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L’intervento della “Hight Court”

Nel documento Il Processo devolutivo in Scozia (pagine 84-89)

Capitolo 5: La relazione tra devolution scozzese e Brexit

5.5 L’intervento della “Hight Court”

Un ruolo rilevante in questo complesso momento storico è stato ricoperto dalle Corti che attraverso l’esercizio del potere giudiziario hanno cercato di fare ordine all’interno dell’ingarbugliata discussione politica.

66 Cfr. F. Savastano, “Presentazione dell’Osservatorio”, su rivista on line “Federalismi.it”, Osservatorio Brexit, N. 22/2016.

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In particolare, sono due le pronunce che hanno rivestito un ruolo significativo in relazione alle modalità di svolgimento del processo di Brexit: la prima emessa dalla “Hight Court”, la seconda pronunciata dalla Corte Suprema.

La pronuncia della “High Court” risale al 3 novembre 2016.

Il caso sottoposto al vaglio della High Court è stato introdotto da due cittadini britannici, Gina Miller e Deir Dos Santos, i quali, dopo che il Governo di Sua Maestà aveva dichiarato di voler attivare l’art. 50 entro marzo 2017, hanno deciso di adire l’Alta Corte di Londra contro la decisione del Primo Ministro il quale non voleva sottoporre la procedura indicata ad un previo voto del Parlamento di Westminster.

La pronuncia della Corte analizza principalmente quattro aspetti: i) il rapporto tra prerogative e statuti; ii) la supposta irrevocabilità dell’art. 50 TUE che regola il procedimento di recesso di uno Stato membro dall’Unione Europea; iii) il rango di statuto costituzionale riconosciuto all’”European Community Act 1972”(di seguito ECA); iv) la natura esclusiva dell’ordinamento Comunitario i cui effetti trascendono il piano internazionale e producono diritti ed obblighi direttamente in capo ai singoli individui67.

67 Cfr. Giannello S., Il caso Miller davanti alla UK Supreme Court: i principi del costituzionalismo britannico alla prova della Brexit., in AIC, Osservatorio Costituzionale, N. 1/2017; R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union [2016] EWHC 2768 (Admin), 3 November 2016.

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In particolare, a giudizio della Corte, dal principio fondante la Costituzione britannica, quello della sovranità parlamentare, deriva il dettame secondo il quale le prerogative regie non possono essere utilizzate per abrogare le leggi e limitare i diritti dei cittadini.

La Corte ha avvallato il principio affermatosi nel “common law” secondo cui l’ECA è un “costitutional statute” e non può, quindi, essere oggetto di abrogazione implicita, né può essere modificabile attraverso l’esercizio di una prerogativa.

I Giudici della Corte hanno, altresì, ritenuto irreversibile l’attivazione della procedura dell’art.50 e, conseguentemente, i diritti dei cittadini garantiti dalla normativa europea dovranno necessariamente subire delle modifiche sin dalla sua attivazione. Tale natura irreversibile ha spinto la Corte ha statuire che il Governo non potesse agire senza la preventiva autorizzazione del Parlamento e che tale intervento dovesse precedere i negoziati.

La Corte ha peraltro ritenuto che non potesse trovare accoglimento la tesi sostenuta dal Governo, secondo cui il Parlamento, approvando la legge del 1972, ECA, (con la quale ha deliberato l’ingresso nella CEE), avrebbe riconosciuto alla Corona e quindi al Governo stesso la prerogativa di recedere dai Trattati.

Altro aspetto significativo della pronuncia è stato poi il riconoscimento che il “Referendum Act 2015”, legge istitutiva del referendum in oggetto, non si fosse pronunciata sugli effetti dello stesso. Ad avviso della Corte ciò significava che il referendum del 23 giugno dovesse essere necessariamente “advisory” e che

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quindi il Governo non fosse autorizzato da tale legge ad attivare da solo l’art. 50 (par. 107).

Da ciò conseguiva, secondo la Corte, che il Governo, sostituendosi al Parlamento, avrebbe snaturato il carattere rappresentativo della democrazia britannica stessa, atteso che il referendum non aveva concesso alcun mandato né alcuna legittimazione ad agire al Governo, in termini di attivazione dell’art. 50 del Trattato di Lisbona.

Tuttavia, nonostante il rigoroso metodo adottato dal Collegio ed il tenore della decisione, parte della dottrina ha ritenuto che un punto debole nelle motivazioni della High Court fosse individuabile nella convinzione che l’art. 50 TUE sia irrevocabile68; infatti, dove si ammettesse la natura revocabile del provvedimento

verrebbe meno la condizione di definitività rispetto alla rimozione di tutti quei diritti di provenienza europea trasposti nell’ordinamento interno attraverso l’ECA 1972.

Nelle motivazioni dell’Alta Corte è prevalsa l’idea della diversità funzionale dei Trattati europei rispetto ad altri accordi di diritto internazionale, in quanto i primi conferiscono diritti direttamente in capo ai singoli. “È come se nel Collegio dei tre giudici fosse prevalso un approccio sostanziale, una sorta di rilettura del dualismo filtrata attraverso le lenti dell’unicità che caratterizza l’ordinamento

68 Cfr. Giannello S., Il caso Miller davanti alla UK Supreme Court: i principi del costituzionalismo britannico

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comunitario e che, al contempo, si è resa necessaria a causa del fatto che sino a quel punto “the Common Law has never managed to arrive at a satisfactory intellectual framework for European Law”69.

Ancorché la Corte abbia sottolineato nella pronuncia stessa di non voler mettere in discussione né l’esito né l’importanza del referendum (par. 108), le reazioni dei media sono state molto severe nei confronti dei tre giudici, definiti, nel migliore dei commenti, “nemici del popolo”, quando non addirittura “traditori”.

L’impatto politico della sentenza è stato molto rilevante, soprattutto perché ha colpito la strategia del Primo Ministro May di gestire l’“Exit” dall’Europa a livello di esecutivo, senza consegnare al Parlamento un ruolo di primo piano, senza neanche informarlo delle strategie da seguire in sede di trattativa.

Theresa May ha, comunque, reagito alla sentenza affrettandosi ad adire la Corte Suprema, alla quale ha subito presentato ricorso, utilizzando la procedura “leap frog” che le ha permesso di saltare la fase relativa al giudizio di fronte alla Corte d’Appello.

69Cfr. Giannello S., Il caso Miller davanti alla UK Supreme Court: i principi del costituzionalismo britannico alla prova della Brexit., in AIC, Osservatorio Costituzionale, cit., pp. 8. O’BRIEN P, All for Want of a Metaphor: Miller and the Nature of EU Law, in U.K. Const. L. Blog, 30 January 2017 reperibile all’indirizzo

https://ukconstitutionallaw.org/2017/01/30/patrick-obrien-all-for-want-of-a-metaphormiller-and-the-nature-of-eu-

law/.SMITH E, Treaty Rights in Miller and Dos Santos v. Secretary of Stte for Leaving the European Union, in U.K.

Const. L. Blog, 16 November 2016 reperibile all’indirizzo https://ukconstitutionallaw.org/2016/11/16/ewan-smith- treaty-rights-in-miller-and-dos-santos-v-secretary-of-state-forleaving-the-european-union/.

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Nel documento Il Processo devolutivo in Scozia (pagine 84-89)

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