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Il rafforzamento del segreto bancario svizzero e l’adozione della prima legge bancaria.

II) IL SEGRETO BANCARIO IN SVIZZERA: TRADIZIONE, EVOLUZIONE E IL CASO CHE NE DETERMINÓ LA SVOLTA.

2.1 Le origini e la nascita del segreto bancario in Svizzera.

2.1.1 Il rafforzamento del segreto bancario svizzero e l’adozione della prima legge bancaria.

A partire dalla seconda metà del 1931 e nel corso degli anni successivi, nel Paese si verificò la peggior crisi bancaria di tutta la storia Svizzera. Delle otto banche principali presenti nel paese in quel tempo, una fallì e un’altra restò in piedi solo grazie ad una ingente iniezione di liquidità da parte dello stato federale mentre, le restanti, subirono solo una riorganizzazione interna. La successione di tali eventi face si che l'elaborazione di un la legge bancaria da parte della Confederazione svizzera diventò una questione di primaria urgenza, essa inoltre, si rese necessaria anche per calmare gli animi dei cittadini in rivolta contro il sistema bancario. I movimenti operai e agricoli pretesero un maggiore controllo sul settore finanziario al fine di proteggere i risparmi delle classi inferiori e medie e, allo stesso tempo, chiesero un controllo più stretto sui capitali esportati i quali, venendo trasferiti di nuovo all’estero, stavano provocando un crescente rialzo dei tassi di interesse. Il Consiglio federale, spinto da questa pressione popolare e dalle enormi difficoltà che le istituzioni finanziarie stavano passando, nel gennaio del 1933 decise di formulare una legge bancaria in grado di regolamentare in maniera puntuale l’attività finanziaria svizzera. La prima bozza redatta nel febbraio dello stesso anno conteneva numerosi articoli ma, il più importante fra tutti, risultò quello sul segreto bancario. A differenza degli altri, il contenuto di tale articolo mise tutti d’accordo fin da subito e per questo non fu né modificato né revisionato nemmeno una volta (se non nella forma) nelle varie bozze successive tant’è che, il futuro articolo 47 della legge bancaria votata dal parlamento svizzero nel novembre 1934 fu mantenuto sostanzialmente identico alla sua bozza originale redatta nel febbraio dell’anno precedente.

52 Archivio federale, Verbale della riunione del Consiglio federale del 21 marzo 1924, E 1004.1, Berna,

L’articolo 47 della legge bancaria sancì che: la violazione del segreto bancario da parte dei soggetti impiegati nelle istituzioni bancarie nei confronti delle informazioni a loro depositate, rappresentava un reato criminale punibile con sanzione pecuniaria o, nei casi più gravi, con la reclusione fino a 6 mesi. Tale articolo specificò inoltre che, in linea di principio, tale violazione doveva essere perseguita automaticamente dalle autorità giudiziarie anche se la parte danneggiata non avesse fatto espressamente causa.

L’adozione da parte della Federazione Svizzera di una regolamentazione ufficiale segnò un passo molto importante per la storia di questo paese, essa apportò un considerevole rafforzamento allo strumento del segreto bancario e fu la prima volta nella storia che tale pratica ottenne una chiara e concreta base legislativa.

Secondo tale artico, questo istituto non era più assoggettato al diritto civile ma, al contrario, fu spostato sotto la tutela del diritto penale. Riconoscendo che la tutela della segretezza era nell'interesse pubblico, lo stato in un certo senso conferì a tale pratica lo stato di pubblica utilità. Con la sua adozione legislativa del 1934, la Svizzera divenne di gran lunga uno dei più importanti tra i paesi protetti, soprattutto sotto il punto di vista di segretezza bancaria e questo ovviamente sollevò non pochi dubbi e opinioni contrastanti.

