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INTRODUZIONE

Nel documento MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE (pagine 4-11)

A) PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito anche “Decreto”) recepisce una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali che spingono verso una responsabilizzazione della persona giuridica, individuando in tale intervento un presupposto necessario e indefettibile per la lotta alla criminalità economica.

Il legislatore italiano, aderendo all’orientamento che reclama l’affermazione di forme di responsabilizzazione delle persone giuridiche, ha elaborato ed approvato il decreto legislativo in esame, le cui disposizioni hanno avuto una rilevante portata innovatrice.

Il Decreto di cui trattasi pone in capo agli enti una responsabilità ibrida, denominata

“amministrativa”, ma che ha forti connotazioni penalistiche. La responsabilità degli enti si avvicina a quella penale in quanto, ad esempio, non soltanto il suo accertamento avviene nell’ambito di un procedimento penale, ma anche le sanzioni comminate riecheggiano le pene del sistema penale.

Un’ulteriore peculiarità della responsabilità amministrativa degli enti consiste nel fatto che la stessa è autonoma, ed aggiuntiva, rispetto alla responsabilità penale che sorge in capo alla persona fisica che ha commesso il reato, la quale infatti subirà un autonomo procedimento penale1. Dirimente in tal senso è l’articolo 8 del Decreto il quale prevede che la responsabilità dell’ente sussiste anche quanto “l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile”.

Infine si segnala che è prevista la punibilità della responsabilità in trattazione anche a titolo di tentativo. L’articolo 26 del Decreto, rubricato “Delitti tentati”, al primo comma prevede che “Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto”.

I presupposti necessari affinché l’ente possa incorrere in tale responsabilità sono:

1. che un soggetto che riveste la posizione di apicale all’interno della struttura, ovvero di sottoposto, abbia commesso uno dei reati previsti dal Decreto;

2. che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente2;

1 Il cumulo delle due responsabilità è, infatti, solo eventuale. La ratio di questa autonomia sta nella complessità dei processi produttivi e gestionali che, coinvolgendo una pluralità di persone, spesso impediscono di identificare un singolo autore di reato, e nella c.d. “irresponsabilità individuale organizzata” (ossia la tendenza ad adottare nell’ente meccanismi che impediscono l’identificazione dell’autore del reato).

2 L’interesse ha una valenza soggettiva, riferita alla volontà dell’autore materiale del reato, mentre il vantaggio ha una valenza di tipo oggettivo, riferita ai risultati effettivi della sua condotta. Il legislatore ha voluto rendere punibile l’ente anche nelle ipotesi in cui l’autore del reato, pur non avendo di mira direttamente un interesse dell’ente medesimo, ha realizzato comunque un vantaggio a favore di questo.

3. che il reato commesso dalle persone fisiche derivi da una “colpa di organizzazione”

dell’ente consistente nel non aver istituito un efficiente ed efficace sistema di controllo interno finalizzato alla prevenzione dei reati.

Da quanto sopra statuito deriva che non è prefigurabile una responsabilità dell’ente ove la persona fisica che ha commesso il reato abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi ovvero nell’ipotesi in cui all’ente non sia imputabile alcuna “colpa organizzativa”.

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il legislatore delegato ha operato una scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega e, poi, negli anni successivi ha individuato nuovi reati-presupposto.

In relazione alla struttura organizzativa ed all’attività svolta da S.p.A. AUTOVIE VENETE (di seguito anche “Società” o “Azienda”), si ritiene che i reati presupposto che, in qualche modo, possano interessare la Società stessa, siano quelli di seguito elencati:

1) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24, D.Lgs. 231/01)

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);

- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);

- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

- truffa (ai danni dello Stato) (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

- frode informatica (art. 640-ter c.p.).

2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.).

3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) - associazione per delinquere (art. 416 c.p., escluso comma 6);

- associazione di tipo mafioso, anche straniere (art. 416 bis c.p.);

- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.

per agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/1991).

4) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25, D.Lgs. 231/01)

- concussione (art. 317 c.p.);

- corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);

- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri del Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);

- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

5) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

- alterazione di monete (art. 454 c.p.);

- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

- uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);

- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

6) Reati Societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);

- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);

- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);

- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);

- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);

- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);

- omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.).

7) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);

- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

8) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)

- ricettazione (art. 648 c.p.);

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);

- autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

9) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) - art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis;

- art. 171, l. 633/1941 comma 3;

- art. 171 bis l. 633/1941;

- art. 171 ter l. 633/1941;

- art. 171 septies l. 633/1941;

- art. 171 octies l. 633/1941.

10) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

11) Reati di natura ambientale (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01)

- distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);

- sanzioni penali (art. 137, commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 del D.Lgs. n.

152/2006);

- attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett. a) e b), 3 primo e secondo periodo, 4, 5 del D.Lgs. n. 152/2006);

- bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006);

- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 7 secondo e terzo periodo del D.Lgs. n. 152/2006);

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);

- delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.);

- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);

- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);

12) Impiego di cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies, D.Lgs. 231/01)

- lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12 bis, del d.lgs. n. 286/1998).

13) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies, D.Lgs. 231/01)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, d.lgs. n. 74/2000);

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000);

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2 bis, d.lgs. n. 74/2000);

- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000);

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000).

Per quanto concerne il rischio di commissione di altri reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 la Società, in considerazione dell’attività svolta e della struttura organizzativa, ritiene che possa costituire sistema efficace di prevenzione l’insieme dei principi di comportamento indicati nel Codice Etico e di Condotta adottato.

Nel Decreto è previsto che l’ente non risponde dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale se dimostra che:

1. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

2. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di promuovere il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo di controllo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui al numero 2).

Per i reati, invece, commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione, l’ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza che incombono sui soggetti apicali. In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L’adozione di un modello di organizzazione e gestione costituisce, quindi, un’opportunità che il legislatore attribuisce all’ente, finalizzata alla possibile esclusione della sua responsabilità. È opportuno sottolineare che la legge, non obbligando gli enti all’adozione del modello organizzativo, non prevede alcuna sanzione per la mancata predisposizione del medesimo; tuttavia la mancata adozione di tale Modello in caso di reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente espone inevitabilmente quest’ultimo ad un giudizio di scarsa diligenza nella prevenzione dei comportamenti illeciti, con conseguente verosimile affermazione di responsabilità.

Nel documento MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE (pagine 4-11)

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