a seguito di campionamento
OBIETTIVO 59 INDICATORI LEA SCHEDA INDICATORE P09Z
OBIETTIVO 59 INDICATORI LEA SCHEDA INDICATORE P09Z
Nome Indicatore:
Copertura delle principali attività di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie animali nella filiera produttiva ai fini delle garanzie di sanità pubblica.
Definizione:
Livello di copertura di base delle principali attività di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie animali nella filiera produttiva ai fini delle garanzie di sanità pubblica.
Razionale/significato:
Valutazione complessiva del livello basilare di attività garantito dal SSR, riguardante la capacità di prevenire, eliminare o ridurre alcune malattie infettive degli animali che impattano sulla salute dei cittadini per il loro potenziale zoonotico.
Tra le oltre 100 linee di attività composite censite dal Piano nazionale integrato dei controlli (PNI) i sub-indicatori scelti misurano un pool di attività particolarmente rappresentativo per l’area della sanità animale, omogeneo e coerente rispetto al suddetto obiettivo di prevenzione.
Il mancato raggiungimento del livello minimo previsto dalla soglia di riferimento, segnala un significativo innalzamento del rischio per la sicurezza alimentare del cittadino.
Macro livello Essenziale di assistenza (prevenzione, distrettuale, ospedaliera) o trasversalità sui livelli:
Prevenzione collettiva e sanità pubblica.
Sotto Livello Essenziale di Assistenza:
Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria.
Dimensione funzionale esplorata o trasversalità sulle dimensioni:
Efficienza / Equità
Trasversale (SI/NO, su quali livelli di assistenza e su quali dimensioni):
NO
Possibile massima disaggregazione e livelli di aggregazione di interesse (regionale, sub-regionale; se possibili entrambi, indicare l'aggregato sub-regionale d'interesse e se presente nella stessa fonte o tramite collegamento con altre fonti):
È tecnicamente possibile disaggregare l’indicatore per singola Azienda sanitaria locale.
Per alcuni addendi, vista la distribuzione disomogenea a livello regionale delle attività zootecniche, è possibile che in alcune ASL manchi l’oggetto del controllo o sia di dimensioni non significative.
Fonte:
Piattaforma VETINFO:
Sistema informativo SANAN;
Sistema informativo Piano nazionale Salmonellosi;
BDN – ANAGRAFI ZOOTECNICHE.
Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) – IZS Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Formula di calcolo dell’indicatore e degli eventuali aggiustamenti:
% = (% copertura BRC1 x 0,2) + (% copertura TBC2 x 0,2) + (% test BSE su bovini morti3 x 0,2) + (%
test TSE su ovini morti4 x 0,1) + (% test TSE su caprini morti5 x 0,1) + (% di campioni per la ricerca di salmonella negli animali6 x 0,2)
Livello di analisi (soggetto erogatore e/o popolazione residente):
AASSLL e Popolazioni di animali da reddito e aziende zootecniche.
Note per il calcolo e/o l’interpretazione (devono contenere l’indicazione del verso dell’indicatore, valore minimo e massimo, la possibilità di esprimere una scala di valutazione attribuibile alle sue modalità, la forma della distribuzione dell’indicatore):
Ciascuna proporzione deve essere moltiplicata per il relativo peso assegnato.
Il valore a cui tendere è 100%, tuttavia, considerato che le Regioni possono legittimamente superare i valori minimi fissati dalla norma per rispondere ad esigenze locali di controllo (attività extrapiano, controlli accresciuti, ecc…), occorre considerare convenzionalmente come 100% anche i valori che superano tale percentuale.
Nel caso di assenza di un parametro da controllare si ridistribuisce il relativo peso sui restanti addendi della somma.
