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In data 31 gennaio 2007 si è aperta una verifica fiscale ai fini delle Imposte Dirette, IRPEG - IRES, IRAP avente ad oggetto i periodi 2003, 2004 e 2005, e ai fini IVA le annualità 2003, 2004, 2005 e 2006, terminata con la notifica di un Processo Verbale di Constatazione in data 29 marzo 2007.

I rilievi economicamente più importanti contestati dalla Guardia di Finanza inerivano la presunta esistenza di prestazioni di servizio imponibili IVA nell’ambito dei rapporti di coassicurazione posti in essere dalla Compagnia nella duplice qualità di delegante e delegataria.

L’Agenzia delle Entrate di Torino, il 19 maggio 2007 ha notificato per la sola annualità 2003 due Avvisi di Accertamento, contenenti cinque distinti recuperi: quattro ai fini IVA, e uno ai fini IRAP, accertando complessivamente una maggiore IVA per 3.700 migliaia di euro, una maggiore IRAP per 28,6 migliaia di euro, irrogando alla società una sanzione amministrativa pecuniaria per 6.638 migliaia di euro.

In data 26 luglio 2007, la società ha impugnato gli Avvisi di Accertamento presentando i ricorsi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino. Si informa che con sentenze nn. 41 e 42, depositate in data 10 giugno 2008, l’adito collegio giudicante ha integralmente annullato gli anzidetti atti impositivi. Nel mese di luglio 2009 sono stati notificati gli appelli, presentati dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio 1 di Torino, avanti la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. La società si è costituita in giudizio con atti e contro deduzioni in data 5 novembre 2009.

L’udienza per la discussione degli appelli ha avuto luogo in data 1 febbraio 2010 e, con la sentenza n. 32 depositata in data 11 maggio 2010, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha confermato l'integrale annullamento degli Avvisi di Accertamento riferiti all'annualità 2003.

Nel corso del primo semestre dell’anno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, la società si è costituita in giudizio con contro ricorso nel settembre 2011. L’udienza ha avuto luogo in data 18 maggio 2018 e, con sentenza n. 18425 depositata il 12 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado rinviando l’esame della controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione avendo ravvisato nella sentenza di appello vizi motivazionali che imponevano l’integrazione di altro collegio giudicante.

Sempre a causa del predetto Processo Verbale di Constatazione, in data 30 agosto 2007 l’Agenzia delle Entrate di Torino 1 ha notificato per l’annualità 2004 e solamente ai fini dell’IVA, due Avvisi di Accertamento, accertando complessivamente una maggiore IVA per 2.700 migliaia di euro e irrogando una sanzione amministrativa per 2.268 migliaia di euro.

In data 8 novembre 2007, la società ha impugnato gli Avvisi di Accertamento presentando i ricorsi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino. Si segnala che con sentenza n. 91 depositata in data 11 novembre 2008, il medesimo organo giudicante ha integralmente annullato gli Avvisi di Accertamento. L’Agenzia delle Entrate, Ufficio 1 di Torino, in data 21 dicembre 2009 ha presentato ricorso in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte; la Compagnia si è costituita in giudizio con atti e contro deduzioni in data 8 febbraio 2010.

L’udienza è stata fissata in data 10 novembre 2010, a seguito di cui, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con sentenza n. 45 depositata in data 17 febbraio 2011, ha confermato la decisione di primo grado di annullamento integrale degli Avvisi di Accertamento.

Nel mese di aprile 2012 l’Agenzia ha proposto ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione, nel mese di settembre 2012 la Compagnia ha opposto contro ricorso. L’udienza ha avuto luogo in data 18 maggio 2018 e, con sentenza n. 18427 depositata il 12 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado rinviando l’esame della controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione, avendo anche in questo caso, ravvisato nella sentenza di appello vizi motivazionali che imponevano l’integrazione di altro collegio giudicante.

Per i periodi d’imposta 2003 e 2004, nel corso dell’anno 2019, anche a seguito del mutato orientamento operato dalla Corte di Cassazione in riferimento alla presunta imponibilità ai fini IVA delle “commissioni di delega” che ha sovvertito il precedente orientamento sostenibile fino al marzo 2018 e favorevole alle imprese assicurative, la società si è avvalsa della definizione delle liti pendenti di cui all’art. 6 del DL. n. 119/2018 con riferimento ad entrambi i periodi d’imposta 2003 e 2004.

Poiché l’Agenzia delle Entrate ha termine fino al 31 luglio 2020 per notificare eventuali atti di diniego a tali definizioni, la società ha proceduto, in via cautelativa, alla riassunzione delle cause avanti la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Gli atti di riassunzione sono stati notificati all’Agenzia delle Entrate in data 5 novembre 2019 e depositati in Commissione Tributaria Regionale in data 19 novembre 2019.

La Direzione Provinciale di Torino 1 si è costituita nei giudizi di riassunzione prendendo atto della presentazione delle istanze di definizione agevolata delle controversie previste dal DL. n. 119/2018 ed ha, quindi, formulato in via pregiudiziale una richiesta di sospensione del giudizio fino alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 6, comma 10 del predetto DL. n. 119/2018.

