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Lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri: la direttiva 2015/2376/UE.

III) IL SISTEMA BANCARIO ELVETICO ODIERNO IN UN’OTTICA INTERNAZIONALE.

3.2 La lotta globale alle attività illecite: lo scambio di informazioni e i trattati Svizzera UE.

3.2.3 Lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri: la direttiva 2015/2376/UE.

A seguito della direttiva 2014/107/UE, un atro problema è sorto in ambito internazionale: il trattamento dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Anche questa normativa, al pari di quella precedente, andò a modificare le disposizioni previste dalla direttiva 2011/16/UE in ambito di scambio automatico di informazioni ed impose agli Stati membri di adottare e pubblicare (entro il 31 dicembre 2016) le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari necessarie per rendersi conformi entro il 1° gennaio 2017, data di effettiva entrata in vigore.

Approvata dal Consiglio Ecofin, tale norma è stata pensata con l’obiettivo principale di migliorare l’uso e la trasparenza delle regole fiscali che gli Stati membri prevedono nei riguardi delle multinazionali in merito alla loro tassazione.

Mediante i ruling, gli Stati chiariscono in maniera preventiva ed anticipata il trattamento fiscale riservato alla società, indicandone il modo in cui l’imposta sarà calcolata. Le multinazionali (con controllate in diversi Stati), di conseguenza, sfruttarono tali informazioni a loro favore: sulla base di quanto previsto dallo Stato, esse dislocarono la produzione estera nei Paesi in cui gli risultava più vantaggioso, andando a ridurre artificiosamente le imposte a suo carico.

La Commissione dell’unione europea, considerando la dannosità di tale pratica sia per quanto riguarda l’alterazione della concorrenza sia per i risvolti fiscali, ha richiesto che la norma fosse applicata con una retroattività di 10 anni, ma il compromesso raggiunto fu di 5.

Sebbene la pratica del Tax Ruling non si considerata come illegale, il consiglio dell’Unione europea ha convenuto nell’annoverare tale comportamento alla definizione di “aiuto di Stato” e, pertanto, proibito.

In tale sede si cercò quindi di delineare una più appropriata definizione di ruling preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, sperando che il nuovo ambito di applicazione fosse sufficientemente ampio da coprire un'ampia gamma di situazioni eventuali.

Nella nota introduttiva della direttiva 2015/2376/UEsi legge che “ I contribuenti hanno il diritto di invocare ruling preventivi transfrontalieri o accordi preventivi sui prezzi di trasferimento durante, ad esempio, le procedure fiscali o le verifiche fiscali, a condizione che i fatti su cui si basano i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano stati accuratamente presentati e i contribuenti rispettino i termini dei ruling preventivi transfrontalieri o degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Gli Stati membri effettueranno uno scambio di informazioni indipendentemente dal fatto che il contribuente rispetti i termini del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento. La trasmissione di informazioni non dovrebbe comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o la divulgazione di informazioni che sarebbe contraria all'ordine pubblico. Al fine di fruire dei benefici dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le informazioni dovrebbero essere comunicate senza indugio dopo l'emanazione, la modifica o il rinnovo ed è pertanto opportuno fissare intervalli regolari per la comunicazione di tali informazioni. Per gli stessi motivi, è altresì opportuno prevedere uno scambio automatico obbligatorio di ruling preventivi transfrontalieri e di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati nel corso di un periodo che ha inizio cinque anni prima della data di applicazione della presente direttiva e che sono ancora validi al 1o gennaio 2014. Tuttavia, determinate persone o i gruppi di persone con un fatturato netto annuo, a livello di gruppo, inferiore a 40 000 000 EUR potrebbero essere esclusi, a determinate condizioni, da tale scambio automatico obbligatorio.”131.

Con riguardo alla Svizzera, c’è da dire che: benché quello del tax ruling sia uso ampiamente diffuso, esso non trova una reale disciplina in nessuna norma della legislazione tributaria elvetica.

Tipicamente, secondo tale pratica, il contribuente che vuole vedersi accettare le motivazioni e le relative conclusioni a supporto di una futura operazione, chiede all’autorità fiscale di aderire a tele esposto, evitando che in futuro essa possa mettere

131 GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA, Direttiva (ue) 2015/2376 del consiglio dell'8

dicembre 2015 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, L 332/1, EUR-Lex, 18 dicembre 2015, p. 2 e ss.

delle riserve o limiti. Il Tribunale federale svizzero definisce infatti il ruling fiscale come “un’approvazione anticipata da parte dell’autorità fiscale competente di un trattamento proposto dal contribuente in riferimento a un’operazione prevista per l’avvenire”132.

Come per tutti gli alti stati membri OCSE, anche per la Svizzera la ratifica della direttiva 2015/2376/UE si è resa obbligatoria dal 2017, tant’è che, per la prima volta l’anno seguente, il fisco elvetico ha trasmesso 82 comunicazioni concernenti informazioni automatiche relative agli accordi fiscali preliminari a 41 Stati esteri partner tra cui Germania, Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Russia.

Di tali comunicazioni è incaricata l’Amministrazione fiscale delle contribuzioni Svizzera (AFC) la quale ha, appunto, inviato le informazioni riguardanti gli accordi fiscali preliminari che risultavano ancora validi il 1° gennaio 2018133.

In conclusione, dopo aver esaminato le principali direttive europee inerenti lo scambio automatico di informazioni, è doveroso porre in evidenza gli evidenti “sforzi” che la Svizzera ha dovuto compiere al fine di adeguarsi agli standard imposti, anche se questo voleva dire porre fine all’istituto del segreto bancario.

Per anni la svizzera ha difeso e protetto questa sua “caratteristica” ma, alla luce dei repentini ed incontrollabili mutamenti sociali ed economici, un drastico intervento per mano della unione stessa si era reso ormai necessario. Sebbene l’era del segreto bancario sia finita, lo Stato elvetico può comunque contare sul merito ed il prestigio che in questi anni ha con forza costruito, basandosi ora su modelli e leggi incentrate sulla trasparenza.

132VORPE S., Lo scambio spontaneo di informazioni sui ruling fiscali, Analisi del Piano di azione 5 del

BEPS ed effetti per la Svizzera, Rivista ticinese di diritto, 2016, p. 529 e ss.

133 SCARDINO C., Ruling: la Svizzera invia informazioni a 41 Stati partner, IPSOA, 29 maggio 2018 in

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2018/05/29/ruling- svizzera-invia-informazioni-41-partner.

IV) IL RUOLO E LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE, L’USO