i militari di truppa).

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3.5 ASSEGNO VITALIZIO E SPECIALE ASSEGNO VITALIZIO 3.5.1 Riferimenti normativi

 Legge 13 ago. 1980, n. 466, art. 3;

 Legge 20 ott. 1990, n. 302, art. 1 commi 1, 2, 3 e 4;

 D.Lgs. 30 dic. 1992, n. 503, art. 11;

 Legge 23 nov. 1998, n. 407, art. 2 comma 1;

 D.P.R. 28 lug. 1999, n. 510;

 Legge 23 dic. 2000 n. 388;

 Legge 24 dic. 2003 n. 350;

 Legge 12 mar. 2004, n. 68;

 Legge 3 ago. 2004, n. 206;

 D.P.R. 7 lug. 2006, n. 243;

 Legge 24 dic. 2007, n. 244;

 D. Lgs. 15 mar. 2010, n. 66.

3.5.2 Finalità e natura

Trattasi di provvidenze economiche di natura indennitaria a carattere continuativo non reversibili ed esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

3.5.3 Destinatari

Personale militare o civile che abbia riportato un’invalidità permanente pari o superiore al 25%, o eredi dello stesso personale riconosciuto:

 vittima del terrorismo;

 vittima della criminalità organizzata e delle associazioni di stampo mafioso;

 vittima del dovere o equiparato.

Nei casi in cui la vittima del terrorismo, già titolare di assegno vitalizio, deceda successivamente all’evento criminoso per interdipendenza o aggravamento dovuto all’effetto diretto delle lesioni o delle infermità subite nell’atto terroristico, l’assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti.

3.5.4 Importo dei benefici

L’assegno vitalizio è pari a € 500,00 mensili per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e € 258,23 per le vittime del dovere e soggetti equiparati.

Lo speciale assegno vitalizio è pari a € 1.033,00 mensili.

L’importo dei benefici è soggetto alla perequazione automatica di cui al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 503, art. 11 e successive modificazioni.

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3.5.5 Organi competenti alla concessione e alla liquidazione

 PREVIMIL – II Reparto

Viale dell’Esercito, n. 186 – 00143 Roma

previmil@previmil.difesa.it - previmil@postacert.difesa.it;

 PERSOCIV - 9ª Divisione

Viale dell’Università, n. 4 – 00185 Roma Tel. 06.49862498 - fax 06.49862615 urp@persociv.difesa.it.

3.5.6 Compiti degli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi

Per le vittime del terrorismo, per le vittime di eventi di natura violenta e per le vittime durante il periodo di servizio, la pratica viene istruita d’ufficio.

Per i soggetti equiparati alle vittime del dovere, la pratica viene generata su istanza di parte secondo lo schema di cui All.G e Apd.1 all’All.G.

3.5.7 Documentazione

E’ analoga a quella prevista per la speciale elargizione (sottoparagrafo 3.4.7).

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3.6 EQUO INDENNIZZO 3.6.1 Riferimenti normativi

 D.P.R. 10 gen. 1957, n. 3, art. 68;

 D.P.R. 3 mag. 1957, n. 686;

 Legge 23 dic. 1970, n. 1094;

 D.P.R. 23 dic. 1978, n. 915;

 D.P.R. 30 dic. 1981, n. 834;

 D.P.R. 29 ott. 2001, n. 461;

 D.M. 12 feb. 2004;

 D.Lgs. 15 mar. 2010, n. 66.

3.6.2 Finalità e natura

Trattasi di beneficio economico di natura indennitaria, una tantum, volto a risarcire una menomazione dell’integrità fisica causata da infermità o lesione riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta ad una delle tabelle “A” o “B” di cui al D.P.R. 30 dic. 1981, n. 834 e successive modificazioni, ovvero un decesso riconosciuto dipendente anch’esso da causa di servizio.

3.6.3 Destinatari

Militari in servizio o in congedo, in caso di infermità o lesione.

Eredi del personale deceduto, in ordine di priorità:

 coniuge, solo o in concorso con gli orfani, anche se separato, purché senza addebito. Nel caso di coniuge solo è prevista la compartecipazione degli ascendenti11, secondo quanto disposto dall’art. 582 del codice civile, nella misura di due terzi dell’importo per il coniuge e di un terzo per gli ascendenti;

 figli (legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti) in mancanza del coniuge;

 genitori soli;

 genitori in concorso con i collaterali (fratelli e sorelle), secondo quanto previsto dall’art. 571 del codice civile;

 altri aventi titolo alla successione.

3.6.4 Importo del beneficio

La misura del beneficio è commisurata allo stipendio percepito dal militare al momento della domanda ed è correlata all’entità della menomazione subita.

L’importo dell’equo indennizzo è comunque ridotto:

 del 25%, se l’interessato ha superato i 50 anni di età;

 del 50%, se l’interessato ha superato i 60 anni di età.

11 Genitori o nonni o, a ritroso, parenti in linea retta.

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Qualora il militare, successivamente alla liquidazione dell’equo indennizzo, riporti una nuova infermità, riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascrivibile a categoria, si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo.

A tal fine:

 la menomazione complessiva che ne deriva deve rientrare in una categoria superiore a quella per cui è stato liquidato il primo indennizzo;

 dal nuovo importo oggetto di liquidazione deve essere detratto quanto in precedenza già liquidato.

Inoltre:

 è prevista la deduzione dall’equo indennizzo di quanto eventualmente percepito dal militare in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione (mentre è consentito il cumulo con quanto percepito per effetto di un contratto di assicurazione stipulato in forma privata);

 è ammesso il cumulo dell’equo indennizzo con il trattamento di pensione privilegiata;

 è stabilita la riduzione dell’importo dell’indennizzo, nella misura del 50%, in caso di conseguimento, per la medesima infermità, di assegno rinnovabile ovvero di pensione privilegiata.

Il recupero del 50% dell’importo non è previsto nel caso di equo indennizzo conferito ai superstiti, a seguito del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso.

3.6.5 Organi competenti alla concessione e alla liquidazione

 PREVIMIL – II Reparto - 5ª Divisione (per Ufficiali e Marescialli);

 PREVIMIL – II Reparto - 7ª Divisione (per Sergenti, Graduati e Volontari in ferma prefissata).

Per informazioni:

PREVIMIL - Ufficio Relazioni con il Pubblico Viale dell’Esercito, n. 186 – 00143 Roma Tel. 06.517051008; fax. 06.517052800

previmil@previmil.difesa.it - previmil@postacert.difesa.it.

3.6.6 Compiti degli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi

La domanda di equo indennizzo deve essere presentata all’EDR-C presso il quale l’interessato presta servizio. Presupposto della stessa è la presentazione della domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

La domanda di equo indennizzo può essere presentata:

 contestualmente alla richiesta di riconoscimento della dipendenza. Il termine per la presentazione è di sei mesi decorrenti:

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• dalla data in cui è avvenuto il decesso;

• dalla data dell’infortunio;

• dalla data in cui si è avuta conoscenza dello stato di malattia, dalla quale sia derivata la menomazione ascrivibile a categoria tabellare;

 nel corso del procedimento volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. In tale caso:

• entro dieci giorni dalla comunicazione da parte dell’Amministrazione dell’invio degli atti al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per la richiesta di parere sulla dipendenza;

• entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio;

 dopo la cessazione dal servizio il termine per la presentazione della domanda di equo indennizzo è sempre di sei mesi dalla conoscibilità della menomazione derivante dall’infermità e, comunque, entro cinque anni dalla cessazione del servizio (elevato a dieci per il “parkinsonismo” e le malattie a eziopatogenesi non definita o idiopatica).

In caso di concessione di equo indennizzo, la domanda di aggravamento può essere proposta una sola volta, nel termine di cinque anni dalla comunicazione del decreto concessivo.

3.6.7 Documentazione

L’istanza di concessione dell’equo indennizzo deve essere corredata da:

 documentazione sanitaria attestante la malattia, le lesioni o la causa del decesso, specificando i fatti di servizio che vi hanno concorso e che siano, dunque, rilevanti ai fini dell’accertamento del nesso di causalità (ove non sia ancora intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio);

 dichiarazione di cui al D.P.R. 3 mag. 1957, n. 686, art. 50, vistata dall’Ente, con la quale il richiedente attesta di non avere ricevuto alcun compenso per la stessa menomazione, in ragione di contratti di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione;

 in caso di domanda da parte degli eredi del militare defunto, certificato di morte e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risultino gli aventi titolo al beneficio;

 elementi informativi del Comandante o Direttore dell’EDR-C solo nel caso in cui l’istanza sia finalizzata anche al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (assenza di modello “C” o di verbale della C.M.O.);

 copia del foglio matricolare o stato di servizio del militare aggiornato.

La domanda, sottoscritta dall’interessato o dagli aventi diritto (All.H – Apd.1 all’All.H – All.I), deve contenere:

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 i dati anagrafici del militare infortunato o deceduto;

 i dati anagrafici e il grado di parentela con il defunto (in caso di decesso del militare);

 l’infermità o la lesione che abbia causato la menomazione dell’integrità fisica, ovvero il decesso, per la quale si chiede l’equo indennizzo;

 se in possesso, gli estremi del processo verbale della C.M.O. con cui l’infermità è stata diagnosticata e giudicata ascrivibile a categoria, oppure gli estremi del processo verbale “Modello C” con cui la lesione traumatica è stata riconosciuta “SI dipendente” da causa di servizio ed ascrivibile a categoria.

Avverso i decreti di equo indennizzo è ammesso ricorso a titolo oneroso al:

 Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento;

 Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del provvedimento.

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3.7 PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA/DI REVERSIBILITA’

3.7.1 Riferimenti normativi:

 D.P.R. 29 dic. 1973, n. 1092;

 D.P.R. 23 dic. 1978, n. 915;

 Legge 26 gen. 1980, n. 9;

 D.P.R. 30 dic. 1981, n. 834;

 Legge 23 dic. 2000, n. 388;

 D.P.R. 29 ott. 2001, n. 461;

 Legge 3 ago. 2004, n. 206;

 D.Lgs. 15 mar. 2010, n. 66;

 D.Lgs. 24 feb. 2012, n. 20.

3.7.2 Finalità e natura

Trattasi di trattamento economico a carattere continuativo, previsto solo per il personale militare, avente lo scopo di risarcire il militare stesso per le menomazioni dell’integrità personale subite a causa di infermità o lesioni di natura inabilitante riportate per fatti di servizio e riconosciute ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella “A” annessa al D.P.R. n. 834/81 e dipendenti da fatti di servizio, a nulla rilevando la durata del rapporto di lavoro, né l’entità della contribuzione versata. Nel caso la menomazione sia ascritta alla tabella “B” del richiamato Decreto, spetta una indennità privilegiata “una tantum”.

3.7.3 Destinatari

Il beneficio economico spetta alle categorie di seguito indicate.

Trattamento privilegiato ordinario.

Spetta al militare che:

 è dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato per effetto di infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio;

 dopo la cessazione dal servizio, chiede la concessione del trattamento privilegiato per infermità/lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio e ascritte a categoria;

Trattamento privilegiato di reversibilità.

Compete agli aventi diritto del militare che, in servizio, muore per causa di servizio o a seguito di infermità dipendenti da causa di servizio. Il trattamento privilegiato di reversibilità compete anche agli aventi diritto del soggetto, già titolare di pensione privilegiata ordinaria, che decede per effetto diretto di una delle infermità o lesioni per le quali era stato riconosciuto il diritto al trattamento privilegiato.

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Al coniuge e agli orfani minorenni è attribuito un trattamento speciale di importo pari a quello di prima categoria (100% della base pensionabile), ai sensi del D.P.R. 29 dic. 1973, n. 1092, art. 93, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa.

Detto beneficio compete inoltre agli orfani maggiorenni purché inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del militare o del pensionato ed in condizioni economiche disagiate.

Il trattamento speciale viene altresì corrisposto ai sopra menzionati congiunti in caso di decesso di pensionato, titolare di trattamento privilegiato di prima categoria.

Scaduto il termine di tre anni comincia a decorrere la pensione privilegiata di reversibilità.

Gli aventi diritto al trattamento di reversibilità sono, in ordine di priorità:

 coniuge in concorso con i figli minorenni, studenti di scuola media superiore, studenti universitari per gli anni del corso legale di laurea e, comunque, non oltre il 26° anno di età, maggiorenni purché inabili, a carico, conviventi e nullatenenti.

Sono presi in considerazione i figli legittimi, legittimati, naturali e adottivi.

In assenza dei figli legittimi e legittimati o nei casi in cui questi non ne abbiano diritto, il trattamento compete anche agli affiliati12.

