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Il trattamento dei dati personali tra diritto-dovere di informazione del giornalista e

Il diritto di informare deve essere esercitato tenendo nel debito conto i diritti della personalità garantiti agli individui228.

La libera manifestazione del pensiero, di cui il diritto di cronaca è corollario, deve fare i conti con il rispetto della dignità e dell’onorabilità dell’individuo e con il suo diritto alla

privacy229, diritti che costituiscono limiti230 impliciti231 al diritto di cui all’art. 21 Cost232.

219

Corte Cost., 1993, n.112, cit.: “la Costituzione, all’art. 21, riconosce e garantisce a tutti la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione e (...) tale libertà ricomprende tanto il diritto di informare, quanto il diritto di essere informati”. In tal senso anche Corte Cost. 1976, n. 202; 1981, n. 148; 1988, n. 826

220

Corte Cost., 1993, n.112, cit.: “valori primari, assistiti dalla clausola dell’inviolabilità (l’art. 2 Cost.), i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell’individuo, di carattere assoluto.”

221 Cass. civ. sez. III, 25 maggio 2017, n. 13151, in www.laleggepertutti.it del 21/5/2019

222Art. 6 Cod. Deont. Giorn.: “La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non

contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”.

223Barra Caracciolo, La tutela, cit., pagg. 201 ss. 224

Il filone delle decisioni in materia di bilanciamento tra libertà dei media di diffondere informazioni sui procedimenti in corso e il correlato diritto del pubblico di ricevere tali informazioni, è stato inaugurato dalla risalente decisione “Sunday Times contro Regno Unito” del 1979 (C.EDU, 26 aprile 1979), in Barra Caracciolo, La tutela, cit., pagg. 201 ss.

225

C.EDU, 17 luglio 2008, n. 177, in www.echr.coe.int del 21/2/2019: la Corte di Strasburgo è stata adita dal professore e ricercatore universitario Riolo condannato, in quanto autore di alcuni articoli fortemente critici nei riguardi dell’ex Presidente della Provincia di Palermo Musotto perché legale di una persona implicata nella strage di Capaci, al pagamento di un salato risarcimento nei confronti di quello. Il caso si è concluso con la condanna dello Stato italiano a risarcire i danni subiti dal Riolo, ritenuto eccessivo l’importo liquidato in primo grado.

226

Barra Caracciolo, La tutela, cit., pagg. 201 ss.

227Ad esempio, Cass. Pen., 2012, n. 41429, in Foro It., 2012, 689 228

Il Testo unico dei doveri del giornalista citato stabilisce all’art. 3 che “Il giornalista rispetta il diritto

all’identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione [...]”.

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In termini generali, l’intromissione nella sfera privata di un soggetto al fine di raccontare una notizia si giustifica in ragione della importanza per la collettività di conoscere fatti oggettivamente rilevanti, affinché possa formarsi un’opinione pubblica al riguardo233. D’altro canto, numerose norme tutelano i diritti della personalità da indebite intromissioni degli organi di informazione e sono volte ad orientare il comportamento dei giornalisti nell’esplicazione dell’attività professionale234. Ad esempio, non trova giustificazione la divulgazione di informazioni attinenti alla sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche se le notizie non hanno alcun rilievo235 sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica236. A “tutela della dignità delle persone”, si prevede che il giornalista non possa fornire “notizie o pubblicare immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, salvo che ritenga l’informazione essenziale, né può soffermarsi su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine”237. Non è ammessa la diffusione di “immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato”, “salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia”, o

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Corte Cost., 1985, n. 138, in www.giurecost.org del 26/3/2019: “la libertà di manifestazione del pensiero è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, [tuttavia] anche diritti primari e fondamentali debbono venir contemperati con le esigenze di una tollerabile convivenza ...”

230

Essendo il solo buon costume limite espresso alla libera manifestazione del pensiero ex art. 21, 6 c. Cost.

231

Il legislatore ha posto sulla materia una riserva assoluta di legge.

