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INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE O IN PMI INNOVATIVE AMMISSIBILI

Nel documento Modello REDDITI 2021 Periodo d imposta 2020 (pagine 151-154)

17.QUADRO FC - REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI (CFC)

21.29 INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE O IN PMI INNOVATIVE AMMISSIBILI

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.

221, ha introdotto alcuni incentivi fiscali per l’investimento in start-up innovative. Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 25 febbraio 2016 e, per gli investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019.

È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (art. 25 del decreto-legge n. 179 del 2012). Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Queste imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della s.r.l. semplificata ai sensi dell’art. 2463-bis del codice civile (art. 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106). L’art. 1, comma 66, lett. c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha modificato l’art. 29 del decreto legge n. 179 del 2012 ha previsto la trasformazione da beneficio transitorio a beneficio a regime delle agevolazioni riconosciute in favore delle start up innovative e l’incremento della misura del beneficio al 30 per cento. Il comma 67 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 66 lett. c) è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. L’efficacia della predetta disposizione è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea (art. 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Gli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative di cui all’art. 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applicano anche agli investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione del 22 gennaio 2014 (art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, +, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea (art. 4, comma 12-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015). Le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in PMI innovative sono individuate con il citato d.m. 7 maggio 2019. I soggetti passivi dell’IRES possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta.

L’investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 4, comma 4, del d.m. 7 maggio 2019).

Ai fini delle presenti istruzioni per start-up innovative si intendono anche le PMI innovative ammissibili.

Nel presente prospetto, nei righi da RS160 a RS162 va indicato:

• in colonna 1, il codice fiscale della start-up innovativa nella quale è stato effettuato l’investimento; in caso di investimento indiretto va indicato il codice fiscale dell’organismo di investimento collettivo del risparmio o della società che investe prevalentemente in start-up innovative e in colonna 2 (Investimento indiretto) va indicato, rispettivamente, il codice 1 o il codice 2.In caso di investimenti indiretti per il tramite di soggetti esteri, privi di un codice fiscale, va indicato nella colonna 1A il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall’autorità fiscale del Paese estero ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa (non va compilata la colonna 1);

• in colonna 4, l’ammontare dell’investimento agevolabile;

• in colonna 5, l’ammontare della deduzione spettante, pari al 30 per cento dell’importo di colonna 4. 151

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Nella casella di colonna 3 va indicato:

• il codice 1, se l’investimento è stato effettuato in start-up innovativa;

• il codice 2, se l’investimento è stato effettuato in PMI innovativa ammissibile di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

Nel rigo RS163 va indicato:

• in colonna 2, l’eccedenza della deduzione ricevuta in caso di partecipazione in società di cui all’art. 115 del TUIR;

• in colonna 1, il codice fiscale della società trasparente.

Nel rigo RS164 va indicato l’importo totale dell’agevolazione pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RS160 a RS162 e nella colonna 2 del rigo RS163, di tutti i moduli compilati, deducibile nel quadro RN e/o PN e RQ (prospetto “Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo”).

Nel rigo RS165 va indicata:

• in colonna 2, l’eccedenza di deduzione maturata ai fini IRES nel terzo periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI ENC 2020 (colonna 1 del rigo RS166), deducibile nel quadro RN e/o PN;

• in colonna 3, l’eccedenza di deduzione maturata ai fini IRES nel secondo periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI ENC 2020 (colonna 2 del rigo RS166), deducibile nel quadro RN e/o PN;

• in colonna 4, l’eccedenza di deduzione maturata ai fini IRES nel periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI ENC 2020 (colonna 3 del rigo RS166), deducibile nel quadro RN e/o PN.

La casella di colonna 1 “Casi particolari” va barrata nell’ipotesi in cui il dichiarante, in qualità di socio di società di persone, riceva dalle società partecipate eccedenze di deduzione residue acquisite dalle medesime società a seguito di operazioni straordinarie; tali eccedenze vanno ricomprese nelle colonne del presente rigo in base all’anno di formazione.

In caso di decadenza dall’agevolazione, le eccedenze di deduzione da indicare nel rigo RS165 vanno diminuite dell’eventuale importo indicato nella colonna 6 del rigo RS174.

Nel rigo RS166 va indicata:

• in colonna 1, l’eccedenza di deduzione indicata nella colonna 3 del rigo RS165, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini IRES, da utilizzare nei periodi d’imposta successivi;

• in colonna 2, l’eccedenza di deduzione indicata nella colonna 4 del rigo RS165, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini IRES, da utilizzare nei periodi d’imposta successivi;

• in colonna 3, la deduzione indicata nel rigo RS164, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini IRES, da utilizzare nei periodi d’imposta successivi.

Nel rigo RS167 va indicata:

• in colonna 1, l’eccedenza di deduzione maturata ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo nel terzo periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI ENC 2020 (colonna 1 del rigo RS168), deducibile nel rigo RQ62;

• in colonna 2, l’eccedenza di deduzione maturata ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo nel secondo periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI ENC 2020 (colonna 2 del rigo RS168), deducibile nel rigo RQ62;

• in colonna 3, l’eccedenza di deduzione maturata ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo nel periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI ENC 2020 (colonna 3 del rigo RS168) deducibile nel rigo RQ62.

In caso di decadenza dall’agevolazione, le eccedenze di deduzione da indicare nel presente rigo vanno diminuite dell’eventuale importo indicato nella colonna 3 del rigo RS175.

