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Le iniziative delle istituzioni europee nel settore del diritto della famiglia.

I rapporti patrimoniali tra i coniugi nell'ambito dell'Unione Europea

4.2 Le iniziative delle istituzioni europee nel settore del diritto della famiglia.

Malgrado autorevole dottrina ricordi che fino agli inizi degli anni novanta i vari aspetti relativi allo status delle persone sono stati trattati in sede comunitaria solo marginalmente ed in via residuale, al fine di salvaguardare l'identità delle varie culture nazionali224, e benché, come già si è avuto modo di argomentare nel paragrafo precedente, non vi sono dubbi che non sussista alcuna competenza

223ROSSOLILLO, Rapporti di famiglia e diritto dell’Unione europea: profili problematici

del rapporto tra dimensione nazionale e dimensione transnazionale della famiglia , cit., p. 74.

224CARBONE, Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia

matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi: il regolamento (CE) n. 1347/2000, in: CARBONE - FRIGO - FUMAGALLI, Diritto processuale civile e commerciale comunitario, Milano, 2004, p. 53. Sulla problematica in generale, NASCIMBENE, Divorzio e diritto internazionale privato , in BONILINI - TOMMASEO, Lo scioglimento del matrimonio , Milano, 2004, p. 211 ss., nonché BARATTA, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato , Milano, 2004.

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comunitaria attribuita nel settore della politica della famiglia225, è innegabile che molti atti comunitari, emanati in attuazione di specifiche politiche rientranti certamente nell'ambito di competenza dell'Unione europea, abbiano un impatto diretto sull' organizzazione, gestione e sviluppo della famiglia226. Si pensi, innanzitutto, alle norme che sono state adottate agli albori della Comunità, in una fase che può collocarsi temporalmente tra il Trattato di Roma del 1957 e quello di Maastricht del 1992, in attuazione delle politiche sulla libera circolazione delle persone e dei lavoratori e, più genericamente, delle persone227, oppure a quelle relative al diritto al ricongiungimento familiare intracomunitario, atti normativi, ricognitivi, in vario modo, del diritto del diritto dei familiari a trasferirsi e a stabilirsi con il lavoratore nello Stato in cui questo

225Si veda in proposito RUSCELLO, La famiglia tra diritto interno e normativa

comunitaria, in Familia, 2001, p. 697 ss., secondo cui è arduo ipotizzare, attendendo la famiglia a situazioni per lo più di natura personale, un’incidenza della normativa comunitaria sui diritti nazionali d egli Stati membri che vada oltre la previsione di disposizioni che assumano la famiglia quale semplice presupposto per la qualificazione di situazioni attributive di poteri e di doveri in rapporti economici. Pertanto, all’ordinamento spetta il compito di fissare la garanzia di certe posizioni del gruppo familiare e, soprattutto, all’interno del gruppo.

226QUEIROLO - SCHIANO DI PEPE, Lezioni di diritto dell'Unione Europea e relazioni

familiari, Torino, 2014, p. 164 ss.;BARIATTI - RICCI - TOMASI, La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario , Milano, 2007, p. 5 ss..

227In particolare, ai fini dell’effettivo avanzamento del processo di integrazione europeo,

viene da subito raggiunta la consapevolezza che la libertà fondamentale di un individuo di circolare e di soggiornare all’interno di un Paese membro diverso da quello di origine, per ivi stanziare la propria attività lavorativa, non possa prescindere dal pieno riconoscimento del suo status non solo professionale, ma anche personale e familiare .

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esercita la propria attività228, oggi tutti incorporati nella Direttiva 2004/38/CE229.

