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La medicina penitenziaria

La medicina penitenziaria e la competenza maturata negli anni dai relativi operatori sanitari, hanno avuto un ruolo di primaria importanza nel migliorare la qualità dei servizi preposti alla tutela del diritto alla salute in carcere.

204 Un analogo reparto è in corso di realizzazione presso la Casa Circondariale di Catanzaro.

Sono inoltre presenti stanze attrezzate per l’accoglienza di detenuti disabili parzialmente autosufficienti presso gli istituti di Roma Rebibbia N.C., Massa, Reggio Emilia, Napoli Secondigliano, Palermo Ucciardone, Palermo Pagliarelli, Caltanissetta e Messina.

205 Nel recente comunicato stampa del 12 marzo 2012, il Garante regionale dei diritti dei

detenuti del Lazio, Angiolo Marroni, denunciava le problematiche sanitarie dei penitenziari, relative soprattutto alle lunghe liste d’attesa per ogni tipo di prestazione, alla presenza di macchinari nuovi e mai utilizzati per mancanza di tecnici, alla difficoltà incontrata dagli specialisti, i quali a fronte di poche ore lavorative si trovano a dover affrontare una quantità di pazienti consistente, e non da ultimo il problema legato al servizio di scorta necessario al fine di accompagnare i detenuti agli appuntamenti medici al di fuori del carcere. Altro appunto mosso dal Garante, che ci dimostra la distanza fra il precetto normativo e il dato reale, è quello legato alla distribuzione dei c.d. farmaci di fascia “C” (colliri, pomate per curare infiammazioni o funghi) che in molti istituti di pena non vengono affatto forniti dall’Amministrazione, ma rimangono a carico del singolo paziente recluso, nonostante la legge ne preveda l’erogazione a carico delle Asl. Per questi motivi Marroni auspica la messa a disposizione di ambienti idonei e personale appropriato, con adeguate risorse economiche, in mancanza delle quali risulta quantomeno difficile garantire il fondamentale diritto alla salute delle persone detenute.

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La medicina penitenziaria, ovvero la scienza che studia i problemi legati non solo alla cura delle malattie in carcere, ma anche al modo in cui lo stato di salute viene ad essere condizionato dal regime di detenzione, non nasce come branca autonoma, bensì come specializzazione dell’ars medica, avendo essa potuto svilupparsi ed evolversi come disciplina caratterizzata dalla peculiarità dell’ambiente in cui viene esercitata. Riportando le parole del Prof. Carlo Mastantuomo (Presidente Onorario della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, S.I.M.S.Pe.), le caratteristiche della medicina esercitata nei penitenziari sono quelle relative ad un contesto detentivo che influenza fortemente lo stato di salute della persona detenuta, la quale si trova spesso a “reagire”, più o meno consapevolmente, al sistema carcerario, con manifestazioni di ordine psicologico ed organico206. Il medico penitenziario è uno specialista che si trova ad avere a che fare con disagi, povertà, emarginazione sociale, con le sofferenze di soggetti timorosi di essere affetti da patologie e dubbiosi su chi affidarsi all’interno della struttura penitenziaria207. Dei compiti appena ricordati si è fatta carico una classe di medici e infermieri professionalmente qualificata, che nel corso degli anni ha potuto maturare preziose competenze, grazie alle quali la medicina in carcere non è finita col diventare una medicina penitenziaria in senso deteriore208.

Il medico penitenziario è uno specialista che si trova ad esercitare la propria professione in un ambiente in cui è consistente il disagio psichico e psicologico, in cui sussistono una serie di condizionamenti imposti dalle norme

206 V. DE DONATIS – O. SAGULO, Il divenire della medicina penitenziaria attraverso la

conoscenza dello stato di salute della popolazione detenuta, in Malati in carcere, M.

ESPOSITO (a cura di), Milano, ed. Franco Angeli, 2007, 4.

207 Cfr. G. CONSO, relazione al XXVII Congresso nazionale di Medicina Penitenziaria,

Bazzano (BO), 13-15 maggio 2004.

208 Al fine di valutare l’adeguatezza dei servizi sanitari penitenziari, è necessario fare

riferimento agli indici normativi che stabiliscono i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) validi per tutti i cittadini, detenuti e non: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001.

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di sicurezza associate ad insufficienze strutturali, nonché, più in generale, un’organizzazione sanitaria che per molto tempo in talune realtà penitenziarie si è trovata ad essere strutturata secondo un disegno preposto a fornire risposte a situazioni contingenti piuttosto che secondo un piano globale e razionale209. L’evoluzione della medicina penitenziaria è avvenuta nel più ampio contesto di interazione e collaborazione fra i sanitari, l’Amministrazione e gli operatori penitenziari; tale “dialogo” nel corso degli anni è diventato anche scontro. Preme ricordare, difatti, che la Riforma della medicina penitenziaria con cui si è segnato il definitivo passaggio di competenza del Ministero di giustizia al Servizio Sanitario Nazionale (d. lgs. 230/1999), fu fortemente contrastato da una parte della categoria dei medici penitenziari, preoccupata di perdere la specificità e la professionalità maturate nel corso degli anni oltre che lo status previsto dalla l. n. 740/70, la quale escludeva l’applicazione delle norme in materia di incompatibilità e cumulo d’impieghi per il personale sanitario penitenziario.

