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III) IL SISTEMA BANCARIO ELVETICO ODIERNO IN UN’OTTICA INTERNAZIONALE.

3.2 La lotta globale alle attività illecite: lo scambio di informazioni e i trattati Svizzera UE.

3.2.1 Tax Information Exchange Agreement.

A tal proposito, in sede OCSE, un primo importante modello elaborato al fine di evitare qual si voglia incertezza e arbitrio fu il “Tax Information Exchange Agreement” o, abbreviato, TIEA.

Tale modello, è stato ideato con lo scopo di incentivare e disciplinare lo scambio di informazioni in materia fiscale tra Paesi, Giurisdizioni e Territori in cui non fossero ancora in vigore delle adeguate convenzioni contro le doppie imposizioni.

Il TIEA è entrato in vigore nell’aprile del 2002 a seguito del lavoro portato avanti dal “Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information” composto da tutti i rappresentanti degli Stati Membri dell'OCSE e dai delegati dei Paesi chiave in ambito di attività offshore117.

Lo scopo dell’organizzazione era quello di creare un adeguato accordo-modello (quindi non obbligatoriamente vincolante) a cui gli stati potevano far riferimento per la stipula dei rispettivi trattati in ambito di assistenza tributaria internazionale. Il TIEA è quindi in grado di garantire “un’efficace collaborazione internazionale, per contrastare le pratiche fiscali dannose che, come nel caso dei paradisi fiscali o dei regimi fiscali privilegiati, realizzano l’indebita sottrazione di capitali e di attività finanziarie da alcuni paesi a vantaggio di altri”118.

L’Agreement in questione è stato pensato per offrire agli stati due modelli alternativi tra cui poter scegliere: uno bilaterale e uno multilaterale.

Quale strumento multilaterale esso non rappresenta un “trattato multilaterale” vero e proprio ma, piuttosto, secondo quanto riportato nell’introduzione dell’OCSE,

117 Aruba, Bermuda, San Marino, Cayman, Cipro, Malta, Antille olandesi, Seychelles, isola di Man,

Mauritius, Bahrain.

118 PERSANO F., “La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni: il caso dello scambio di

costituisce solo una buona base per la creazione di un “pacchetto integrato di trattati bilaterali”119.

Il modello bilaterale rappresenta invece una vera e propria base su cui stipulare trattati inerenti lo scambio di informazioni e, eventuali modifiche, possono essere apportate al fine di migliorarne la qualità e gli standard.

Prevedendo una doppia opzione, da un lato, non si rischiò di limitare l’autonomia decisionale degli stati e, dall’alto, si mantenne la certezza di essere tutelati da un modello adeguato.

Rispetto agli articoli, particolarmente rilevanti ed essenziali risultano i numeri 5 e 7 poiché rappresentano il fulcro principale perseguito del modello. Nella disposizione n. 5 vengono disciplinate le modalità ed i limiti applicabili allo scambio di informazioni su richiesta, mentre nell’articolo n. 7 sono previste le casistiche in cui lo Stato richiesto può espressamente opporsi alla collaborazione nei confronti dello stato richiesto. In generale, i casi in cui la negazione delle informazioni è consentita ricorrono quando la divulgazione di tali dati risulta in contrasto con le ipotesi di segreto commerciale e professione ma, in nessun caso bancario120.

Da una prima analisi, tale modello, potrebbe quasi sembrare un “doppione” rispetto ai contenuti e alle finalità perseguite dalla disposizione sullo scambio di informazioni di cui all’art. 26 del Modello Ocse. Se analizzati “più da vicino” la realtà appare invece diversa: “il TIEA ha l’obiettivo di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità̀ competenti degli Stati contraenti, prescrivendo il diritto ed obbligo reciproco di, rispettivamente, richiedere e trasmettere le informazioni rilevanti. Il TIEA è normalmente concluso con quei Paesi per i quali una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni non è ritenuta strumento adeguato in considerazione del livello ridotto dell’interscambio commerciale. La convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni si propone, invece, di eliminare la doppia imposizione sugli elementi di

119 “Una parte dell'accordo multilaterale è vincolata dall'accordo solo nei confronti delle parti

specifiche con cui accetta di essere vincolata. Pertanto, una parte che desidera essere vincolata dall'accordo multilaterale deve specificare nel suo strumento di ratifica, approvazione o accettazione la parte o le parti nei confronti delle quali desidera essere vincolata. L'accordo entra quindi in vigore e crea diritti e obblighi, solo tra le parti che si sono reciprocamente identificate nei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione che sono state depositate presso il depositario dell'accordo”. Introduzione al Modello di TIEA dell’OCSE.

120 VALENTE P. e VINCIGUERRA L., Scambio di informazioni, profili applicativi nelle verifiche, Milano,

reddito prodotti in un Paese e corrisposti ad un residente di un altro Stato. Il suo scopo ed ambito di applicazione è, di conseguenza, più ampio di quello del TIEA”121.

L’impegno da parte dei vari Stati nel migliore la cooperazione fiscale al fine di ridurre l’evasione fu ampiamente riscontrata nel “Progress Report” 122redatto dall’Ocse

nell’agosto del 2009: secondo quanto riportato, i TIEAs giá sottoscritti ammontavano a 150 e più della metà risalivano ai primi otto mesi dello stesso anno. I vantaggi apportati dall’introduzione di tale modello a livello internazionale furono molteplici: numerosi Stati tra quelli rientranti nella lista dei “paradisi fiscali” stipularono svariati accordi che gli permisero di essere “spostati” dalla lista grigia (redatta secondo i parametri fissati dall’Ocse nel 1998) a quella che includeva i paesi che si erano impegnati al fine di implementare gli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

Tale impegno fu talmente generalizzato ed evidente che nel 2009 furono sostanzialmente diminuiti i nomi dei paesi inseriti nella “Black List”: anche paesi quali la Costa Rica, Malesia, Filippine e Uruguay (noti per essere ancora veri e propri “paradisi fiscali”), grazie alla loro collaborazione furono spostati nella lista grigia.

TABELLA 7. Numero di TIEAs sottoscritti nel 2009123.

121 VALENTE P., I Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) Disposizioni Ocse su scambio di

informazioni con paradisi fiscali, Il Fisco, 2009, p.5781 e ss.

122 Nel 2009 l’OCSE, in occasione del summit di Londra, stilò il primo Progress Report. Tale resoconto

doveva mettere in luce gli effettivi cambiamenti e obiettivi raggiunti dalle 84 giurisdizioni considerate in ambito di trasparenza e cooperazione fiscale. A quello del 2009 ne susseguirono moltissimi altri.

123 VALENTE P., I Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) Disposizioni Ocse su scambio di

Questa tabella, che ci indica il numero di TIEAs sottoscritti nel periodo aprile- settembre 2009, dimostra come l’iniziativa dell’OCSE sia stata una valida, e ampiamente seguita, base di partenza.

Alcuni paesi infatti, non pienamente d’accordo sulle previsioni inserite nel modello, si sono riservati la possibilità di apportare delle modifiche alle disposizioni inserite negli articoli più significativi: il numero 5 ed il numero 7. Tali nuove previsioni riducevano o talvolta modificano la portata dell’obbligo “Infatti, mentre secondo alcuni TIEAs è necessario dimostrare la “prevedibile rilevanza” delle informazioni (ad esempio, TIEA tra Norvegia e Isole Vergini Britanniche), secondo altri è richiesta, invece, la dimostrazione della “rilevanza” e/o della “necessità” delle informazioni stesse (ad esempio, TIEA tra Paesi Bassi e Bermuda) ovvero è previsto che le stesse siano il più possibile specifiche e dettagliate (ad esempio, TIEA tra Stati Uniti e Liechtenstein);”.

Ciò che rimase tendenzialmente immutato negli accordi fu il limite procedurale secondo cui, al fine di una corretta richiesta di informazioni, i dati pretesi dallo stato richiedente debbano essere rilevanti al fine delle indagini.