• Non ci sono risultati.

L’alimentazione e la permanenza all’aperto

Una sana e sufficiente alimentazione è condizione imprescindibile per garantire la salute dei soggetti sottoposti ai provvedimenti restrittivi della libertà. La legge di ordinamento penitenziario stabilisce i criteri fondamentali sulla base dei quali amministrare e gestire il servizio alimentare all’interno degli istituti di

246 D.VERRINA, Art. 8, commento, in Ordinamento penitenziario commentato, V.GREVI -G. GIOSTRA –F.DELLA CASA (a cura di) , Padova, CEDAM, 2011, 129.

247 Ricordiamo l’insegnamento della Corte Costituzionale sent. 2 giugno 1994, n. 218, in

Giur. it.,I, 1995, 638, nella quale viene sancito il fondamentale principio per cui il diritto alla

salute dei singoli trova “un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri” e che la tutela della salute implica anche “il dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui”.

93

pena; in particolare l’art. 9 O.P. prevede che l’alimentazione debba essere sempre adeguata all’età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione e

al clima248; nella redazione delle tabelle vittuarie varate con decreto

ministeriale deve tenersi conto, per quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose249. La legge prevede che la somministrazione del vitto debba essere effettuata in locali appositamente destinati a mensa, in modo da garantire spazi di socializzazione al di fuori della cella personale. In realtà tuttavia, si registra la prevalenza dell’uso di consumare i pasti in cella, senza che vi sia una superficie di appoggio sufficiente ad ospitare contemporaneamente tutti gli occupanti250. La qualità del cibo offerto e il modo in cui viene servito, condizionano l’idea che i detenuti hanno dell’attenzione e

della correttezza dell’Amministrazione penitenziaria nei loro confronti251.

Poiché molto spesso alcune forme di protesta da parte dei detenuti passano anche attraverso rimostranze attinenti al regime alimentare, si è provveduto a far sì che oltre alle tabelle ministeriali relative alla quantità e alla qualità del vitto (approvate con parere favorevole dell’Istituto superiore di nutrizione), vi fosse un controllo sul regime alimentare e la preparazione di cibi e bevande da

parte di una rappresentanza dei detenuti (art. 12 reg. esec.)252. I pasti

somministrati giornalmente sono almeno tre, quattro se si tratta di minorenni.

248 La Circolare D.A.P. n. 576541 del 24 febbraio 1999, delineando l’organizzazione dei

servizi sanitari degli istituti penitenziari, stabiliva fra l’altro l’autorizzazione a somministrare generi alimentari e supplementi vitto per i detenuti ammalati cronici o acuti, nonché in presenza di specifiche esigenze di salute palesate dal sanitario dell’Istituto.

249 Per una violazione dell’art. 9 CEDU in un caso in cui lo Stato non aveva rispettato la

richiesta di alimentazione vegetariana da parte di un detenuto buddhista, si veda la sentenza della Corte EDU 7 dicembre 2010, Jacobski c. Polonia.

250D.VERRINA, op. cit., 132.

251 Cfr.;F.DE FERRARI -C.A.ROMANO, op. cit., 23.

252 I rappresentanti dei detenuti assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la

94

Per quanto riguarda la gestione del sevizio cucine (organizzato “in economia” dall’Amministrazione, o dato in appalto), è prevista la partecipazione dei detenuti e degli internati, anche attraverso corsi di formazione all’uopo previsti,

ciascuna cucina può servire un massimo di duecento persone253, la legge

attribuisce a ciascun detenuto o internato anche la facoltà di utilizzare nella propria camera fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi già cotti254. E’ inoltre consentito l’acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto presso lo spaccio interno all’istituto ovvero all’esterno, sempre sotto la supervisione della Direzione circa i prezzi e le modalità di vendita e di acquisto. L’art. 14 reg. esec., stabilisce regole specifiche in materia di ricezione, acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari provenienti dall’esterno: al fine di evitare l’introduzione di oggetti non consentiti in carcere (quali bevande alcoliche, denaro o stupefacenti), è richiesta la predisposizione di un sistema di controllo adeguato, che non assuma mai però il carattere della censura255.

Nell’ottica di tutela preventiva della salute è importante quanto disposto in merito alla permanenza all’aperto per una durata minima di due ore al giorno, ad opera dell’art. 10 O.P.; tale entità di tempo può essere tuttavia dimezzata ad un ora d’aria al giorno per motivi eccezionali, con provvedimento motivato del

253 Si registra frequentemente la doglianza relativa alla consegna di pasti non più caldi e con

caratteristiche organolettiche deteriorate a causa dei lunghi tempi di distribuzione.

254 Rispetto al tema dei fornelli personali in camera parte della dottrina ha messo in luce come

vi siano due differenti opinioni in argomento: quella di coloro che ritengono che ciò possa costituire fonte di disordine e disuguaglianza, e quella di chi dà invece valore al significato

psicologico connesso alla possibilità di prepararsi personalmente cibi e bevande. Cfr: G.DI

GENNARO, R. BREDA, G.LA GRECA, Ordinamento penitenziario e misure alternative alla

detenzione, Milano, Giuffrè, 1997, 76.

255 Per quanto riguarda le bevande alcoliche, non è consentito riceverne dall’esterno, ma ne è

invece ammesso l’acquisto presso lo spaccio interno e il consumo di mezzo litro di vino o di un litro di birra al giorno. In ogni caso ne è vietato l’accumulo.

95

Direttore, avente durata temporanea e prefissata, comunicato al Provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza competente.

La permanenza all’aperto deve svolgersi in gruppo, e deve prevedere la possibilità di effettuare esercizi fisici, in modo da permettere un livello di socializzazione e di salute fisica adeguati256. Gli spazi all’aperto inoltre sono utilizzati per promuovere attività ricreative, sportive e culturali secondo i programmi della Direzione (art. 16 reg. esec.), in quanto si tratta di veri e propri strumenti di contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà personale.