E' dunque attraverso questo particolare meccanismo di incidenza indiretta che si vanno gradualmente inserendo le numerose iniziative intraprese dalle istituzioni europee, miranti ad uniformare le normative di conflitto tra Stati membri; alcune sono attualmente ancora in fase di elaborazione, oggetto di studi comparatistici volti all’individuazione di possibili soluzioni uniformi, altre sotto forma di proposte, sono in attesa della definitiva approvazione in sede

228Si tratta, in particolare, della disciplina prevista dal Regolamento (CEE) n. 1612/1968

del 15 ottobre 1968 sulla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, in G.U.C.E. L del 19 ottobre 1968, modificata e completata a più riprese da nume rosi atti normativi di settore tra i quali il Regolamento (CEE) n. 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo avere occupato un impiego; la Direttiva 68/360/CE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori e delle loro famiglie all’interno della Comunità; la direttiva 73/148/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comuni tà in materia di stabilimento e di prestazione di servizi; la Direttiva 75/34/CEE relativa al diritto di un cittadino di uno Stato Membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un’attività non salariata; la Direttiva 93/96/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 relativa al diritto di soggiorno per gli studenti.

229Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in

G.U.C.E., L 158 del 30 aprile 2004 che ha modificato il Regolamento (CEE) n. 1612/ 1968 ed abrogato le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. Più recenti sono invece le norme adottate in materia di occupazione, di non discriminazione, di pari opportunità e condi zioni di lavoro tra uomini e donne, principio, quest'ultimo, che oltre a ricomprendere l’identità di retribuzione normativamente richiesta dall’originario art. 119 del Trattato CE (nella versione precedente al Trattato di Amsterdam) , viene esteso a seguito di successivi provvedimenti (si vedano in proposito la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, in G.U.C.E., L 39 del 14 febbraio 1976 e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, in G.U.C.E., L 303 del 2 dicembr e 2000, p. 16 ss.. In dottrina POCAR -VIARENGO, Diritto comunitario del lavoro, Padova, 2001, p. 288 ss.) all’accesso e alle condizioni di lavoro, alla formazione e alla promozione professionale, al settore della sicurezza sociale.

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legislativa, altre ancora, invece, sono già cristallizzate in regolamenti europei di nuova emanazione230. L'attività regolamentare europea, in forza dell'art. 249 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (corrispondente all'attuale art. 288 TFUE), ha efficacia obbligatoria in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Sotto il profilo che maggiormente ci interessa, degno di particolare rilievo è il regolamento (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000231 (Bruxelles II) sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà dei genitori sui figli di entrambi, modificato dapprima dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale e in seguito dal regolamento (CE) n. 2116/2004 del 2 dicembre 2004232. Il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Bruxelles II), come affermato da un illustre autore233, ha avuto il merito di

230BARIATTI, RICCI, TOMASI, La famiglia nel diritto internazionale privato

comunitario, cit., p. 22 ss..

231il Regolamento n. 1347/2000, pubblicato nella Gazz.Uff. UE 23 dicembre 2003 n. L338,

è entrato in vigore pienamente il 1° marzo 2005.

232Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio del 2 9 maggio 2000 relativo alla

competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (in G.U.C.E., L 160 del 30 giugno 2000) e nel Regolamento (CE) n. 2201/2 003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (in G.U.C.E., L 338 del 23 dicembre 2003). Anche quest 'ultimo è stato di recente modificato dal Regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio del 2 dicembre 2004 in ( G.U.C.E., L 367 del 14 dicembre 2004, p. 1 ss.).

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invertire con effetti travolgenti, la tradizionale prospettiva secondo cui il diritto di famiglia non interesserebbe l’integrazione europea; analoghi ragionamenti valgono per la disciplina successiva, il regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis), che costituisce, anch'esso, un significativo passo in avanti verso la realizzazione di un diritto europeo delle relazioni familiari234, e, in quanto tale, la prima tappa di quel processo di armonizzazione che sta impegnando le Istituzioni nella creazione di un diritto internazionale privato europeo della famiglia.

Le istituzioni europee, sebbene sprovviste di specifica e diretta competenza regolativa, non hanno esitato a porre in essere interventi normativi di graduale armonizzazione235. Accanto al menzionato regolamento (CE) n. 2201/2003, l'Unione ha adottato successivamente altri importanti testi normativi tra cui il regolamento (UE) n. 1259/2010, c.d. Roma III, del 20 dicembre 2010, entrato in vigore il 21 giugno 2012, che ha dato il via alla cooperazione rafforzata sulla legge applicabile alla separazione legale e al divorzio236, ed il regolamento (CE)

233PICONE, Diritto internazionale privato comunitario e pluralità dei metodi di

coordinamento tra ordinamenti, in Diritto Internazionale Privato e Diritto Comunitario , Padova, 2004, p. 506.