Per i gruppi di opposizione infatti, tali disposizioni furono un completo fallimento poiché migliorarono la capacità dei clienti delle banche di proteggere la propria identità, nascondere i redditi ed eludere le tasse. I sostenitori della riforma ritennero invece che un eventuale blocco delle disposizioni sul segreto bancario di cui all'articolo 47 avrebbe danneggiato la fiducia riposta nelle banche elvetiche da parte dei correntisti internazionali e, allo stesso tempo, gli avrebbe fatto perdere il sostegno necessario per le proprie iniziative. Al fine di evitare ciò i legislatori decisero appunto di porre la soluzione nel mezzo: incaricando la supervisione diretta delle banche svizzere al governo federale si cercò di convincere e rassicurare i correntisti che una crisi bancaria simile a quella degli anni 30 non sarebbe più accaduta e, dall’altra parte, rendendo la divulgazione delle informazioni dei clienti un crimine federale ha protetto la riservatezza dei correntisti mantenendo il segreto bancario. In conclusione, si può dire quindi che si è cercato di creare una legge bilanciando il

diritto costituzionale alla privacy di un individuo con i legittimi diritti informativi della società e di terzi.

Sebbene coloro che hanno contribuito alla stesura della legge del 1934 abbiano mantenuto una ferrea posizione in tema di segreto bancario, questo non vuol dire che allo stesso tempo non si siano occupati del problema che tale fa sorgere: la rigorosa applicazione del segreto bancario può dare potere alle persone che desiderano impegnarsi in attività finanziarie illegali.

La Svizzera su tale punto ha reagito imponendo alle banche l’identificazione dei propri clienti e dei beneficiari finali, creando in tal modo delle eccezioni alla protezione garantita del segreto bancario sia nelle leggi civili che penali. In tal senso, si era reso necessario inoltre prevedere delle medesime deroghe in ambito di diritto civile e penale per aiutare gli eventuali attori che desiderassero, in sede di giudizio, costruire le proprie motivazioni su informazioni che, altrimenti, non sarebbero disponibili.

Tale legislazione non ha comunque mai protetto le attività illegali, motivo per cui le banche sono sempre state tenute a divulgare le informazioni sui clienti alle autorità nazionali incaricate dell’indagine di un sospetto comportamento criminale. Di conseguenza, non ha mai rappresentato una violazione della riservatezza la denuncia di sospetti atti criminali da parte dei dipendenti delle banche domiciliate in Svizzera. L’unico limite che tali notifiche incontrano è che il fattore o comportamento scatenante deve essere considerato come criminoso ai sensi del diritto svizzero, ne deriva che gli atti considerati come illegali secondo legislazioni straniere ma non quella Svizzera non si qualificano come tali.

TABELLA 4. Leggi penali svizzere che impongono la rinuncia al segreto bancario. 53

Tipo di reato Codice penale svizzero

Frode e appropriazione indebita Articolo 146

Cattiva gestione criminale Articolo 158

53 GANTENBEIN P., MARTHINSEN J. e MEIER H., Swiss Finance: Capital Markets, Banking, and the Swiss

Insider trading Articolo 161

Fallimento fraudolento e frode contro il sequestro Articolo 163

Cattiva gestione (speculazione) Articolo 165

Finanziamento al terrorismo Articolo260 quinquies

Associazione illegale (criminalità organizzata) Articolo 275 ter

Riciclaggio di denaro Articolo 305 bis

Tra tutte le citazioni, una in particolare mi sembra la meglio rappresentativa a conclusione di tale discorso: “Per oltre 80 anni, la Svizzera ha cambiato, modificato e sfumato le proprie leggi sul segreto bancario per soddisfare le esigenze di una società moderna. La sua volontà di adattare questi regolamenti e perseguire una sempre più ampia varietà di reati legati alla finanza è sintomatica del modo generale in cui la nazione ha riformato il suo mercato di capitali. (…) Il rafforzamento delle leggi nazionali sul segreto bancario per ridurre le attività criminali ha inviato un chiaro segnale di come la Svizzera intenda competere a livello internazionale sulla base di raffinatezza tecnologica, costi bassi e servizio di qualità. Sebbene la tutela dei diritti individuali alla privacy sarà ancora applicata, essa cercherà sempre di abbattere simultaneamente gli abusi finanziari”54.