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ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE

Nel documento PREMI PER (pagine 117-125)

" G A L I L E O FERRARIS "

(/$/it uiloin TorinoconR.D.L. 4 ollobre/934-Xll. n./69/)

STATUTO

E

REGOLAMENTO

Regio Decreto-legge 4 ottobre 1934.XII, n. 1691

ISTITUZIONE IN TORINO

DELL' ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE

«GALILEO FERRARIS ))

(Pubblicato nella Gazzell a Ufficia le del 27 otto bre 1934, Il. 253)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZION E

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della leg ge 31 gen na io 1926, n. 100 ;

Vedu to il R. Decr eto 18 novembre 1923, n. 2895, e successive m o-dificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di em an ar e norme per la costi-tuzione in Torino di un Istituto Elettrotecnico Nazionale da intitolarsi al nome di «Galileo Ferraris » ;

.Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla propost a del Ministro Segr etario di Stato per l'Educazione nazionale, di con ce r to col Ministro Segretario di Stato per le Finanze :

Ab b iam o decretato e decr et iamo:

ART. 1.

E' istituito in Torino l'Istituto Elettrotecnico Nazionale «Galileo Ferraris»,

Scopi dell'Istituto son o :

a) dare vita ad un centro nazionale di alti stu d i nel cam p o delle discipline elettriche ed affini, in collaborazione con gli Istituti su-periori esiste n ti ;

.... 251 ....

b)svolgere ricerc he scien t ifico-tecn iche e promuovente le appl'ì-cazio n i in tutti i rami dell'attivit à industriale che rientrano nel campo su d de tto;

c) eseguire pro,-e e misur e, sem pre nel medesim o cam p o, per con to di ent i, ditte e privati;

cl) pr ovveder e allo svolgimen to dell'att ività did attica nel cam po delle discipline ele ttriche ed affini, come ora avvie ne pr esso il Re gio Istituto Su per iore d'Ingegneria di Tor ino, in conform it à delle leggi, dello sta tu to e dei regola men ti del Re gio Istituto medesimo.

ART. 2.

L'Istituto è costit u it o in Ente moral e eon piena capacit à giu r id ica ed è posto sotto la vig ila nza del Iinist ero per l'Educazione nazio-nale e sott o l'alta direzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Per lo svolg imen to dell'attività didattica , di cu i al com m a d) del-l'articolo preced ente, l'Istituto dipende dal Regio Istituto Superiore di Inge gn eria, sos tituen d osi in tutto alla preesistente Scuola ele ttr o-tecnica II Galileo Ferraris », che viene incorporata nel nuovo Istituto.

ART. 3.

Il patrimonio dell'Istituto è cost it u it o :

a) dal terreno sul qual e sorge la sua sede, confe r i to gratuita-mente dalla città di Torino;

b) dal fabbricat o costr u it o sul terreno med esimo, confer it o gra-tuitamente dalla Società Idroel ettrica Piemonte, e dai su oi even tu ali successivi ampliamenti ;

c) dalla prima attrezzatur a dell'Istituto, all a qu ale provvederà la città di Torino;

d) dagli apporti ch e per via di donazioni, cessioni, acquisti, .accantonamenti e per qualunque altro mezzo perverranno all'Istituto dal su o eserc izio o da terzi, in denaro, in materiali, macehinari od altri beni mobili od in beni immobili.

Tutti i beni mobili di proprietà del Regio Istituto Superiore d 'In-gegneria di Torino, dati in cons eg n a e uso alla Scuola el ettr ot ecn ica

«Galileo Ferraris », son o trasf eriti in consegna ed uso all'Istituto Elettrotecnico Nazionale «Galileo Ferrarisl), ed il professore titolare di elettroteeniea continua ad esserne responsabile ai sens i delle vigenti disposizioni.

.. .. 252 ....

ART. 4.

