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L’inesistenza della notifica a mezzo posta

1.5 Deroghe all’effettiva conoscenza: l’irreperibilità del destinatario

2.1.1 L’inesistenza della notifica a mezzo posta

La facoltà riconosciuta all’Amministrazione finanziaria, a partire dal 15 maggio 1998, di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante il servizio postale, senza avvalersi quindi di un agente notificatore tenuto per legge a svolgere una complessa e specifica procedura, può però, rendere più concreto il rischio per l’ente locale di ritrovarsi con un atto “non notificato” e, quindi inefficace, pur avendo spedito la raccomandata con A/r.97

In particolare, la notifica è giuridicamente inesistente98 (e l’atto impositivo privo di efficacia) quando l’avviso di ricevimento è privo della sottoscrizione del destinatario o di uno dei soggetti abilitati a riceverlo. Poiché le disposizioni che disciplinano il servizio postale ordinario, diversamente da quanto accade nella notifica a mezzo posta (di cui alla Legge n. 890/1982, art. 8) non prevedono il perfezionamento della notifica a seguito di “compiuta giacenza”, deve ritenersi quindi che la notifica mediante posta con A/r. si perfezioni solo nel caso in cui si realizzi la

95 di cui all’art. 2700 C.C..

96 Cass. n. 11708/2011 e n. 14327/2009.

97 Avviso di ricevimento – avv. Tributarista M. Suppa, Enti Locali e Pa del 17 giugno 2016.

98 una notifica inesistente, rispetto ad una nulla, non è suscettibile di sanatoria – Cass. Sent. 20303/17.

37 conoscenza effettiva dell’atto.99 Pertanto, in tutti i casi in cui l’avviso di

ricevimento contenga la dicitura “irreperibile”, “sconosciuto”, “indirizzo

inesistente”, così come nei casi in cui il plico, depositato presso l’ufficio

postale per l’assenza del destinatario, non venga ritirato, la notifica non si è realizzata e l’atto è privo di efficacia. Qualora invece l’atto depositato presso l’Ufficio postale venga ritirato dal destinatario o da persona dallo stesso incaricata, la notifica si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.100

Un’altra problematica da non sottovalutare, che negli ultimi anni ha comportato spesso l’inesistenza della notifica, è legata al soggetto Postale

intermediario di cui si avvale l’agente notificatore o l’Amministrazione

finanziaria in genere per eseguire la notifica dell’atto tributario. Infatti, oltre a Poste Italiane S.p.a., vi sono diversi soggetti che effettuano il servizio di posta privata. Ma nonostante il regime di liberalizzazione dei servizi postali, in presenza di una riserva in favore di Poste Italiane, la consegna e la spedizione mediante raccomandata integralmente affidate ad un servizio di posta privata devono considerarsi giuridicamente inesistenti. Questa la regola, espressione di un reiterato orientamento di legittimità101.

Nella specie, un contribuente impugnava dinanzi alla C.T.P.102 di Caltanissetta una cartella di pagamento notificatagli da Riscossione Sicilia

S.p.a.103

La commissione sicula annullava l’atto, ritenendone inesistente la notificazione in quanto effettuata direttamente dall’Ente della riscossione a

99 sulla conoscenza legale e conoscenza effettiva si è detto nel Cap I, par. 1.4.

100 ciò in applicazioneanalogica di quanto disposto dall’art. 8 della L. 890/1982 – Cass. ord. 2047/2016 – quindi ad esempio se un atto fosse stato notificato a mezzo poste direttamente dall’Ente in data 1/12/17, e il destinatario fosse risultato irreperibile, con conseguente deposito dell’atto presso l’Ufficio postale, e successivamente il destinatario avesse ritirato l’atto il 12/12/17, la notifica si ha per eseguita il 10 dicembre, mentre se l’atto fosse stato ritirato in data 8/12/17, la notifica si ha per eseguita a tale ultima data. 101 Cass. ord. 7156/16 – M. Cancedda, Il Fisco n. 20/2016.

