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Segue I limiti alla contrattazione collettiva di prossimità: alcune considerazioni sul

2. Riflessioni sui limiti costituzionali e sui vincoli derivanti dalle normative comunitarie

2.1 Segue I limiti alla contrattazione collettiva di prossimità: alcune considerazioni sul

In numerosi contributi sulla contrattazione di prossimità è emerso il timo- re che, data l’ampiezza e l’indeterminatezza della previsione ex art. 8 legge 148 del 2011 ciò possa risolversi in una delega in bianco a fonti negoziali minori, capaci di destrutturare tutto l’impianto delle garanzie tipico del dirit- to del lavoro202, il timore è che una delega a fonti negoziali minori si traduca nei fatti in un depotenziamento delle tutele che hanno contraddistinto il di- ritto del lavoro203.

Invero, uno dei problemi è dato dal fatto che non sempre le norme sovra- nazionali o internazionali offrono criteri precisi, idonei a raffrontare il con- tenuto dei disposti derogatori con la normativa inderogabile, onde poter con-

201 Così A.P

ERULLI.-V.SPEZIALE, L’art. 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e la

“rivoluzione di Agosto” del diritto del lavoro, in WP C.S.D.L.E. IT “ Massimo D’Antona”,

n. 132/2011, pag. 49. 202 Cfr. V.L

ECCESE, Il diritto sindacale al tempo della crisi. Intervento eteronomo e

profili di legittimità costituzionale, in DLRI, 2012 pag. 479 e ss., A.LASSANDARI, Il limite

“rispetto della Costituzione”, in RGL., 2012, I, pag. 503 e ss.; F. LISO, Brevi note

sull’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e sull’art. 8 della legge 148/2011, in DLRI, 2012, pag. 453; F.CARINCI, Al capezzale del sistema contrattuale: il giudice, il sin-

dacato, il legislatore, ADL, 2011, pag. 1137 e ss.

203 Cfr. L.R

ATTI, Le pedine e la scacchiera: la contrattazione collettiva di prossimità

alla prova dei vincoli sovranazionali, in Consenso, dissenso e rappresentanza: le nuove relazioni sindacali, a cura di M. Barbera e A. Perulli, Padova, 2014, pag. 97.

trollare il rispetto dei limiti imposti dal legislatore. Si pone quindi un pro- blema, molto delicato dal punto di vista interpretativo, di scelta delle fonti e degli strumenti normativi idonei a fondare limiti sovranazionali e interna- zionali alla contrattazione di prossimità, a partire dal principio antiabusivo di ricorso a tipologie di lavoro flessibile e dalla normativa antidiscriminato- ria204.

La difficoltà sta nell’individuare un nucleo irrinunciabile di interessi di protezione, che affonda le radici sia nella Costituzione, sia nel diritto dell’Unione Europea che abbia carattere inderogabile, resistente all’abrogazione da parte della contrattazione collettiva e della legge nazio- nale.

Come è stato autorevolmente precisato, potrebbe sembrare “pleonastico” affermare che la contrattazione di prossimità sia vincolata al rispetto delle norme costituzionali ed delle imposizioni derivanti dalla disciplina comuni- taria, poiché risulta piuttosto agevole sostenere che praticamente tutto il di- ritto del lavoro nasce dall’esigenza di dare attuazione a principi contenuti nella Costituzione - ed invia principale negli artt. 3 e 4 Cost. - ovvero entra nell’ordinamento a seguito di direttive comunitarie e/o norme internaziona- li205.

Ne consegue che l’intero corpus normativo del diritto del lavoro non può essere considerato interamente inderogabile, diversamente non soltanto si vanificherebbe il valore e l’operatività della contrattazione di prossimità ma si renderebbe immutabile lo stesso assetto dello norme lavoristiche206.

Nell’ambito dei paragrafi precedenti sono stati analizzati i singoli istituti del rapporto di lavoro che possono formare oggetto di un contratto di pros- simità e segnatamente le materie degli istituti lavoristici elencati nel comma 2 dell’art. 8 con i rispettivi limiti e le corrispondenti ricostruzioni dettate al- tresì dalle recenti modifiche legislative.

204 L.R

ATTI, Le pedine e la scacchiera: la contrattazione collettiva di prossimità alla

prova dei vincoli sovranazionali, in Consenso, dissenso e rappresentanza: le nuove rela- zioni sindacali, a cura di M. Barbera e A. Perulli, Padova, 2014, pag. 97 ess.

205

Cfr. R.PESSI, op. cit., 323. 206 Cfr. sempre R.P

Tuttavia nell’individuare i limiti costituzionali alla contrattazione di prossimità, è necessario formulare ancora alcune brevi considerazioni e un ulteriore approfondimento sul principio di carattere generale di non discri- minazione.

Come noto, può dirsi che si tratta di un principio fortemente valorizzato e più recentemente rafforzato dalla disciplina comunitaria, cui il nostro ordi- namento ha contribuito a dare attuazione; il nucleo fondamentale di rilievo costituzionale, volto a contrastare le discriminazioni, è però contenuto, co- me ben noto, nell’art. 3 della Costituzione207

. Hanno dato attuazione a tale principio i Decreti legislativi n. 213 e n. 216 del 2003 rispettivamente attua- tivi delle direttiva 2000/43 e 2000/78 per la parità di trattamento tra persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e per la parità di tratta- mento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Oltre alle disposizioni sopra citate, ci sono molte altre norme che danno ulteriori indicazioni su possibili fattispecie di discriminazioni. Ciò nonostan- te, come parte della dottrina ha evidenziato208, a ben guardare, qualunque decisione dell’imprenditore, avente ricadute organizzative, quasi per defini- zione introduce pregiudizi in relazione all’età o alla disabilità, ad esempio e molto spesso pure per quel che concerne il genere, pertanto solo a seguito di una verifica ex post, che non può prescindere da un bilanciamento degli in- teressi sottesi, è possibile stabilire se le medesime decisioni contrattuali ri- sultano illecite.

Così nelle procedure di licenziamento collettivo si presuppone una scelta insindacabile dell'imprenditore in ordine ai limiti della propria attività eco- nomica che quindi implica una stabile e non transeunte contrazione di detta attività, tale da rendere necessaria, con rapporto di causa ad effetto, la dimi- nuzione del complessivo numero dei dipendenti, divenuto esuberante rispet- to alle mutate esigenze aziendali, con conseguente scelta dei lavoratori da licenziare secondo i criteri di cui agli accordi interconfederali, se applicabili,

207 Così A.L

ASSANDARI, Il limite del “rispetto della Costituzione”, in RGL, 2012, n. 3 pag. 517.

208 Sempre A.L

e nel rispetto del divieto di discriminazione e delle regole di correttezza e buona fede209.

In conclusione, riassumendo i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla dottrina, sono stati riferiti: a) all’art. 3 Cost. per violazione del princi- pio di uguaglianza, consentendo l’art. 8 una aprioristica diversificazione del- le regole dei rapporti di lavoro da azienda ad azienda; b) all’art. 39 Cost. per violazione del principio di libertà sindacale, sia per la difficoltà della disci- plina di attribuzione dell’efficacia ultra partes al contratto di prossimità ri- spetto a quella contemplata dai commi 2, 3 e 4, della norma costituzionale; c) all’art. 117 comma 2 lett. m Cost. per violazione della garanzia dei 2 li- velli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti (...) sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.