Al normale f unzionamcnto dell'Istituto si provvede mediante:

a) un contributo dello Stato di annue L. 2.000.000;

b) i contributi even tu al i, si a st r aor d in a r i, sia continuativi, da parto di industrie c di altri Enti pubblici o privati;

c) i proventi dell'attività deH'Istitnto cd i redditi del su o patri-monio;

d) le assegnazioni del Regio Istituto Superiore di Ingegneria in conformità con quanto viene da esso praticato verso le altre scu ole che ne fanno parte.

ART. 5.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione così costituito:

a) il titolare della cattedra di elettrotecnica del Regio Istituto Su-periore di Ingegneria di Torino, che assume la carica di presidente dell'Istituto, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di.

rettivo;

b) un rappresentante per ciascuno dei Minist eri:

delle Comunicazioni, delle Corporazioni,

dell'Educazione nazionale, delle Finanze,

dci Lavori pubblici;

c) un rappresentante nominato d'accordo dai Ministeri della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

d) un rappresentante per cias cu n o dci segue n ti Enti:

- Consiglio Nazionale delle Ricerch e, - Città di Torino,

- Regio Istituto Su per-io re di Ingegn eria di Torino, - Società Idroelettrica Piemonte ;

e) un rappresentante pro tem.pore per ciasc u n Ente pubblico o privato che, in segu ito a regola re con ve nzione, si impegni a sovve n ire l'Istituto con un con tr ib u to annuo di lir e 50.000 per non meno di un quinquennio.

Le nomine son o fatte dai risp ettivi organi com pete n t i e tutti i m em-bri durano in car ica per un triennio e son o rieleggihili, Chi assume la carica nel cors o del triennio la conse rva per il rimanente periodo per cu i l'avrebb e tenuta il su o predecessore.

Il Consi gliopuò nominare nel su o seno un Comitato amministrativo composto di non più di cin q ue membri, com p reso il presidente.

Le deliberazioni son o presea maggioranza assoluta,e, in easo di pa-rità di voti, prevale il voto del presidente.

L'opera dcI Con siglio di Am m in ist r azione è gr at u it a-o

.... 253 ....

ART. 6.

Il riscontro sn lla ge~t ione dcll'I stituto è affid ato ad un Collègio di tre revisori dci con ti designati rispettivam ente dal ~[inistero dell e Finanze, dal Ministero delle Cor po r azi on i e dal Podestà della citt à di Torino.

Oltre al revisore effe tt ivo sa r à designat o anch e un su p plen te che, in man canza o impedim ent o del pri mo, ne assu me rà le funzioni.

ART. 7.

Pcr la direz ion e dell'attività scie n ti fico-tec n ica il presidente è coa-diuvato da un Com itato direttivo , da esso presieduto, e di cui fanno parte il rappresentante del ·Consigli o Nazio na le delle Ricerche nel Cons iglio di Am mi n ist r az io ne cd un alt r o membro scelt o dal Cons igl io di Amministrazi on e nel proprio seno.

ART. 8.

Nella gestione am m in istr at iva c eontahile dell'Istituto si applicano le norme in vigore per le Un ive rs ità ed Istituti su pe r ior i, in quanto non venga diversam ente disposto nel regol am ento di cui al su ccess ivo articolo 15.

ART. 9.

L'Amministrazione dello Stato, gli Enti fondatori o sovven tor i e gli Istituti su p er ior i hanno diritto di vale rs i delle varie forme di attività dell'Istituto, con titolo di preferenza , col sem pl ice rimhorso delle spese che si rendono necessarie per le prestazioni domandate.

Il Consiglio di Amministrazione potrà di volta in volta cons en ti re, fissandone le condizioni, che anch e altri en t i o privati possano usu-fruire dell'attività dell'Istituto.

Restanoferme le disposizioni di cu i all'art.3 della Legge 26 maggio 1932, n. 598.

ART. lO.

Il personale dell'Istituto è cos ti tu ito :

a) dal personale ordinario (d oce n te, assistente, tecnico e su h al-terno)nei limiti attualmente fissati dal re golamento del Regio Istituto Superiore di Ingegneria di Torino, e destinato allo stu d io ed all'inse-gnamento delle discipline elettriche ed affini, ed ai ser vizi inerenti;

b) dal personale sp eciale, direttamente assunto dall'Istituto.