Altra peculiarità che il medico penitenziario si trova ad affrontare, è quella relativa al fatto che il rapporto medico-paziente difficilmente si struttura su solide basi di fiducia. Per il recluso, il medico penitenziario può essere identificato con il sistema carcerario, accettato forzosamente; per questo è importante che il sanitario divenga uno “specialista in umanità”210, al fine di adattare le sue competenze mediche alle esigenze della popolazione detenuta211.

209 Queste critiche sono fatte proprie daF.CERAUDO, Presidente Onorario dell’Associazione

Medici Amministrazione Penitenziaria Italiana (A.M.A.P.I.), in V. DE DONATIS O.

SAGULO,op. cit., 5.

210 G. CONSO,relazione al XXVII Congresso nazionale di Medicina Penitenziaria, Bazzano

(BO), 13-15 maggio 2004.

211 A. DE DEO, La medicina penitenziaria, in Trattato di criminologia, medicina

criminologica e psichiatria forense, F.FERRACUTI (a cura di), con la collaborazione di F.

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Nel tentativo di sintetizzare il percorso evolutivo che la medicina penitenziaria ha intrapreso nel corso del tempo, è possibile individuare come nella fase del dopoguerra sia stata prevalente la figura del c.d. “medico somatico”, che svolgeva il compito di migliorare e controllare le condizioni fisiche dei detenuti, in rapporto principalmente alle condizioni igieniche ed alimentari esistenti all’epoca. Le affezioni più ricorrenti erano la sifilide, l’alcoolismo cronico e la tubercolosi, accompagnate dalla presenza di un ambiente carcerario scarsamente igienico, mal riscaldato e sovraffollato. La scarsità dei farmaci aggravava il già difficoltoso rapporto medico-paziente, determinato in gran parte dall’analfabetismo allora imperante212.

Lo scenario è mutato negli anni Sessanta allorché i medici penitenziari vissero una vera e propria presa di coscienza dei problemi legati alla detenzione. Alfonso De Deo definisce la figura del sanitario di questo periodo con il termine “medico eziologico”, ovvero il medico che si spinge a cercare le cause dell’affezione di base. Fu il periodo della riforma dell’ordinamento penitenziario (l. 354/75), che al fine di garantire l’obiettivo di salvaguardare al meglio lo stato di salute del detenuto, introdusse una normativa rivolta ad un’opportuna attività di prevenzione oltre che di diagnosi e cura, in uno con l’affermazione del diritto alla riabilitazione del condannato213. La medicina penitenziaria ebbe allora modo di essere coadiuvata, in questo sforzo rieducativo, da professionisti qualificati quali assistenti sociali, educatori e psicologi.

Infine un terzo modello che si è venuto sviluppando nel corso del tempo è quello del c.d. “medico ecologico”, che lavora in èquipe sia nella fase di

212 La ricostruzione del percorso a tappe della medicina penitenziaria, nonché i termini

utilizzati per individuare le caratteristiche proprie del sanitario penitenziario nel corso del tempo sono proprie del lavoro di A.DE DEO, op. cit., 165 ss.

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osservazione della personalità, sia nella formulazione di diagnosi e prospettive trattamentali-rieducative.

Si è così pervenuti ad una medicina penitenziaria multifattoriale e multidisciplinare, proiettata anche verso le prospettive che attendono il detenuto al di fuori del carcere, cosciente dell’importanza che i rapporti interpersonali, la costruzione della fiducia personale e la formazione professionale hanno anche per il trattamento sintomatico delle malattie. Ciò di cui infatti i medici penitenziari sono pienamente coscienti è che è diventato sempre più necessario eliminare nella persona detenuta forme di ansia patogena che non consentono di approfondire e portare a termine una terapia corretta e completa. La nuova dimensione della medicina penitenziaria, come è avvenuto al di fuori del contesto carcerario, è quella di una interazione paritaria fra medico e paziente detenuto.

