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Intese in materia di contratti atipici e a progetto Il principio di indisponibilità del ti-

Con una non felicissima formulazione della norma, il legislatore ha pre- visto ex art. 8 un potere di deroga non solo in materia di contratti a termine che di contratti ad orario ridotto, modulato e flessibile (comma 2, lett. c), ma anche una generica derogabilità in materia di rapporto di lavoro, compren-

185

Di questo avviso sempre LAMBERTUCCI -MARESCA,op. cit., pag. 206.

186 Così M

dendo espressamente, in tale nozione, pure le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA (comma 2, lettera e).

Secondo un indirizzo di pensiero187 un’intesa di prossimità potrebbe con- trattare con i sindacati una riduzione nell’utilizzo di forme di lavoro atipico, in cambio di un riconoscimento della sussistenza di un valido progetto in re- lazione a specifiche attività, con l’effetto quindi di neutralizzare la presun- zione - sia essa relativa o assoluta - di cui all’art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003; allo stesso modo, secondo altra parte della dottrina188, vi sarebbe la possibilità per il contratto di prossimità di escludere la necessità di un progetto o la trasformazione automatica in lavoro subordinato per mancanza di progetto189.

Quest’ultimo profilo merita uno specifico approfondimento, infatti in vir- tù della giurisprudenza costituzionale sul principio dell’indisponibilità del tipo, si rende molto problematico immaginare che la contrattazione di pros- simità possa derogare alle disposizioni che impongono la conversione dei contratti a progetto (e più in generale dei contratti autonomi) in rapporti di lavoro subordinato, laddove tali contratti nella loro concreta realizzazione si esplichino sotto la direzione ed alle dipendenze di un datore di lavoro190.

187 Di questo avviso A.R

USSO, intervento in Contrattazione in deroga, accordo Inter-

confederale del 28 giugno 2011 e art. 8 D.L. n. 138/2011, a cura di F. Carinci, Milano,

2012, pag. 493. 188 Così A. V

ALLEBONA, Contrattazione in deroga, in Contrattazione in deroga.

Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del D.L. n. 138/2011, a cura di F. Carinci, Milano, 2012, pag. 351.

189 Si ricorda che a seguito delle riforme sulla disciplina del rapporto di lavoro a proget- to introdotte dalla legge n. 92/2012 gli unici rapporti di lavoro ammessi di collaborazione devono essere legati ad un opus predeterminato in fase di definizione dell’accordo (il c.d. risultato), e non più come in passato, anche all’erogazione di semplici operae, di contenuto di fatto indefinito. Nel contratto scritto, è quindi necessario non solo descrivere il contenuto del progetto, ma anche individuare il “risultato finale che si intende perseguire” art. 62 comma I, lett. b) del D.lgs. 276/2003.

190 R.P

ESSI, Contrattazione in deroga, in Contrattazione in deroga. Accordo intercon-

federale del 28 giugno 2011 e art. 8 del D.L. 138/2011, a cura di F. Carinci, Milano, 2012,

Il principio di indisponibilità del tipo contrattuale di lavoro subordinato è collocato al vertice della gerarchia, nel sistema - di fonti e di norme - depu- tato a governare la definizione dello stesso tipo contrattuale191.

Come noto, s’intende precludere - alle fonti sotto ordinate, la possibilità di negare la qualificazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato a rap- porti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tu- tela del lavoro subordinato.

In altre parole la Corte costituzionale ha affermato con la sentenza del 29 marzo 1993 n. 121 che non è consentito “negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti det- tati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato”.

Tantomeno le parti anche collettive, e quindi anche la contrattazione di prossimità ex art. 8 D.l. n. 138 del 2011, saranno abilitate ad escludere diret- tamente o indirettamente, con loro dichiarazione contrattuale, l’applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto di lavoro subordinato192.

Bisogna tener presente che a seguito della recente riforma del lavoro c.d. «Jobs act» le disposizioni relative alle collaborazioni a progetto segnata- mente previste dagli artt. 61-69 bis del D.lgs. 276 del 2003 sono state abro- gate, e che rimarranno vigenti solo per disciplinare i contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto attuativo della legge delega. Stante, i- noltre, l’abrogazione dell’art. 69-bis del D.lgs. 276 del 2033, ciò vale perfi-

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Per un’ampia illustrazione del principio di indisponibilità del tipo vedi recentemente M. DE LUCA, Rapporto di lavoro subordinato: tra indisponibilità del tipo contrattuale,

problemi di qualificazione giuridica e nuove sfide della economia postindustriale, in RIDL,

2014, III, pag. 396. 192

Corte costituzionale sentenze 31 marzo 1994 n. 115; nonché Corte costituzionale sentenza 12 febbraio 1996 n. 30.

no per le prestazioni lavorative rese con modalità di collaborazione coordi- nata e continuativa da titolare di partita IVA.

Attualmente, le prestazioni «Co.Co.Co.» collaborazioni coordinate e con- tinuative non hanno più bisogno di un progetto, tuttavia le stesse dovranno presentare tutti i requisiti, di autonomia ad effettività, che consentono di sot- trarli alla sfera del lavoro subordinato e alle relative tutele.

Restano salve dal lavoro subordinato: le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono il trattamento economico e normativo, in considerazione delle particolari esigenze produttive e orga- nizzative del relativo settore, le collaborazioni prestate nell’esercizio delle professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in Albi, le atti- vità prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni, infine le prestazioni rese a fini istituzionali in favore delle as- sociazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione ricono- sciuti dal Coni.

Ricollegandoci a queste ultime modifiche legislative la contrattazione di prossimità potrebbe reintrodurre, a tutela dei lavoratori, un progetto per rap- porti di collaborazione coordinata e continuativa, così come era previsto da- gli artt. 61 e ss. del D.lgs. 276 del 2013.

2. Riflessioni sui limiti costituzionali e sui vincoli derivanti dalle normative