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Il person ale di cu i alla lettera ;,)con t in ua a far parte e ad esser e a carico del Regio Istituto Superiore d'Ingegneria in confonnità con le disp osizioni che regol an o e regoleran no il trattamento econom ico, giu-rid ico c di quiescenza del personale dell'Isti t u to stesso.

Il person ale di cu i al com ma b)"iene assu n to alle con dizioni che sar an no stahi lite col regolamen to di cu i al successivo ar t. 15.

ART. Il.

Qual or a l'Ist itu to per qua lsiasi moti vo cessi di esistere, l'in tero suo patrimoni o resta devoluto al Regio Istitut o Su per io re di Inge gn eria Il i Torino.

ART. 12.

Gli atti occorrenti per i trasferimenti di proprietà all'Istituto sa-ranno registrati col diritto fisso di L. lO.

ART. 13.

Le aliquote di tassa di scam b io stab il ite nella misura di L. 0,15 e di L.0,35 perogni 100 lire o frazione di 100 lire dell'importo dell e fa t-ture, note, conti cd altri documenti riguardanti som m in istr nzion i di ene rgia elett r ica e di ene rg ia refrigerante, dall'art. 7 del R. Decreto-legge I l luglio 1931, n. 891, son o au men tate ris pett iva men te a L. 0,20 e L. 0,40 quando l'importo di ogni fattura, nota, con to od altro do-cu men to ecce da le lire cin q ue .

Sono sogg ette a tassa di scam b io. nella misura di L. 5 per ogni 100 kW. o frazione di 100 kW. di potenza gene r atrice install at a , per ogni anno, anche l'energi a ele tt rica e l'energia refr ige ra n te adibite dalle ditte produttri ci ad usi propri. Per la riscossione di tale tassa si ap -plicano le nonne e le sanzion i stab ilite dalle vigen t i disposizi oni in mat eria di scam b io sulle som m in istrazion i di ene rgia ele tt rica e di energ ia refri gerante.

Anr. 14.

Sui con t r a tt i di abbonamento al ser vizio telefonico e su lle su cces-sive l'innovazioni annuali è dovuta una sp eciale tassa di bollo di L. 2 per ciascu n apparecchio, da riscuotersi dagli uffici del registro, in modo virtuale, in base a denuncia bimestrale da parte delle ditte

te-.... 255

lefoniche concession ar ie . La ta ssa deve essere cor r isp os ta dalle stess e ditte entro die ci gior n i success ivi alla sca de n za del termine st ab il it o perla presentazione della denuncia.

Per le viola zion i a tali'non ne si applican o le sanz ion i st ah ilite dal-l'art..71 della vigente legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Il diritto fisso er ar iale per le licenze di radioaudizioni cir col ar i, stab ili to con l'art. 7 del R. Decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, è st ab ilit o in L. 4, fermo restando il diritto su p p le men tar e semestr ale di L. 2, quando l'abbonamento è pagato in l'ate semest r al i.

ART. l5.

Il presente Decreto ha effe tt o dal IOgen na io 1935.

Le norme esecu ti ve, per l'attuazione del presente decreto, sar an n o st ab il it e con regolamento da approvarsi dal Ministro per l'Educazione nazionale, di concerto con quello per le Finanze.

ART. 16.

Il presente Decreto sa r à presentato.al Parlamento per essere con-vertito in le gge.

Il Ministro proponente è au tor izzato a present are il relativo di

-se gn o di legge. .

Ordiniamo che il presen te Decr eto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a ch iu n q ue spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossor e,addì 4 ottobre 1934-An no XlI . VITTORIO EMANUELE.

MU S SOLINI - ERCOLE - lU N G.

Vist o, il GUllrd,1sigilli: DE FRA:\"CI S CI.

Regi strato alla Corte dei Conti, addì 23 ottob re 1934 • Anno XII.

Alti del Gov erno , registr o 352, fogl io 129. - l\1A:;CliSI•

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Nel documento PREMI PER (pagine 117-125)

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