232 Oltre ai diritti della personalità, costituisce limite al diritto all’informazione la tutela del segreto. Ad

esempio, del segreto di Stato, oggi disciplinato dalla legge 124/2007, che tutela dalla diffusione di qualunque elemento possa recare “danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato” ex L.801/1977. L’esercizio dell’attività giornalistica incontra anche il limite imposto dal segreto giudiziario, al fine di garantire il buon andamento dell’amministrazione giudiziaria, ed inoltre per non ledere la reputazione degli imputati, salvo il limite della pubblica rilevanza.

233Art. 4 Reg. 2016/679/UE: “Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (...)

va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, [tra i quali] (...) la libertà di espressione e d’informazione...”; art. 6 Cod. Deont. Giorn.: “La divulgazione di

notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.”

234 “Il bilanciamento tra il diritto di cronaca ed il diritto all’oblio incide sul modo di intendere la

democrazia nella nostra attuale società civile, che, da un lato fa del pluralismo delle informazioni e della loro conoscenza critica un suo pilastro fondamentale; e, dall’altro, non può prescindere dalla tutela della personalità della singola persona umana nelle sue diverse espressioni.”, in Cass., 2018, n. 28084, in canestrinilex.com

235L’interesse pubblico alla conoscenza di un fatto non può senz’altro sussistere rispetto alla conoscenza di

particolari della vita privata di un soggetto, ancorché impegnato nella vita politica e sociale: la Cassazione ha infatti condannato un membro del CSM per abuso d’ufficio per avere indebitamente duplicato e consegnato nel 2011 ad un noto quotidiano -Il Giornale- atti di un fascicolo disciplinare del 1982 relativo ad una collega., in Cass., sez. VI, 2016, n. 39452, in italgiure.giustizia.it del 8/4/2019

236Art. 6, 2 c. Cod. Deont. Giorn.: “La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche

deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.”

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di persone con “manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi”238. I giornalisti, nell’esercizio dell’attività giornalistica, devono valutare la possibilità di diffondere i nomi degli indagati alla luce delle esigenze di rispetto di alcune garanzie fondamentali riconosciute a tali soggetti, (“ad esempio se sia opportuno rendere note le complete generalità di chi si trovi coinvolto in un’indagine ancora in fase assolutamente iniziale, tenuto conto anche239 dell’entità dell’addebito”)240, e devono rispettare i principi enucleati nel Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive241.A “tutela della sfera sessuale della persona”, il giornalista deve astenersi “dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona”, “salvo il caso di essenzialità dell’informazione” “se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, ma sempre nel rispetto della dignità personale”242.

Diversamente, per quanto riguarda i minori “il diritto alla riservatezza” di questi “deve sempre essere considerato prevalente sul diritto di cronaca”243: si vuole proteggere il minore dalle ingerenze degli organi di informazione244.

Tuttavia, “qualora per motivi di rilevante interesse pubblico e fermi i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso”245, protocollo che disciplina i rapporti tra informazione e infanzia246e che haesteso247 la tutela dei minori ai mezzi di comunicazione digitali.

Inoltre, a fini di protezione del diritto del minore alla riservatezza e al corretto trattamento dei suoi dati personali248, il Ministero delle Comunicazioni ha promosso nel 2003 l’elaborazione di un Codice “Internet@minori”249, il quale enuncia tra le sue premesse la consapevolezza di dover valutare il perseguimento di interessi che possono

238

Art. 8, 2 c. Cod. Deont. Giorn.

239

Del Ninno, Il “diritto all’oblio” su Internet in Italia: prescrizioni del Garante per la privacy

240

In Garante, 2004, Privacy e giornalismo., cit.

241Si tratta del Codice deontologico italiano varato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine

di regolamentare i programmi che offrono informazione relativa a processi in corso, entrato in vigore il 30 giugno 2009, i cui principi sono stati inglobati nel Testo unico dei doveri del giornalista dal 3 febbraio 2016 in www.odg.it/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista/24288 del 29/2/2019

242Art 11 Cod. Deont. Giorn. 243

Art. 7, 3 c. Cod. Deont. Giorn.

