5. Le zone d’ombra del werkstraf, il community service order olandese: un’analisi
5.2. L’emendamento dell’art. 22b del Wetboek van Strafrecht
Il progetto di ricerca commissionato dal Ministro della Giustizia riportò un alto livello di soddisfazione in seguito alla revisione dei community service orders imposti dai giudici: di conseguenza, la più importante conclusione che emerse dalla ricerca fu che non c’era ragione per limitare o ridurre il potere discrezionale dei giudici o dei pubblici ministeri con riferimento all’imposizione del community service order.277
I risultati dello studio avrebbero dovuto segnare la fine delle polemiche e delle perplessità riguardanti l’utilizzo del community service order.
Tuttavia, questo non è quello che accadde.
Nell’estate del 2008 il Ministro della Giustizia scrisse una lettera al Parlamento nella quale affermò che non era consigliato che il community service order venisse imposto così frequentemente quando si trattava di sanzionare reati di una certa gravità, mentre avrebbe dovuto essere utilizzato soltanto in casi eccezionali.278
Il Ministro scrisse che due tipi di cambiamenti erano previsti: il primo riguardava le linee guida del Prosecution Service, che dovevano essere riviste, o meglio rese più stringenti, al fine di ridurre l’incidenza dei community service orders nel caso di reati gravi o di trasgressori recidivi; il secondo riguardava le istruzioni che dovevano essere impartite al Board of Prosecutors-General per assicurarsi che le nuove linee guida venissero rispettate.279
275 BOONE, M.M. (2010) op. et loc. cit.
276 BOONE, M.M. (2010) op. et loc. cit.
277 GROENHUIJSEN, M.S. (2010) op. cit.. pg. 91
278 Letter of June 26, 2008, Kamerstukken II 2007/08, 3 1 200, VI, nr. 172
Nella sua lettera al Parlamento, il Ministro sottolineò la circostanza che egli stesse prendendo in considerazione l’emendamento del Wetboek van Strafrecht al fine di ridurre l’utilizzo del community service order per i reati più gravi.
Le nuove e più severe linee guida vennero in seguito abbozzate, ed esse entrarono in vigore il 1 Gennaio del 2009: il contenuto di esse venne spiegato e soprattutto chiarito nella lettera del vice-ministro della Giustizia al Parlamento.280
In aggiunta, nella stessa lettera fu riportato che il Ministro non stava più solo ponderando la scelta di un emendamento al Codice Penale, ma aveva oramai deciso di perseguire quest’obiettivo, e per tal ragione aveva già scritto una proposta di emendamento, che era stata inviata per una consultazione a un certo numero di autorità operanti nel sistema della giustizia penale.281
Secondo la proposta di emendamento dell’art. 22b del Codice Penale, il community service order doveva essere escluso quale possibile condanna per quei reati che prevedevano una pena massima di sei anni di detenzione, quando il reato commesso aveva avuto un serio impatto sull’integrità psicologica della vittima.282
La stessa esclusione si applicava per alcuni reati di specifica natura, quali reati contro la pubblica autorità, reati sessuali e violenza privata.
Per quel che concerneva il trasgressore recidivo, la proposta di emendamento prevedeva che il community service order non poteva essere utilizzato quale condanna se era già stato imposto al trasgressore nei cinque anni precedenti.283
Nel Febbraio del 2009 il Council for the Judiciary commentò la proposta di emendamento del Wetboek van Strafrecht con una lettera al Ministro, nella quale questa veniva respinta con un tono insolitamente severo.
Le obiezioni del Council for the Judiciary possono essere così riassunte: “Current practice shows that in cases of crime the amendment refers to, imposition of a community service order is very rare indeed. And when it happens, there good reasons for taking this decision. All of this has been revealed and confirmed in the research outlined above. Against this background the proposed amendment is completely redundant. The Council recommends to evaluate the effects of the new guidelines for prosecutors. An assessment like that could demonstrate that the proposed amendment is superfluous. The proposed amendment deprives the court of the opportunity to impose a community service order in a number of cases. This could lead to sentences which are unreasonable, disproportionate and incomprehensible. The possibility to reduce sentencing options by excluding certain crimes in an Order in Council is without precedent and violates fundamental principles of the current system of criminal law.