102 Commissione Tributaria Provinciale. 103 Già SE.RI.T. S.p.a.

38 mezzo di agenzia postale privata. Il verdetto di prime cure veniva poi confermato dalla C.T.R.104, che ribadiva l’inesistenza della notifica,

evidenziando come l’art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999, pur liberalizzando i servizi postali, ha riservato in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, a Poste Italiane gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, e che pertanto, la consegna e la spedizione di una raccomandata affidata ad un servizio posta privata, non possono ritenersi assistite dalla funzione probatoria per legge ricollegata agli invii raccomandati.

Nel ricorso di legittimità, la parte pubblica censurava la sentenza della C.T.R. per non aver tenuto conto che, nella specie, la spedizione della cartella impugnata, pur affidata ad un soggetto privato, era stata poi materialmente svolta dall’Ente Poste che aveva provveduto anche al recapito dell’atto. Quindi il motivo è stato accolto dal Supremo Collegio che ha “cassato con rinvio” la pronuncia impugnata, riconoscendo l’astratta correttezza del principio di diritto applicato dal giudice regionale, ma al contempo rilevando che nella specie la cartella era stata spedita per il tramite di Poste Italiane e che pertanto “l’ipotesi in esame non ricade nella fattispecie cui si riferiscono le su riportate pronunce”.

L’ordinanza in questione sollecita alcune riflessioni in merito; infatti, a seguito del processo di liberalizzazione del settore postale, in attuazione di alcune direttive dell’Unione Europea105, il mercato postale è stato aperto

alla concorrenza di nuovi operatori, attraverso la graduale riduzione dell’area di monopolio riservata al “fornitore universale del servizio postale su tutto il territorio nazionale”, fino alla (quasi) piena liberalizzazione attuata con il D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, in vigore dal 30 aprile 2011. Quest’ultima normativa ha riformulato l’art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999 riducendo l’area dei servizi riservati, per esigenze di ordine pubblico, a

104 Commissione Tributaria Regionale, Sezione staccata di Caltanissetta, n. 3040/21/2014, depositata il 13 ottobre 2014.

39 Poste Italiane, inizialmente alle sole notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi al Codice della strada.106

In sostanza, a decorrere dal 30 aprile 2011, la notificazione di un atto amministrativo può essere indifferentemente eseguita tramite Poste Italiane o tramite altro operatore postale in possesso della licenza individuale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, producendo i medesimi effetti giuridici.

Viceversa, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata integralmente a un servizio di posta privata, anteriormente a tale data, non sono assistite dalla funzione probatoria che la legge ricollega alla nozione di invii raccomandati e devono, pertanto, considerarsi giuridicamente inesistenti.107

Per completezza, si ricorda inoltre che la giurisprudenza di legittimità, in relazione al regime antecedente alla novella del 2011, ha sempre ritenuto la piena regolarità della notificazione dell’atto amministrativo, eseguita mediante consegna del plico al destinatario da parte di un’agenzia privata in

regime di convenzione per autonoma determinazione dell’Ufficio di Poste

Italiane cui il mittente si sia rivolto per la spedizione dell’atto.108

Alla luce delle disposizioni fin qui esaminate, e dell’interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità, non resta che prendere atto del fatto che l’intento del legislatore di semplificare il procedimento notificatorio, con l’estensione della possibilità di notificare “direttamente a mezzo posta” ormai tutti gli atti tributari extragiudiziali109, se è vero che

persegue lo scopo di evitare al notificante le sfavorevoli conseguenze di non impossibili disfunzioni del servizio postale, è anche vero che ha

106 occorre segnalare, che la recente legge sulla concorrenza la n. 124/2017, consente anche la notifica degli atti giudiziari con fornitori diversi da Poste Italiane, ma ciò vale solo a decorrere dal 10 settembre 2017 e ovviamente non è retroattivo – vedi Cap. IV, par. 4.4.1.

107 Cass. sent. 2262//2013. 108 Cass. sent. 2922//2015.

109 per gli atti del processo tributario, tale forma semplificata è stata prevista dall’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, sin dalla sua entrata in vigore.

40 riversato le conseguenze di quelle non impossibili disfunzioni esclusivamente sul destinatario, visto che l’intermediazione degli uffici postali si è rivelata, soprattutto negli ultimi anni, tutt’altro che sufficiente a garantire che “gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente giungano sempre nella sfera di conoscibilità dello stesso”.

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