234DI LIETO, Il regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e

all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di respon sabilità genitoriale, Dir. Com. Scambi Int., 2004, p. 117.

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n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008237 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, applicabile dal 18 giugno 2011: un progetto ambizioso e molto complesso che mira a racchiudere in un unico strumento normativo tutti gli aspetti internazionalprivatistici della materia rientrante nel suo campo di applicazione, al fine di garantire la rapida circolazione ed il sicuro recupero dei crediti alimentari sorti all’estero238. Altri regolamenti, su uno dei

quali ci soffermeremo nei paragrafi successivi, sono in itinere: si tratta delle proposte di regolamento riguardanti i regimi matrimoniali e gli effetti patrimoniali derivanti dalle unioni registrate, con particolare riguardo a lla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia, di cui alla Proposta di Regolamento COM(2011)126 def. del 16 marzo 2011 (relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi) ed alla Proposta di Regolamento COM (2011) 127 def. del 16 marzo 2011 (relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento

236CARRACOSA GONZALÉS - SEATZU, La legge applicabile alla separazione personale

dei coniugi e al divorzio nella propos ta di Regolamento “Roma III”, in Studi sull’integrazione europea, 2010, p. 49 ss..

237il Regolamento n. 4/2009 è pubblicato nella Gazz. Uff. UE 10 gennaio 2009 n. L7.

238MALATESTA, La Convenzione ed il Protocollo dell’Aja del 2007 in materia di

alimenti, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale , 2009, n. 4, p. 829 ss.; POCAR - VIARENGO, Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale , 2009, p. 805 ss..

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e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate).

E’ possibile ipotizzare che le misure citate, anche quelle fino ad ora contemplate a livello di studio o di proposta, potranno trovare presto concretizzazione effettiva in nuovi regolamenti europei volti ad uniformare le norme sulla competenza giurisdizionale, sull’individuazione della legge applicabile, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere.

In conclusione, è possibile affermare che, seppure entro i limiti imposti dal principio di attribuzione, l’azione esercitata dall’Unione in materia familiare si è grandemente sviluppata, andando ad influenzare radicalmente diversi aspetti di disciplina, fino a rendersi determinante per l’attuale configurarsi del diritto di famiglia, non più sottratto alla progressiva opera unificat rice della legislazione europea. Da un lato, una prima forma di armonizzazione, classificabile come “deliberata”239, si è praticata attraverso l’emanazione di atti normativi vincolanti

e non, che trovano principalmente legittimazione nella creazione di uno spazio giudiziario comune che favorisca l’effettivo realizzarsi della cittadinanza europea, vuoi attraverso la cooperazione giudiziaria in materia civile, vuoi in

239Utilizzano tali espressione HONORATI, Verso una competenza della Comunità Europea

in materia di diritto di famiglia , in BARIATTI (a cura di) La famiglia nel diritto internazionale private comunitario , cit., p. 4. Fanno invece riferimento ad un’opera di unificazione normativa del diritto di famiglia europeo ALPA, Alcune osservazioni sul diritto comunitario e sul diritto europeo della famiglia , in Familia 2003, p. 439 e DE CESARI, Principi e valori alla base della disciplina comunitaria in materia di diritto di famiglia, in PASCUZZI (a cura di), La famiglia senza frontiere, Trento, 2006, p. 506.

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forza del principio di libera circolazione della persone; dall'altro, si è assistito al progressivo affermarsi di un’armonizzazione spontanea che ha preso piede negli ultimi anni attraverso l’operare di fattori concorrenti, quali il recepimento a livello nazionale delle numerose Convenzioni internazionali che offrono modelli giuridici in materia di famiglia ed il processo di adeguamento agli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo240.