• Non ci sono risultati.

Informazioni presenti negli archivi online dei giornali Bilanciamento tra il diritto

Dai grandi quotidiani alle piccole testate giornalistiche, tutti i giornali hanno ormai un’edizione digitale ed hanno parallelamente digitalizzato il proprio archivio storico cartaceo, rendendo disponibili gratuitamente non solo gli articoli più recenti ma anche articoli risalenti nel tempo.

Se in passato la difficoltà di accedere agli archivi dei giornali e le complesse procedure di recupero anche di una singola notizia erano tali da scoraggiare molte ricerche, oggi chiunque339 può agevolmente consultarli attraverso i motori di ricerca dedicati a questa specifica funzione e inseriti nei portali di ciascun periodico, ossia i sistemi di information

retrieval, nonché attraverso i motori di ricerca generalisti.

In considerazione degli scarsi oneri di registrazione delle informazioni e dell’accessibilità e facilità di recupero di esse, la digitalizzazione ha comportato che il default sia ricordare e non più dimenticare340. La memoria artificiale si configura come “memoria sociale”341, in quanto permette a tutti di ricordare quanto registrato.

Il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche, effettuato in occasione della pubblicazione di articoli all’atto della messa a disposizione in rete dell’archivio digitale di un quotidiano, risulta compatibile con il trattamento di dati personali in quanto rende possibile la ricerca storica342. Di conseguenza, la tutela del diritto ad informarsi rende la consultabilità degli articoli presenti nell’archivio storico non vincolata dal consenso espresso del soggetto cui fanno riferimento343.

L’importanza del ruolo degli archivi online nella conservazione e nella messa a disposizione della collettività di notizie pubblicate in precedenza è stata riconosciuta espressamente dalla Corte di Strasburgo344, che ha ricondotto la tutela all’interno dell’alveo dell’articolo 10 della CEDU, dedicato alla libertà di manifestazione del pensiero e alla libertà di informazione. Gli archivi online costituiscono infatti una fonte strumentale all’istruzione e alla ricerca storica, ciò anche in ragione della loro apertura al pubblico e gratuità345.

Una siffatta disponibilità degli archivi online amplia però notevolmente i rischi di intrusioni immotivate nella sfera personale degli individui protagonisti o in qualche modo coinvolti nelle vicende ivi riportate346. In altre parole, la possibilità di cercare e consultare notizie anche quando dall’accadimento dei fatti sia trascorso molto tempo impone

339Alla base di una ricerca può esservi qualunque ragione. D’altro canto, anche ove colui che effettua una

ricerca sia animato da intenti leciti di ricostruzione di una vicenda, le informazioni recuperate dai data-base ove sono contenute non sempre riescono a garantire una ricerca efficace in termini di indagine attorno ad un determinato soggetto o argomento

340

V. Mayer-Schönberger, Il diritto all’oblio nell’era digitale, pag. 59, Milano, Egea, 2013, in A. Salarelli, Diritto all’oblio, cit.

341

A. Salarelli, Diritto all’oblio, cit.

342

A. Salarelli, Diritto all’oblio, cit.

343

A. Salarelli, Diritto all’oblio, cit.

344

C.EDU, 16 luglio 2013, ricorso n. 3846/07, “Węgrzynowski e Smolczewski contro Polonia, in www.echr.coe.int del 26/5/2019

345

C.EDU, 16 luglio 2013, cit., punto 59

346

57

problemi di tutela della privacy e della reputazione347 dei soggetti cui gli articoli fanno riferimento348.

E a tal riguardo i rischi per la reputazione vengono alimentati dalla decontestualizzazione degli articoli risultato della ricerca effettuata in rete: a causa dell’assenza di contestualizzazione della vicenda può emergere “un’interpretazione fuorviante dei fatti accaduti, nonché delle persone coinvolte”349, 350

Sarebbe perciò essenziale assicurare la contestualizzazione delle informazioni351, col “rischio”, d’altro canto, di sostituire alla semplice certezza e chiarezza della raccolta di archivio una “interpretazione ricostruttiva potenzialmente controversa”352.

Dal momento che i risultati di ricerche effettuate su Internet riportano qualsiasi riferimento al soggetto oggetto di ricerca, anche se risalente nel tempo, l’Autorità garante, ritenendo che una perenne associazione ad un individuo di una certa vicenda comporti un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti, ha indicato come soluzione la deindicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca generalisti, lasciando che il documento in questione fosse reperibile solo sul sito del giornale. La deindicizzazione riguarda non soltanto i link contenuti in siti europei, ma anche extra UE353,assicurando così una tutela effettiva dell’interessato. In altri casi, invece, è stata accordata al soggetto leso la cancellazione della notizia354.

La deindicizzazione è stata ritenuta la soluzione più adeguata per assicurare tutela al soggetto che chiedeva il riconoscimento nei suoi confronti del diritto all’oblio anche rispetto all’url che conteneva un articolo che, sebbene rimosso dall’archivio online di un giornale, era stato riproposto in alcuni blog355.

347La persistenza di una risalente notizia di cronaca in un giornale online “appare, per l’oggettiva e

prevalente componente divulgativa, esorbitare dal mero ambito del lecito trattamento d’archiviazione o memorizzazione online di dati giornalistici per scopi storici o redazionali”, configurandosi come violazione del diritto all’oblio, quando, in ragione del tempo trascorso “doveva reputarsi recessiva l’esigenza informativa e conoscitiva dei lettori cui la divulgazione presiedeva.”, in Cass., 24 giugno 2016, n. 13161, cit.

348A. Salarelli, Diritto all’oblio, cit. 349

“La représentation électronique de l’écrit modifie radicalement la notion de contexte et, du coup, le processus même de la construction du sens” scriveva Roger Chartier, Lecteurs et lectures à l’âge de la textualité électronique, 2001, http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/chartier2.html, richiamato da A. Salarelli, Diritto all’oblio, cit.

350“Il pericolo di decontestualizzazione può implicare una percezione fortemente negativa in chi si imbatte

nell’informazione non contestualizzata.”, in Zeno-Zencovich, Onore e reputazione nel sistema del diritto civile, Jovene, 1985, pag. 120

351

L. Caputo, Il diritto all’oblio, Dylan Dog ed il desiderio di dimenticare, in Iurisprudentia.it del 20/2/2019

352

A. Mantelero, Il diritto all’oblio dalla carta stampata ad Internet, pag. 160, in A. Salarelli, Diritto all’oblio, cit.

353

Garante, provv. 2017, n. 557, in www.garanteprivacy.it

354Corte d’Appello, Milano, 2014, in Foro It., 2014, I, c. 2612 In quell’occasione il Tribunale ordinò

l’espunzione dall’archivio informatico del Corriere della Sera di un articolo giudicato diffamatorio (da sentenza)

355

Trib. Milano, 24 settembre 2016, in Diritto all’oblio e identità personale: da deindicizzare l’articolo ormai «superato», in www.ilsole24ore.it del 28/3/2019: il caso è giunto davanti all’autorità giudiziaria dopo che ad una docente universitaria era stata negata da parte del Garante per la Privacy la richiesta di ordinare al motore di ricerca la deindicizzazione del risultato che la riguardava - un articolo de Il Giornale rimosso in via transattiva dall’archivio digitale del giornale-.

58

L’applicabilità della normativa sulla privacy356 anche agli archivi privati attribuisce al Garante il potere di intervenire sulle forme costitutive dell’archivio digitale di un giornale, potendo impedire la rimozione di articoli o obbligare il costitutore a gestire le informazioni in modo specifico.

In relazione a casi di cronaca giudiziaria, all’atto della ricerca si viene spesso reindirizzati ad articoli che riportano soltanto la notizia iniziale, senza riportare i successivi sviluppi processuali che posso rivelarsi favorevoli ad indagati o imputati, quali un’archiviazione o un proscioglimento.

Rispetto agli sviluppi di vicende riportate in articoli presenti nell’archivio digitale di un giornale consultabile attraverso i più comuni motori di ricerca, qualora nel corso del tempo siano accaduti fatti in grado di incidere in modo significativo sul profilo e sull’immagine del soggetto protagonista della vicenda, in virtù del diritto di aggiornamento/integrazione dei dati personali sancito dall’art. 7 del Codice sulla Privacy, il Garante ritiene dovere del giornale la predisposizione di un sistema che rimandi tramite

link agli sviluppi delle notizie relative al ricorrente357.