Per il coniuge superstite devono sussistere le seguenti condizioni:

• che non sia intervenuta separazione legale passata in giudicato per sua colpa, ovvero, pur ricorrendo tale circostanza, abbia diritto agli alimenti;

• che mantenga lo stato vedovile;

 figli, in assenza del coniuge o nei casi in cui questi non abbia titolo alla reversibilità, ferme restando le condizioni previste per i maggiorenni di cui al precedente alinea;

 padre, purché si trovi nelle sotto indicate condizioni:

• inabile a proficuo lavoro o di età non inferiore a 57 anni, sei mesi e un giorno, qualora, in casi particolari, sia applicata dagli organi competenti la normativa della pensionistica di guerra;

• sia provvisto di limitato reddito (la cui entità è stabilita periodicamente per legge o con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze) e a carico del dipendente.

Si prescinde da tali condizioni quando il militare defunto era figlio unico (D.P.R.

23 dic. 1978, n. 915, art. 64, comma 2);

 madre, in mancanza del padre, purché sussistano le stesse condizioni previste per il padre;

12 La persona cui sia stato da tre anni affidato un minore da un istituto di pubblica assistenza o che, per tre anni, abbia provveduto all'allevamento del minore senza che questo le sia stato affidato, può chiedere di affiliarselo, di attribuire cioè al minore una posizione quasi di figlio, assumendo nel contempo, nei riguardi del minore, i poteri e i doveri inerenti alla patria potestà.

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 entrambi i genitori, se separati legalmente, purché sussistano le altre condizioni in precedenza specificate e la madre non fruisca degli alimenti a carico del padre.

Nel caso di genitori di vittime di atti del terrorismo si prescinde dalla condizione economica (D.Lgs. 24 feb. 2012, n. 20, art. 10, comma 3).

3.7.4 Importo del beneficio

Intero ammontare della base pensionabile, se l'infermità è ascritta alla 1ª categoria della tabella “A” annessa al D.P.R. 30 dic. 1981, n. 834 e successive modificazioni.

Quota pari a 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40% o 30% della base pensionabile, in caso di ascrivibilità rispettivamente alla 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª categoria della tabella “A” annessa al citato D.P.R..

Se l’invalidità è ascrivibile alla tabella “B”, viene concessa un’indennità “una tantum”

privilegiata pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, fino ad un massimo di cinque.

Le pensioni di 7ª e 8ª categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, in favore del personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l’anzianità minima richiesta per conseguire la pensione normale. La pensione così aumentata non può comunque eccedere la misura del 44%.

La pensione privilegiata sarà liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata di un decimo, a condizione che l’interessato, all’atto della cessazione, abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo.

Per i militari di truppa non in servizio permanente effettivo (volontari VFP1 e VFP4) l’importo del beneficio è fissato esclusivamente in base alla categoria di ascrivibilità e commisurato ad un importo tabellare che viene aggiornato annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L’assegno rinnovabile spetta al militare qualora le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella “A”, siano ritenute dalla C.M.O. suscettibili di miglioramento, di misura uguale alla pensione privilegiata e di durata da 2 a 4 anni.

Se in sede di visita per il rinnovo viene riconosciuto un ulteriore assegno rinnovabile che, insieme al precedente, supera la durata di 6 anni, viene concessa la pensione privilegiata vitalizia. I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla pensione privilegiata di reversibilità nel caso in cui il militare muoia in costanza di assegno (ossia prima della scadenza delle annualità per le quali è stato conferito l’assegno).

Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia stato già attribuito il trattamento privilegiato, il militare può produrre domanda di revisione per aggravamento senza limiti di tempo. Se la prima domanda di aggravamento è

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respinta, essa può essere ripresentata solo fino a un massimo di due volte per la medesima infermità.

3.7.5 Organi competenti alla concessione e alla liquidazione

 PREVIMIL - I Reparto - 1ª Divisione (Ufficiali e Sottufficiali) fax 06.517052709;

 PREVIMIL - I Reparto - 4ª Divisione (Volontari) fax 06.517052707.

Per informazioni:

PREVIMIL - Ufficio Relazioni con il Pubblico Viale dell’Esercito, n. 186 – 00143 Roma Tel. 06.517051008, fax. 06.517052800 previmil@postacert.difesa.it.

In applicazione della Legge 8 ago. 1995, n. 335, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’INPS è subentrato nella gestione delle pensioni ordinarie e privilegiate del personale militare transitato direttamente nella riserva, o degli aventi diritto del personale deceduto. Pertanto, le domande andranno indirizzate direttamente all’INPS territorialmente competente per luogo di residenza, nonché, per conoscenza, all’ultimo Ente di servizio. Permarranno invece nella competenza dell’Amministrazione della Difesa tutti le pratiche del personale cessato dal servizio che transita nell’ausiliaria.