Sulla base di quanto sopra esposto, con la presentazione delle anzidette domande di definizione agevolata formalizzate in data 28 maggio 2019 le controversie tributarie, seppur teoricamente

“sospese” fino alla data del 31 luglio 2020, possono di fatto ritenersi estinte. La società, avvalendosi delle disposizioni previste dal DL. n. 119/2018 ha effettuato per entrambe le annualità 2003 e 2004 il pagamento della sola imposta, nella misura del 90 per cento, pari 5.725 migliaia di euro (contro 6.400 migliaia di euro di imposta) ottenendo lo stralcio delle sanzioni irrogate per 8.913 migliaia di euro e degli interessi maturati per 3.000 migliaia di euro.

Trattandosi di imposta sul valore aggiunto, la società ha comunicato nel mese di luglio 2019 alle imprese deleganti Poste Vita, Unipol e Reale Mutua Assicurazioni che eserciterà il diritto di rivalsa, come previsto dall’art. 60, comma settimo, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

In data 21 dicembre 2010, e sempre a seguito del citato Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 29 marzo 2007, è stato notificato alla società Avviso di Accertamento mediante cui è stata accertata per il periodo d’imposta 2005, una maggiore IVA per 360 migliaia di euro, una maggiore IRAP per 20 migliaia di euro, e irrogate sanzioni per 654 migliaia di euro.

Analogamente alle annualità precedenti, codeste contestazioni traggono origine dalla anzidetta verifica tributaria condotta dalla Guardia di Finanza nell’anno 2007 e si riferiscono al mancato riconoscimento dell’esenzione, ai fini dell’applicazione dell’IVA, delle commissioni di delega nei rapporti di coassicurazione.

La società ha impugnato l’atto impositivo in data 14 febbraio 2011. L’udienza avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha avuto luogo in data 14 dicembre 2011 e, con sentenza n. 9 depositata in data 25 gennaio 2012, l’adito organo giudicante ha integralmente annullato l’Avviso di Accertamento.

Nel mese di luglio 2012 l’Agenzia ha presentato appello avanti la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte e la Compagnia, nel mese di ottobre 2012, ha depositato le contro deduzioni avverso l’appello dell’Agenzia. L’udienza avanti la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte è stata fissata in data 27 marzo 2014. Con sentenza n. 523 depositata in data 10 aprile 2014, l’adito collegio giudicante ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate confermando l’annullamento integrale dell’atto impositivo impugnato. Con atto notificato in data 27 novembre 2014 l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione, nel mese di gennaio 2015 la Compagnia ha depositato controricorso.

In data 7 dicembre 2011, ancora a seguito del predetto Processo Verbale di Constatazione del marzo 2007 della Guardia di Finanza di Torino, è stato notificato alla società un Avviso di Accertamento in cui è stata accertata per il periodo d’imposta 2006 una maggiore IVA per 218 migliaia di euro e irrogate sanzioni per 339 migliaia di euro.

In data 31 gennaio 2012 la società ha presentato ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino avverso l’atto impositivo. La controversia è stata discussa in data 14 febbraio 2013 e la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenza n. 38 depositata il 18 marzo 2013, ha parzialmente respinto il ricorso proposto dalla Compagnia. Tale decisione è risultata sfavorevole per quanto concerne il riconoscimento dell’esenzione da IVA delle commissioni di delega mentre è risultata favorevole per quanto concerne la non applicabilità delle sanzioni. Avverso questa decisione, in data 9 settembre 2013 la Compagnia ha presentato appello in secondo grado avanti la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

L’udienza di appello ha avuto luogo in data 16 luglio 2015 avanti la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte e, con sentenza n. 806 depositata il 10 agosto 2015, l’adito collegio giudicante in riforma della sentenza di primo grado, ha integralmente annullato anche l’Avviso di Accertamento concernente il mancato riconoscimento dell’esenzione IVA delle commissioni di delega, pertanto anche per questa lite fiscale, l’Agenzia delle Entrate è risultata ad oggi totalmente soccombente. In data 29 febbraio 2016 l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione. La Compagnia ha depositato controricorso in data 15 aprile 2016.

In data 20 giugno 2012 è stato notificato alla Compagnia in qualità di incorporante la ex Centrovita Assicurazioni S.p.A. (incorporata in data 31 dicembre 2011) un Avviso di Accertamento mediante cui è stata contestata per il periodo d’imposta 2006, una maggiore IVA per 208 migliaia di euro e sanzioni per 313 migliaia di euro.

In data 23 settembre 2012 la Compagnia ha presentato ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze.

In data 28 novembre 2012 è stato notificato alla Compagnia, sempre in qualità di incorporante la ex Centrovita Assicurazioni S.p.A. (incorporata in data 31 dicembre 2011) un Avviso di Accertamento mediante cui è stata contestata, per il periodo d’imposta 2007, una maggiore IVA per 278 migliaia di euro e sanzioni per 349 migliaia di euro.

La Compagnia in data 22 gennaio 2013 ha presentato ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze.