Il Garante si rifà alla nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione358 in cui si statuisce che “a salvaguardia dell’attuale identità sociale del soggetto occorre garantire al medesimo la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l’evoluzione della vicenda che possano completare o radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria”359. Quindi, se la vicenda ha avuto ulteriori sviluppi, essi non possono essere ignorati “giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta360, e pertanto sostanzialmente non vera”.361

356

In particolare artt. 101 ss. Codice Privacy

357

Garante, 2013, Archivi storici online dei quotidiani e reperibilità dei dati dell’interessato mediante motori di ricerca esterni, in www.garanteprivacy.it del 27/2/2019: nel 2012 una persona ricorreva nei confronti del gruppo editoriale L’Espresso perché nell’archivio storico del quotidiano risultavano presenti articoli sulla sua imputazione per un reato dal quale era stato successivamente prosciolto con formula piena, chiedendo in prima istanza la rimozione degli articoli, e in subordine l’aggiornamento delle notizie con la segnalazione della non sussistenza di alcun addebito penale nei suoi confronti, nonché l’adozione di misure tecnologiche che impedissero ai motori di ricerca l’indicizzazione degli articoli in questione, in A. Salarelli, Diritto all’oblio, cit.

358 Cass., 2012, n. 5525, cit. 359Cass., 2012, n. 5525, cit. 360 Cass., 2012, n. 5525, cit. 361

Tuttavia, un problema di non poco conto sorge nel momento della pratica predisposizione di tale sistema di aggiornamento/integrazione. (A. Salarelli, Diritto all’oblio, cit.) Con quali criteri il gestore dell’archivio dovrebbe provvedere all’attualizzazione delle notizie in esso contenute? E, soprattutto, è lecito che l’attività di ricostruzione di un fatto debba essere istituzionalmente praticata da chi gestisce i documenti? Quanto poi alla selezione dei contenuti da conservare e archiviare, e a colui che la opera, poiché anche nella dimensione digitale conservare significa scegliere quali documenti preservare per trasmetterli alle generazioni future, e quali invece distruggere, sulla selezione possono influire interessi non coincidenti con i criteri di scarto definiti dalla comunità professionale. (A. Salarelli, Diritto all’oblio, cit.) Ed in relazione a colui che dovrebbe operare tale selezione, risulta evidente il potere così attribuito al costitutore o gestore di un archivio elettronico. (A. Salarelli, Diritto all’oblio, cit.) Torna a tal proposito alla mente la frase di George Orwell “chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato” (G. Orwell, 1984, Feltrinelli, 2002)

59

Tale posizione è stata riproposta dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha imposto all’editore dell’archivio contenente le notizie di cui si era richiesto l’oblio un obbligo di aggiornamento362, consistente nello specifico nella pubblicazione di aggiunte o precisazioni all’articolo tali da permettere ai lettori di contestualizzare i fatti alla luce degli avvenimenti successivi alla pubblicazione dell’articolo originario.

Dunque, nell’ottica di conciliare le esigenze di tutela dei diritti fondamentali con il rischio di perdere informazioni di valore anche solo storico-archivistico, nonché di tutela del diritto alla privacy e alla reputazione di colui al quale si riferiscono le notizie contenute nell’archivio digitalizzato di un giornale, una soluzione potrebbe essere la regolamentazione dell’accesso agli archivi363: si tratterebbe di predisporre degli sbarramenti tali da renderne la consultabilità meno agevole. Ad esempio prevedere qualche forma di identificazione dell’utente364 scoraggerebbe le ricerche di molti perditempo.

Inoltre, bisognerebbe allertare colui che consulti un archivio e sia intenzionato a divulgare notizie remote già acquisite e per le quali non persiste un interesse pubblico alla conoscenza365 sulle conseguenze civili e penali cui va incontro in caso di illiceità della diffusione.

Potrebbe anche essere utile la predisposizione a favore degli utenti di canali di contatto con i responsabili dell’archivio per chiarire le condizioni d’uso delle informazioni recuperabili dalle pagine del passato e la loro liceità366.