Passando all’analisi dell’organico del personale sanitario, possono distinguersi una serie di figure mediche, infermieristiche e tecniche, tra cui i medici di ruolo, i quali sono in rapporto lavorativo esclusivo con l’Amministrazione, ed hanno competenze psichiatriche. Questi operano presso gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari con la qualifica di Direttore, o presso Uffici Dipartimentali. I medici incaricati, invece, hanno la funzione di assicurare l’assistenza sanitaria quotidiana alla popolazione detenuta, organizzare attività di prevenzione e sorveglianza igienico ambientale. Un ruolo importante è svolto dal servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS), costituito da medici di guardia, figura professionale caratteristica anch’essa del penitenziario. Il SIAS è stato istituito per assicurare la possibilità di primo soccorso, ma anche per sopperire alla limitata presenza del medico incaricato, del quale assume le funzioni nelle ore di sua assenza. I consulenti specialisti, d’altra parte, sono medici in possesso di specializzazione in una delle diverse branche della medicina e della chirurgia, i quali lavorano in convenzione

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continuativa a prestazione con l’Amministrazione penitenziaria. Si tratta ad esempio di psichiatri, dentisti o infettivologi. L’accesso in istituto degli specialisti da ultimo citati, è previsto a giorni prestabiliti o a chiamata. Inoltre sono presenti il personale infermieristico, il personale tecnico di radiologia medica, le puericultrici (limitate agli istituti femminili) e da ultimo gli psicologi, i quali svolgono un ruolo non secondario nel servizio dedicato alla valutazione dei “nuovi giunti” e in quello di osservazione e trattamento.

Oltre alle quotidiane attività assistenziali, il medico penitenziario è tenuto ad effettuare periodici riscontri della salute dei detenuti e degli internati, indipendentemente dalle loro richieste (art. 11 comma 5 O.P.); procede inoltre alla visita dei detenuti che ne facciano richiesta o che si trovino in condizione di malattia e segnala immediatamente la presenza di patologie che richiedano particolari indagini e cure specialistiche (art. 11 comma 6 O.P.). Il medico penitenziario ha altresì il compito di assicurare che i detenuti e gli internati lavoranti siano sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie e controlla periodicamente la loro idoneità al lavoro. Il sanitario inoltre ha l’incarico di proporre al Direttore dell'istituto il trasferimento del detenuto o dell'internato presso un altro reparto, presso l'infermeria ovvero nel centro clinico dello stesso o di altro istituto. E’ allo stesso modo affidato al medico penitenziario il compito di proporre, con le stesse modalità sopra richiamate, il trasferimento delle persone detenute in un ospedale civile o in altro luogo esterno di cura, allorché siano necessarie cure ed accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari interni all’istituto (art. 11 comma 2 O.P.). Qualora dagli accertamenti sanitari di sua competenza risulti che una persona detenuta si trova in una delle condizioni previste dagli artt. 146 e 147 c.p. quali ipotesi di rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena, propone al Direttore dell’istituto di trasmettere gli atti alla magistratura di sorveglianza ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti (artt. 23 comma 2 e 96-ter reg.

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esec.). All'atto della visita di primo ingresso compila la cartella clinica di ciascun detenuto, la quale contiene gli esami, le risultanze anamnestiche e diagnostiche, i prelievi per le analisi di laboratorio, gli approfondimenti diagnostici che risultano essere necessari, gli eventuali interventi o indicazioni di tipo terapeutico ed ogni altro dato rilevante.

Il medico penitenziario partecipa inoltre al consiglio di disciplina, organo che ha il compito di decidere l'applicazione del regime di sorveglianza particolare, delle sanzioni disciplinari nonché la concessione dei permessi e dei benefici penitenziari a favore dei detenuti. Lo stesso sanitario controlla che sussistano le condizioni mediche idonee a dare esecuzione alla sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune, visitando i soggetti interessati e rilasciando loro certificazioni scritte (artt. 14-bis, 14-quater, 30 comma 3,

30-ter comma 6, 33 n. 2, 36, 40, 41 comma 3, 51 comma 2, 53 ultimo comma e 57

O.P.; artt. 32-bis, 32-ter, 68 commi 2 e 5, 71 e 77 reg. esec.). Gli ulteriori organi amministrativi interni al penitenziario cui il medico partecipa sono il gruppo di osservazione e trattamento (artt. 27 e 28 comma 1 reg. esec.) e la commissione per il regolamento interno, alla quale compete approvare e modificare l’atto normativo interno all’istituto (artt. 16 O.P. e 34 reg. esec.). In quanto sanitario preposto all’organizzazione del servizio farmaceutico, il medico penitenziario formula le richieste e vigila sull'acquisto, la conservazione, la scadenza e l'impiego dei medicinali, in particolare su quelli che possono avere effetti narcotici. E’ sempre il medico penitenziario che rilascia, quando vi sia formale e vincolante richiesta da parte di un’autorità competente, certificazioni sanitarie e valutazioni medico legali. Svolge infine, all'interno degli istituti, prestazioni sanitarie e medico-legali nei confronti del personale del corpo di Polizia penitenziaria.

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