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QUADRO RD - REDDITO DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI E REDDITO DERIVANTE DA PRODUZIONE DI VEGETALI E DA ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE

SEZIONE II – Dati relativi ai contratti di locazione

7. QUADRO RD - REDDITO DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI E REDDITO DERIVANTE DA PRODUZIONE DI VEGETALI E DA ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE

7.1 GENERALITÀ

II presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi determinati in base alle seguenti disposizioni:

• art. 56, comma 5 del TUIR, reddito di allevamento di animali (Sezione I);

• art. 56-bis, comma 1 del TUIR, reddito derivante da produzione di vegetali (Sezione II);

• art. 56-bis, commi 2 e 3 del TUIR, redditi derivanti dalle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’art. 32, comma 2, lett. c) del TUIR, redditi derivanti dalle attività dirette alla fornitura di servizi, nonché quelli dei soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, relativamente ai terreni i cui redditi siano stati dichiarati nel quadro RA (Sezione III);

• art. 56-bis, comma 3-bis, del TUIR, redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135 del c.c., nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici (Sezione III).Il comma 3-bis è stato inserito nell'art. 56-bis del TUIR dall'art. 1, comma 225, della legge n. 160 del 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

• redditi derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n.

266, qualora detti redditi siano determinati secondo i criteri previsti dal citato comma 423 (Sezione III);

Nella Sezione III del presente quadro vanno, altresì, dichiarati i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività 32

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di enoturismo, di cui all' art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la quale si applicano le disposizioni fiscali previste dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.Tale attività è considerata attività agricola connessa ai sensi del comma 3 dell'art. 2135 del c.c. ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del c.c. (art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019). L'art. 1, comma 513, della legge n. 160 del 2019 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502 a 505, della citata legge n. 205 del 2017 alle attività di oleoturismo. Pertanto, in tale sezione vanno, altresì, dichiarati i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di “oleoturismo”, come definita nel comma 514 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.

Si precisa che i sistemi di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui alle seguenti sezioni non sono esclusivi; l’ente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui alle sezioni del presente quadro.

In tal caso, l’opzione o la revoca per la determinazione del reddito relativo alle predette attività va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF o RG.

Al fine di indicare nel rigo RD1 il codice di attività svolta in via prevalente, i contribuenti devono utilizzare la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007, consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Strumenti”, unitamente al volume d’ausilio contenente le note esplicative e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.

7.2 SEZIONE I ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questa sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dall’attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell’art. 56, comma 5 del TUIR.

Il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Al riguardo è stabilito:

• il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;

• il coefficiente moltiplicatore di cui all’art. 56, comma 5 del TUIR, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell’ambito dell’attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle allegate al predetto decreto.

Dette tabelle riguardano, rispettivamente:

• la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;

• la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili;

• i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite del citato art. 32, sia dell’imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell’art. 56, comma 5 del TUIR si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’art.

73 del TUIR nonché delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti:

• impresa di allevamento gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;

• allevamento riferito alle specie animali elencate nella tabella allegata al citato decreto.

Il reddito delle attività di allevamento, che non rispondono alle sopra richiamate condizioni, deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi quadri relativi al reddito di impresa.

Per calcolare i valori da indicare nei righi RD2 e RD3 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia di qualità ed il numero dei capi ridotto all’unità di misura.

In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:

• nella Sezione 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l’applicazione dei coefficienti di

normalizzazione ivi indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale 33

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A). Ai sensi dell’art. 3, comma 50, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento. Sull’importo rivalutato si applica l’ulteriore rivalutazione prevista dall’art. 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

• nella Sezione 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l’applicazione dei coefficienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all’unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD2 del presente quadro.

Nel rigo RD2, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione 2 del predetto schema di calcolo.

Nel rigo RD3, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della Sezione 1 del predetto schema di calcolo), moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per euro 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall’art. 32 del TUIR.

Nel rigo RD4, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante dal rigo RD2, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD3.

Nel rigo RD5, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RD4 ed il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coefficiente di moltiplicazione pari a 2 previsto dal citato decreto.

