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Israele, la Significant Digital Presence

4.2 Misure che modificano il concetto di “stabile organizzazione”

4.2.1 Israele, la Significant Digital Presence

Nell'aprile del 2016, le autorità fiscali israeliane hanno pubblicato la Circolare n. 4/2016, in cui si dichiara che Israele avrebbe interpretato il concetto di stabile organizzazione previsto dai suoi trattati in modo estensivo, includendo le imprese che svolgono le loro attività di business mediante una “presenza digitale significativa” nello Stato.219

Le Circolari delle autorità fiscali israeliane rappresentano linee guida interne, dirette principalmente ai dipendenti dell’autorità fiscale e, solo indirettamente, al pubblico. Tali linee guida rappresentano l’interpretazione data dall’amministrazione fiscale alle normative interne, ma non hanno in alcun modo forza di legge.220

La Circolare distingue tra imprese residenti in un Paese che ha stipulato un trattato fiscale con Israele, e imprese residenti in Paesi con cui non intercorrono Convenzioni internazionali.

Per quanto riguarda il primo gruppo di imprese, il diritto di imposizione di Israele dipende dalla configurazione di una stabile organizzazione individuata secondo l’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE. Tuttavia, a differenza del Commentario OCSE, ove si stabilisce che un server sia considerato sede fissa d’affari in un determinato Paese qualora si trovi all’interno del suo territorio221, la Circolare non accoglie tale previsione. Attribuisce, infatti, alla posizione fisica del server, ai fini della configurazione di una stabile organizzazione, un’importanza minore dando maggiore rilevanza al luogo di svolgimento delle attività di marketing, assistenza, sviluppo, e ad altre funzioni significative del business.222 Tale approccio, per quanto

219 Unnikrishnan A., Nagappan M., Virtual Permanent Establishments: Indian Law and Practice, op. cit.,

p. 524.

220 PwC, Tax Insights from International Tax Services, Israeli Tax Authority Releases First Guidance

Related To E-Commerce, 2016.

221 Si veda il paragrafo 2.3.1.

222 PwC, Tax Insights from International Tax Services, Israeli Tax Authority Releases First Guidance

in contrasto con l’interpretazione fornita dal Commentario OCSE, è compatibile con la proposta della “presenza commerciale in loco” formulata dall’OCSE nel 2005.223 La sua applicazione potrebbe, però, trovare alcune difficoltà, in quanto potrebbe essere interpretato come una violazione degli obblighi del trattato attuata mediante il diritto interno.224

Inoltre, nella Circolare, l’autorità fiscale israeliana stabilisce che, a causa delle peculiarità dell’economia digitale, un’impresa che ha una presenza digitale significativa in Israele e svolge lì la sua attività, potrebbe configurare una stabile organizzazione anche nel caso in cui l’attività svolta abbia carattere preparatorio o ausiliario.225 A tal fine, sono considerati indicatori dell’esistenza di una presenza digitale significativa: un numero rilevante di contratti conclusi online con clienti residenti; l’utilizzo dei servizi digitali forniti dall’impresa effettuato da consumatori che si trovano in Israele; l’offerta di servizi online personalizzati per i clienti Israeliani (lingua e valuta locali, promozioni mirate, ecc.).226

Secondo una parte della dottrina227, è improbabile che questo principio venga applicato dalla giurisprudenza israeliana in assenza di una modifica dei trattati fiscali contro le doppie convenzioni. È infatti poco verosimile che i tribunali, non avendo la circolare forza di legge, difendano l’interpretazione unilaterale dell’autorità fiscale israeliana in presenza di accordi bilaterali.

Per le imprese che, invece, sono residenti in Paesi con cui non è stato stipulato un trattato fiscale, il diritto di imposizione di Israele è basato sulla legge fiscale israeliana.228 In particolare, viene individuata una base imponibile qualora il reddito venga generato da un’attività che viene svolta in Israele.

223 Si veda il paragrafo 3.1.

224 Unnikrishnan A., Nagappan M., Virtual Permanent Establishments: Indian Law and Practice, op. cit.,

p. 524.

225 EY News, Israeli Tax Authorities Publish Official Circular on Internet Activity of Foreign Companies

in Israel, 2016.

226 PwC, Tax Insights from International Tax Services, Israeli Tax Authority Releases First Guidance

Related To E-Commerce, op. cit.

227 Requena J. Á. G., González S. M., Adapting the Concept of Permanent Establishment to the Context of

Digital Commerce: From Fixity to Significant Digital Economic Presence, in Intertax, n. 45/2017, p. 738.

228 PwC, Tax Insights from International Tax Services, Israeli Tax Authority Releases First Guidance

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Secondo la Circolare, la presenza digitale significativa può essere soddisfatta anche in assenza di una presenza fisica in Israele. In particolare, la sua configurazione dipende dalla sussistenza di alcuni fattori digitali, tra i quali:

- la conclusione di un numero significativo di contratti per servizi digitali tra l’impresa estera e i consumatori israeliani;

- un numero significativo di clienti che utilizzano i servizi digitali dell’impresa; - la personalizzazione dei servizi digitali per gli utenti israeliani (lingua locale,

valuta locale, promozioni locali, ecc.);

- un elevato traffico internet generato dagli utenti israeliani nel sito dell’impresa;

- una stretta correlazione tra i profitti generati dall’impresa e il volume di attività svolte online dagli utenti israeliani.229

Non viene definito in modo più dettagliato cosa si intenda per “numero significativo”, o “elevato traffico”. Pertanto, le previsioni della Circolare lasciano spazio ad una rilevante discrezionalità nell’interpretazione della norma.

La Circolare specifica che i fattori indicati possono essere presenti singolarmente o cumulativamente. Inoltre, non è prevista alcuna soglia minima di fatturato. Le imprese residenti in “non-treaty countries” saranno, pertanto, fortemente colpite da tale disposizione, in quanto anche una ridotta presenza dei fattori elencati potrebbe comportare la configurazione di una taxable presence.230

Per quanto riguarda l’attribuzione dei profitti, la Circolare stabilisce che nel caso di imprese residenti in Paesi con cui è stato stipulato un trattato, si applica il principio

229 “The circular provides criteria for a foreign company to be considered as having significant digital

presence in Israel, such as:

- Significant amount of contracts for internet services with Israeli residents;

- Large number of Israeli customers utilizing the digital service;

- The online service is adjusted for Israeli users (e.g., use of Hebrew language, style, use of Israeli currency, etc.);

- High web traffic by Israeli users;

- Close correlation between the consideration paid to the foreign company and the level of internet usage of Israeli users”.

EY News, Israeli Tax Authorities Publish Official Circular on Internet Activity of Foreign Companies in

Israel, op. cit.

di libera concorrenza. Mentre, nel caso di imprese residenti in Paesi con i quali non è stato firmato alcuna Convenzione, i profitti vengono allocati sulla base dell’identificazione delle funzioni, degli asset e dei rischi delle attività svolte in Israele.

4.2.2 Kuwait e Arabia Saudita, la Virtual Service Permanent Establishment