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4. La qualificazione giuridica dell’associazione di tipo mafioso: una

4.4. L’avvalersi della forza di intimidazione: interpretazioni a

Frutto di intenso dibattito è stato il significato attribuibile alla formula legislativa secondo cui un’associazione è di tipo mafioso

75 Cfr., ex multis, sulle nozioni di intimidazione, assoggettamento e omertà DE

LIGUORI L., Art. 416-bis c.p.: brevi note in margine al dettato normativo, cit., 1986, p. 1523 ss.; DE FRANCESCO G., voce Associazione per delinquere e

associazione di tipo mafioso, in Dig. d. pen., vol. I, Utet, 1987, p. 309 ss.; DE

LIGUORI L., La struttura normativa dell'associazione di tipo mafioso, cit., 1988, p. 1611 s.; INGROIA A., L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 73 ss.; SPAGNOLO G.,

L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 26 ss.; ARCERI A. Sull’art. 416-bis e in

particolare sull’uso della forza intimidatrice, in Giur. Merito. 1995, 2, p. 317;

NOTARO D., Art. 416-bis e metodo mafioso, tra interpretazione e riformulazione

del dettato normativo, in Riv. It. Dir. proc. Pen., 1999, p. 1481; BORRELLI G., Il

metodo mafioso tra parametri normativi e tendenze evolutive, in Cass. pen., 2007,

p. 2781; TURONE G., Le associazioni di tipo mafioso, cit., p. 120 ss.

76 T

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quando coloro che ne fanno parte “si avvalgono” della forza di intimidazione77.

Un primo orientamento, diffuso in dottrina in una fase iniziale di applicazione della norma, connota il metodo mafioso in termini soggettivo-intenzionali, per cui tale sarebbe l’associazione che in via potenziale potrebbe avvalersi della forza di intimidazione, senza la necessità che, per integrare il fatto tipico, se ne avvalga effettivamente. Il metodo associativo andrebbe quindi letto in chiave di “programma strumentale” oggetto di un dolo specifico, identificando quest’ultimo nell’intenzione, appunto, di ricorrere alla minaccia avvalendosi della forza del vincolo associativo78.

Questa posizione è propende per una maggiore vicinanza del modello dell’art. 416-bis c.p. all’associazione a delinquere pura, per cui sarebbe punibile il mero fatto dell’associarsi. L’opinione contraria, si è affermato, contraddirebbe infatti la ratio legis, in quanto finirebbe paradossalmente con il circoscrivere l’ambito applicativo della fattispecie entro confini più ristretti di quelli corrispondenti alla tradizionale associazione per delinquere79.

77 Sottolinea una carenza di tassatività nel III comma dell'art. 416- bis G.

INSOLERA, Considerazioni sulla nuova legge antimafia, in Politica del dir., 1982, pp. 691-692.

78 Così FIANDACA G., Commento all'art. 1 l. 13 settembre 1982 n. 646, in Leg.

pen., 1983, p. 259 ss.; DE FRANCESCO G., voce Associazione per delinquere, cit., p. 312, e, pur con diversità di accenti, BERTONI R., Prime considerazioni sulla

legge antimafia, Cass. pen., 1983, p. 1017 s.; FORTUNA F., La risposta delle

istituzioni alla criminalità mafiosa, Cass. pen., 1984, p. 203 ss; NEPPI MODONA

G., Il reato di associazione mafiosa, cit., 1983, IV, p. 123 ss. In giurisprudenza v. Cass., sez. I, 30 gennaio 1985, Scarabaggio, in Riv. pen., 1985, p. 1113; Cass., sez. I, 30 settembre 1986, Amerato, ivi, 1987 p. 871; Cass., sez. I, 6 aprile 1987, Aruta, ivi, 1988, p. 1006; Cass., sez. VI, 10 giugno 1989, Teardo e altri, in Riv. it. dir. e proc. pen., p. 1182; Cass., Sez. V, 2 ottobre 2003, n. 45711, Peluso, CED Cass., n. 227994; Sez. V, 25 giugno 2003, n. 38412, Di Donna, ivi, n. 227361.

79 F

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Invero, altra parte della dottrina, che ha avuto maggiore seguito, forte del dato letterale80, nonché per ragioni di principio, legate al rispetto del principio di proporzione e di offensività, sottolinea la necessità di un’interpretazione oggettiva del metodo mafioso, che valorizzi le attitudini di un’organizzazione criminale che essendosi già avvalsa dell’intimidazione può ridurre i destinatari ad una condizione di assoggettamento ed omertà.

Sarebbe quindi necessario, per poter configurare l’elemento dell’avvalersi, che l’associazione abbia effettivamente fatto uso dell’intimidazione e da ciò sia derivata una situazione di assoggettamento ed omertà da parte dei destinatari della forza di intimidazione, visibile all’esterno81.