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL’UNITÀ DI MISURA

Reddito Agrario (**) Reddito agrario

7.3 SEZIONE II PRODUZIONE DI VEGETALI

La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività di produzione di vegetali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 1 dell’art. 56-bis del TUIR.

Al fine di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte eccedente che concorre a formare il reddito di impresa nel rigo RD6, colonna 1, va indicata la superficie totale di produzione (somma delle superfici dei bancali, ripiani, ecc.) e in colonna 2 la superficie del terreno su cui insiste la produzione stessa; quest’ultima, si ricorda, è quella considerata ai fini della determinazione del reddito agrario ai sensi della lett. b) dell’art. 32, comma 2, del TUIR.

Nel rigo RD7 va indicata la differenza tra la superficie totale di produzione (RD6, colonna 1) e il doppio del valore indicato in RD6, colonna 2.

Nel rigo RD8 va indicato il reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produzione determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo.

Nel rigo RD9 va indicato il reddito derivante dalle attività agricole eccedenti secondo la seguente formula:

rigo RD7 x rigo RD8 _______________________

rigo RD6, colonna 2

7.4 SEZIONE III ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE

La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle seguenti attività:

• di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, per la quale il reddito è determinato secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991;

• dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati dall’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali (art. 56-bis, comma 2, del TUIR);

• dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 c.c. (art. 56-bis, comma 3, del TUIR);

• dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, di cui all’art. 2135 del c.c.(art. 56-bis, comma 3-bis del TUIR);

• di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti previsti dall’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

• di enoturismo e oleoturismo, per le quali il reddito è determinato secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.

Nel rigo RD10, va indicato:

• in colonna 1, l’ammontare dei ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

• in colonna 2, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 2;

• in colonna 3, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 3;

• in colonna 4, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 3-bis;

• in colonna 5, l’ammontare dei corrispettivi derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine, nel presente rigo va indicato l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo;

• in colonna 6, l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività di enoturismo (art. 1, commi da 502 a 505, della legge n. 205 del 2017) e di oleoturismo (art. 1, commi 513 e 514, della legge n.

160 del 2019);

• in colonna 7, l’ammontare complessivo del reddito determinato sommando il 25 per cento dell’importo

indicato in colonna 1, il 15 per cento dell’importo indicato in colonna 2, il 25 per cento dell’importo 35

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indicato in colonna 3, il 5 per cento dell’importo indicato in colonna 4 ed il 25 per cento degli importi indicati nelle colonne 5 e 6.

7.5 SEZIONE IV DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Nel rigo RD11 va riportata la somma dei righi RD5, RD9 e RD10, colonna, 7.

Nel rigo RD12, vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete (articolo 42, comma 2-quater del d.l. n. 78 del 2010).

Nel rigo RD14 va indicato il reddito risultante dalla seguente operazione: RD11 + RD12.

Nel rigo RD15, colonna 4, va indicato l’importo delle perdite d’impresa risultanti dai quadri RF o RG, RH e RC (se non già dedotte negli altri quadri di determinazione del reddito d’impresa), fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RD14. Qualora dette perdite siano inferiori a detto importo, si procede alla ulteriore compensazione, fino a concorrenza, con l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d’impresa del periodo d’imposta, da indicare nella colonna 1, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata del 60 per cento, nella colonna 2, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento e nella colonna 3, in caso di perdite utilizzabili in misura piena. Gli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 vanno riportati anche nella colonna 4.

ATTENZIONEIn deroga al primo periodo del comma 3 dell’art. 8 del TUIR, le perdite derivanti dall’esercizio d’impresa in contabilità semplificata maturate nei periodi d’imposta 2018 e 2019 possono essere computate in diminuzione nel limite del 60 per cento dei redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta 2020 (art.

1, comma 25, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Inoltre, le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell’art. 8, comma 1, del TUIR, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi (art. 1, comma 26, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

L’eventuale residuo di perdite d’impresa va indicato nell’apposito prospetto del quadro RS “Perdite di impresa non compensate” secondo le istruzioni ivi riportate.

L’importo di rigo RD16, risultante dall’operazione RD14 – RD15 colonna 4, va riportato nell’apposito rigo del quadro RN e/o PN.

8. QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DERIVANTI DALL’ESERCIZIO

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