Infine, in data 14 gennaio 2013, sono stati notificati alla Compagnia, sempre in qualità di incorporante la ex Centrovita Assicurazioni S.p.A., due Avvisi di Accertamento mediante cui, rispettivamente, per i periodi d’imposta 2008 e 2009, sono state accertate 273 e 239 migliaia di euro di maggiore IVA nonché 342 e 304 migliaia di euro a titolo di sanzioni.

Tali contestazioni imputate alla ex Centrovita Assicurazioni S.p.A., hanno matrice comune e si

riferiscono al mancato riconoscimento dell’esenzione, ai fini dell’applicazione dell’IVA, delle commissioni di delega nei rapporti di coassicurazione. In quanto tali, trattasi degli stessi rilievi che hanno interessato anche la ex Eurizon Vita relativamente ai periodi d’imposta compresi fra l’anno 2003 ed il 2006, già descritte nei precedenti paragrafi.

In data 5 marzo 2013 la Compagnia ha presentato i ricorsi per le annualità 2008 e 2009 avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze.

Su istanza della Direzione Provinciale di Firenze, la Commissione Tributaria Provinciale ha disposto la riunione, avanti la propria 3^ sezione, dei quattro procedimenti in esame. L’udienza di primo grado ha avuto luogo in data 10 giugno 2014 e, con sentenza n. 939 depositata in data 15 luglio 2014, la Commissione Provinciale di Firenze ha accolto, previa riunione, i ricorsi proposti dalla Compagnia e ha, quindi, disposto l’annullamento integrale dei sopra indicati quattro atti impositivi.

Avverso tale decisione, in data 24 febbraio 2015 hanno congiuntamente proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Firenze in riferimento all’annualità 2006 e la Direzione Regionale della Toscana in riferimento alle annualità 2007, 2008 e 2009. La Compagnia si è costituita in giudizio in data 22 aprile 2015 con due atti separati e controdeduzioni presso la Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

L’Udienza di appello ha avuto luogo in data 18 maggio 2017 avanti la Commissione Tributaria Regionale delle Toscana e, con sentenza n. 2549 depositata in data 14 dicembre 2017 i giudici di secondo grado hanno respinto sia l’appello proposta dalla Direzione Provinciale di Firenze sia l’appello proposto dalla Direzione Regionale della Toscana, confermando l’annullamento integrale dei quattro Avvisi di Accertamento (periodi d’imposta 2006 – 2009).

In data 14 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione di secondo grado. La Compagnia sì e costituita in giudizio con controricorso nel mese di luglio 2018.

Anche per queste liti fiscali pendenti, che si riferivano ai periodi d’imposta 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, la società si è avvalsa della definizione delle liti pendenti di cui all’art. 6 del DL. n. 119/2018 finalizzata con la presentazione delle domande di definizione agevolata, formalizzate in data 30 maggio 2019.

Per questo motivo, anche queste controversie tributarie, seppur teoricamente “sospese” fino alla data del 31 luglio 2020, possono di fatto ritenersi estinte. La società, avvalendosi delle disposizioni previste dal DL. n. 119/2018 ha effettuato per tutte queste annualità comprese fra l’anno 2005 e l’anno 2009 il pagamento della sola imposta, nella misura del 6 per cento, pari 101 migliaia di euro (contro 1.577 migliaia di euro di imposta) ottenendo lo stralcio delle sanzioni irrogate per 2.303 migliaia di euro e degli interessi maturati per 610 migliaia di euro.

Anche in tal caso, trattandosi di imposta sul valore aggiunto, la società ha comunicato nel mese di luglio 2019 alle imprese deleganti Unipol, Reale Mutua Assicurazioni e Cardiff Assicurazioni che eserciterà il diritto di rivalsa, come previsto dall’art. 60, comma settimo, del DPR 26 ottobre 1972 n.

633, i cui riflessi contabili sono visibili nella sezione Sezione 5 “Crediti (voce E)” di Nota Integrativa.

In data 21 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale del Piemonte, Ufficio Grandi Contribuenti ha notificato alla Compagnia un Avviso di Accertamento avente ad oggetto sempre la presunta imponibilità IVA delle “commissioni di delega” relativamente al periodo d’imposta 2013.

La maggior IVA contestata ammonta a 104 migliaia di euro e sanzioni per 118 migliaia di euro. La Compagnia ha impugnato l’Avviso di Accertamento avanti la Commissione Tributaria Provinciale di

Torino in data 18 febbraio 2019. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controricorso datato 18 aprile 2019.

La discussione della controversia avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha avuto luogo in data 21 novembre 2019. Ad oggi la decisione non è stata ancora depositata in segreteria dal Collegio giudicante.

In data 22 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale del Piemonte, Ufficio Grandi Contribuenti ha notificato alla Compagnia un Avviso di Accertamento avente sempre ad oggetto la presunta imponibilità IVA delle “commissioni di delega” in riferimento al periodo d’imposta 2014.

La maggior IVA contestata ammonta a 66 migliaia di euro e sanzioni per 82 mila euro. La Compagnia ha impugnato l’atto in data 16 gennaio 2020 avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino.