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CAPITOLO 1 – Il mercato dell’olio di oliva: flussi internazionali e la nuova legislazione di settore

1.5 Le fonti normative europee ed italiane

1.5.3 L’etichettatura di un olio extra vergine di oliva: legislazione comunitaria ed italiana

1.5.3.1 Le indicazioni obbligatorie

In Italia la disciplina di riferimento in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari è contenuta nel Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 (G.U. 39, 1992) recante attuazione delle Direttive n. 395/89/CEE e n. 396/89/CEE, abrogate e rifuse nella Direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 marzo, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari,

Tesi di dottorato di Alessandro Esposito, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

nonché la relativa pubblicità (G.U.C.E. L 109, 2000) che oggi rappresenta, a livello comunitario, la normativa cardine della materia in esame.

Nel corso degli anni, molteplici sono state le modifiche ed integrazioni che sono andate ad incidere, in ambito comunitario, sulla Direttiva 2000/13/CE ed in quello nazionale, sul D.Lgs. 109/92.

L’etichettatura, nelle citate disposizioni legislative orizzontali, viene definita come l’insieme delle “menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o i simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi, o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anello o fascette legate al prodotto medesimo, o in mancanza sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare”, e le relative modalità di realizzazione devono, assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore.

Analizzando le indicazioni obbligatorie, prescritte dall’art. 3 del D.Lgs. 109/92 e successive modifiche ed integrazioni, si evidenzia che sulle etichette di un olio extra vergine di oliva devono essere presenti:

1. la denominazione legale di vendita (riferita alla categoria merceologica dell’olio); 2. la quantità nominale del prodotto;

3. il termine minimo di conservazione;

4. il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE;

5. la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

6. una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;

7. le modalità di conservazione, ovvero i particolari accorgimenti che devono essere adottati in funzione della natura del prodotto.

In particolare l’art. 14, comma 4 del D.Lgs. 109/92 stabilisce che le indicazioni obbligatorie sopra elencate debbono apparire sulla confezione in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili e non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate, inoltre al comma 1 del medesimo articolo, dispone che la denominazione di vendita, la quantità nominale e il termine minimo di conservazione debbano figurare nello stesso campo visivo.

L’elevata sensibilità in materia di informazioni degli alimenti ha portato di recente l’Unione Europea ad emanare il Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (G.U.U.E. L 304, 2011) nel quale si stabiliscono le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, esso entrerà in vigore in tutti gli Stati membri, a decorrere dal 13 dicembre 2014 e riguarderà tutti gli operatori del settore in tutte le fasi della catena

alimentare. Tale regolamento tiene conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno (art. 1 comma 1).

Con questo Regolamento verranno abrogate una serie di direttive tra le quali la sopra indicata Direttiva 2000/13/CE.

La composizione di un’etichetta di un olio extra vergine di oliva deve sottostare anche alla normativa di tipo verticale ovvero alla legislazione di settore.

In particolare, il recentissimo Regolamento di esecuzione (UE) N. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012 (G.U.U.E. L 12, 2012),relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva, emanato con il fine di razionalizzare e codificare il Regolamento CE n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, più volte modificato anche in modo sostanziale con il Reg. CE n. 182/2009, prescrive una serie di indicazioni che obbligatoriamente devono figurare nell’etichetta di un olio di oliva.

La denominazione di vendita del prodotto (art. 3 del citato Regolamento) dispone che nell’etichetta degli oli di oliva si rechi in caratteri chiari ed indelebili, oltre alla denominazione prevista dall’art. 1, richiamante norme di commercializzazione specifiche per il commercio al dettaglio degli oli di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell’allegato XVI del Regolamento (CE) n. 1234/2007 (G.U.U.E. L 299, 2007), le seguenti informazioni sulla categoria di olio:

a) per l’olio extra vergine di oliva:

«olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;

b) per l’olio di oliva vergine:

«olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»; c) per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini:

«olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»;

d) per l’olio di sansa di oliva:

«olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»;

oppure

«olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».

L’art. 4 del Regolamento (UE) N. 29/2012, conferma, inoltre, l’obbligatorietà in etichetta, già adottata con il precedente Regolamento (CE) n. 182/2009, della designazione d’origine esclusivamente per «extra vergine» di oliva e l’olio di oliva «vergine», importante ai fini delle

Tesi di dottorato di Alessandro Esposito, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

norme in materia di tracciabilità degli alimenti sancite dal Regolamento (CE) n. 178/2002 (G.U.C.E. L31, 2002).

Il comma 2 dispone che le designazioni dell’origine, intese come indicazioni di un nome geografico sull’imballaggio o sull’etichetta, devono comprendere unicamente:

a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all’Unione o al paese terzo;

b) nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture:

 «miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’Unione;  «miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea» oppure un riferimento

all’origine esterna all’Unione;

 «miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione» oppure un riferimento all’origine interna ed esterna all’Unione.

Infine al comma 5 del medesimo articolo 4 viene specificato che lo Stato membro o l’Unione corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, nel caso invece le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un Paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, la designazione dell’origine deve recare la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nell’Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte (nell’Unione), in (denominazione dello Stato membro o del Paese terzo interessato)».

In Italia la designazione dell’origine per gli oli di oliva vergini ed extra vergini è attualmente normata dal decreto ministeriale del 10 novembre 2009 (G.U., 2010) che segue gli stessi precetti della normativa europea, disciplinando le modalità applicative nazionali relative alle norme del Regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009.