Valeria Marzocco
3. L’isterismo e i tribunali ottocenteschi Il caso Conte e il caso Boscolo
In anni in cui è soprattutto una casistica di madri, figlie, mogli isteriche a sollecitare l’intervento della consulenza psichiatrico-legale in sede pro- cessuale, la rappresentazione di genere in cui ricade l’isterismo ottocente- sco si confronta con un caso che molta eco ebbe, anche grazie al lavoro di Leonardo Bianchi, fondatore della scuola neurologica napoletana, negli ambienti medici18 e giuridici dell’epoca19. Nel caso Conte, un caso di isteria maschile, non ci troviamo solo dinanzi ad una vicenda processuale molto difficile, in cui la diagnosi della sintomatologia isterica e delle perizie psi- chiatrico-legali che furono disposte a comprovarla si ritrovarono a rivesti- re un ruolo centrale20. Era messa in campo chiaramente una funzione della diagnosi di isteria e del metodo del suo accertamento fondata sulla ricerca di un discrimine che la scienza avrebbe dovuto porre tra il vero e il falso, secondo il paradigma charcotiano21.
Sotto il profilo della discussione giuridica, l’interesse era stato chiara- mente animato dalla principale questione che ne era discesa: il nucleo in- certo di una ricostruzione del fatto dedotto in giudizio – l’aggressione su- bita dal denunziante, ad opera di tre suoi concittadini – della sua prova,
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16 F. Forlani, L’isterismo nei suoi rapporti con la follia e con la responsabilità. Memorie medico- legali, Vienna-Torino-Firenze, Manz-Loescher, 1869, p. VII.
17 G. Fiume, Madri snaturate. La mania puerperale nella letteratura medica e nella pratica clinica dell’Ottocento, in G. Fiume (a cura di), Madri. Storia di un ruolo sociale, Venezia, Marsilio, 1995,
pp. 83-117.
18 Ciò fu dovuto agli studi che dedicarono al caso soprattutto Leonardo Bianchi (Paolo Conte e la grande isteria. Due aggressioni patite o simulate? Quattro persone incriminate, «Giornale di
psichiatria e neuropatologia», 13/17 1886) e Giorgio Belfiore (Grande isteria e ipnotismo. Stu- dio medico-legale su Paolo Conte, Napoli, 1889).
19 Di grande interesse è, in questo senso, la lettura della memoria difensiva dall’av-
vocato della parte civile, Giuseppe Abbamonte: La causa di Paolo Conte esposta nell’interesse del Prof. Catello Fusco, Napoli, Tipografia del Monitore degli Annunzi, 1889.
20 Sul ruolo dell’esperimento grafologico, condotto dalla perizia della difesa, al fine di
verificare che le contratture degli arti di Conte fossero reali e non simulate, cfr. G. Belfiore,
L’ipnotismo e gli stati affini, con prefazione di Cesare Lombroso, Napoli, Pierro Editore,
1887.
21 Cfr. supra, nt. 4.
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affidata alla ricostruzione del giovane chierico, e del contesto in cui esso era andato maturando.
La centralità che assunse l’analisi della personalità e delle manifestazio- ni isteriche del denunziante aveva posto in termini problematici e difficili questa fase di accertamento, con la conseguente questione della sua confi- gurazione in termini di reato: come interpretare la denunzia dell’aggres- sione che il chierico asserisce di aver subito per mano di alcuni suoi con- cittadini nelle strade della città natale, Castellammare di Stabia, le lettere anonime che egli produce in giudizio, a suo dire ascrivibili alla mano di un notabile del clero locale, che avrebbe imbastito una rete di complotti e ini- micizie tali da generare quella violenza? Conte, per Leonardo Bianchi col- to da attacchi chiaramente ascrivibili alla sintomatologia isterica, è parte offesa o attore al centro di una rappresentazione drammatica della sua ma- lattia, che lo spinge a calunniare innocenti, trasformandoli in autori di un reto che non hanno mai commesso?
Emotività, frustrazione, rapporti familiari, tendenza alla drammatizza- zione e alla spettacolarizzazione della propria condizione di vittima, mani- festata anche in sede di comportamento processuale22 rinviavano alla me- desima sintomatologia di un isterismo il cui paradigma, come per Charcot, sta nella provocazione resistente mossa alla individuazione di una norma, di un ordine di intelligenza, tra verità e simulazione.
In questi termini, il caso Conte ripeteva la rappresentazione di una fun- zione paradigmatica che la diagnosi di isterismo esercita nella psichiatria legale ottocentesca, come criterio al quale affidare una ricostruzione del fatto ritenuta possibile a partire dalla analisi della personalità di chi lo ave- va portato in giudizio.
La rappresentazione delle criticità che l’isterismo offre, nel corso dell’Ottocento, della famiglia e della rigidità dei suoi ruoli, traspare tanto nella casistica medico-legale quanto in quella più propriamente processua- le, entrambe passate in rassegna dai lavori che provano, a sistematizzare la materia sul finire del secolo. Sebbene – come si è appena visto – non sempre si sia dinanzi a vicende coinvolgenti le donne, l’isterismo rinvia sotto il profilo dei significati che gli sono ascritti e all’interno di questo pa- radigma di disordine del sé generato dall’imperatività e irrazionalità della componente emozionale, ad una sintomatologia che può definirsi di gene- re più ancora che sessuata. In questi termini, se nelle vicende processuali ottocentesche l’isterismo è soprattutto affezione riguardante la persona-
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22 Particolarmente interessanti sono le pagine che Bianchi dedicherà ancora al caso an-
ni dopo: L. Bianchi, Trattato di psichiatria ad uso dei medici e degli studenti, Napoli, V. Pasquale,
1905.