3.7.6 Compiti degli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi

Occorre presentare una domanda in carta semplice a PREVIMIL o all’INPS ed inviarla:

 d’ufficio in caso di:

• decesso del militare per causa violenta nell’adempimento del servizio;

• cessazione dal servizio;

• riforma a causa di infermità;

• lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio;

 a cura degli interessati negli altri casi.

Nel caso in cui l’infermità letale/l’invalidità non sia già stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, la domanda va presentata entro cinque anni dalla data della cessazione dal servizio, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da

“parkinsonismo” e da malattie a eziopatogenesi non definita o idiopatica.

La corresponsione è dovuta dal giorno successivo a quello del decesso/cessazione se la domanda è presentata entro due anni dalla medesima data. In caso contrario, essa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per tale motivo, il Comandante dell’EDR-C o un suo delegato deve rendere edotti al più presto, con i mezzi che riterrà più idonei e con modalità certa e documentata, i destinatari del beneficio dell’acquisita titolarità al trattamento pensionistico, a condizione che ne sussistano le condizioni previste dalla legge, e

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fornire loro la più ampia collaborazione per la materiale stesura della relativa domanda.

3.7.7 Documentazione

 Domanda dell’avente causa (All.J e All.K);

 copia del foglio matricolare o stato di servizio del militare aggiornato e completo della trascrizione del riconoscimento da causa di servizio dell’infermità, della malattia o dell’evento che ha provocato il decesso;

 rapporto informativo del Comandante o Direttore dell’EDR-C solo nel caso ove l’istanza sia finalizzata anche al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (assenza di modello “C” o di verbale della C.M.O.);

 copia del verbale della C.M.O. dal quale risulti la categoria di pensione attribuibile corredata da tutti i documenti annessi.

In caso di decesso, oltre alla documentazione sopra riportata, occorre presentare:

 certificato di morte e dichiarazione da cui risulti la composizione della famiglia al momento del decesso, luogo e data di nascita dei familiari, residenza, data in cui è stato contratto il matrimonio, purché non vi sia stata una separazione tra i coniugi;

 dichiarazione, anche se negativa, dei debiti verso lo Stato lasciati insoluti dal militare all’atto del decesso;

 dichiarazione circa gli assegni percepiti alla data del decesso.

Avverso i decreti di pensione privilegiata è ammesso ricorso alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti senza limiti di tempo dall’emissione del provvedimento.

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PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

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3.8 INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO 3.8.1 Riferimenti normativi

 D.P.R. 30 dic. 1981, n. 834;

 D.Lgs 15 mar. 2010, n. 66, dall’art. 1898 all’art. 1903;

 D.P.R. 15 mar. 2010, n. 90, art. 1043.

3.8.2 Finalità e natura

Assegnare un beneficio economico “una tantum” dovuto in caso di morte o inabilità permanente ascrivibile alla 1ª, 2ª e 3ª categoria della Tabella “A” annessa al D.P.R.

30 dic. 1981, n. 834 a seguito di incidente di volo, ai superstiti del militare o al militare stesso (se non deceduto) che è:

 comandato a compiere voli con aeromobili per ragioni di servizio, anche soltanto come passeggero;

 coinvolto, a terra, in incidente di volo;

 deceduto o rimasto invalido in seguito a lanci con paracadute da aeromobile.

3.8.3 Destinatari

Fatti salvi i casi di invalidità, i destinatari del beneficio possono essere, in ordine di priorità:

 coniuge solo o in concorso con gli orfani;

 figli (legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti) in mancanza del coniuge;

 genitori, in mancanza del coniuge e dei figli;

 fratelli e sorelle, in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori.

3.8.4 Importo del beneficio

Si tratta di un importo tabellare, fissato per legge, variabile a seconda del carico di famiglia dell’avente diritto.

Inoltre, a ciascun figlio minore del dipendente militare, deceduto per incidente di volo, è concesso, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, un indennizzo integrativo di euro 2.685,58. L’indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultano permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data della morte del genitore.

Sull'indennizzo privilegiato aeronautico è concesso, senza ulteriore domanda da parte degli aventi diritto, un anticipo pari a 9/10 dell'intero ammontare.

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa degli importi spettanti in caso di morte o infermità.

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