È possibile riportare nel rigo RS167 le eventuali eccedenze di deduzione maturate ai fini IRES nei periodi d’imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione per i quali il contribuente non era soggetto passivo della maggiorazione IRES.

Nel rigo RS168 va indicata:

• in colonna 1, l’eccedenza di deduzione indicata nella colonna 2 del rigo RS167, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo, da utilizzare nei periodi d’imposta successivi;

• in colonna 2, l’eccedenza di deduzione indicata nella colonna 3 del rigo RS167, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo, da utilizzare nei periodi d’imposta successivi;

• in colonna 3, la deduzione indicata nel rigo RS164, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo, da utilizzare nei periodi d’imposta successivi.

I righi RS167 e RS168 vanno compilati a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta in 152

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cui il contribuente è assoggettato all’imposta di cui all’art. 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di evidenziare la deduzione utilizzabile nei successivi periodi d’imposta in diminuzione dell’imponibile relativo alla predetta imposta. Questi righi devono continuare ad essere compilati anche se successivamente al predetto periodo il contribuente non risulti più tenuto ad applicare il citato art. 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Nel rigo RS171, in caso di investimenti effettuati dai soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR di cui il dichiarante è socio, va indicato:

• in colonna 1, il codice fiscale del società partecipata;

• in colonna 2, la detrazione ricevuta per trasparenza; la somma degli importi indicati nella presente colonna di tutti i moduli compilati va riportata nel quadro RN e/o RQ (prospetto “Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo”), a riduzione dell’imposta dovuta.

Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, eventualmente diminuita delle altre detrazioni spettanti, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 29, comma 2, del D.L.

n. 179 del 2012 e art. 4, comma 2, del d.m. 7 maggio 2019).

Nel rigo RS172 va indicata:

• in colonna 2, l’eccedenza di detrazione maturata nel terzo periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI ENC 2020 (rigo RS173, colonna 1);

• in colonna 3, l’eccedenza di detrazione maturata nel secondo periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI ENC 2020 (rigo RS173, colonna 2);

• in colonna 4, l’eccedenza di detrazione maturata nel periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI ENC 2020 (rigo RS173, colonna 3).

La casella di colonna 1 “Casi particolari” va barrata nell’ipotesi in cui il dichiarante, in qualità di socio di società di persone, riceva dalle società partecipate eccedenze di detrazione residue acquisite dalle medesime società a seguito di operazioni straordinarie; tali eccedenze vanno ricomprese nelle colonne del presente rigo in base all’anno di formazione.

In caso di decadenza dall’agevolazione, le detrazioni da riportare nelle colonne 2, 3 e 4 del presente rigo devono essere diminuite dell’importo indicato nella colonna 3 del rigo RS174.

L’importo delle eccedenze di detrazione utilizzabile nel presente periodo d’imposta pari alla somma degli importi indicati nella colonne 2, 3 e 4 del rigo RS172 va riportato nel quadro RN e/o RQ (si veda il prospetto

“Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo”), a riduzione dell’imposta dovuta.

Nel rigo RS173 va indicata:

• in colonna 1, l’eccedenza di detrazione indicata nella colonna 3 del rigo RS172, per la quota non utilizzata nella presente dichiarazione, da utilizzare nel periodo d’imposta successivo;

• in colonna 2, l’eccedenza di detrazione indicata nella colonna 4 del rigo RS172, per la quota non utilizzata nella presente dichiarazione, da utilizzare nel periodo d’imposta successivo;

• in colonna 3, la detrazione maturata nel presente periodo d’imposta (pari alla somma degli importi di colonna 2 del rigo RS171 di tutti i moduli compilati), per la quota eccedente l’imposta lorda (eventualmente diminuita delle altre detrazioni spettanti) relativa, rispettivamente, all’IRES (quadro RN) e alla maggiorazione IRES per i soggetti di comodo (quadro RQ), da utilizzare nel periodo d’imposta successivo.

I righi da RS174 a RS175 vanno compilati in caso di decadenza dall’agevolazione. In particolare, nel rigo RS174, indicare:

• in colonna 1, gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto dell’utilizzo della detrazione di cui a colonna 2, maturati dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata;

• in colonna 2, la detrazione effettivamente fruita ai fini IRES e/o della maggiorazione IRES nei periodi d’imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi di colonna 1; l’importo della presente colonna va sommato all’imposta indicata nel rigo RN19.

• in colonna 3, l’eccedenza di detrazione non ancora fruita, non più spettante;

• in colonna 4, la deduzione effettivamente fruita ai fini IRES nei periodi d’imposta precedenti, non più spettante; tale importo va sommato al reddito imponibile indicato al rigo RN16 e/o PN3;

• in colonna 5, gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto dell’utilizzo della deduzione di cui a colonna 4, maturati dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata; tale importo va sommato all’imposta indicata nel rigo RN19;

• in colonna 6, l’eccedenza di deduzione non ancora fruita ai fini IRES, non più spettante. 153

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Nel rigo RS175, indicare:

• in colonna 1, la deduzione effettivamente fruita ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo nei periodi d’imposta precedenti, non più spettante; tale importo va sommato al reddito imponibile indicato nella colonna 9 del rigo RQ62;

• in colonna 2, gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto dell’utilizzo della deduzione di cui a colonna 1, maturati dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata; tale importo va sommato all’imposta indicata nella colonna 10 del rigo RQ62;

• in colonna 3, l’eccedenza di deduzione non ancora fruita ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo, non più spettante.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Nel documento Modello REDDITI 2021 Periodo d imposta 2020 (pagine 151-154)

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