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lità femminile, il caso Conte, di questo scenario, non costituisce affatto un’anomalia, ma un paradigma, per l’elemento del rapporto tra verità e si- mulazione sul quale si incardinava ciò che lo psichiatra era ritenuto in gra- do di offrire alla valutazione del giudice.
Nel quadro dell’accreditamento ottocentesco del ruolo dello psichiatra nel processo, l’isterismo costituisce senza dubbio un laboratorio fonda- mentale e radicale, sia perché partecipe del consolidamento del ruolo che lo psichiatra vi assume, quale soggetto «non esperto quanto alla punibilità, ma consigliere quanto alla punizione»23, sia perché contribuisce a costruire quel «singolare complesso scientifico-giuridico» che costituisce il dominio della psichiatria legale, soprattutto per quanto attiene al profilo della peri- colosità sociale24. In campo, anche attraverso l’isterismo, vi è la necessità di una riconduzione a norma della personalità del soggetto deviante che è resa possibile da quello stesso processo che vede mutare i tratti della pato- logia isterica nello sguardo che le rivolge soprattutto la psichiatria charco- tiana nel corso dell’Ottocento, emancipandola dal dominio dell’irrazionale e della follia, e assumendola nel novero della malattia mentale.
Di questa normalizzazione dell’isteria, che pure resta categoria la cui sintomatologia ed eziologia stentano a definirsi con certezza, è testimo- nianza la centralità di cui essa si ritrova investita nelle consulenze psichia- trico-legali sulle personalità femminili della seconda metà del secolo.
Nel contesto di una specifica attenzione rivolta al «misterioso proble- ma dell’influenza dell’organismo sulla volontà dell’uomo»25, la mania iste- rica si presenta, nei molti casi che vengono all’attenzione delle cronache giudiziarie dell’epoca, come ipotesi che genera interrogazioni inedite, ri- spetto alle quali viene in questione lo schema che si osserverà ancora, alla metà degli anni Ottanta, per il caso Conte, con la diagnosi di isteria che diviene centrale non solo in tema di imputabilità, ma anche per lo stesso accertamento del fatto26.
Tra queste vicende, una particolare eco ebbe il processo Boscolo in cui l’isteria entrò in campo nell’analisi peritale volta ad accertare la personalità di una sospetta e tentata coniugicida. Per questa «fucina di mali fisici e morali», quale era da considerarsi l’isteria della quale, a detta del suo difen- sore, era affetta l’imputata Angela Boscolo, imprigionata in un matrimonio
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23 M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi, 1976, p. 25.
24 Ivi, p. 22.
25 Su ciò e sulla cronaca del caso, cfr. «L’eco dei tribunali» (nr. 1448-1456/1864). 26 In questi termini, ulteriori e analoghi casi, che ripetono il medesimo schema operati-
vo della perizia medico-legale in tema di isteria nei tribunali ottocenteschi, cfr. F. Forlani,
L’isterismo nei suoi rapporti con la follia, cit. pp. 60 ss.
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infelice e vittima di maltrattamenti, il Tribunale di Venezia disponeva una perizia collegiale affidata all’Università di Padova, il cui esito escludeva l’incapacità dell’imputata. Reso noto dall’attenzione che alcune riviste giu- ridiche dell’epoca le consacrarono, del caso Boscolo si trova un’attenta di- samina nelle pagine di uno dei primi scritti dedicato all’approfondimento dei rapporti tra la patologia isterica e il diritto27. Nonostante il collegio pe- ritale universitario chiamato in qualità di consulente psichiatrico-legale dal Tribunale adito non avesse escluso che la patologia isterica avesse esercita- to una forma di influenza sulla determinazione ad agire della donna, pur tuttavia non ricorreva alcuna evidenza che l’azione si fosse svolta nella co- stanza di circostanze tali da escludere la capacità di esser “conscia delle proprie azioni”: «essa – sintetizza lo studioso ottocentesco – non presen- tava veruno di quegli stati psichici, che il codice penale austriaco, al § 2, contempla quale valevoli a togliere qualunque grado di imputabilità»28.
Si offrivano, nel contrasto tra le perizie degli esperti chiamati in causa, e all’esito dell’ultima consulenza affidata al collegio dell’università di Pa- dova, due opposte rappresentazioni dell’isterismo sotto il profilo psichia- trico, le quali di necessità aprivano ad altrettanto divergenti ipotesi circa l’effettiva influenza che il morbo isterico fosse in grado di avere sotto il profilo giuridico. Per un verso, si rappresentava una sorta di «antagonismo tra l’isteria e le alienazioni mentali»29 che consegnava la prima a fattore predisponente ma non determinante l’azione individuale, per altro si face- va strada una intelligenza dell’isterismo come causa che rileva a compro- mettere «il fisiologico equilibrio tra le psichiche facoltà», come tale, idonea ad escludere l’imputabilità dell’agente30.