• Non ci sono risultati.

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO 13. M ODALITÀ DI S OTTOSCRIZIONE DELLE Q UOTE

La sottoscrizione dei Fondi può essere effettuata direttamente presso la SGR o (con eccezione delle quote di classe “Q” del Fondo AGORAFLEX)presso uno dei soggetti incaricati del collocamento. La sottoscrizione delle quote avviene mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo, predisposto dalla SGR ed alla stessa indirizzato, ed il versamento del relativo importo attraverso le seguenti modalità: a) versamenti in unica soluzione per tutti i Fondi per un importo non inferiore a euro 1.000 per la prima sottoscrizione nonché per ogni sottoscrizione successiva; b) adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi (switch), nel cui ambito, a fronte del rimborso di quote di un Fondo, il partecipante ha la facoltà di sottoscrivere contestualmente quote di un altro Fondo gestito dalla SGR.

La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse, arrotondate per difetto, da attribuire ad ogni sottoscrittore dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Il giorno di riferimento è quello in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione e sono decorsi i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento, ovvero, se posteriore, quello in cui abbia avuto notizia dell’avvenuto accredito del bonifico presso la Banca Depositaria. Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la notizia certa della sottoscrizione pervenuta alla SGR entro le ore 13.

Per i sottoscrittori Clienti “al dettaglio”, se la sottoscrizione viene effettuata fuori sede, si applica una sospensiva di sette giorni per un eventuale ripensamento da parte dell’investitore (art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998). In tal caso, l’esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze della SGR, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento, nonché ai versamenti successivi e alle operazioni di passaggio tra Fondi (c.d.

switch).

A fronte di ogni versamento, la SGR invia al sottoscrittore, entro sette giorni lavorativi dalla data di regolamento dei corrispettivi, una lettera di conferma dell’avvenuto investimento.

Per la puntuale descrizione delle modalità di sottoscrizione delle quote si fa rinvio al Regolamento di gestione dei Fondi.

14. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute, tranne:

- nei giorni di chiusura delle Borse nazionali;

- nei casi di sospensione previsti dalla vigente normativa;

- nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

A fronte di ogni operazione di rimborso la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore, entro sette giorni lavorativi dalla data di regolamento dei corrispettivi, una lettera di conferma dell’avvenuto disinvestimento.

Per la puntuale descrizione delle modalità di richiesta ed effettuazione del rimborso e dei termini di valorizzazione, si fa rinvio al Regolamento di gestione dei Fondi. Per informazioni relative alle commissioni di rimborso si fa rinvio alla Sezione “C) Informazioni Economiche (Costi, Agevolazioni, Regime fiscale)”.

15. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA

SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

Il partecipante ad uno dei Fondi può effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra Fondi (switch). Tale facoltà può essere esercitata anche nei confronti di Fondi istituiti successivamente all’operazione di prima sottoscrizione, previa consegna al sottoscrittore del Documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (KIID) relativo al Fondo oggetto del versamento successivo o dell’operazione di passaggio tra Fondi (switch).

Alle operazioni successive alla prima sottoscrizione aventi ad oggetto quote di Fondi commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti) non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte del sottoscrittore, a condizione che a costui sia stato preventivamente fornito il Documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (KIID) aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.

Dell’avvenuta operazione di investimento la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma, contenente gli estremi dell’operazione effettuata.

Per la puntuale descrizione delle modalità di richiesta ed effettuazione dei versamenti successivi e delle operazioni di passaggio tra fondi (switch), si fa rinvio al Regolamento di gestione dei Fondi.

Per informazioni relative agli eventuali costi da sostenere si fa rinvio alla Sezione “C) Informazioni Economiche (Costi, Agevolazioni, Regime fiscale)”.

16.PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE,RIMBORSO E CONVERSIONE (C.D.“SWITCH”)

La sottoscrizione delle quote può essere effettuata direttamente dal sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine la SGR e/o i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi “on line” che, previa identificazione del sottoscrittore e rilascio di password e codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via internet in condizioni di piena consapevolezza.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi della SGR e/o dei collocatori che hanno attivato servizi “on line” per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza. Nei siti internet sono riportate le informazioni che devono essere fornite all’investitore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 67-bis e ss. del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005. Il sottoscrittore ha la possibilità di acquisire la documentazione d’offerta completa, il Prospetto e gli altri documenti indicati nel Prospetto medesimo su supporto duraturo presso il sito internet della SGR, www.agorasgr.it.

Il solo mezzo di pagamento ammesso per la sottoscrizione e le operazioni successive mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario.

Alla prima operazione di sottoscrizione mediante internet, ai sensi dell’art. 67-duodecies del D.Lgs.

n. 206/2005 non si applica alcuna sospensiva o termine di recesso a favore dell’investitore. Possono essere effettuati tramite l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (internet) anche gli investimenti successivi e le operazioni di passaggio tra fondi. Anche in questi casi non si applica alcuna sospensiva o termine di recesso.

Le richieste di rimborso possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, come precedentemente definite.

L’utilizzo di internet non comporta variazioni degli oneri indicati nella Sezione “C) Informazioni Economiche (Costi, Agevolazioni, Regime fiscale)” e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra fondi ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

In caso di investimento effettuato tramite internet la SGR può inviare al sottoscrittore la lettera di conferma dell’avvenuta operazione (sottoscrizione, passaggio tra fondi, rimborso) tramite e-mail, in alternativa all’invio per posta, conservandone evidenza.

La SGR ha posto in essere procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti ai Fondi e scoraggiare pratiche abusive.

Per informazioni puntuali in merito al contenuto della lettera di conferma dell’investimento e della lettera di conferma del disinvestimento, si rinvia al Regolamento di gestione dei Fondi.

Documenti correlati