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L’analisi andamentale dell’azienda

1.3 Il rating bancario

1.3.4 L’analisi andamentale dell’azienda

La terza ottica del rating è la valutazione delle circostanze andamentali, vale a dire come l'azienda ha fino ad ora operato con la banca stessa e con il sistema bancario, quindi “pesata” e valutata l'anomalia andamentale, ma viene semplicemente registrata e memorizzata.

Il problema, per l'azienda, è che se il bilancio può essere nel corso del tempo migliorato, se la qualità delle sue performance può essere resa nella sua più corretta rappresentazione, ciò che risulta dall'andamentale rimane scritto con

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inchiostro indelebile alla pari di un certificato penale, e ne fa fede nei rapporti con le istituzioni finanziarie fino a prova contraria.

Da questo punto di vista le aziende possono fare molto per evitare di incappare in anomalie, la maggior parte delle quali deriva semplicemente dall'ignoranza sul funziona- mento del sistema, come vedremo nel punto successivo.

L'assenza di anomalie nella tenuta del conto corrente da parte di un soggetto economico è un dettaglio molto importante a livello di rating, e finisce per influire con un peso ben maggiore rispetto alle circostanze quantitative e qualitative.

Un ottimo bilancio, un'ottima strategia aziendale possono essere vanificate da un cattivo andamentale.

Come sempre, parlando di banche, occorre entrare nella loro ottica e lasciare la nostra. Se, per esempio, ci scordiamo di pagare una piccola rata di un finanziamento e la paghiamo il giorno dopo, quella che per noi è una semplice dimenticanza, per la banca è un'anomalia che ha un significato ben preciso: Se il cliente non riesce a pagare in tempo una rata, come può pagare nuovi finanziamenti?

Non si parte quindi dal presupposto che il cliente abbia problemi di memoria, ma che abbia problemi finanziari.

Altro tasto dolente sono gli insoluti.

Avere un portafoglio di sconto fatture o di ricevute bancarie e non ricevere il puntuale pagamento dei propri clienti, espone il soggetto economico ad una serie di anomalie bancarie che vengono attentamente considerate e valutate.

Anzi tutto il primo dubbio della banca è che ci sia la possibilità di trovarsi di fronte ad operazioni fasulle, esistenti solo sulla carta, finalizzate al finanziamento dell'impresa tramite lo sconto ri.ba., come purtroppo molte aziende stanno facendo, con un reciproco fatturarsi e scontarsi.

Non a caso, la maggior parte delle banche, sta attrezzando- si attraverso la formale cessione di credito e non più lo sconto “sulla parola” come è avvenuto da sempre. La formale cessione di credito prevede la sostituzione del beneficiario cliente con la banca stessa, e si attiva mediante un sistema di raccomandate con

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ricevute di ritorno in cui il debitore viene formalmente avvisato che non dovrà pagare al cliente ma alla banca stessa la fattura.

Abbiamo poi il dubbio sulla correttezza della politica commerciale che il cliente instaura con i suoi clienti.

Abbiamo una svalutazione del valore del proprio portafoglio fatture, con l'evidenziazione di una percentuale di insoluti più o meno alta, che può sconfinare nel rifiuto da parte della banca di scontare fatture spiccate su determinante aziende.

Abbiamo infine probabilmente degli scoperti di cassa, in quanto il denaro anticipato , per esempio a novanta giorni, deve essere restituito al novantesimo giorno, per cui o l'operazione viene chiusa prelevando i soldi dal conto corrente normale, o rimane aperta come debito del cliente nei confronti della sua banca. Altro tasto dolente sono gli sconfinamenti “verbalmente” autorizzati dal direttore o dal gestore.

Su questo bisogna focalizzare al meglio l'attenzione, perché da questa pratica molto diffusa nascono le principali problematiche per le aziende. Andare oltre il fido accordato è certamente possibile se la banca ha la certezza che si tratti di un fatto eccezionale e temporaneo, altrimenti o viene aumentato il fido strutturalmente o viene impedito l'andare oltre l'accordato.

Ambedue le procedure però presumono una analisi da parte dell'ufficio fidi che impiega del tempo e costa del denaro.

Il semplice “rientra la prossima settimana” che il direttore comunica telefonicamente all'imprenditore non è un ampliamento del fido temporaneo, ma è semplicemente una tolleranza della banca a fronte di un comportamento

anomalo del correntista.

Quindi due cose: la banca può non essere tollerante in eterno, e soprattutto si sta parlando di anomalie e come tale vengono trattate e memorizzate, quando addirittura non si arriva alla segnalazione in Centrale Rischi .

Tollerare quindi non vuol dire essere d'accordo, ma invece la maggior parte dei correntisti, grandi o piccoli che siano, restano stupiti quando, in occasione di una richiesta di nuovi fidi, viene fuori un report di sporadici sconfinamenti che

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penalizza la richiesta e la fa concludere in maniera negati va per l'imprenditore. Le regole, in realtà, ci sono e tollerare una eccezione, non vuol dire che le regole non valgano comunque.

Componente determinate nel valutare la circostanza andamentale di un cliente bancario ai fini della valutazione del rating creditizio è la sua segnalazione o meno in Centrale Rischi. E' un argomento molto importante e merita il dovuto spazio anche perché è un argomento poco conosciuto dalle aziende.

Il servizio di centralizzazione dei rischi è gestito dalla Banca d’Italia al fine specifico di consentire la conoscibilità, da parte degli istituti di credito e credito al consumo, del rischio complessivo collegato ad un cliente e dare, quindi, la possibilità di valutare meglio l’affidabilità del cliente stesso sia ex ante, cioè al momento della verifica dell’opportunità di concludere un contratto che preveda un’esposizione dell’Istituto, sia nel corso dell’esecuzione di un contratto.

Chiunque opera nel mondo del credito fa riferimento alle informazioni commerciali censite su questa banca dati, usandole per avere notizie circa l’affidabilità e la solvibilità del cliente.

Il servizio di centralizzazione dei rischi, in origine istituito con delibera del 16 maggio 1962 dal CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio a cui sono demandate le funzioni di indirizzo politico e di alta vigilanza in materia di credito e tutela del risparmio), è attualmente disciplinato dalla delibera del CICR del 29 marzo 1994, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1994, e dalle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia in conformità della stessa, il cui ultimo aggiornamento, l’ottavo, risale al 14 novembre 2001.

La delibera è stata assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), e 107, 2 comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato “T.U.”), i quali conferiscono al CICR il potere di emanare disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del T.U.

43 I dati della Centrale dei rischi hanno ovviamente carattere riservato, tuttavia i singoli soggetti possono chiedere di conoscere le informazioni registrate a loro nome. In particolare, gli intermediari segnalanti – in base alle disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia – sono tenuti a comunicare all’interessato i dati che lo riguardano contenuti nei flussi di ritorno della centrale dei rischi; la Banca d’Italia, da parte sua, sempre su richiesta dell’interessato, fornisce il dettaglio delle segnalazioni di rischio prodotte dai singoli intermediari segnalanti.