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Pluralità dei metodi internazionalprivatistici presenti nelle norme di conflitto in materia di famiglia.

I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel diritto internazionale privato.

2.1 Pluralità dei metodi internazionalprivatistici presenti nelle norme di conflitto in materia di famiglia.

La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, di cui alla l. 218 del 31 maggio 199541, ha radicalmente modificato la disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, adeguandola sia all'esigenza di attuare in tale contesto il principio di uguaglianza, sia all'opportunità di tenere conto dei cambiamenti della nostra legislazione civilistica, e non da ultimo dell'incremento della libera circolazione delle persone, garantito ai cittadini dell'Unione europea a partire dal Trattato di Maastricht del 1992 e dei flussi migratori verso l'Italia di persone

41La legge è pubblicata in Gazzetta Ufficiale, suppl. n. 68 al n. 128 del 3 giugno 1995. Si

veda anche in Riv. dir. int. priv. proc., 1995, p. 905 ss., con un ampio commentario, ad opera di vari autori, delle sue disposizioni. Il commentario, con qualche variazione e aggiornamento, è stato poi pubblicato nel volume POCAR - TREVES - CARBONE - GIARDINA - LUZZATO - MOSCONI - CLERICI, Commentario del nuovo diritto internazionale privato, Padova, 1996.

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provenienti da Paesi extracomunitari, fattori analizzati nel corso del capitolo precedente.

La nuova disciplina di conflitto si presenta assai frastagliata rispetto alle poche e rigide norme contenute al riguardo sia nelle disp. prel. al c.c. del 1865 sia in quelle al c.c. del 194242. Tale carattere è testimoniato dalla maggiore ampiezza e

specificità della legge di riforma e dai nuovi articoli, dedicati espressamente al matrimonio (artt. 27 e 28), alla promessa di matrimonio (art. 26), alla separazione personale e divorzio (art. 31), e ad una regola più dettagliata rispetto al passato in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi (art . 30). Spicca inoltre, soprattutto nell'ambito qui considerato, la inusuale varietà di metodi internazionalprivatistici utilizzati dal legislatore accanto a quello tradizionale della localizzazione spaziale della fattispecie43: se è stata ampiamente

42Per approfondire ulteriormente il carattere dei precedenti sistemi VITTA, Memoriale e

progetto di legge, in Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano , Milano, 1986, p. 9 e ss., e con una lettura in parte differente , MIGLIAZZA, Problemi generali di una nuova codificazione del diritto internazionale privato , in Problemi di riforma del diritto internazionale privato (Convegno di studi di Roma, 1 e 2 giugno 1984) a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 198 6, p. 358 ss.

43E' stato infatti mantenuto quale criterio di base il criterio della cittadinanza delle persone

fisiche, a seconda dei casi mirato verso il singolo o verso la coppia. L'adozione di tale criterio di collegamento era stata perorata e accolta s in dal codice del 1865, nonché a livello internazionale, da Pasquale Stanislao Mancini, essa costituiva il corollario della sua teoria secondo la quale erano le Nazioni, entità reali create dalla storia, gli autentici soggetti del diritto internazionale, a nziché gli stati, entità artificiali create dalla politica; tuttavia, l'applicazione della legge nazionale, inderogabile ovunque gli individui si trovassero in quanto frutto di vari fattori dai quali scaturisce appunto la nazionalità, si identificava pur sempre con la legge dello Stato di cittadinanza. In proposito si veda la specifica indagine di JAYME, Pasquale Stanislao Mancini, Il diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività forense , Padova, 1988 e spec. Id. (a cura di), Della

