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11.2 - SEZIONE I DATI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE PARTECIPATA E QUOTE IMPUTATE ALLA SOCIETÀ DICHIARANTE O ENTE

SEZIONE II – Dati relativi ai contratti di locazione

11.2 - SEZIONE I DATI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE PARTECIPATA E QUOTE IMPUTATE ALLA SOCIETÀ DICHIARANTE O ENTE

In questa sezione, nei righi da RH1 a RH4 vanno riportati i dati relativi alla società o al GEIE cui l’ente o società dichiarante partecipa (qualora il dichiarante partecipi a più di quattro società deve compilare più moduli).

In particolare va indicato in:

• colonna 1, il codice fiscale;

• colonna 2, uno dei seguenti codici:

1se trattasi di società di persone esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria e/o di GEIE;

2se trattasi di società semplici;

3se trattasi di società di persone esercenti attività di impresa in contabilità semplificata;

nel caso in cui la società o associazione partecipata abbia attribuito al dichiarante, in sede di recesso, 77

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di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di partecipazione, va indicato il codice:

4nel caso di società o associazione partecipata in contabilità ordinaria;

5nel caso di società o associazione partecipata in contabilità semplificata;

6 nel caso di società semplice.

• colonna 3, la quota percentuale di partecipazione;

• colonna 4, l’ammontare della quota di reddito (o di perdita preceduta dal segno “–”) della società partecipata imputata all’ente o società dichiarante. Qualora in colonna 2, sia stato indicato uno dei codici

“4” o ”5” o “6”, in colonna 4 va indicato l’importo che eccede il prezzo pagato per l’acquisto della partecipazione attribuito al dichiarante nelle ipotesi di cui all’art. 20 bis del TUIR, e le colonne 3, 5 e seguenti non vanno compilate;

• colonna 5, va barrata la casella in caso di perdite riportabili in misura piena;

• colonna 6, va barrata la casella se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni;

• colonna 8, la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società di comodo ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto legge n. 138 del 2011. Detta quota deve essere indicata al netto delle agevolazioni o esenzioni spettanti alle società non operative, come risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna va compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita, indicata nella colonna 4, sia pari o superiore a detta quota di reddito “minimo”. Si ricorda che detto reddito minimo non può essere compensato con perdite di impresa;

• colonna 9, l’ammontare della quota delle ritenute di acconto subìte dalla società partecipata imputabile all’ente dichiarante e detraibile dall’imposta dovuta;

• colonna 10, la quota dei crediti d’imposta spettante al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;

• colonna 12, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante.

11.3 SEZIONE II - DATI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA

La presente sezione deve essere compilata dall’ente o dalla società non residente in Italia che abbia aderito al regime della trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR, a condizione che per gli utili distribuiti dalla società trasparente non vi sia obbligo di ritenuta fiscale ovvero questa, se applicata, sia suscettibile di integrale rimborso. Questa sezione è composta dai righi da RH5 a RH6, qualora il dichiarante partecipi a più di due società deve compilare più moduli.

Nei righi della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:

• colonna 1, il codice fiscale della società partecipata trasparente;

• colonna 3, la quota di partecipazione agli utili espressa in percentuale;

• colonna 4, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno “–”) della società partecipata imputata al dichiarante;

• colonna 5, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite riportabili in misura piena;

• colonna 8, la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto legge n. 138 del 2011, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito “minimo”. Si ricorda che detto reddito “minimo” non può essere compensato con le perdite d’impresa;

• colonna 9, la quota delle ritenute d’acconto, subite dalla società trasparente, imputata al dichiarante;

• colonna 10, la quota dei crediti d’imposta spettanti al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;

• colonna 11, la quota del credito per imposte pagate all’estero relative a redditi prodotti ovvero a utili conseguiti o plusvalenze realizzate (per il credito di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015) dalla società trasparente nei periodi anteriori all’esercizio dell’opzione;

• colonna 12, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante;

• colonna 13, la quota di eccedenza di imposta (quadro RX, rigo RX1, colonna 5, del Modello REDDITI 2020 -SC) derivante dalla precedente dichiarazione presentata dalla società trasparente per la parte imputata al dichiarante;

• colonna 14, la quota degli acconti versati dalla società trasparente per la parte imputata al dichiarante.

Si precisa che, i redditi attribuiti dalle società trasparenti non possono essere abbattuti con le perdite pregresse

generatesi nei periodi d’imposta ante opzione. 78

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11.4 SEZIONE III - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DATI COMUNI ALLA SEZ. I E ALLA SEZ. II

Nel compilare i righi da RH7 a RH16, comuni alle sezioni I e II, il dichiarante qualora abbia compilato entrambe le suddette sezioni, deve sommare gli importi esposti nei campi comuni.

Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo.

Nel rigo RH7, colonna 2, va indicato l’importo complessivo delle quote di reddito (importi positivi di colonna 4) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3 di colonna 2 dei righi da RH1 a RH4), e delle somme attribuite nelle ipotesi di cui all’art. 20 bis del TUIR (codice 4 e 5), e la somma delle quote di reddito (importi positivi) indicate nelle colonne 4, dei righi RH5 ed RH6, derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell’art. 115 del TUIR.