1% = (Somma delle aziende bovine + ovi-caprine + bufaline controllate per BRC in attuazione del Piano di profilassi obbligatoria / idem controllabili in relazione allo stato sanitario) x 100. Il calcolo deve essere svolto in osservanza della normativa in vigore nell’anno di riferimento (Piani Nazionali) e dello stato sanitario della Regione;
2% = (n° delle aziende bovine controllate per TBC in attuazione del Piano di profilassi obbligatoria / idem controllabili in relazione allo stato sanitario) x 100. Il calcolo deve essere svolto in osservanza della normativa in vigore nell’anno di riferimento (Piani Nazionali) e dello stato sanitario della Regione;
3% = (bovini morti testati per BSE di età superiore ai 48 mesi/ 85% di bovini morti di età > 48 mesi registrati in BDN) x100; il calcolo deve essere svolto in osservanza della normativa in vigore nell’anno di riferimento. Ai denominatori è applicato un fattore di correzione che tiene conto dei capi che sfuggono al controllo per ragioni indipendenti dall’Autorità competente ed è quindi pari all’85%
dei bovini morti di età superiore a 48 mesi registrati in BDN;
4% = (ovini testati per TSE / 80% degli ovini morti presunti) x 100. Il calcolo deve essere svolto in osservanza della normativa in vigore nell’anno di riferimento. Ai denominatori è applicato un fattore di correzione che tiene conto dei capi che sfuggono al controllo per ragioni indipendenti dall’Autorità competente ed è quindi pari all’80% degli ovini morti presunti;
5% = (caprini testati per TSE / 65% dei caprini morti presunti) x 100. Il calcolo deve essere svolto in osservanza della normativa in vigore nell’anno di riferimento. Ai denominatori è applicato un fattore di correzione che tiene conto dei capi che sfuggono al controllo per ragioni indipendenti dall’Autorità competente ed è quindi pari al 65% dei caprini morti presunti;
6% = (gruppi di animali sottoposti a campionamento per Salmonella / numero di gruppi di animali da campionare) x100. Il calcolo deve essere svolto in osservanza della normativa in vigore nell’anno di riferimento: Piano Nazionale di controllo delle salmonellosi negli animali.
Riferimenti normativi (l’indicatore è presente in una norma/decreto? Indicare i riferimenti):
1 Piani per l’eradicazione della brucellosi negli animali: D.M. 651/94 – D. Lgs. 196/99 per i bovini-bufalini; D.M. 453/92; Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 193 per gli ovi-caprini;
Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica”.
2 Regolamento CE 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
3 Regolamento CE 2160/2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti; Piano nazionale di controllo delle salmonellosi.
Valori soglia (riportati in provvedimenti normativi o in standard da documentazione scientifica internazionale; riportare la fonte):
Le soglie dei singoli addendi sono previste dalle fonti normative sopradescritte, pertanto il valore minimo di accettabilità dell’indicatore composito è almeno il 100% dei livelli minimi fissati dalla normativa europea e nazionale.
Sotto il 70% il livello di copertura è gravemente insufficiente, ovvero non in grado di far fronte alle minime esigenze operative per la gestione dei rischi diretti e/o indiretti per la salute.
Note/criticità da segnalare:
Come specificato nelle note di calcolo per gli addendi 3, 4 e 5 ai denominatori è applicato un fattore di correzione che tiene conto dei capi che sfuggono alla possibilità di controllo per ragioni indipendenti dall’Autorità competente.
Bibliografia
EFSA and ECDC (European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control), 2015. The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2013. EFSA Journal 2015;13(1):3991, 162 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.3991;
EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ); Joint Scientific Opinion on any possible epidemiological or molecular association between TSEs in animals and humans. EFSA Journal 2011;9(1):1945. [111 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1945;
The EFSA Journal (2006) 432, 1-44 Scientific Opinion on “Performance of Brucellosis Diagnostic Methods for Bovines, Sheep, and Goats”;
Libro bianco per la sicurezza alimentare (Commissione Europea - Bruxelles, 12.1.2000 COM (1999) 719 def);
A new Animal Health Strategy for the European Union (2007-2013) where “Prevention is better than cure” - European Commission - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities ISBN 978-92-79-06722-8.
SCHEDA INDICATORE P10Z