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Come interpretare le nuove etichette: Le modifiche apportate dal Reg CE 767/

LE PROBLEMATICHE NELL'INDUSTRIA DEL PET FOOD

10 TUTELA E SICUREZZA NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

10.3 Come interpretare le nuove etichette: Le modifiche apportate dal Reg CE 767/

Comprendere meglio il percorso storico nel quale si sono susseguite le normative appena esposte, è importante analizzare quali siano stati gli aspetti fondamentali che hanno portato il legislatore a stilare una nuova normativa.

L'obiettivo principale è quello di fornire al consumatore finale il maggior numero di informazioni possibili, in maniera chiara tale da evitare di confondere il proprietario dell'animale in merito alle qualità del prodotto. Le prime normative in materia erano infatti molto più tolleranti per quanto riguarda sia le diciture da riportare che gli eventuali claims indicanti proprietà extra nutrizionali del mangime.

Con la nuova normativa il legislatore si è proposto di rendere più chiare queste informazioni, eliminando elementi inutili ovvero fuorvianti circa le reali qualità del prodotto. L'attenzione viene ora sui reali ingredienti del prodotto, sull'eventuale aggiunta di additivi e, soprattutto, sulla corretta indicazione in merito all'utilizzo del mangime49.

L'aggiornamento della normativa è stato altresì reso necessario dalla profonda inadeguatezza delle disposizioni normative vigenti nel settore dei mangimi destinati all'alimentazione animale, destinati e non alla produzione di alimenti. In questo contesto la Commissione Europea ha dato inizio al progetto per la semplificazione della legislazione riguardante il settore dei mangimi e attraverso una serie di Regolamenti si è giunti all'emanazione del Reg. (CE) n. 767/2009 del Parlamento e del Consiglio riguardante proprio l'immissione sul mercato e l'uso dei mangimi.

I principali obiettivi di questo regolamento sono quelli di:

 Armonizzare le modalità di immissione in commercio e di utilizzo dei mangimi  Garantire un alto livello di sicurezza dei mangimi e protezione della salute pubblica  Fornire un’adeguata informazione ai consumatori

 Rafforzare l’effettivo funzionamento del mercato interno

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Tale regolamento ha applicazione nel campo "dell'immissione sul mercato e l'utilizzo di mangimi per animali da reddito, da pelliccia e da compagnia nella CE, includendo i requisiti per l'etichettatura, il confezionamento e la presentazione".

Grande importanza viene posta proprio in relazione all'etichettatura in quanto rappresenta il mezzo principale di comunicazione con diversi interlocutori come:

 le Autorità competenti per l’applicazione della legge, per la tracciabilità e per i controlli

 i Partner commerciali per instaurare o consolidare un rapporto di mercato

 il Consumatore per facilitare l’acquisto e per effettuare la scelta giusta attraverso un’informazione chiara, concisa, accurata, vera e coerente sulla composizione, caratteristiche del prodotto ed impiego.

Stando al regolamento per etichettatura si intende: “Attribuzione di diciture, indicazioni,

marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e fascette, o in internet che accompagnano un mangime o che ad esso fanno riferimento anche solo per finalità pubblicitarie”.

Fondamentale risulta il fatto che l'etichettatura dei prodotti non deve indurre in errore il consumatore riguardo:

 all’uso previsto

 alle caratteristiche del prodotto (natura, metodo di fabbricazione/produzione)  alle proprietà

 alla composizione  alla quantità

 alla durata, alle specie/categorie di animali

 attribuendo al mangime effetti o proprietà che non possiede o lasciando intendere che possiede caratteristiche particolari rispetto a mangimi simili

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Nello specifico la normativa prevede che vengano obbligatoriamente inserite le seguenti informazioni che possiamo suddividere in "generali" e "specifiche". Quelle generali riguardano:

 Tipologia del mangime

 Specie animale di destinazione  Istruzioni per un uso corretto  Dichiarazione delle Materie prime  Dichiarazione degli Additivi  Dichiarazione analitica  Tenore di umidità

 Istruzioni per uso corretto

 Nome/Ragione sociale ed indirizzo dell’operatore responsabile dell’etichettatura  Strumenti di tracciabilità (lotto e numero dello stabilimento di produzione)  Quantità netta

 Durata di conservazione minima

 Indicazione di un mezzo di comunicazione per l’acquirente

Quelle specifiche invece fanno riferimento ai pet food dietetici, ovvero mangimi cui sono attribuiti particolari fini nutrizionali.

Nello specifico il Reg.(CE) n. 767/2009 ha introdotto i seguenti cambiamenti rispetto alla precedente normativa:

 Nuova etichettatura delle dichiarazioni obbligatorie; non esiste più il “riquadro delle dichiarazioni obbligatorie”

 Intestazioni degli elenchi di “ingredienti” del pet food

 Possibilità di utilizzare la dichiarazione mista per le materie prime

 “Numero gratuito” obbligatorio o altro mezzo di comunicazione appropriato per permettere l’accesso alle informazioni sugli additivi e sulla composizione del mangime

 Coloranti, antiossidanti e conservanti possono essere dichiarati con il nome del gruppo funzionale di appartenenza, indipendentemente dal peso della confezione

97  Multipacks

 Possibilità di scelta di alcune denominazioni dei componenti analitici  Può essere dichiarato il valore energetico in tutti i pet food

Analizzando nello specifico la nuova normativa le modifiche principali apportate all'elenco degli ingredienti partono innanzi tutto dall'intestazione "Composizione" che ha sostituito la precedente di "Ingredienti". Più approfonditamente le singole materie prime possono essere riportate o come la Dichiarazione per Categoria (Dir. 82/475/CE) ovvero come Nome specifico (Catalogo Comunitario). Anche in questo caso, come stabilito nella precedente legislazione, gli ingredienti devono essere riportati in ordine decrescente di peso. In aggiunta qualora un ingrediente venga messo in evidenza sull'etichetta e/o sul materiale pubblicitario, allora la sua % deve essere obbligatoriamente indicata poiché si ritiene che quel particolare ingrediente caratterizzi il prodotto stesso.

Di seguito si riporta un esempio di come risulta strutturata la nuova composizione.

Esempio di « Composizione »

Per categorie - Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci (tonno 20%, salmone 10%), cereali (riso 4%), ortaggi, oli e grassi, sostanze minerali, …

Per nomi specifici - Composizione: Tonno (20%), salmone (10%), proteine idrolizzate, riso (4%), carote, olio di semi soia, carbonato di calcio, cloruro di sodio

OPPURE

Dichiarazione «mista» - Composizione: Tonno (20 %), Salmone (10 %), riso (4%), ortaggi, oli e grassi, sostanze minerali.