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mantenuta l'opzione normativa verso regole di conflitto bilaterali44 volte ad individuare, mediante i rispettivi criteri di collegamento e su un piano di parità, l'ordinamento - straniero o italiano - da cui ricavare la disciplina delle fattispecie stesse45, sono però rinvenibili alcuni significativi scostamenti. Anzitutto è stato utilizzato anche il metodo c.d. delle considerazioni materiali, volto a garantire - fin dove possibile- il risultato voluto dal legislatore, che adotta, proprio a tal fine, una pluralità di criteri di collegamento per la disciplina di una determinata fattispecie. Si pensi, in merito, all'art. 28 della legge in esame, che statuisce l'applicabilità di una serie di criteri al fine di giungere a una legge regolatrice in base alla quale possa essere accertata, con maggior probabilità, la validità formale del matrimonio. Sempre in tema di famiglia, si evidenzia l'adozione dell'ulteriore metodo, che si sostanzia nel ricorso alla lex fori, ovvero alle norme materiali dell'ordinamento italiano, al fine di garantire con immediata certezza, rispetto al metodo della

nazionalità come fondamento del diritto delle genti di STANISLAO MANCINI, Torino, 1994.

44Le norme di conflitto si dividono in due categorie: norme di conflitto bilaterali e norme

di conflitto unilaterali. Le prime (bilaterali) sono quelle che, assumendo a loro base i l principio di uguaglianza del diritto interno e del diritto straniero, rendono applicabile indifferentemente l'uno ad esclusione dell'altro, a seconda delle circostanze da esse assunte come criteri di collegamento. Le seconde (unilaterali), invece, rendon o applicabile esclusivamente il diritto interno o il diritto straniero, in quanto esso garantisce un risultato materiale ritenuto imprescindibile in relazione alla fattispecie da regolare.

45PICONE, La riforma italiana del diritto internazionale privato e processuale, Padova,

1998, p. 3 ss., 141, ss.. Cfr. inoltre LUPONE, voce Diritto Internazionale Privato (disposizioni generali), in Enc. Dir., Aggiornamento, vol. V, Milano 2001, p. 390 ss..

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localizzazione, sopra descritto, il raggiungimento di un obiettivo considerato cruciale46: ne è un esempio l'art. 31, nel suo 2° comma, laddove sancisce l'applicazione delle norme sostanziali italiane, allorché l'ordinamento straniero richiamato dalla norma di conflitto non contempli gli istituti della separazione personale o dello scioglimento del matrimonio.

Può infine essere annoverato all'interno del metodo in esame anche l'art. 30, c. 3°, il quale detta un'apposita norma sostanziale sull'opponibilità al terzo di un regime patrimoniale coniugale regolato da una legge straniera47.

Alle nuove tecniche analizzate si affianca poi quella del rinvio all'ordinamento competente, mediante la quale determinate situazioni sorte all'estero sono riconosciute anche in altri ordinamenti con i quali esse possono presentare punti di contatto o nei quali le medesime dovrebbero comunque essere prese in considerazione: si pensi al peculiare riconoscimento dei provvedimenti emessi all'estero in materia di rapporti di famiglia introdotto dall'art. 65 e contemplato, con lievi modifiche, anche dall'art. 66 per i provvedimenti di volontaria giurisdizione. Tali disposizioni consentono infatti un più agevole riconoscimento automatico dei provvedimenti suddetti solo qualora questi ultimi

46Questo metodo è considerato come una variante del modello dell e considerazioni

materiali da PICONE, La riforma italiana del diritto internazionale privato e processuale, cit., p. 41 ss..

47In questo senso DISTEFANO, Il matrimonio nel nuovo diritto internazionale privato

italiano, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1998, p. 343 ss.; PICONE, La riforma italiana del diritto internazionale privato e processuale, cit., p. 30, nota 67.

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siano stati emessi (o a loro volta riconosciuti) nello Stato al cui ordinamento conducono le norme italiane di conflitto che riguardano la materia oggetto dei provvedimenti medesimi.

Questa varietà di metodi sottesi alle norma di conflitto relative ai rapporti familiari e alla loro costituzione, unitamente ai nuovi criteri di collegamento introdotti in questo settore e ad alcune soluzioni altrettanto innovative delle questioni generali di diritto internazionale privato, mostrano che il corpus di norme in esame costituisce una disciplina variegata e per molti aspetti originale rispetto alle codificazioni che l'hanno preceduta48.