• Non ci sono risultati.

L'articolo 92, al primo comma, disciplina il procedimento di instaurazione davanti al tribunale di sorveglianza. In questo articolo il legislatore ha disposto che il tribunale di sorveglianza fisserà senza indugio la data della trattazione, e ne darà avviso all'interessato, al pubblico ministero, ed al difensore, che deve essere nominato d'ufficio qualora il condannato non abbia provveduto alla

116 FIORENTIN F., Pratiche penali, cit. p. 40 117 V. retro, Cap. II par. 4

designazione di uno di fiducia. L'avviso deve essere effettuato almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Il primo comma continua stabilendo che “Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o nell'atto della scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta”. Ciò fa capire che, la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena, verrà dichiarata inammissibile dal tribunale, qualora non sia possibile effettuare l'avviso al condannato presso il domicilio indicato nella richiesta, e se lo stesso non compare all'udienza118.

Da tale disposizione deve indursi prima di tutto l'obbligo, per il richiedente, di specificare il proprio domicilio nella richiesta, sotto pena di inammissibilità119. In secondo luogo, elemento particolare

della disciplina dettata dall'articolo 92 primo comma è la necessaria presenza dell'interessato all'udienza.

Va prima di tutto rilevato come l'onere di indicazione del domicilio, è ritenuto presupposto espresso di ammissibilità della istanza. La presa d'atto da parte del tribunale di sorveglianza, dell'impossibilità di effettuare la notifica presso il domicilio indicato nella domanda o nell'atto di scarcerazione, aggiunto al fatto che il condannato non appaia in udienza, porta alla declaratoria di inammissibilità. Preme ricordare come nel nostro ordinamento, già sia previsto l'onere di

118 CANEPA M., MERLO S., Manuale, cit. p. 289 119 CANEPA M., MERLO S., Manuale, cit. p. 289

indicazione del domicilio per tutti i condannati che formulino istanze di misura alternativa alla detenzione, “o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza” (articolo 677, comma 2-bis, c.p.p.).

Quindi, già di per se, la mancata indicazione o elezione del domicilio, integra una causa di inammissibilità della domanda, che può essere dichiarata – ai sensi dell'articolo 666, c.p.p. – dal presidente del tribunale di sorveglianza ovvero dallo stesso tribunale di sorveglianza in esito all'udienza in camera di consiglio.

La declaratoria di inammissibilità in questione può essere dichiarata anche dal magistrato di sorveglianza adito in via cautelare dall'interessato ai fini dell'applicazione provvisoria del beneficio, ex articolo 91 quarto comma. In tale ipotesi – nel silenzio della legge – sembra peraltro adempimento necessario, al rispetto delle garanzie difensive, quello della trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza, affinché si pronunci definitivamente (anche) sulla ritenuta inammissibilità120.

La mancanza dell'avviso al condannato, per impossibilità di comunicazione al domicilio indicato, o a causa di mancanza di quest'ultimo, non è necessariamente causa di inammissibilità dell'istanza, questo in quanto l'eventuale presenza del condannato all'udienza presso il tribunale sanerà l'istanza. In sostanza la

comparizione dell'interessato al beneficio sana l'eventuale nullità attinente al mancato avviso imputabile al comportamento negligente od omissivo del richiedente121.

La questione della necessaria presenza dell'interessato all'udienza è stata oggetto di dibattito in dottrina. Secondo una parte degli studiosi del diritto, la previsione della sanzione di inammissibilità dell'istanza è senza dubbio opportuna, ciò in quanto è necessario garantire al giudice il “contatto” con il richiedente, questo perché siamo di fronte ad un istituto di favore, che fonda la propria ragion d'essere nella fiducia riposta nel recupero del tossicodipendente122.

Secondo altri invece, il meccanismo che porta all'inammissibilità dell'istanza presenta qualche criticità. La disposizione, secondo questa dottrina, suscita non poche perplessità sotto il profilo dell'automatismo della sanzione dell'inammissibilità. Viene fatto notare che certamente sussiste la necessità per il tribunale di sorveglianza, di avere un contatto personale con l'istante prima di concedere il beneficio, ma sorprende la mancata previsione della rilevanza della prova, eventualmente data, dell'impossibilità per l'interessato di ricevere l'avviso, impossibilità ad esempio non dovuta a sua colpa. È vero che l'istanza è ripetibile anche una volta che questa è stata dichiarata inammissibile, ma è altrettanto vero che il rigetto della domanda comporterà l'emissione dell'ordine di

121 AMBROSINI G., La riforma, cit. p. 155

carcerazione, o la continuazione della stessa123.

In tema di notifica all'interessato, preme richiamare una sentenza della corte di cassazione, la quale dispose che non vi fosse valida notifica quando quest'ultima veniva effettuata presso il domicilio, come stabilito dall'articolo 92 secondo comma, ma l'interessato, dopo aver presentato l'istanza, veniva tratto in arresto, trovandosi in stato di detenzione, e quindi impossibilitato a ricevere la notifica presso il domicilio dichiarato. La corte stabilì che in questo caso si sarebbe dovuto applicare la disciplina di notifica prevista dall'articolo 155 del codice di procedura penale124.

123 MARINI G., LA MONICA M., MAZZA L., RIONDATO S., PISTORELLI L., DINI S., ROBERTI B., Stupefacenti sostanze psicotrope. Cit. 146

124 “In tema di notifica nella procedura prevista dall' art. 92 d.P.R. 9 ottobre 1990

n. 309, non può ritenersi validamente costituito il rapporto processuale nel caso

in cui il condannato, dopo aver avanzato richiesta alla sezione di Sorveglianza per ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva (essendosi egli sottoposto a programma di disintossicazione e socio - riabilitativo), venga poi tratto in arresto e si trovi, quindi, in stato di detenzione al momento della celebrazione dell'udienza in camera di consiglio, così da non potersi ricevere la notifica al domicilio dichiarato. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza del condannato, per essere lo stesso risultato irreperibile al domicilio indicato nell'istanza stessa, ritenendo che, essendo stato "medio tempore" instaurato lo stato detentivo, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 156 c.p.p.). Cassazione Sez. I, Sent 21/12/1998, n. 6547

4. L'oggetto del giudizio: il successo del programma

Documenti correlati