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Il rapporto PSI del 2008 e la multa da 780 milioni di dollari.

II) IL SEGRETO BANCARIO IN SVIZZERA: TRADIZIONE, EVOLUZIONE E IL CASO CHE NE DETERMINÓ LA SVOLTA.

2.2 Il cambio di rotta ticinese: il caso UBS.

2.2.2 Il rapporto PSI del 2008 e la multa da 780 milioni di dollari.

Le parole incriminanti del direttore e la testimonianza di Birkenfeld hanno ispirato la sottocommissione del Senato degli Stati Uniti nell’aprire delle indagini sulle banche residenti in paradisi fiscali e sui modi in cui le loro leggi sul segreto bancario potessero essere in grado di coprire i tentativi di evasione fiscale. L'indagine, durata quasi sei mesi, terminò con la pubblicazione da parte del PSI di un lungo rapporto intitolato “Tax Haven Banks and U.S. Tax Compliance” il 17 luglio 2008.

Secondo tale prospetto, la situazione di evasione fiscale da parte dei ricchi cittadini americani per mezzo di società offshore non era andata diminuendo negli anni in analisi ma, al contrario, era peggiorato. Tale aumento fu imputato ad un grave comportamento portato avanti da UBS in aiuto dei correntisti americani i quali, non volendo sottostare alle richieste dichiarative del QI del 2001 (identificazione, imposte o trattenute sostitutive, vendita delle attività non depositate in banche americane), trovarono un valido escamotage. Dall’altro lato, UBS, approfittò di tale situazione per mantenere all’interno delle proprie banche l'elevato volume di depositi proveniente dai clienti Statunitensi. Per far ciò, gli impiegati hanno assistito i contribuenti

statunitensi nel creare intestatari fittizi a cui venivano poi attribuiti varie attività dislocandole in una pluralità di giurisdizioni non statunitensi. Tale meccanismo serviva quindi per nascondere l’identità dei reali proprietari delle attività depositate in conti offshore (in Svizzera appunto), liberandoli di conseguenza dall’obblio di dichiarazione ai fini QI.

La dichiarazione del 2008 ha sostenuto inoltre che: oltre a tale pratica illecita, UBS in quegli anni si fosse adoperata volontariamente per commercializzare tali strategie a numerosi americani benestanti, costando agli Stati Uniti ogni anno circa $ 100 milioni in evasione fiscale offshore72.

Tale evasione, secondo delle indagini portate avanti dal Senato e dal pubblico ministero di Giustizia US, era generata da circa 19.000 conti appartenenti a statunitensi presso la banca UBS, a deposito di circa $ 18-20 miliardi di beni73.

72 Staff report of the permanent subcommittee on investigation, Tax haven banks and u. s. tax

compliance, United States Senate, 17 luglio 2018, p.1 e ss.

73 PEREZ E., Offshore Tax Evasion Costs U.S. $100 Billion, Senate Probe of UBS, LGT Indicates, The wall

Il 18 Luglio 2008, appena un giorno dopo la pubblicazione del rapporto, un tribunale distrettuale della Florida concesse l'autorizzazione all’ IRS di emettere la convocazione ufficiale per l’interrogatorio di John Doe, richiesto con l’intenzione di portare alla luce i nomi di ben 20.00074 cittadini statunitensi e clienti UBS accusati di

non aver rispettato le imposizioni decise dal QI in merito alle segnalazioni e il pagamento dell’eventuale ritenuta alla fonte.

Questa convocazione ha comportato delle grosse conseguenze sia per le leggi sul segreto bancario svizzero, sia per UBS. In particolare, molti cittadini svizzeri consideravano tale richiesta come un affronto alla sovranità della loro Nazione, così come molti cittadini statunitensi avrebbero visto la concessione delle informazioni da parte della banca alla stregua di una violazione del quarto emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.75

Per porre fine all'azione giudiziaria ormai interminabile mossa dagli Stati Uniti nei confronti di UBS, quest’ultima ha concordato nella stipula di accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti il 18 febbraio 2009, accettando di pagare 780 milioni di dollari in multe, sanzioni e interessi per aver aiutando i contribuenti americani a frodare il governo degli Stati Uniti e nascondere le attività tramite conti accesi a nome di intestatari o entità fittizie e, allo stesso tempo, con una mossa senza precedenti fatta per soddisfare gli obblighi dell'accordo, l’autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FACTA) comunicata agli Stati Uniti l’identità e le informazioni riguardanti i conti di 250 (anziché 20.000) correntisti statunitensi coinvolti nell’attività transfrontaliera di UBS.

L’istituzione elvetica non fece nemmeno a tempo a indorare la pillola che il giorno seguente l'IRS la riconvocò pretendendo le medesime informazioni per un numero di 52.000 correntisti, accusandoli di aver frodato, cospirando con la banca, il governo federale statunitense per un valore di 14,8 miliardi di dollari.

UBS, sostenuta dal governo svizzero stesso, si oppose fermamente a tale richiesta negando quindi ogni tipo di informazione. Essa sostenne che una richiesta di questo

74BROWNING L., Wealthy Americans under scrutiny in UBS case, The New York Times, 6 giugno 2008,

in https://www.nytimes.com/.

75 “The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable

searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized”, in https://en.wikipedia.org/.

tipo avrebbe rappresentato una “fishing expedition” la quale avrebbe violato non solo gli accordi fiscali bilaterali intrapresi tra i due paesi ma anche il segreto bancario della banca svizzera stessa76.

Con tali affermazioni, la banca giustificò la sua non collaborazione con l’IRS facendo leva sul fatto che le informazioni dei correntisti statunitensi sono protette dalle leggi svizzere sulla privacy finanziaria la cui violazione rappresenterebbe un reato criminale nel paese stesso, comportando sanzioni penali per i dipendenti responsabili della divulgazione.

In risposta a tale convocazione, il Partito popolare svizzero ritenne quindi necessario un immediato incontro in sede parlamentare con i dovuti rappresentanti statunitensi al fine di stabilire i dovuti limiti necessari per proteggere il segreto bancario da ulteriori “ricatti stranieri".

2.2.3 I primi accordi, l’inizio del crollo del segreto bancario svizzero e la