80 FIANDACA G., Commento, cit., p. 262, peraltro, era dell’avviso che tale

formulazione legislativa “si avvalgono” volesse semplicemente fornire una immagine “dinamica” della mafia, punibile però già per il solo vincolo associativo. Ne sarebbe un’esplicita conferma l’originaria formulazione della disposizione nella proposta di legge La Torre, secondo la quale si sarebbero dovuti punire gli associati “che hanno lo scopo” di conseguire certi risultati “valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo”. Tuttavia, proprio dall’andamento dei lavori preparatori è stato tratto alimento per l’opinione contraria, giacché l’emendamento letterale apportato nella redazione definitiva sarebbe espressione di un’opera di precisazione della formulazione, e con essa della fisionomia, della fattispecie. V. G. SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, cit., p. 49 ss. e 55. Peraltro, NOTARO D., Art. 416-bis e metodo mafioso, cit., nota 29, fa notare, a parziale ridimensionamento dell’indirizzo critico, che tuttora l’ultimo comma dell'art. 416- bis c.p. mantiene nell’uso dei verbi una formulazione corrispondente a quella originaria del III comma. Se è vero che per ragioni di compatibilità costituzionale il comma di chiusura dell'art. 416-bis non può essere inteso se non come una mera ripetizione superflua che nulla aggiunge al III comma dello stesso articolo, è certo che il differente tenore letterale delle due disposizioni priva di credibilità assoluta e di portata vincolante la scelta del tempo e modo del verbo inserito nel III dell'art. 416-bis.

81 D

E VERO G., Tutela penale dell’ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica

dogmatica e politico-criminale, Milano 1988, pp. 289 ss. DE VERO G. I reati

associativi nell'odierno sistema penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, p. 385

ss.; In particolare, secondoDE VERO nel requisito in esame va letta la necessità di riscontrare una serie ripetuta di attuali fatti di minaccia e di violenza personale e reale, vale a dire da una pratica attuale e seriale dell’intimidazione, la cui materialità ed offensività compensa il deficit di legittimità ascrivibile alla natura non intrinsecamente criminosa della gran parte delle finalità associative tipizzate nell'art. 416-bis c.p. Ma v. anche LIGUORI L., La struttura normativa

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Peraltro, seguendo tale linea interpretativa si compensa e si giustifica la presenza di finalità non illecite proprie di questa associazione. Infatti, pur essendo alcune di esse astrattamente lecite, la modalità con la quale vengono perseguite si caratterizza per essere illecita, in quanto consiste nell’effettivo avvalersi di una forza di intimidazione che genera assoggettamento e omertà82.

Secondo tale impostazione solo in tal modo emergerebbe anche l’intrinseca connotazione delle associazioni mafiose, che meritano una specifica qualificazione giuridica e di trattamento sanzionatorio in quanto rivelano una dimensione di più spiccata lesività dell’ordine pubblico83.

L’associazione mafiosa non sarebbe quindi un’associazione per delinquere, ma un’associazione che delinque, qualificabile “a struttura mista”, perché, oltre al dato strutturale organizzativo, è richiesto l’esercizio attuale di violenza o minaccia.

Questa propensione per un’interpretazione oggettivistica, peraltro, oltre alla maggiore fedeltà al dato letterale, troverebbe ulteriore conferma nella necessità di scongiurare il rischio di un’interpretazione sbilanciata verso il diritto penale di autore. Svuotata la fattispecie dal riferimento a condotte obiettive e sbilanciata sulle intenzioni, non essendo i fatti psichici suscettibili di prova diretta, si rischia davvero di spostare l’asse della punibilità sul tipo del mafioso e affidare la

L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 26 ss.; ARCERI A. Sull’art. 416-bis e in

particolare sull’uso della forza intimidatrice, in Giur. Merito. 1995, 2, p. 317. Per

quanto riguarda la giurisprudenza, si vedano Cass., sez. I, 19 marzo 1992, D'Alessandro, in Giust. pen., 1992, II, 535, Cass., sez. I, 20 novembre 1992, De Feo, ivi, 1994, II, col. 11; Cass., sez. I, 23 marzo 1994, Pulito, ivi, 1994, III; Cass., Sez. V, 19 dicembre 1997, n. 4307, Magnelli, ivi, n. 211071; Cass., Sez. I, 12 dicembre 2003, n. 9604, Marinaro, in C.E.D. Cass., n. 228479; Cass. Sez. I, 16 maggio 2011, n. 25242 in CED Cass. 250705.

82 D

E VERO G. I reati associativi cit., p. 404.

83 Così R

ONCO M., L’art. 416-bis nella sua origine e nella sua attuale portata

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contestazione della fattispecie non tanto alla circostanza che i soggetti abbiano fatto qualcosa, ma siano qualcuno84.

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