244

Ad esempio, con riguardo alla diffusione di immagini e informazioni su un minore, un bambino fratello della piccola vittima di un noto omicidio, il delitto di Cogne, il Garante per la privacy sottolinea la necessità di sottrarlo all’attenzione del pubblico per limitare gravi condizionamenti sulla sua personalità già gravemente turbata dagli eventi., in www.garanteprivacy.it doc. Web n. 1065203

245

Protocollo siglato dall’Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana e da Telefono azzurro nel 1990, dal 2016 parte integrante del Testo unico dei doveri del giornalista, che pone regole a tutela dei minori. (ad es. art. 7 Cod. Deont. Giorn.: il giornalista non deve “pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca e di fornire particolari in grado di condurre alla loro identificazione”.)

246 Art. 7, 3 c. Cod. Deont. Giorn.

247Con l’aggiornamento della Carta di Treviso il 30 marzo 2006 248

Sica e Altri, Manuale di diritto dell’informatica, cit., pagg. 59-61

249

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porsi in concreto in conflitto, (nella materia qui oggetto di esame, la tutela dei minori ed il diritto all’informazione e la libertà di espressione).

Sul bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti della personalità, la giurisprudenza ha inizialmente assunto quale criterio di soluzione del conflitto il principio di verità dei fatti divulgati, per cui la tutela del diritto alla riservatezza doveva cedere di fronte alla manifestazione della libertà di stampa in presenza di un’utilità sociale dell’informazione vera ed esposta in forma civile “improntata a leale chiarezza”.

Il giornalista che nell'esercizio del diritto di cronaca in relazione a “fatti gravi o particolarmente riprovevoli” abbia leso la reputazione o la riservatezza di un individuo è esente da responsabilità qualora le tre condizioni per il legittimo svolgimento del diritto di informare di cui sopra siano state rispettate250.

In considerazione delle norme rilevanti in materia, nonché dell’orientamento della giurisprudenza, va esclusa in linea di principio la prevalenza dei diritti di cronaca riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero, del diritto di essere informati, e del diritto di libera ricerca storica, dei diritti alla dignità personale, all’immagine, alla riservatezza, all’oblio, essendo necessario di volta in volta operare un bilanciamento tra tali interessi di pari rango potenzialmente contrastanti.

250

42 3. Il diritto all’oblio nel mondo digitale.

3.1 Il diritto all’oblio nel mondo digitale. Introduzione

L’esposizione perdurante o la riproposizione di una informazione o di una notizia risalente nel tempo attraverso articoli, fotografie o video pubblicati sul web può avere effetti pregiudizievoli sulla reputazione e sull’onore del soggetto cui si riferisce, nonché sulla sua privacy.

Guardando al diritto all’identità personale, e in particolar modo al diritto a vedere divulgate informazioni sul proprio conto che corrispondano alla percezione che il soggetto ha di se stesso in un preciso periodo storico, l’indefinita permanenza nei siti

Internet di

informazioni relative al passato può vincolare lo status del soggetto cui si riferiscono al punto tale da avere ripercussioni nel presente, ed impedirgli di agire in piena libertà nel futuro.

La problematica si pone non solo rispetto a notizie, foto o video pubblicati dalla fonte originaria, ma anche in relazione alle ripubblicazioni ad opera di terzi, che danno a quei contenuti una diffusione incontrollabile.

In altre parole, la potenziale lesività per l’onore e la reputazione di un contenuto multimediale è ampliata dalla sua riproduzione attraverso i meccanismi di condivisione,

sharing, o di tagging su piattaforme online, piattaforme di comunicazione sociale, i cd. social netwoks, bacheche virtuali, blog e profili di utenti su internet, che la rende

accessibile ad un numero indeterminato di soggetti-utenti.