In colonna 1 va indicato l’importo complessivo delle quote di reddito “minimo” (importi di colonna 8) dei righi da RH1 a RH6).

Nel rigo RH8, colonna 1, va indicato l’importo complessivo (non preceduto dal segno meno) delle quote di perdite derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità semplificata (codice “3” di colonna 2 dei righi da RH1 a RH4).

In colonna 2, va indicato l’importo complessivo (non preceduto dal segno meno) delle quote di perdite derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria (codice “1” di colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) e la somma delle quote di perdite indicate nelle colonne 4, dei righi RH5 ed RH6 derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell’art. 115 del TUIR.

Nel rigo RH9, colonna 3, va indicata la differenza, tra l’importo di rigo RH7 colonna 2 e le perdite di cui alle colonne 1 e 2 del rigo RH8, fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RH7, colonna 2. In ogni caso tale differenza non può essere inferiore all’eventuale importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7.

In colonna 2, vanno indicate le perdite del rigo RH8, colonna 2, derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria, che residuano dopo l’utilizzo in compensazione con il reddito di rigo RH7, colonna 2.

In colonna 1, vanno indicate le perdite del rigo RH8, colonna 1, derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità semplificata, che residuano dopo l’utilizzo in compensazione con il reddito di rigo RH7, colonna 2.

Le perdite di cui alle colonne 1 e 2 del rigo RH9, al netto di quanto eventualmente compensato con i redditi dei quadri RC, RD e RF o RG, devono essere riportate nell’apposito prospetto “Perdite d’impresa non compensate” del quadro RS.

Nel rigo RH10 va indicato l’importo delle perdite d’impresa del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (determinate nei quadri RF o RG o RC), fino a concorrenza della differenza tra l’importo di rigo RH9, colonna 3 e l’importo di rigo RH7 colonna 1.

Nel rigo RH11 deve essere indicata la differenza fra l’importo del rigo RH9, colonna 3 e quello del rigo RH10.

L’importo di rigo RH11 può essere compensato con l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d’impresa del periodo d’imposta, da evidenziare nel rigo RH12, colonna 1, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata del 60 per cento, nel rigo RH12, colonna 2, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento e nel rigo RH12, colonna 3, in caso di perdite utilizzabili in misura piena.

ATTENZIONE In deroga al primo periodo del comma 3 dell’art. 8 del TUIR, le perdite derivanti dall’esercizio d’impresa in contabilità semplificata maturate nei periodi d’imposta 2018 e 2019 possono essere computate in diminuzione nel limite del 60 per cento dei redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta 2020 (art.

1, comma 25, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Inoltre, le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell’art. 8, comma 1, del TUIR, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi (art. 1, comma 26, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Si precisa che, le perdite pregresse maturate nei periodi d’imposta ante opzione non possono essere utilizzate per abbattere i redditi attribuiti dalle società trasparenti.

L’eventuale residuo di perdite d’impresa va indicato nell’apposito prospetto del quadro RS: “Perdite di impresa non compensate” secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel rigo RH14, va indicata la differenza, tra l’importo di rigo RH11 e le perdite di cui alle colonne 1, 2 e 3 del rigo RH12, fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RH11.

In ogni caso tale differenza non può essere inferiore all’eventuale importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7. 79

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Nel rigo RH15 va indicato il reddito derivante dalla partecipazione in società semplice (codice “2” e “6” di colonna 2 dei righi da RH1 a RH4).

Nel rigo RH16 va indicata la somma degli importi dei righi RH14 e RH15, da riportare nell’apposito rigo del quadro RN e/o PN.

11.5 SEZIONE IV - RIEPILOGO

Questa sezione è composta dai righi da RH17 a RH22.

In tale sezione va indicato il totale degli importi delle colonne da 9 a 14 dei righi da RH1 a RH6 necessari per compilare il quadro RN e/o PN.

Nel rigo RH17 va indicata la somma delle colonne 9 dei righi da RH1 a RH6.

Nel rigo RH18, colonna 2, va riportata la somma delle colonne 10 dei righi da RH1 a RH6 e in colonna 1 vanno indicati i crediti d’imposta sui fondi comuni di investimento. L’ammontare spettante va desunto dal prospetto rilasciato dalla società partecipata.

Nel rigo RH19 va indicato il totale degli importi delle colonne 11 dei righi da RH5 a RH6.

Nel rigo RH20 va indicato il totale degli importi delle colonne 12 dei righi da RH1 a RH6.

Nel rigo RH21 va indicato il totale degli importi delle colonne 13 dei righi da RH5 a RH6.

Nel rigo RH22 va indicato il totale degli importi delle colonne 14 dei righi da RH5 a RH6.

Nel rigo RH23 va indicato, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori all’inizio della trasparenza, l’ammontare delle imposte assolte dalle imprese o enti partecipati residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute.

12. QUADRO RL - ALTRI REDDITI

12.1 GENERALITÁ

Questo quadro è composto da due sezioni:

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