280 GROENHUIJSEN, M.S. (2010) op. et loc. cit.
281 Letter of December 16, 2008, Kamerstukken II 2008/09, 31 700, VI, nr. 91
282 GROENHUIJSEN, M.S. (2010) op. et loc. cit.
Sentencing range should be and remain an exclusive competence of the legislator, and can not be delegated to the executive power.”284
Le osservazioni del Council of the Judiciary appaiono sensate: la proposta di emendamento del Ministro sembra più che altro dettata dalla necessità di placare gli animi dell’opinione pubblica e dei media che apparivano ancora perplessi sulla questione, sebbene i risultati dello studio condotto nel 2008 avessero dimostrato come difficilmente si potesse contestare l’opportunità di utilizzo del community service order.
Alcune osservazioni sulle nuove linee guida per i pubblici ministeri circa la loro condotta nelle aule di giustizia: a questi è chiesto di non richiedere l’imposizione del community service order in una serie di specifici casi.
Tra questi casi, vi sono tre reati con un tetto massimo di pena inferiore ai sei anni: resistenza a pubblico ufficiale con conseguenti lesioni, pedopornografia e istigazione alla prostituzione minorile.285
Si ritiene che la ragione che ha portato all’espressa menzione di questi reati risieda nella circostanza che in tal modo, molto probabilmente, essi saranno posti quali priorità nell’Order del Council sopra citato, e in questo modo verrà influenzato il potere discrezionale dei giudici nella commisurazione della pena: questa scelta si adatta alla tendenza di oggi di promuovere una politica di tolleranza zero in relazione a quei tre crimini a cui fanno riferimento le linee guida.286
Tuttavia, anche questi reati possono essere posti in essere con circostanze che ne riducono la loro sostanziale offensività: basti pensare al caso in cui l’autore del reato sta guardando un “ordinario” film per adulti e non è consapevole del fatto che le attrici sono soggetti minorenni che hanno nascosto la loro vera età.287
Vi è da chiedersi se in questi casi sia necessario e opportuno escludere a priori la possibilità di imporre il community service order.
I verdetti del giudice hanno bisogno di tenere in considerazione una serie di variabili: nel momento in cui è impedito al giudice di valutare alcune circostanze, la sentenza potrebbe risultare irragionevole ed incomprensibile.288
Alla luce di queste considerazioni, sembrerebbe legittimo ritenere che l’azione del Ministro della Giustizia nel limitare l’applicazione del community service order non può essere sostenuta: non appare saggio considerare la possibilità di ridurre il potere discrezionale del giudice nella commisurazione della pena per alcuni specifici reati.289
284 GROENHUIJSEN, M.S. (2010) op. cit., pg. 92
285 GROENHUIJSEN, M.S. (2010) op. et loc. cit.
286 GROENHUIJSEN, M.S. (2010) op. et loc. cit.
287 GROENHUIJSEN, M.S. (2010) op. et loc. cit.
288 GROENHUIJSEN, M.S. (2010) op. cit., pg. 93 L’Autore evidenzia come in questo modo verrebbe preclusa la possibilità di applicare il community service order per certe categorie di reati, mentre restarebbe “intatta” la possibilità di applicare la pena pecuniaria. Questa situazione appare contraddittoria poichè il legislatore considera il community service order una sanzione meno severa della pena detentiva, ma più severa della pena pecuniaria.
Le perplessità della dottrina sono, a parere di chi scrive, perfettamente condivisibili: dal momento che non vi era stato alcun uso patologico del community service order a causa della discrezionalità dell’organo giudicante, non appare comprensibile una limitazione del potere dei giudici che impedirebbe solo di poter considerare tutte le circostanze del caso nel momento della scelta della sanzione più adatta al trasgressore ed al reato perpetrato.
Tuttavia, dopo tutte le polemiche mediatiche e non, l’immagine di un apparato giudiziario soft era oramai stata creata: il risultato di questo dibattito si è concretizzato con l’emendamento del 2012, secondo il quale i soggetti recidivi e gli autori di reati di una certa gravità e di reati sessuali sono adesso legalmente esclusi dall’applicazione di qualsiasi pena non detentiva.290
Quando in seguito a questa modifica è stata prospettata una diminuzione dei community service orders sotto la guida del Probation Service, è stato confermato quanto sostenuto nello studio del 2008: il Probation Service ha affermato che la mole di lavoro non ha subito alcun tipo di cambiamento negli ultimi due anni poiché l’organizzazione neanche in passato aveva mai avuto tra i suoi clienti autori di reati sessuali o di reati violenti.