Dunque, le dinamiche comunicative sul web (tanto degli utenti quanto dei giornali online) hanno reso evidente l’esigenza di un ripensamento del sistema di tutela dei diritti della personalità, che ha condotto all’elaborazione del “diritto all’oblio”.

Il diritto all’oblio è stato definito come una categoria giuridica “a fattispecie plurima”, perché “non riguarda solo le notizie diffuse dai media e ridiffuse anche quando è venuto meno l’interesse pubblico a conoscerle, ma si estende più in generale a coprire ogni informazione o dato che ci riguarda, compresi quelli da noi stessi immessi in rete per le più diverse finalità”251.

Ed è stato autorevolmente definito252 come il “giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata arreca al suo onore e alla sua reputazione”. Dunque, al fine di proteggere la propria sfera di intimità e di riserbo, l’interessato può esigere ed ottenere, se ne sussistono le condizioni, la rimozione dei suoi dati mediante la cancellazione di essi dalle banche-dati, o la deindicizzazione dai motori di ricerca dei contenuti multimediali che offrono un’immagine potenzialmente diversa dalla propria attuale identità253.

251F. Pizzetti, Il prisma del diritto all’oblio. Il caso del diritto all’oblio, Torino: Giappichelli, 2013, pagg.

21-63, da A. Salarelli, Diritto all’oblio e archivi online dei quotidiani: alcune considerazioni sulla memoria sociale ai nostri tempi, in JLIS.it. Vol. 5, n. 1, 2014

252Cass., sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679, in www.openmediacoalition.it del 21/1/2019

253Può verificarsi una situazione di contrasto tra l’identità reale presente (“evoluta”) del soggetto e quella

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In tal modo, l’interessato può tutelare (nel presente) la propria identità e riservatezza da intrusioni altrui.

informazioni relative al passato possono vincolare lo status del soggetto cui si riferiscono al punto tale da avere ripercussioni nel presente ed impedirgli di agire in piena libertà nel futuro254.

Un ulteriore fondamento del diritto all’oblio si rinviene nel principio della funzione rieducativa della pena in presenza di fatti che hanno dato luogo a reati, per i quali il soggetto è stato condannato255. Scopo della pena irrogata con una condanna dell’autorità non è soltanto punire determinate condotte del reo; l’espiazione della pena deve favorirne la rieducazione e il reinserimento sociale. Ebbene, se del fatto per cui il soggetto è stato condannato rimanesse per un tempo indefinito traccia che fosse agevole rinvenire, o se il fatto venisse riproposto, la riabilitazione di colui che sta espiando/ha espiato la pena risulterebbe gravemente compromessa. Anche alle persone che hanno scontato una pena e si sono riabilitate, secondo parte della dottrina, va accordato il diritto ad essere dimenticato256. Pertanto, una volta trascorso un lasso di tempo tale da affievolire l’interesse pubblico alla conoscenza di un fatto in precedenza acquisito, riacquista pienezza il diritto alla riservatezza del suo autore, e al soggetto che ne è protagonista o comunque coinvolto deve essere riconosciuto il diritto all’oblio.

Di tutt’altro avviso altra parte della dottrina: ad esempio Rodotà ritiene che “l’autonomia individuale non [possa] spingersi fino a pretendere la cancellazione della storia, una ripulitura del (...) passato da tutto ciò che percepiamo come sgradevole, fondando così un diritto di autorappresentazione che obblighi tutti gli altri a [essere visti] solo come noi vogliamo”257. In relazione a fatti gravi o addirittura crimini efferati258, è giusto riconoscere l’operatività del diritto all’oblio? Simili fatti diventano “privati”? Può l’interesse pubblico alla loro riproposizione venire meno? O devono anzi essere riproposti affinché non vengano dimenticati?259 Si può privare la collettività del diritto ad informarsi ed effettuare una ricostruzione completa? Ricostruiamo il diritto all’oblio ed i suoi caratteri, quindi le risposte che la giurisprudenza ha dato a tali interrogativi.

3.2 Elaborazione giurisprudenziale del diritto all’oblio ed individuazione dei suoi